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PDL 1497

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1497



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Norme in materia di prodotti alimentari geneticamente modificati e divieto della loro somministrazione nelle mense scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura

Presentata il 27 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di tutelare la salute dei cittadini.
      L'articolo 32, primo comma, della Costituzione recita, infatti: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti».
      Partendo da questo assunto, ritengo opportuno limitare l'uso dei prodotti geneticamente modificati almeno per quei cittadini più deboli, come i bambini, gli anziani e le persone che per motivi di salute sono ricoverati in luoghi di cura.
      Con questa proposta di legge non si vuole dare un giudizio definitivo sull'uso del transgenico nell'alimentazione umana, ma, in assenza di indicazioni e direttive europee utili a definirne l'impatto sulla salute dei cittadini, mi sembra opportuno vietare la somministrazione di prodotti geneticamente modificati nei luoghi e per i cittadini sopraindicati.
      Del resto, il sistema agro-alimentare è da troppo tempo sottoposto a tensioni, per cui solo un'operazione di trasparenza può ristabilire il rapporto di fiducia con i consumatori.
      Etichettatura, rintracciabilità, monitoraggio degli alimenti sono le priorità dalle quali non si può più prescindere.
      Le istituzioni si devono fare carico di queste problematiche, costruendo nuovi processi di qualità per i prodotti agricoli e intervenendo a tutela della sicurezza alimentare dei consumatori.
      In questo percorso si inserisce la presente proposta di legge, composta da quattro articoli, che reca misure di facile applicazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, tutela la salute dei cittadini in quanto fondamentale diritto dell'individuo e promuove tutte le azioni utili a prevenire i possibili rischi derivanti dal consumo alimentare di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Art. 2.

      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordina, organizza e realizza, di intesa con le regioni, le provincie e i comuni interessati nell'ambito dei programmi e delle iniziative in materia di educazione alimentare, campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini, dirette in modo particolare agli operatori scolastici e sociosanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione nell'alimentazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Art. 3.

      1. In attesa dell'adozione di una disciplina comunitaria in materia e di una compiuta valutazione del loro impatto sulla salute umana, i prodotti contenti organismi geneticamente modificati non possono essere somministrati nelle attività di ristorazione collettiva, in particolare negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado, negli ospedali e negli altri luoghi di assistenza e di cura.

 

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Art. 4.

      1. Al fine di garantire una giusta e corretta informazione dei cittadini, i soggetti gestori delle attività di ristorazione di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi adeguati e idonei, la provenienza dei cibi somministrati.


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