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PDL 1584

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1584



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MISURACA, ANGELINO ALFANO, MARINELLO, FALLICA, PALUMBO, STAGNO D'ALCONTRES

Disposizioni per la promozione del turismo legato alla pesca marittima e istituzione delle «strade del pesce e delle tipicità locali»

Presentata il 3 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha il principale obiettivo di promuovere tutte le forme di turismo in qualche modo legate al settore della pesca marittima, non tralasciando però la visione di sviluppo integrato del territorio. L'ittiturismo ne è il motore: infatti attraverso di esso, oltre ad integrare i redditi dei pescatori professionali che, come noto, si trovano da qualche tempo in forte crisi, anche a causa degli alti costi dei carburanti, si dà stimolo alla creazione di nuovi posti di lavoro, si migliorano le condizioni di vita degli imprenditori ittici e delle loro famiglie e soprattutto si produce anche un ritorno sul territorio e sui suoi prodotti tipici.
      L'attività di ittiturismo consiste principalmente nel dare ospitalità ai clienti nelle abitazioni dei pescatori appositamente allestite, offrendo servizi di ristorazione e degustazione di prodotti tipici della zona, con particolare riguardo a quelli ittici. Di lì i turisti si possono muovere, oltre che alla scoperta della cultura peschereccia, anche verso altre tipicità del luogo, dai vini ai formaggi, al miele, per quanto riguarda il settore agroalimentare, fino ad altri prodotti tipici dell'artigianato. Come avviene nel settore agricolo con l'agriturismo, il pubblico si avvicina al mondo della pesca, alle sue tradizioni e alla sua cultura gastronomica anche attraverso l'organizzazione di attività informative, ricreative e culturali sui prodotti ittici e sul mondo marino.
      Attraverso l'ittiturismo si promuoverà il consumo di prodotti ittici nazionali, con particolare riguardo alle specie meno note e quindi con scarsa richiesta di mercato. Il risultato sarà l'apertura di nuovi sbocchi
 

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di mercato e una via d'uscita per ridurre l'impatto di un sovrasfruttamnento delle risorse ittiche a rischio.
      La proposta di legge ricalca in parte le norme relative all'agriturismo ed è una sorta di «legge quadro», nel senso che saranno poi le regioni a stabilire le disposizioni attuative a seconda delle proprie caratteristiche e specificità.
      Con la presente proposta di legge si vuole anche consentire uno sviluppo armonico del territorio, attraverso un'azione di promozione di strade e di percorsi del pesce e delle tipicità locali.
      L'articolo 1 definisce le finalità della legge, volta alla promozione del turismo legato alla pesca marittima, in modo integrato con le tipicità del territorio.
      L'articolo 2 chiarisce quali sono le attività di ittiturismo, evidenziando peraltro la complementarietà con altre attività connesse alla pesca, quali il pescaturismo.
      L'articolo 3 prevede, nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, che le regioni definiscano criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e che istituiscano l'elenco regionale dei soggetti abilitati al suo svolgimento.
      L'articolo 4 si riferisce alla possibilità che, a coloro che sono abilitati all'esercizio delle attività ittituristiche, vengano concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per interventi di restauro, adattamento e allestimento dei locali destinati alle attività di ittiturismo e delle aree di pertinenza, per la costruzione di piazzole e relative strutture idriche e sanitarie per il campeggio o, infine, per il restauro, ricostruzione e allestimento per la preparazione e la consumazione dei pasti nonché per la vendita di prodotti ittici.
      Infine, l'articolo 5 mira a consentire lo sviluppo dell'offerta turistica delle zone costiere e ad integrare le specificità del territorio attraverso la realizzazione delle «strade del pesce e delle tipicità locali», da istituire da parte delle singole regioni. Le strade sono segnalate da cartelli, lungo i quali sorgono strutture di produzione o trasformazione o distribuzione finale rappresentative delle tipicità locali relativamente a prodotti ittici, formaggi, vino, miele o altre produzioni tipiche.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1.      1. La Repubblica, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, promuove ogni forma di turismo legato alla pesca marittima professionale, in particolare l'ittiturismo, allo scopo di:

          a) integrare i redditi degli imprenditori ittici, come definiti all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

          b) sviluppare il turismo e la conoscenza delle produzioni tipiche locali;

          c) promuovere il consumo dei prodotti tipici, con particolare riguardo alle specie ittiche meno note e con scarsa richiesta di mercato;

          d) favorire la conoscenza delle tradizioni e della cultura locali legate al mondo della pesca, integrate con quello agricolo, dell'artigianato e delle bellezze naturali;

          e) sviluppare una profonda integrazione del territorio, dalle sue zone costiere a quelle montane, attraverso la promozione delle «strade del pesce e delle tipicità locali».

Art. 2.

      1. Per attività ittituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori ittici, come definiti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, titolari di licenza di pesca professionale, singoli o associati, dai loro familiari o dai membri di equipaggio della

 

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unità da pesca; tali attività sono da considerare connesse alla pesca e all'allevamento, che devono rimanere principali. L'ittiturismo può essere complementare al pescaturismo.
      2. Rientrano tra le attività ittituristiche:

          a) dare ospitalità nei locali, appositamente allestiti, dell'abitazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché in edifici o in spazi aperti o in parte di essi dei quali lo stesso soggetto ha la disponibilità, in qualità di proprietario, di affittuario o di concessionario;

          b) dare ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

          c) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), o di altri imprenditori locali di pesca professionale, in abbinamento con prodotti tipici locali;

          d) somministrare, per la consumazione sul posto, oltre a bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche, purché di produzione locale o regionale;

          e) vendere agli ospiti e al pubblico prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

          f) organizzare attività informative, ricreative e culturali sui prodotti ittici e sui prodotti tipici locali, valorizzando le specialità gastronomiche tipiche della zona a base di pesce.

Art. 3.

      1. Le regioni, con propri provvedimenti, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività di ittiturismo

 

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e istituiscono elenchi regionali dei soggetti abilitati al suo svolgimento.

Art. 4.

      1. A favore degli operatori abilitati all'esercizio delle attività ittituristiche possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per interventi, stabiliti con provvedimenti regionali, volti al restauro, adattamento e allestimento dei locali o degli edifici destinati alle attività di ittiturismo di cui all'articolo 2.
      2. Le regioni stabiliscono criteri di priorità per l'accesso ai contributi di cui al comma 1, tenendo presente, in particolare:

          a) il tipo di pesca esercitata;

          b) l'abilitazione all'esercizio del pescaturismo;

          c) l'età del richiedente;

          d) l'impegno del richiedente alla somministrazione agli ospiti in prevalenza di prodotti gastronomici a base di specie ittiche normalmente poco note, massive e di pesce azzurro, anche acquistate presso altri pescatori professionisti del luogo.

Art. 5.

      1. Al fine di sviluppare l'offerta turistica delle zone costiere e di integrare le specificità del territorio, le regioni possono promuovere e disciplinare con proprie leggi la realizzazione delle «strade del pesce e delle tipicità locali».
      2. Le strade di cui al comma 1 sono costituite da percorsi segnalati da cartelli, lungo i quali sorgono strutture di produzione o trasformazione o distribuzione finale rappresentative delle tipicità locali, relativamente a prodotti ittici, formaggi,

 

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vino, miele o produzioni tipiche non alimentari. Esse costituiscono altresì lo strumento attraverso il quale i territori costieri e le relative produzioni tipiche possono essere promossi, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
      3. Le regioni, con propri provvedimenti, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per la realizzazione delle strade di cui al comma 1.


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