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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1286 |
1. Ogni consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce presso il tribunale di pertinenza una camera di conciliazione.
2. La camera di conciliazione ha sede presso il tribunale e si avvale dell'organizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati e delle strutture del personale degli uffici giudiziari del circondario del tribunale; svolge, sotto il controllo del presidente del tribunale e del consiglio dell'ordine degli avvocati, funzioni di composizione non contenziosa delle controversie civili avente ad oggetto diritti disponibili. La camera di conciliazione svolge la sua funzione senza alcun limite di competenza per valore.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i princìpi generali diretti a garantire che gli statuti delle camere di conciliazione siano improntati all'indipendenza ed alla imparzialità.
4. Presso ogni camera di conciliazione è istituito un elenco di esperti conciliatori cui possono accedere gli avvocati che hanno superato il corso di formazione di cui all'articolo 6. Nella fase transitoria che precede la formazione dell'elenco degli esperti conciliatori il presidente del tribunale, d'intesa con il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, i componenti dell'elenco degli esperti conciliatori nel numero ritenuto idoneo allo svolgimento dei compiti durante la fase transitoria.
1. Davanti alle camere di conciliazione di cui all'articolo 1, il procedimento si svolge senza alcuna formalità e garantisce la riservatezza delle dichiarazioni delle parti e dell'attività svolta.
2. L'istanza di conciliazione è proposta per iscritto all'ufficio del segretario generale. I procedimenti di conciliazione sono assegnati, in assenza di designazione concorde delle parti, secondo criteri di automatismo. Il segretario generale convoca le parti davanti al conciliatore designato, il quale formula una o più proposte di accordo, tenuto conto di quelle formulate dalle parti.
3. Se le parti si conciliano, si redige il processo verbale che ha forza esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
4. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, si redige un processo verbale che contiene la raccomandazione del conciliatore in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni delle parti, la cui copia è a disposizione delle sole parti.
5. Il procedimento può essere promosso su istanza congiunta delle parti anche durante il corso di un giudizio civile contenzioso, previo provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura civile.
6. Se la parte chiamata ad intervenire al procedimento non si presenta, l'istante può ottenere un'attestazione della mancata comparizione.
1. L'indennità spettante al conciliatore è posta in misura eguale a carico delle parti, nel caso di raggiungimento dell'accordo o di mancata conciliazione, se l'istanza è stata proposta congiuntamente; altrimenti, è posta a carico della parte istante.
2. Le istanze, gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. I verbali di conciliazione di valore non superiore a 50.000 euro sono esenti dalla imposta di registro, che si applica soltanto sul valore eccedente tale importo.
4. La camera di conciliazione cura un servizio gratuito di informazione e orientamento agli utenti che intendono proporre istanza di conciliazione.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è periodicamente determinato l'ammontare minimo e massimo dell'indennità spettante al conciliatore, in base a criteri di proporzione all'attività svolta e all'esito del procedimento, in misura tale da garantire la più ampia possibilità di accesso e il rispetto dei princìpi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 115 del 17 aprile 1998. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
1. Con regolamenti adottati dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro nazionale delle associazioni e degli enti presso i quali è possibile esperire un procedimento per la risoluzione negoziale dei conflitti. Le associazioni e gli enti si iscrivono altresì nel registro tenuto presso la corte d'appello nel cui distretto intendono operare.
2. Per l'iscrizione nel registro, lo statuto dell'associazione o dell'ente deve rispondere ai seguenti requisiti generali: democraticità dell'organizzazione interna e rispetto dei princìpi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e qualificazione professionale.
3. Gli organismi e gli enti che forniscono servizi per la risoluzione negoziale dei conflitti tra consumatori e imprese devono altresì conformarsi ai princìpi indicati nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 115 del 17 aprile 1998.
4. Il registro è tenuto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato; si compone di due sezioni nelle quali le associazioni e gli enti sono iscritti a seconda che i loro statuti escludano o meno finalità lucrative nella prestazione dei servizi.
1. Presso gli organismi e gli enti di cui all'articolo 4 possono essere esperiti procedimenti
1. Il Ministero della giustizia, con la collaborazione del Consiglio nazionale forense, cura l'organizzazione di corsi di formazione per esperti conciliatori, da svolgere presso ogni distretto di corte d'appello, al cui esito è rilasciato un attestato,
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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