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PDL 1312

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1312



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MASCIA, CARDANO, DEIANA, DE SIMONE, DURANTI,
FOLENA, MANTOVANI, ROCCHI, SMERIGLIO

Istituzione di un fondo destinato al parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale

Presentata il 6 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'adozione internazionale è divenuta, in questi ultimi anni, un fenomeno numericamente molto rilevante (circa 90.000 domande presentate e una media di più di 2.000 adozioni effettuate all'anno).
      Negli ultimi venti anni, il ricorso a tale forma di adozione si è largamente diffuso nel nostro Paese: secondo i dati dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, dal 1986, il numero di adottati stranieri è addirittura superiore a quello degli adottati italiani.
      La sempre maggiore rilevanza dell'adozione internazionale come fenomeno sociale è dovuta non solo alla diminuzione di bambini italiani adottabili, ma anche a una maggiore conoscenza del problema e a un'apertura verso culture diverse da quella italiana: diventando genitori di un bambino di etnia e di nazionalità diverse, e garantendogli dunque il diritto alla famiglia, si può infatti offrire una testimonianza di solidarietà senza confini.
      Non si può non rilevare, però, che i problemi legati alla procedura di adozione internazionale sono molteplici, e non sempre di facile soluzione: gli aspiranti genitori adottivi devono infatti affrontare notevoli difficoltà nel corso della lunga e, sotto alcuni aspetti, complicata procedura prevista; non ultime, fra queste, quelle di ordine economico, che rendono di fatto accessibile l'adozione solo a quelle coppie che possono vantare redditi medio-alti,
 

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con l'inevitabile conseguenza di ridurre notevolmente la concreta possibilità di ricorrere a tale forma di adozione, che ben potrebbe essere più ampia. Basti pensare, infatti, che le spese per un'adozione internazionale (considerando il rimborso spese all'ente autorizzato, lo svolgimento delle pratiche e le spese di viaggio) possono arrivare ad ammontare anche a 20.000 euro.
      Tale situazione - che si concretizza di fatto in una mancata previsione di misure indispensabili per favorire l'esperienza adottiva - si pone in contrasto con i princìpi della Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, del 29 maggio 1993, resa esecutiva dal nostro Paese con la legge 31 dicembre 1998, n. 476.
      I proponenti ritengono che una prima misura per ovviare a tale disincentivo all'adozione possa essere costituita dalla previsione di un rimborso, almeno parziale, delle spese sostenute dalle coppie nella procedura di adozione internazionale. La presente proposta di legge è dunque tesa all'istituzione di un fondo, presso la Commissione per le adozioni internazionali (organo istituito dalla citata legge n. 476 del 1998, avente sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), destinato a rimborsare parte delle spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, nell'ottica di rendere maggiormente accessibile tale forma di adozione e, conseguentemente, di garantire il diritto alla famiglia a un numero sempre maggiore di bambini soli o abbandonati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito, presso la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, un fondo destinato a rimborsare, su richiesta e previa certificazione delle associazioni accreditate in materia di adozioni, le spese sostenute dalle coppie per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, nei limiti che la Commissione stessa provvede a indicare per ogni singola voce di spesa.
      2. Ai fini di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso:

          a) le spese per viaggi di andata e ritorno per la coppia, i figli al seguito e il figlio adottivo;

          b) l'onorario legale del professionista all'estero;

          c) le spese sostenute all'estero dal rappresentante dell'associazione accreditata di cui al comma 1, qualora strettamente necessarie per l'esaurimento della procedura di adozione;

          d) le spese per il soggiorno all'estero dei soggetti di cui alla lettera a), calcolate sulla base di una quota fissa giornaliera e determinata dalla Commissione per le adozioni internazionali in relazione a ogni singolo Paese.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

 

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del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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