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PDL 1286

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1286



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARAN

Disposizioni per l'istituzione di camere di conciliazione e per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie

Presentata il 4 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Dopo diversi anni di sperimentazioni e dopo alcune iniziative legislative in materia di conciliazione extragiudiziaria, la presente proposta di legge intende conseguire quella necessaria ed urgente integrazione e armonizzazione degli strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie civili.
      Ci proponiamo di perseguire quattro obiettivi inseriti nel quadro della coesistenzialità tra giustizia ordinaria e risoluzione negoziale delle controversie; coesistenzialità che, coerentemente con quanto disposto dalla nostra Costituzione, considera l'accesso alla giustizia non solo accesso alla giurisdizione, ma anche accesso alle procedure alternative alla definizione giurisdizionale dei conflitti.
      Il primo obiettivo riguarda il ruolo di garanzia che gli organi di conciliazione da istituire devono assicurare ai cittadini. Tale ruolo consiste nell'adattare il patrimonio di garanzie che qualifica la giurisdizione alle procedure e alle tecniche di risoluzione alternativa. Ci riferiamo in particolare all'indipendenza e all'imparzialità della qualificazione professionale del soggetto che dovrà gestire le procedure di conciliazione. Ciò non vuol dire giurisdizionalizzare i procedimenti di ADR (Alternative dispute resolution), ma garantire l'affidamento delle parti verso tale specifico provvedimento.
      Il secondo obiettivo riguarda l'omogeneità, sul territorio nazionale, degli organi che dovranno amministrare la conciliazione extragiudiziaria. Le sedi, le strutture organizzative, il personale, i costi e così via dovranno essere sostanzialmente uniformi e pressoché identici per tutti gli organismi conciliativi, da istituire presso tutti i tribunali d'Italia.
 

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      Il terzo obiettivo concerne l'insegnamento delle tecniche di mediazione e di risoluzione negoziale delle controversie con modalità caratterizzate da alta qualificazione. Il sapere giuridico in generale e la pratica forense non esauriscono le qualità tecniche richieste nei procedimenti conciliativi. A questo riguardo, il ruolo che gli avvocati dovranno svolgere, sia nella fase di costituzione delle camere di conciliazione, sia nel ruolo di conciliatori, appare determinante ai fini di un corretto svolgimento dell'intera iniziativa.
      Infine, il quarto obiettivo, ovvero la scelta di orientare, per quanto possibile, le controversie verso sistemi di risoluzione alternativa alla giurisdizione, richiede l'incentivazione di natura fiscale ed interventi di natura finanziaria, oltre che l'attribuzione di efficacia esecutiva agli accordi raggiunti in sede di organi istituzionalmente riconosciuti.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Camere di conciliazione presso i tribunali).

      1. Ogni consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce presso il tribunale di pertinenza una camera di conciliazione.
      2. La camera di conciliazione ha sede presso il tribunale e si avvale dell'organizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati e delle strutture del personale degli uffici giudiziari del circondario del tribunale; svolge, sotto il controllo del presidente del tribunale e del consiglio dell'ordine degli avvocati, funzioni di composizione non contenziosa delle controversie civili avente ad oggetto diritti disponibili. La camera di conciliazione svolge la sua funzione senza alcun limite di competenza per valore.
      3. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i princìpi generali diretti a garantire che gli statuti delle camere di conciliazione siano improntati all'indipendenza ed alla imparzialità.
      4. Presso ogni camera di conciliazione è istituito un elenco di esperti conciliatori cui possono accedere gli avvocati che hanno superato il corso di formazione di cui all'articolo 6. Nella fase transitoria che precede la formazione dell'elenco degli esperti conciliatori il presidente del tribunale, d'intesa con il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, i componenti dell'elenco degli esperti conciliatori nel numero ritenuto idoneo allo svolgimento dei compiti durante la fase transitoria.

 

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      5. Il presidente del tribunale, d'intesa con il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, nomina, tra gli iscritti nell'albo degli avvocati che siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, un segretario generale, che cura l'assegnazione degli affari agli esperti conciliatori e la liquidazione delle indennità ai sensi dell'articolo 3. Il segretario generale resta in carica per un biennio, rinnovabile una sola volta.

Art. 2.
(Procedimento di conciliazione).

      1. Davanti alle camere di conciliazione di cui all'articolo 1, il procedimento si svolge senza alcuna formalità e garantisce la riservatezza delle dichiarazioni delle parti e dell'attività svolta.
      2. L'istanza di conciliazione è proposta per iscritto all'ufficio del segretario generale. I procedimenti di conciliazione sono assegnati, in assenza di designazione concorde delle parti, secondo criteri di automatismo. Il segretario generale convoca le parti davanti al conciliatore designato, il quale formula una o più proposte di accordo, tenuto conto di quelle formulate dalle parti.
      3. Se le parti si conciliano, si redige il processo verbale che ha forza esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
      4. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, si redige un processo verbale che contiene la raccomandazione del conciliatore in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni delle parti, la cui copia è a disposizione delle sole parti.
      5. Il procedimento può essere promosso su istanza congiunta delle parti anche durante il corso di un giudizio civile contenzioso, previo provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura civile.
      6. Se la parte chiamata ad intervenire al procedimento non si presenta, l'istante può ottenere un'attestazione della mancata comparizione.

 

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      7. La durata del procedimento deve essere contenuta nell'arco di sessanta giorni e può essere protratta sino a novanta giorni, solo in caso di accordo delle parti.
      8. Davanti al conciliatore le parti devono comparire personalmente. Possono presentare persone informate dei fatti ed esibire documenti e possono farsi assistere da un difensore.

Art. 3.
(Costi, spese, indennità ed esenzioni relativi
al procedimento di conciliazione).

      1. L'indennità spettante al conciliatore è posta in misura eguale a carico delle parti, nel caso di raggiungimento dell'accordo o di mancata conciliazione, se l'istanza è stata proposta congiuntamente; altrimenti, è posta a carico della parte istante.
      2. Le istanze, gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
      3. I verbali di conciliazione di valore non superiore a 50.000 euro sono esenti dalla imposta di registro, che si applica soltanto sul valore eccedente tale importo.
      4. La camera di conciliazione cura un servizio gratuito di informazione e orientamento agli utenti che intendono proporre istanza di conciliazione.
      5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è periodicamente determinato l'ammontare minimo e massimo dell'indennità spettante al conciliatore, in base a criteri di proporzione all'attività svolta e all'esito del procedimento, in misura tale da garantire la più ampia possibilità di accesso e il rispetto dei princìpi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 115 del 17 aprile 1998. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al

 

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primo periodo la misura dell'indennità è determinata dal segretario generale, secondo i princìpi di cui al presente comma.

Art. 4.
(Registro delle associazioni degli enti di risoluzione negoziale e di mediazione dei conflitti).

      1. Con regolamenti adottati dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro nazionale delle associazioni e degli enti presso i quali è possibile esperire un procedimento per la risoluzione negoziale dei conflitti. Le associazioni e gli enti si iscrivono altresì nel registro tenuto presso la corte d'appello nel cui distretto intendono operare.
      2. Per l'iscrizione nel registro, lo statuto dell'associazione o dell'ente deve rispondere ai seguenti requisiti generali: democraticità dell'organizzazione interna e rispetto dei princìpi di indipendenza, imparzialità, trasparenza e qualificazione professionale.
      3. Gli organismi e gli enti che forniscono servizi per la risoluzione negoziale dei conflitti tra consumatori e imprese devono altresì conformarsi ai princìpi indicati nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 115 del 17 aprile 1998.
      4. Il registro è tenuto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato; si compone di due sezioni nelle quali le associazioni e gli enti sono iscritti a seconda che i loro statuti escludano o meno finalità lucrative nella prestazione dei servizi.

Art. 5
(Procedimenti di risoluzione negoziale
ed effetti giuridici degli accordi).

      1. Presso gli organismi e gli enti di cui all'articolo 4 possono essere esperiti procedimenti

 

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di conciliazione, di valutazione preventiva dei conflitti, di arbitrato, di mediazione e altre procedure intese a mettere in contatto le parti al fine di una soluzione autodeterminata del conflitto. In tali procedure le parti in conflitto possono farsi assistere da avvocati e da esperti.
      2. Le parti concordemente possono chiedere la sospensione del processo civile in corso al fine di esperire uno dei procedimenti indicati nel comma 1 davanti ad uno degli enti o delle associazioni iscritti nel registro di cui all'articolo 4.
      3. Gli enti e le associazioni di cui al comma 2 devono fornire una informazione completa e comprensibile sui procedimenti esperibili, sugli elenchi dei conciliatori, degli arbitri, dei mediatori o dei consulenti, sui tempi e sui costi delle procedure.
      4. Gli accordi con effetti giuridici vincolanti, raggiunti all'esito dei procedimenti di conciliazione, di mediazione o di altri procedimenti assimilabili possono essere sottoposti all'omologazione con ricorso al tribunale del luogo ove ha sede l'ente o l'organizzazione o del luogo ove è stato sottoscritto l'accordo.
      5. All'esito favorevole del procedimento di omologazione, nel corso del quale sono verificate la regolarità formale e la validità negoziale dell'accordo, la scrittura privata acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
      6. Le procedure sono affidate a un soggetto iscritto negli elenchi di cui al comma 3 indicato concordemente fra le parti o, in difetto, secondo criteri di designazione automatica.

Art. 6.
(Formazione degli esperti conciliatori).

      1. Il Ministero della giustizia, con la collaborazione del Consiglio nazionale forense, cura l'organizzazione di corsi di formazione per esperti conciliatori, da svolgere presso ogni distretto di corte d'appello, al cui esito è rilasciato un attestato,

 

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nel caso di valutazione finale positiva. Con regolamenti del Ministro della giustizia, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i contenuti e le modalità della valutazione finale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono altresì stabiliti la misura dell'importo da versare per la partecipazione al corso ed i requisiti per l'ammissione allo stesso. Tali importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
      2. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con università ed enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere alla migliore formazione degli esperti conciliatori, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Norme finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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