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PDL 1618

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1618



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUSCO, CECCACCI RUBINO, DI VIRGILIO,
LENNA, MONDELLO, PONZO, SANZA

Istituzione della provincia di Sala Consilina

Presentata il 7 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma in senso federale dello Stato costituisce un valore ormai ampiamente condiviso nel nostro Paese.
      Devono, pertanto, ritenersi più che mature le condizioni per rilanciare, nel corso della presente legislatura, il processo della piena attuazione dei princìpi di autonomia e decentramento affermati nell'articolo 5 della Costituzione.
      È conseguente a questo la necessità di una più adeguata valorizzazione degli enti territoriali e, in particolare, della provincia, prevista dagli articoli 114 e 133 della Carta costituzionale.
      Sebbene non sufficientemente considerata nell'ambito del sistema di trasferimento dei poteri statali, la provincia appare destinata a divenire sempre più il vero ente intermedio e il reale centro di imputazione delle competenze differenti sia da quelle proprie dei comuni, che da quelle dell'ente regione sostituitosi, sotto molteplici aspetti, allo Stato centrale.
      Se, come appare, si impone il rilancio della funzione della provincia, accrescendone e definendone meglio il ruolo e le competenze, non è più rinviabile la riforma di molte circoscrizioni territoriali, specie di quelle province più vaste ed eterogenee, per meglio adattarle al perseguimento degli interessi delle comunità locali, in particolare nell'ambito della citata nuova funzione dell'ente provincia.
      In tale prospettiva risulta, oggi più di ieri, indifferibile l'istituzione nella regione
 

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Campania della nuova provincia di Sala Consilina, al fine di una più concreta, realistica e razionale valorizzazione delle risorse socio-economiche, culturali ed ambientali di tutta la zona meridionale della vastissima provincia di Salerno. In considerazione della notevole distanza dalla città capoluogo Salerno (oltre 100 chilometri), raggiungibile attraverso un'unica arteria autostradale, ancora a due corsie, tale area nei decenni è diventata un unicum sia dal punto di vista economico che sociale. Comuni sono le tradizioni, i costumi, la storia, la cultura, gli interessi economici. Tutto ciò in stridente contrasto con il resto della odierna provincia di Salerno. Questa provincia è una tra le più estese d'Italia con i suoi 158 comuni, compreso il comune capoluogo, e 4.923 chilometri quadrati di superficie, e ha una composizione molto diversificata. Il centro-nord della provincia di Salerno è, infatti, parte integrante della vasta area metropolitana campana, che da Napoli si estende fino ad Eboli, con una densità demografica molto alta. Il sud, che va dal Sele a Sapri, è un'area a bassa densità demografica (92,76 abitanti per chilometro quadrato), anche se rappresenta i tre quinti del territorio provinciale (la superficie complessiva è quasi pari a tutto il Molise).
      Distanza dalla città capoluogo, vasto territorio con poca densità di popolazione, conformazione geografica e vie di comunicazioni obsolete hanno creato serie condizioni di difficoltà di rapporto con la città capoluogo, favorendo, conseguentemente ed improrogabilmente, l'aspirazione della popolazione di Sala Consilina e di altri sessanta comuni a diventare la sesta provincia della Campania.
      Il territorio della istituenda provincia si estende dalla Valle del Tanagro al Golfo di Policastro, dalla Valle del Calore al Vallo di Diano, finendo con il costituire, come già autorevolmente è stato scritto, «una regione nella regione» ed «i suoi confini non sono un arbitrio dei geografi, ma includono un territorio omogeneo per storia, tradizioni, consuetudini, costumi, scambi, particolarità linguistiche ed interessi economici».
      Il territorio della istituenda provincia di Sala Consilina è costituito da 61 comuni con una popolazione all'ultimo censimento del 2001 di circa 200.000 abitanti, residente in 3.000 chilometri quadrati, all'interno di una provincia che ha una superficie complessiva di 4.923 chilometri quadrati ed una popolazione, alla suddetta data, di 1.061.169 abitanti.
      Va rilevato che la istituenda provincia di Sala Consilina, alla stregua di tali dati, risponde a tutti i presupposti normativi necessari previsti dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'istituzione di nuove province. Essa, infatti, è dotata di una propria omogeneità e unitarietà storica, politica, economica e sociale che la distingue dal resto dell'attuale provincia di Salerno ed è inoltre un'area particolarmente dinamica, con ampi spazi di sviluppo e con notevoli possibilità di espansione, verso cui gravitano anche alcune comunità della contigua Val d'Agri, della provincia di Potenza.
      L'istituzione della nuova provincia, quindi, rappresenterebbe il volano per la crescita dell'economia locale e per l'effettivo inserimento di tale area nell'ambito dell'Unione europea; nel suo territorio, peraltro, sono insediate le importanti zone industriali (già avviate nel post sisma del 1980) di Contursi, Palomonte, Oliveto Citra, Buccino, che dovrebbero trovare la loro definitiva valorizzazione, con conseguenti effetti di crescita dell'occupazione. Inoltre, sono in programma interventi di sviluppo economico e imprenditoriale anche in altre realtà territoriali (nella Valle del Medio Sele e del Tanagro); iniziative, queste, le cui effettive potenzialità sono legate indissolubilmente ad un'autonoma gestione delle risorse, che oggi, la condizione di perifericità rispetto alla provincia di Salerno condiziona fortemente e limita.
      Appare altresì evidente che le attività produttive già esistenti nel comprensorio e quelle ulteriori possibili consentiranno una programmazione dello sviluppo tale da «favorire il riequilibrio economico, sociale
 

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e culturale del territorio provinciale e regionale».
      Si rileva, ancora, che dal punto di vista storico e geografico, si è in presenza di una realtà a sé stante, avente caratteristiche fisico-territoriali, culturali, sociali ed economiche indipendenti dai territori confinanti.
      Trattasi di un territorio sufficientemente ed ampiamente esteso, rappresentato da quello dei riferiti comuni partecipanti, tutti confinanti tra loro e che già da tempo formano un unico comprensorio entro il quale si svolgono, con proprie peculiari caratteristiche, la maggior parte dei rapporti sociali, economici, culturali della popolazione ivi residente.
      Dunque, l'istituzione di una nuova provincia risponde all'esigenza di un adeguato decentramento delle competenze amministrative, in conformità con le peculiarità proprie delle zone interessate, delle quali molte ubicate in zone interne, montane e mal collegate col capoluogo.
      Tali peculiarità, fortemente vissute e sentite dalle popolazioni residenti, determinano l'improrogabilità di una scelta di formale riconoscimento della realtà e, quindi, della istituzione della nuova provincia di Sala Consilina.
      La presente proposta di legge non dev'essere intesa come un'iniziativa «contro» l'attuale provincia di Salerno, ma come un giusto riconoscimento a delle realtà geograficamente lontane dal capoluogo nonché l'attuazione di un reale decongestionamento della città di Salerno, non più in grado di assolvere alla crescente richiesta di servizi della popolazione della provincia, anche a seguito della politica di accentramento dei servizi nella città (elettricità, trasporto ferroviario, uffici postali, presidi territoriali scolastici, sanità e così via) a danno delle aree territoriali periferiche.
      Il nuovo assetto istituzionale è indispensabile anche per promuovere un più adeguato sviluppo socio-economico nel settore turistico, le cui enormi potenzialità non sono legate solo alla valorizzazione del tratto costiero del Golfo di Policastro.
      Al riguardo, si segnalano le potenzialità inespresse delle zone interne, nei settori del turismo ambientale, del turismo rurale, del turismo religioso, del turismo archeologico, architettonico e storico, del turismo sportivo.
      L'istituzione della provincia potrebbe meglio contrastare anche lo spopolamento demografico da anni in atto in queste aree, le quali, non potendo offrire condizioni di vivibilità coerenti con gli attuali standard competitivi, anche e soprattutto per carenze strutturali e di servizi primari, rischiano l'emarginazione economica e sociale, in un contesto competitivo europeo e soprattutto globale.
      Negli ultimi anni ed in tempi brevi sono state istituite le province di Vibo Valentia, Lodi, Lecco, Biella, Prato, Rimini, Verbania, Crotone, ed in ognuna di esse si è indiscutibilmente riscontrato uno sviluppo notevole, beneficiandone sia l'economia locale che la stessa vivibilità delle aree, anche per la maggiore attenzione delle istituzioni nazionali, regionali e locali, nonché in termini di sicurezza sociale ed ordine pubblico, attesa la migliorata presenza, sul territorio di ognuna, dei nuovi uffici governativi e provinciali.
      La proposta di istituzione della nuova provincia è supportata, allo stato, da oltre 31 delibere consiliari assunte prevalentemente all'unanimità, che già rappresentano, come previsto dalla normativa vigente, il 51 per cento dei comuni della istituenda provincia, che a loro volta rappresentano più del 51 per cento della popolazione.
      Per tutti i motivi esposti si auspica l'approvazione della presente proposta di legge, ricorrendo oggi i presupposti necessari per l'istituzione della provincia di Sala Consilina.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la provincia di Sala Consilina nell'ambito della regione Campania.
      2. La circoscrizione della provincia, con capoluogo Sala Consilina, comprende i comuni di Alfano, Aquara, Atena Lucana, Auletta, Bellosguardo, Buccino, Buonabitàcolo, Caggiano, Camerota, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pìttari, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Colliano, Controne, Contursi Terme, Corleto Monforte, Ispani, Laurino, Laurito, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Palomonte, Pertosa, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Ricigliano, Roccadàspide, Roccagloriosa, Rofrano, Romagnano al Monte, Roscigno, Sacco, Sala Consilina, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Pietro al Tànagro, San Rufo, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Teggiano, Torraca, Torre Orsàia, Tortorella, Vibonati.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania provvede alla ridefinizione degli ambiti territoriali, al fine di conformarli al nuovo assetto provinciale derivante dalla istituzione della provincia di Sala Consilina.

Art. 2.

      1. La provincia di Salerno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni con la costituenda provincia di Sala Consilina, da effettuare

 

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con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

Art. 3.

      1. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Sala Consilina hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Salerno.
      2. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Sala Consilina, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali per l'elezione dei consigli delle province di Salerno e di Sala Consilina, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio

 

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dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Sala Consilina degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
      2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
      4. Lo statuto provinciale determina la dislocazione degli uffici e dei servizi dell'amministrazione provinciale nel capoluogo della nuova provincia.
      5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 2.375.702 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 6.

      1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Salerno per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Salerno, in via provvisoria,

 

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la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dalla ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.
      2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1o gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Salerno, dei fondi di spettanza della provincia di Sala Consilina.

Art. 7.

      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Salerno e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni, di cui al comma 2 dell'articolo l, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Sala Consilina.
      2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Sala Consilina, a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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