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PDL 1553

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1553



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LO PRESTI

Istituzione del Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato

Presentata il 2 agosto 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - I contratti collettivi nazionali di lavoro nel comparto pubblico, com'è noto, hanno vigenza triennale, e in tale arco temporale si sviluppano i relativi benefìci giuridici ed economici.
      Numerose decisioni giurisprudenziali, sia della magistratura amministrativa sia di quella ordinaria, hanno più volte statuito che destinatari degli accordi sono tutti coloro i quali risultino in servizio alla data di decorrenza della validità dei contratti, sia che rimangano in servizio, sia che siano collocati in quiescenza durante il periodo di vigenza del contratto, e l'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefìci previsti riguarda solo gli effetti e la loro decorrenza. Il riconoscimento di tale diritto è stato, nel tempo, sancito con provvedimenti normativi per il comparto scuola, per il comparto Ministeri e per le amministrazioni autonome dello Stato, con i decreti del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e 8 maggio 1987, n. 266, e, con altri provvedimenti, in pratica per quasi tutto il settore pubblico.
      L'unica eccezione è rappresentata dai dipendenti dell'allora Ente Ferrovie dello Stato, per il semplice motivo che all'epoca in cui venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, tale ente non era più un'azienda di Stato, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, aveva stabilito che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continuava ad essere regolato dalle leggi in vigore. Così, mentre fino al 1981 i benefìci economici contrattuali erano stati estesi anche
 

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al personale cessato dal servizio nel periodo di vigenza dell'accordo (come risulta, per il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dall'articolo 7 della legge 4 marzo 1982, n. 65, che ha recato la copertura finanziaria del contratto per il triennio 1979-1981), durante il periodo dal 1981 al 1989 le disposizioni e gli accordi recanti miglioramenti del trattamento economico del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato hanno escluso da tali benefìci il personale in quiescenza. Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-92 (articolo 96) tale diritto era esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dell'allora Ente Ferrovie dello Stato con efficacia ex nunc; ma senza alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i lavoratori delle Ferrovie dello Stato posti in quiescenza negli anni precedenti, in vigenza dei contratti relativi ai periodi 1981-83, 1984-86, 1987-89, sono stati ingiustamente penalizzati. Lo stesso diritto, peraltro, è stato di nuovo negato in occasione del rinnovo del contratto di lavoro relativo al triennio 1993-95, non più soggetto alla legge, ma ad un'intesa fra le parti, poiché l'Ente era trasformato in Ferrovie dello Stato Spa.
      Malgrado il lungo contendere e la fondatezza giuridica delle loro argomentazioni, i diritti vantati dai ferrovieri, sostenuti dai sindacati dei ferrovieri e dal Sindacato autonomo pensionati in particolare, in sede giudiziaria e politica, erano vanificati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che a mezzo della circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, in tema di perequazione automatica per le pensioni pubbliche, a norma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, stabiliva che: «at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 85/87 et avente titolo a riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1o gennaio 1987 e dal 1o gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che restano pertanto assorbiti».
      Tale disposizione è stata subito applicata a tutto il settore pubblico, compreso quello concernente i ferrovieri, seppure, per questi ultimi, limitatamente al solo periodo di riconoscimento dell'unicità contrattuale, cioè nel periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 1990-1992. Risulta, pertanto, evidente che gli effetti di una legge, che riconosceva un diritto patrimoniale al lavoratore posto in quiescenza nel periodo di vigenza del contratto triennale, erano inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto annullava la finalità della legge stessa, in quanto prevedeva che dovesse valere, alternativamente, o il contratto o la perequazione. Numerose sono state le sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno loro riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio. Fra tutte si ricorda, per il valore della sua portata, la sentenza emessa, in sede di appello, dal Consiglio di Stato il 1o dicembre 1995, depositata il 29 marzo 1996, che così conclude: «Il dipendente cessato dal servizio con diritto a pensione, anche se collocato a riposo anteriormente alla data di introduzione del trattamento economico a regime, ha diritto ad un trattamento economico identico a quello dei dipendenti in servizio nel periodo di vigenza dell'accordo, che viene corrisposto alle stesse scadenze e nelle stesse percentuali per il restante personale con i consequenziali riflessi sulla misura dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico».
      Va rilevato che la problematica oggetto della presente proposta di legge è all'attenzione del Parlamento da quasi quindici anni. Già nel novembre del 1991 la Commissione Lavoro della Camera dei deputati iniziò l'esame della prima proposta presentata in merito alla questione, proposta decaduta con il termine della legislatura. La stessa sorte hanno seguito i provvedimenti dell'XI legislatura che si occupavano dell'argomento. Anche nella XII legislatura
 

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fu affrontato l'esame in Commissione Lavoro di un pacchetto di proposte provenienti da diverse, se non opposte, parti politiche, evidenziando come l'ingiustizia che colpisce i pensionati delle Ferrovie sia unanimemente sentita all'interno del Parlamento da tutte le forze politiche.
      Durante la scorsa legislatura, poi, l'impegno della Commissione Lavoro della Camera dei deputati ha consentito di formulare un testo unificato delle varie proposte di legge presentate da tutti i gruppi politici. Nella seduta del 21 aprile 2004, la Camera dei deputati ha approvato sostanzialmente alla unanimità (426 favorevoli su 426 presenti e votanti) un provvedimento il cui testo si intende riproporre con la presente proposta. Inoltre, la legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 7-ter ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, il Fondo in questione, con una dotazione pari a 8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.
      Con la presente proposta intendiamo, quindi, portare finalmente a soluzione la questione della vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale delle Ferrovie dello Stato e vedere riconosciuto, ai pensionati di questa categoria, un diritto loro troppo lungamente negato.
      Passando ad esaminare la proposta nel dettaglio, l'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, con apposita dotazione, avente la funzione di integrare il trattamento di pensione per tutto il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato SpA, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, tenendo conto dei benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi nelle vigenze dei contratti triennali ivi succedutisi.
      L'articolo 2 demanda al Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione dei criteri di attribuzione dei benefìci.
      L'articolo 3 stabilisce le modalità e le fonti di finanziamento della legge.
      In relazione al presente progetto di legge, che riproduce l'identico testo approvato dalla Camera dei deputati nella precedente legislatura, si auspica che sia applicata la procedura prevista dall'articolo 107 del Regolamento della Camera dei deputati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito, a decorrere dall'anno 2006, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato, di seguito denominato «Fondo», la cui dotazione, per ciascuno degli anni dei triennio 2006-2008, è pari a 8 milioni di euro.
      2. La dotazione del Fondo può essere integrata mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
      3. Il Fondo ha la funzione di integrare il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, del personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1981 e il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza.
      4. Ai fini dell'integrazione dei trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, nonché di reversibilità, si tiene conto dei benefìci economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995.
      5. Per il periodo che precede la data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del trattamento resta determinato nell'ammontare già percepito in applicazione dei contratti collettivi di cui al comma 4.

 

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      6. I benefìci economici derivanti dall'applicazione del comma 3 si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

Art. 2.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina, con proprio decreto, i criteri di attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 3, graduando la decorrenza della fruizione del beneficio e l'entità del medesimo.

Art. 3.

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando:

          a) per l'anno 2006, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) per l'anno 2007, per 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

          c) per l'anno 2008, per 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

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      2. A decorrere dall'anno 2009, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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