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PDL 1704

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1704



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

e dal ministro dell'interno
(AMATO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Presentato il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Deputati! - L'unito decreto-legge si rende indispensabile e urgente per assicurare la permanenza in servizio dei 1.316 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato del 63o e del 64o corso, reclutati quali agenti ausiliari di leva ai sensi dell'articolo 47 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
      Entro il mese di ottobre i predetti agenti, in mancanza di un apposito provvedimento d'urgenza, verrebbero congedati, con una grave perdita per l'Amministrazione della pubblica sicurezza che vedrebbe contestualmente ridotta la forza effettiva della Polizia di Stato, con conseguenti effetti negativi sulla funzionalità della medesima Amministrazione, anche ai fini dell'attività di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata.
      L'intervento è pertanto finalizzato - anche in relazione a quanto emerso nel corso dell'esame parlamentare del disegno
 

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di legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135 - a prolungare fino al 31 dicembre 2006 il trattenimento in servizio degli ultimi 1.316 agenti ausiliari interessati.
      L'articolo 1, comma 1, autorizza, pertanto, il Ministro dell'interno a prolungare sino al 31 dicembre 2006 il trattenimento degli agenti ausiliari della Polizia di Stato del 63o e del 64o corso.
      I successivi commi 2 e 3 disciplinano la copertura finanziaria dell'intervento, assicurata attraverso l'utilizzo di parte del fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).
      L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore del decreto-legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni).

        L'articolo 1 del decreto-legge, al comma 1, prevede il prolungamento, fino al 31 dicembre 2006, del trattenimento in servizio dei 1.316 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato del 63o e del 64o corso, i quali altrimenti dovrebbero cessare dal servizio nel corso dell'anno.
        Ai successivi commi 2 e 3 sono disciplinati gli aspetti finanziari in relazione ad una spesa quantificata in 8.650.000 euro per il solo anno 2006 per il mantenimento in servizio dei predetti agenti ausiliari, rispettivamente, a decorrere dal 1o ottobre e dal 25 ottobre 2006.
        Alla copertura dell'onere si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
        Ai fini della quantificazione del limite massimo di spesa, di cui alla seguente tabella di riepilogo, si rappresenta che per il personale interessato è stato calcolato il trattamento previsto per l'agente in servizio.
        Non sono stati considerati gli oneri relativi all'accasermamento, all'equipaggiamento, alla motorizzazione e ai trattamenti accessori poiché relativi a personale già in servizio, per cui si tratta di spese già quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio, analogamente a quanto già previsto per il trattenimento in servizio fino al 30 settembre 2006 degli agenti ausiliari trattenuti del 63o corso, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, convertito dalla legge 1o giugno 2006, n. 201.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2006 DEGLI AGENTI AUSILIARI TRATTENUTI DELLA POLIZIA DI STATO DEL 63o E DEL 64o CORSO

Oneri spese fisse agenti ausiliari = 31.100,00 euro/anno
dal 2006 (2.595 euro mensili)
Unità

Oneri
2006
Trattenimento in servizio agenti ausiliari del 63o corso
(dal 1o ottobre 2006 al 31 dicembre 2006)
566
4.406.310
Trattenimento in servizio agenti ausiliari del 64o corso
(dal 25 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006)
750
4.216.875
TOTALE
1.316
8.623.185

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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Decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2006.

Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno, entro il limite di spesa di 8.650.000 euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63o e 64o corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8.650.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente

 

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riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 27 settembre 2006.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Amato, Ministro dell'interno.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.


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