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PDL 1349

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1349



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NESPOLI, CASTIELLO, GIORGIO CONTE, ARMANI, BUONFIGLIO, GERMONTANI, LEO, MIGLIORI, MINASSO, ANGELA NAPOLI, PATARINO, RAMPELLI

Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria

Presentata il 12 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione, ripropone il lavoro svolto nel corso della XIV legislatura, che ha visto impegnato il primo firmatario, come relatore, per quasi tre anni su una materia che lo ha appassionato e che lo ha visto partecipe di numerosi confronti, sia in sede politica che nelle tantissime partecipazioni a convegni, tavole rotonde e forum con le categorie interessate e con gli imprenditori del settore.
      In particolare, questa proposta di legge ripropone il testo unificato - che tiene conto anche degli emendamenti sui quali il Governo di allora, in sede di Comitato dei nove, si era pronunciato in senso favorevole - elaborato dalla I Commissione della Camera dei deputati e non approvato dall'Assemblea, nonostante lo svolgimento della discussione generale, solo a causa dell'intasamento dei lavori parlamentari verificatosi allo scadere della legislatura.
      Il testo che, con le modifiche prima indicate, proponiamo in questa sede, costituisce l'esito dell'unificazione di svariate proposte di legge, provenienti da quasi tutti i gruppi parlamentari, e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, che propose una riforma organica con l'obiettivo di sostituire l'ormai superata normativa rappresentata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
      Esistono oggettive esigenze che rendono indifferibile l'approvazione di questo testo legislativo ed è necessario che le varie questioni connesse alla tutela della sicurezza del nostro Paese trovino una risposta
 

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differenziata e articolata, che non si risolva in un aggravio di compiti costante e progressivo in capo alle Forze di polizia di dimensione nazionale.
      Inoltre, la materia è regolata, come ricordato, da una normativa risalente agli inizi degli anni trenta, che ha conosciuto una serie di modifiche e una stratificazione di norme secondarie e di circolari amministrative per la sua attuazione, producendo notevoli incertezze applicative.
      Non è possibile mantenere adeguati i livelli di sicurezza nei settori in oggetto quando vi sono margini di incertezza sul piano normativo.
      Siamo di fronte a necessità che derivano non solo dall'opportunità di adeguare la normativa alle mutate esigenze, ma anche dall'esigenza di conformarsi alla normativa comunitaria, anche tenuto conto delle procedure di infrazione avviate nei confronti del nostro Paese.
      Il testo proposto reca una disciplina organica dell'attività di sicurezza esperibile da soggetti privati (vigilanza privata, investigazione privata, ricerca e raccolta di informazioni, recupero extragiudiziale di crediti per conto terzi, trasporti e scorta valori, servizi di custodia e di sicurezza sussidiaria). Tali attività sono complessivamente definite «di sicurezza sussidiaria».
      Dalla definizione scaturisce una prima riflessione tutta di carattere politico. Infatti, se si è voluto individuare questo grande comparto definendolo «di sicurezza sussidiaria», ciò vuol dire che si ritiene che tale comparto, partendo dall'attività e dall'impegno dei privati, debba concorrere con il settore pubblico e con lo Stato a dare maggiore incidenza ai servizi di sicurezza e una risposta più completa alle esigenze della società moderna.
      Il testo si compone di 35 articoli ripartiti in sette capi, recanti rispettivamente: disposizioni generali, norme sugli istituti di vigilanza e di sicurezza e sulle guardie giurate, disciplina dei servizi di trasporto di valori e di scorta a valori, norme sui servizi di custodia e sugli altri servizi di sicurezza secondaria, disposizioni sull'attività di investigazione e ricerca, disciplina dell'attività di recupero stragiudiziale dei crediti e disposizioni finali e transitorie.
      Come si comprende, si tratta di un testo significativo e di un intervento legislativo molto articolato, che cerca di rispondere alle esigenze del settore e di tanti soggetti privati che si sono impegnati, dal punto di vista degli ingenti investimenti, per adeguarsi alle più sofisticate tecnologie in termini di sicurezza complessiva, anche dei sistemi economici.
      L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge: disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica.
      L'articolo 2 disciplina in via generale le autorizzazioni di polizia alle quali la legge subordina l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1. Ai sensi dell'articolo 3, il rilascio delle autorizzazioni è subordinato all'approvazione di un progetto organizzativo e tecnico-operativo presentato dal richiedente, nonché, per gli istituti di vigilanza e di sicurezza, all'approvazione delle regole tecnico-operative concernenti il servizio delle guardie giurate.
      Al di là dell'articolo 1, che reca norme di carattere generale, si tratta di una prima significativa innovazione nel rapporto fra lo Stato e i privati che agiscono in questo settore. Infatti, ad oggi, tutta la materia è regolata dal citato e ormai in parte superato testo unico sulla pubblica sicurezza, in base al quale qualsiasi cittadino che possiede i requisiti minimali previsti dalla normativa può richiedere all'autorità competente per territorio - in questo caso, il prefetto - il rilascio di un'autorizzazione a svolgere questo tipo di servizio, senza che siano richieste capacità tecniche ed economiche. In questo modo, invece, la possibilità di ottenere un'autorizzazione in un settore tanto delicato è legata al possesso di una serie di requisiti anche da parte dei titolari. Si tratta di un'altra innovazione. Infatti, mentre oggi l'autorizzazione è ad personam, la presente proposta di legge prevede che le autorizzazioni
 

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possano essere rilasciate a società o a cooperative; esse, quindi, diventano un bene aziendale, perché in tale modo deve essere concepita un'azienda che agisce in questo settore. Quindi, la prima innovazione riguarda la concessione delle autorizzazioni: sono necessari alcuni requisiti particolari dal punto di vista tecnico e relativamente alla capacità economica dell'azienda che deve essere presente sul mercato.
      L'articolo 4 elenca gli obblighi di registrazione, di comunicazione all'autorità e di vigilanza cui sono tenuti in via generale i titolari delle attività autorizzate in aggiunta a quanto specificatamente previsto per ciascuna di tali attività.
      L'articolo 5 disciplina condizioni e modalità del diniego, della sospensione e della revoca delle autorizzazioni. Anche in questo caso si riempie un vuoto normativo dato che oggi tali evenienze sono tutte collegate alla discrezionalità dell'autorità responsabile presente sul territorio. Molto spesso in tale campo la norma è stata dettata da circolari prefettizie o ministeriali o, addirittura, da sentenze del tribunale amministrativo regionale che ha interdetto l'attività dei responsabili territoriali.
      L'articolo 6 consente, a determinate condizioni, che per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea in cui prestino legalmente servizi di sicurezza sussidiaria l'autorizzazione sia sostituita da una dichiarazione di inizio attività. Tale articolo collega la suddetta norma a quanto si accennava in premessa, ossia all'attività dell'Unione europea, che in tale settore è intervenuta più volte richiamando l'Italia e innescando la procedura di infrazione tuttora pendente presso la Corte di giustizia. Con l'articolo in oggetto si cerca, appunto, di ovviare a tale tipo di richiamo.
      L'articolo 7 indica i casi ed i modi in cui gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono esercitare in forma diretta, a mezzo di guardia giurata, attività di sicurezza sussidiaria.
      L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'interno una commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, mentre, ai sensi dell'articolo 9, il Ministero dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione ad istituire osservatori regionali in materia. Anche in tale caso si tratta di un'innovazione dal punto di vista dei meccanismi di coordinamento dell'attività nel settore. La suddetta commissione consultiva, infatti, dovrà regolare il mercato ed i rapporti fra le categorie interessate (datori di lavoro, maestranze, sindacati e altri soggetti) attraverso interventi di monitoraggio delle attività, la formulazione di proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza e l'espressione di pareri al Ministro dell'interno e al prefetto.
      L'articolo 10 istituisce presso il Ministero dell'interno il registro delle persone che esercitano professionalmente talune delle attività di sicurezza disciplinate dalla legge. Il registro è tenuto dalla commissione istituita dall'articolo 8. Anche in questo caso vi è un'innovazione dato che ad oggi non abbiamo un registro generale delle persone che agiscono in tale settore, delle persone autorizzate o che hanno avuto dal prefetto competente per territorio il rilascio del decreto di guardia particolare giurata.
      L'articolo 11 definisce i requisiti e le condizioni del rilascio delle autorizzazioni concernenti le attività degli istituti di vigilanza e di sicurezza, ivi compresi i limiti territoriali per l'esercizio di tale attività.
      L'articolo 12 elenca gli obblighi inerenti alle autorizzazioni medesime. Anche in questo caso vi sono alcune innovazioni: i limiti territoriali attuali, che si scontrano con le esigenze del mercato, vengono superati dando la possibilità a un'azienda di avere anche più sedi. Sono, ovviamente, fissati limiti di concentrazione per fare sì che non vi siano posizioni prevalenti all'interno del mercato.
      I successivi articoli sono specificatamente dedicati alle guardie giurate: l'articolo 13 disciplina le modalità ed i limiti di impiego di tali guardie, l'articolo 14 i requisiti per la nomina e le relative modalità, l'articolo 15 ne definisce i requisiti professionali, mentre l'articolo 16 definisce
 

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cause ed effetti della sospensione e della cessazione della qualifica di guardia giurata.
      Fino ad oggi, per la disciplina della materia relativa ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'idoneità ad esercitare l'attività di guardia giurata vi erano soltanto alcune indicazioni nel citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed esso era collegato alla discrezionalità dei singoli prefetti. Ai proponenti sembra inverosimile che il possesso di una pistola e di una divisa per svolgere compiti di sicurezza collettiva non sia collegato al possesso di una serie di requisiti professionali. Da questo punto di vista, la presente proposta di legge è fortemente innovativa, perché con essa si introduce il concetto di una formazione professionale obbligatoria, che diventa così un prerequisito per essere iscritti all'albo provinciale delle persone idonee ad ottenere il decreto di nomina di guardia particolare giurata. Cambia dunque l'approccio alla professione. Vi è un prerequisito di base, costituito dalla formazione professionale; questa dovrà essere stabilita con protocolli e programmi da parte della citata commissione di cui all'articolo 8. Quindi, una volta acquisito il prerequisito della formazione professionale, si potrà chiedere l'iscrizione nell'elenco gestito dal prefetto competente per territorio; così ogni istituto potrà liberamente chiedere l'assunzione di coloro che sono iscritti nel medesimo elenco, superando in tale modo uno dei problemi più urgenti. Oggi, infatti, per il rilascio di un decreto di nomina di guardia particolare giurata non ci sono tempi prefissati o procedure che possano essere controllate: tutto è collegato alla discrezionalità delle singole prefetture e ai tempi che queste con grande discrezionalità utilizzano per il rilascio di tale idoneità. Accade dunque molto spesso che gli istituti di vigilanza si trovino nella condizione di non poter procedere a nuove assunzioni, per la variabilità (non preventivabile) del periodo occorrente per il rilascio di un permesso da parte delle prefetture competenti. Quindi anche su questo aspetto si è fatta chiarezza, definendo una procedura certa, così da impedire che possa intervenire una discrezionalità molto spesso anche contestabile.
      Gli articoli 17, 18 e 19 sono specificatamente dedicati al rilascio delle autorizzazioni per i servizi di trasporto valori e di scorta a valori e all'esercizio delle relative attività. L'articolo 20 disciplina specificatamente l'attività di contazione del denaro e di deposito del denaro (o di altri valori) in luoghi protetti (caveaux). L'articolo 21 disciplina l'impiego in tale ambito delle guardie giurate. Anche in questo campo è stata apportata una grande innovazione, in quanto si contempla la possibilità di un'autorizzazione a carattere nazionale per i servizi di trasporto valori. Per la prima volta vengono regolamentate - anche perché forse negli anni trenta quando fu emanato il più volte ricordato testo unico non esistevano queste metodiche - le autorizzazioni per i caveaux e le modalità con le quali deve essere gestito il denaro che viene affidato alle società private per la conta; a tale riguardo si ritiene, inoltre, che dovrà essere prevista una apposita disciplina per collegare questo tipo di attività alle norme vigenti in materia di antiriciclaggio, ma non si reputa opportuno farlo in questa sede.
      Le autorizzazioni relative ai servizi di custodia e agli altri servizi di sicurezza secondaria sono regolate dall'articolo 22, mentre l'articolo 23 rimette a un regolamento ministeriale la definizione dei requisiti professionali e tecnici per l'esercizio di tale attività e dei relativi controlli. L'articolo 24 disciplina l'impiego degli operatori abilitati all'espletamento di tali servizi. Costoro, ai sensi dell'articolo 25, devono ottenere l'iscrizione in un apposito registro. Anche in questo caso la norma ha carattere innovativo, recependo la necessità di un controllo in questi settori tanto articolati. Oggi si assiste al paradosso - come rilevato dal primo firmatario della presente proposta di legge in molte occasioni (convegni pubblici, confronti) - che per quanto riguarda l'attività di portierato, qui regolamentata, non vi è nessun limite all'accesso alla professione. Paradossalmente,
 

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infatti, ogni operatore del settore può utilizzare qualsiasi tipo di personale; può anche mettersi fuori di un penitenziario, aspettare il primo detenuto che viene rilasciato e assumerlo: nessuno oggi può contestargli questa evenienza. Con la norma in esame, invece, si intende disciplinare anche tali casi, prevedendo la possibilità di individuare in qualsiasi momento la persona addetta all'esercizio di un'attività di sicurezza. Gli articoli 26 e 27 concernono le attività di investigazione e ricerca, ferme restando le specifiche discipline relative alle attività di investigazione difensiva, di cui al libro V, titolo VI-bis, del codice di procedura penale; l'esercizio di tale attività è anch'esso soggetto ad autorizzazione e sottoposto a specifici obblighi e controlli.
      Gli articoli 28 e 29 disciplinano, infine, le attività di recupero stragiudiziale dei crediti e il rilascio delle relative autorizzazioni, istituendo, altresì, un apposito registro degli agenti di recupero. Con riferimento a tale aspetto, oggi, per l'attività di recupero crediti (che è cresciuta oltre modo per la grande mole di credito presente in tutti i settori), si utilizzano operatori che, molto spesso, non sono identificabili. A tale riguardo si riportano alcuni esempi, già utilizzati in altre circostanze, in riferimento alle categorie interessate. Oggi il recupero dei crediti viene effettuato da società autorizzate da chi ha competenza specifica; tuttavia, il personale che opera in tale settore non è in alcun modo rintracciabile, così che chiunque può «bussare alla porta» di un creditore per chiedere il recupero della somma dovuta. In alcune regioni del Mezzogiorno, ad esempio, l'attività di recupero dei crediti può essere svolta da un soggetto affiliato a qualche clan malavitoso o che notoriamente delinque: qualora lo stesso si presenti per riscuotere a un debitore, questi rimarrebbe interdetto non sapendo come comportarsi rispetto a tale richiesta. Ritenendo, quindi, indispensabile disciplinare la materia, la proposta di legge prevede che la persona che svolge questo tipo di attività deve possedere determinati requisiti e, in particolare, si prevede che essa può essere identificata e controllata dall'autorità di polizia competente.
      Gli articoli 30, 31, 32 e 33 recano, rispettivamente, disposizioni penali, misure agevolative di natura finanziaria e fiscale destinate agli operatori del settore, norme in materia di responsabilità per danni, nonché disposizioni transitorie. L'articolo 34 è dedicato alle abrogazioni, mentre l'articolo 35 dispone in ordine all'entrata in vigore della legge.
      In conclusione, si ritiene che l'attività svolta in questi anni (all'esterno tale attività è stata posta in essere anche da altri colleghi parlamentari, nonché da quanti sono interessati alla tematica in oggetto nel confronto con le categorie interessate) abbia dimostrato la necessità e l'impellenza di questo intervento legislativo per riempire un vuoto normativo. Le organizzazioni di categoria richiedono un forte intervento legislativo; da questo punto di vista, abbiamo esteso il campo di intervento iniziale (si prevedeva di intervenire unicamente sugli istituti di vigilanza) anche ad altri settori e questo ha contribuito ad aumentare le aspettative nei confronti della nuova disciplina proposta (gli operatori del settore aspettano tale disciplina ormai da molti anni). Si ritiene, quindi, che la normativa in esame possa risolvere definitivamente i tanti problemi che attanagliano questo settore, mettendolo nelle condizioni di crescere e di competere, a fronte della sfida che l'Europa, la globalità e l'economia impongono a tutti i mercati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Attività di sicurezza sussidiaria).

      1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte a evitare danni o pregiudizi alla tutela degli interessi patrimoniali dei soggetti pubblici e privati, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica. Le attività di sicurezza sussidiaria non costituiscono esercizio di pubbliche funzioni né conferiscono potestà che comportino limitazioni delle libertà individuali. Nessuna attività di sicurezza sussidiaria può essere svolta in contrasto con le previsioni della presente legge.
      2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolti dagli istituti di vigilanza privata di cui al capo II, a mezzo di guardie giurate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, i servizi di vigilanza e difesa legittima degli interessi patrimoniali relativi ai beni mobili e immobili, in rapporto diretto e immediato con i beni vigilati, e in particolare:

          a) la vigilanza e la custodia dei beni mobili e immobili. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, sono indicati i beni che, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sono affidati esclusivamente alla vigilanza e custodia degli istituti di vigilanza privata di cui al presente comma;

          b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;

          c) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;

 

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          d) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza e di tele allarme;

          e) i servizi di vigilanza connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione, svolti anche a tutela dell'incolumità degli artisti e degli spettatori.

      3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di cui al capo III, a mezzo di guardie giurate appositamente addestrate, e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10, il trasporto e la custodia dei valori, nonché il loro trattamento e la loro contazione, se non eseguiti direttamente, e la scorta a valori.
      4. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e possono essere svolti da soggetti diversi da quelli indicati ai commi 2 e 3:

          a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada, che non comportano l'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica;

          b) la custodia di beni mobili e immobili, che non richiede l'esercizio dell'attività di cui al comma 2;

          c) i servizi di consulenza per la valutazione dei rischi di reati contro il patrimonio, nonché per la progettazione, la realizzazione e l'installazione di sistemi di sicurezza;

          d) i servizi di vigilanza e di custodia connessi ad attività di trattenimento o di spettacolo, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedano l'impiego di guardie giurate.

      5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la commissione di cui all'articolo 8, possono essere individuate nuove attività di sicurezza sussidiaria, che

 

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non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate, in conformità alle disposizioni dei commi 2 e 3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, possono essere altresì specificati, oltre a quanto espressamente previsto da altre disposizioni di legge o di regolamento, gli impianti, le installazioni e gli altri beni che, per motivate esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, devono essere vigilati, a cura e spese dei soggetti interessati, mediante i servizi di sicurezza sussidiaria disciplinati dalla presente legge.
      6. La presente legge disciplina inoltre il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di investigazione e ricerca per conto dei privati previste dal capo V della presente legge diverse da quelle di cui al libro V, titolo VI-bis, del codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti di cui al capo VI della presente legge.
      7. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate anche le disposizioni per la tenuta, presso la banca dei dati del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui ai commi 2 e 3, alle imprese di cui al comma 4, agli istituti di investigazione e ricerche per conto dei privati di cui al comma 6, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti e imprese e per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
      8. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, con riferimento al mantenimento dei
 

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requisiti fissati dalla legge e dalle autorizzazioni, e al rispetto di ogni altra prescrizione, nonché delle caratteristiche funzionali delle attività esercitate. A tale fine, il regolamento di attuazione deve prevedere che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la commissione di cui all'articolo 8, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e i requisiti comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisire.
      9. Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8, detta i princìpi generali e i parametri tecnico-amministrativi che devono essere osservati in tutto il territorio dello Stato al fine di assicurare omogenee linee di applicazione della presente legge, determinando le esigenze di ordine e sicurezza pubblica che rendono necessarie eventuali deroghe ai parametri stessi.

Art. 2.
(Disciplina generale delle autorizzazioni).

      1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto che ha la piena disponibilità dei beni da vigilare o da custodire. Le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che comportano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale.
      2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge, salvo quanto specificamente disposto, coloro che:

          a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) sono in possesso di titolo di studio comunque non inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado;

 

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          c) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;

          d) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali, occorrenti in relazione all'attività da esercitare;

          e) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione.

      3. I requisiti di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, a chiunque abbia autonoma capacità di gestione, scelta e indirizzo dell'istituto o di una sua articolazione secondaria o di un settore specifico di attività.
      4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge sono negate quando gli interessati risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o avere subìto la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio e, ferme le disposizioni stabilite dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione già rilasciata può essere revocata.
      5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      6. Le autorizzazioni di cui alla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
      7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, può continuare a esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla

 

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data della morte, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova autorizzazione per la prosecuzione dell'attività. La competente autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.
      8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi di natura fiscale, assicurativa e contributiva a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi all'autorizzazione.
      9. L'ammontare della cauzione di cui al comma 8 è definito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione, in applicazione dei parametri fissati dal Ministero dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta ad autorizzazione.
      10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente integrazione dell'autorizzazione, o al rilascio di ulteriori autorizzazioni, qualora il rilascio di nuova autorizzazione sia previsto dalla disciplina specifica del settore di attività.
      11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, il questore competente territorialmente può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. La stessa autorità di pubblica sicurezza può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, all'aggregazione o cessione temporanea di guardie giurate, nell'ambito dei parametri fissati
 

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dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8.

Art. 3.
(Progetto organizzativo
e regole tecnico-operative).

      1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza e di sicurezza, all'approvazione da parte del questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto, della direzione provinciale del lavoro e delle autorità preposte al rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
      2. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve contenere:

          a) l'indicazione del soggetto che richiede l'autorizzazione, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o dell'impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti o le imprese organizzati in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione utile ai fini del controllo dell'istituto o dell'impresa;

          b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare e il relativo ambito territoriale;

          c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto o dell'impresa. Tale documentazione deve contenere analiticamente l'elenco delle strumentazioni in dotazione all'azienda, commisurate ai servizi che l'istituto o l'impresa intende svolgere;

 

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          d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero dei crediti che si intendono impiegare;

          e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche;

          f) i tempi massimi, non superiori a un anno, di realizzazione.

      3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto organizzativo e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la relativa autorizzazione.
      4. L'autorizzazione può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo e comunque entro sei mesi dalla data della sua approvazione.

Art. 4.
(Disciplina generale
delle attività autorizzate).

      1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari dell'autorizzazione e i loro institori sono tenuti a:

          a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o da un funzionario da questa delegato;

          b) tenere un registro giornaliero, anche informatizzato, delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali sono svolte le attività, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal relativo regolamento di attuazione o dall'autorità competente;

          c) comunicare al questore gli elenchi del personale impiegato nelle attività sottoposte ad autorizzazione e dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione;

 

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          d) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;

          e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

      2. Le tariffe di cui al comma 1, lettera a), devono essere commisurate alla tipologia dei servizi, alla qualità degli stessi e ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative del personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente, nonché da quelli derivanti da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, dalle caratteristiche del territorio e dalle prescrizioni dell'autorità competente. In mancanza, l'autorità non appone la vidimazione. È possibile praticare prezzi inferiori alla tariffa vidimata dal prefetto solo in presenza di corrispondenti economie debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione di cui all'articolo 8, o da una specifica sottocommissione in composizione tale da garantire la presenza dei rappresentanti delle associazioni degli istituti fornitori dei servizi, delle organizzazioni sindacali del personale interessato e delle associazioni rappresentative della committenza, nonché del rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono determinati i criteri e le procedure per la definizione delle tariffe e per assicurare, per quanto possibile, la loro uniformità a livello nazionale. Il decreto deve comunque indicare le tariffe minime inderogabili dei servizi che comportano un rapporto fra l'unità di personale impiegata e ciascuna ora di servizio prestata. I patti che stabiliscono tariffe diverse da quelle previste dal presente comma o prestazioni aggiuntive gratuite sono nulli.
      3. Gli enti pubblici, nella predisposizioni delle gare di appalto e nella valutazione,

 

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nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia nelle procedure di affidamento di appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 1, sono tenuti a valutare che il valore economico sia conforme alle tariffe determinate ai sensi del presente articolo.
      4. Il registro di cui al comma 1, lettera b), deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo.
      5. Gli istituti e le imprese autorizzati all'esercizio di attività di sicurezza sussidiaria sono altresì tenuti a presentare annualmente la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 8, e una dichiarazione analitica circa gli elementi conoscitivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con espliciti riferimenti alle fattispecie previste dall'articolo 2359 del codice civile e ad ogni altra forma di collegamento o di controllo con altri soggetti esercenti la medesima attività di sicurezza sussidiaria sul territorio autorizzato. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera e), essi sono altresì tenuti a porre in essere, entro il termine, comunque non superiore a centottanta giorni, assegnato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o dal prefetto, tutti gli atti, anche negoziali, e le attività necessari per riequilibrare gli assetti proprietari e societari.
      6. L'attività tecnico-operativa degli istituti e delle imprese di cui alla presente legge e il servizio delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi, a eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha inoltre facoltà:

          a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni derivanti da esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

          b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto o dell'impresa autorizzati nonché nei luoghi in cui il servizio è svolto;

          c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori

 

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investigativi e gli agenti di recupero dei crediti, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio;

          d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto o dell'impresa e delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.

      7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il questore si avvale degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
      8. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di sanità, dagli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali, dagli organi di polizia tributaria circa la regolarità degli adempimenti di natura fiscale e tributaria nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero dei crediti, il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, di intermediazione finanziaria e su altre attività connesse.

Art. 5.
(Diniego, sospensione
e revoca delle autorizzazioni).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal relativo regolamento di

 

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attuazione e possono essere negate o revocate per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle autorizzazioni previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:

          a) il mancato avvio, da parte del richiedente, delle attività autorizzate o la mancata integrale ed effettiva attuazione di quanto contenuto nel progetto organizzativo e tecnico operativo allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione;

          b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o già svolte;

          c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti all'autorizzazione;

          d) la reiterata disapplicazione delle tariffe vidimate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);

          e) il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa interessato nelle attività di sicurezza sussidiaria acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività sulla base dei parametri stabiliti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 8.

      3. Resta fermo che nessun istituto o gruppo di istituti partecipati o controllati da una medesima impresa può essere autorizzato ad operare in un ambito territoriale superiore al 40 per cento del territorio di ciascuna delle aree produttive del Paese individuate, su base provinciale o interprovinciale, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, né può impiegare, nel medesimo territorio, un numero di guardie giurate o di altri operatori abilitati superiore al 40 per cento delle Forze dell'ordine a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza delle province interessate. In ogni caso, in ciascuna provincia, deve essere assicurata la pluralità dell'offerta.

 

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      4. La revoca dell'autorizzazione, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca dell'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di vigilanza e di sicurezza di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ovvero di quella per l'esercizio di un istituto di investigazione e ricerca per conto di privati di cui all'articolo 26, comma 1, comporta l'immediata sospensione delle funzioni delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto.
      5. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione dell'autorizzazione, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino a un massimo di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione di cui all'articolo 2, comma 8, per violazioni di uno degli obblighi inerenti alla medesima autorizzazione, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto.
      6. Con il provvedimento che ordina la sospensione dell'autorizzazione e delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità di pubblica sicurezza adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto o l'impresa all'esecuzione dei contratti in corso.

Art. 6.
(Disciplina delle attività autorizzate per le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea).

      1. Nel caso di impresa stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, in cui presta legalmente servizi di sicurezza sussidiaria analoghi a quelli disciplinati

 

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dalla presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività può essere sostituita da una dichiarazione di inizio di attività, corredata dei dati di cui all'articolo 3, verificati dall'autorità dello Stato di stabilimento o, in mancanza, dal prefetto, qualora:

          a) le disposizioni vigenti nello Stato di stabilimento prevedano una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata e una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie, sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia;

          b) le autorità dello Stato di stabilimento assicurino l'attuazione, con ragionevole tempestività, dei controlli e degli interventi sanzionatori e cautelari previsti dalle disposizioni vigenti in Italia, dietro motivata richiesta delle autorità italiane;

          c) esista un protocollo sottoscritto tra lo Stato italiano e lo Stato dove ha sede l'impresa europea che definisca criteri autorizzatori in materia di sicurezza sussidiaria omogenei e compatibili.

      2. Nei confronti delle imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, e per le quali sussistono le condizioni indicate nelle lettere a) e b) dello stesso comma, trovano comunque applicazione le disposizioni dell'articolo 2, commi 3, 4, 5, 7, 8, limitatamente al personale operante nel territorio dello Stato, 10 e 11, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 2 e 3, in quanto compatibili, nonché dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10, limitatamente ai soggetti che non siano già autorizzati nello Stato membro in cui sono stabilite, e ogni altra disposizione della presente legge e del relativo regolamento di attuazione concernente le prescrizioni da osservare nell'esercizio delle attività e l'espletamento, da parte dell'autorità, delle attività di verifica e di controllo.
      3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione e di reciproco riconoscimento

 

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dei provvedimenti amministrativi con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea.

Art. 7.
(Esercizio in forma diretta delle attività
di sicurezza sussidiaria).

      1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile. Tali soggetti, ove abbiano acquisito il relativo nulla osta, devono darne tempestiva comunicazione ai prefetti delle province in cui intendono operare.
      2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì associarsi per la nomina di guardie giurate da destinare alle attività previste.
      3. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione all'autorità competente per territorio.
      4. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabilite le condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti e dalle imprese autorizzati.

Art. 8.
(Commissione consultiva centrale
per le attività di sicurezza sussidiaria).

      1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria,

 

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di seguito denominata «commissione». La commissione è composta:

          a) da un prefetto, che la presiede;

          b) dal direttore dell'ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

          c) da un questore;

          d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e della previdenza sociale;

          e) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e da due funzionari preposti agli stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale;

          f) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza e di sicurezza, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;

          g) dai rappresentanti delle associazioni degli istituti di investigazione privata, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;

          h) dai rappresentanti delle associazioni delle imprese di recupero dei crediti, firmatarie di contratto nazionale di lavoro;

          i) dai rappresentanti dei sindacati delle guardie giurate, firmatari di contratto nazionale di lavoro;

          l) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d) ed e), e da un rappresentante degli agenti di recupero dei crediti;

          m) da non più di tre rappresentanti delle associazioni o delle società, di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria, tra le quali per lo meno uno indicato dall'Associazione bancaria italiana.

 

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      2. La commissione è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni e di un rappresentante del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma 2, lettera d).
      3. Delle sedute della commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
      4. Il presidente può invitare alle sedute della commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza nonché in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
      5. Le mansioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
      6. Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dal comma 1, lettere e), f), g), h), i), l) e m), durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
      7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere f), g), h), i), l) e m), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.
      8. La commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa legge, nonché su

 

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ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ritengono di richiederlo. In tale caso, quando essi ritengono di intervenire alle sedute della commissione, direttamente o con propri delegati, ne assumono la presidenza. La commissione cura la tenuta del registro professionale di cui all'articolo 10.
      9. Su proposta del presidente, la commissione può deliberare, a maggioranza, la costituzione di sottocommissioni per compiti specifici, per materia o per territorio, assicurando in ciascuna sottocommissione la presenza di almeno un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, e di almeno un rappresentante delle categorie interessate agli argomenti da trattare.
      10. La commissione è altresì competente per l'analisi delle problematiche e delle necessità degli istituti di vigilanza e di sicurezza e dei loro operatori e può formulare proposte di eventuali iniziative legislative nel settore da sottoporre al Ministro dell'interno.
      11. All'istituzione e al funzionamento della commissione e alle attività svolte dagli esperti di cui al comma 4 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.

Art. 9.
(Osservatori regionali).

      1. Il Ministro dell'interno può delegare i prefetti dei capoluoghi di regione a istituire osservatori regionali, con il compito di:

          a) monitorare le attività di sicurezza sussidiaria;

 

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          b) formulare proposte alle autorità provinciali di pubblica sicurezza in ordine alle questioni di interesse di livello regionale;

          c) esprimersi sulle questioni attinenti alla sicurezza sussidiaria a richiesta del Ministro dell'interno o del prefetto del capoluogo di regione, anche su proposta delle altre autorità provinciali di pubblica sicurezza o delle autorità della regione competenti in materia di polizia amministrativa locale.

      2. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma 1:

          a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della regione;

          b) un rappresentante per ognuno dei questori della regione;

          c) un rappresentante della direzione regionale del lavoro competente per territorio;

          d) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di vigilanza e di sicurezza avente sede nel territorio;

          e) un rappresentante per ogni sindacato di categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di contratto integrativo territoriale;

          f) un rappresentante per ogni associazione degli istituti di investigazione privata avente sede nel territorio e firmataria di contratto nazionale di lavoro.

      3. Alle riunioni dell'osservatorio regionale sono invitati i rappresentanti della regione e possono essere chiamati a partecipare esperti rappresentanti delle categorie economiche e imprenditoriali interessate.
      4. All'istituzione e al funzionamento dell'osservatorio regionale e alle attività svolte dagli esperti di cui al comma 3 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La

 

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partecipazione all'attività dell'osservatorio regionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.

Art. 10.
(Registro professionale).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il registro delle persone che esercitano professionalmente le attività disciplinate dalla presente legge. Il registro è tenuto dalla commissione ed è distinto nelle seguenti sezioni:

          a) direttori e institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le attività di trasporto di valori e di scorta a valori;

          b) direttori e institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza che svolgono le altre attività di cui all'articolo 1, comma 2;

          c) direttori degli istituti di investigazione e direttori degli istituti di raccolta e di ricerca delle informazioni anche commerciali;

          d) direttori e institori delle imprese di recupero stragiudiziale dei crediti;

          e) collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;

          f) agenti di recupero stragiudiziale dei crediti;

          g) operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e di ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

          h) responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e loro coadiutori;

          i) titolari o legali rappresentanti delle aziende di installazione di impianti e sistemi di sicurezza.

      2. Al registro possono iscriversi le persone che:

          a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

 

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          b) hanno compiuto la maggiore età;

          c) godono dei diritti civili;

          d) sono in possesso di titolo di studio, comunque non inferiore a quello di scuola secondaria di secondo grado, e delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;

          e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;

          f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, con i massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno.

      3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della commissione, nonché relativamente alle disposizioni di cui alla lettera c) del presente comma, con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:

          a) alla composizione delle sezioni della commissione incaricate della tenuta del registro, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;

          b) alle modalità di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dal registro;

          c) all'individuazione delle attività o delle professionalità per le quali occorre un titolo di studio di livello universitario e al riconoscimento delle qualificazioni professionali;

          d) alla tenuta del repertorio nazionale delle iscrizioni nei registri ordinati su base provinciale, previsti dalla presente legge;

          e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, predisposti dalle sezioni della commissione di cui alla lettera a).

 

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      4. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento vigenti che prevedono l'iscrizione in appositi registri o albi professionali e al registro delle imprese.
      5. Le spese per la tenuta del registro sono poste a carico degli istituti e delle imprese di cui al comma 1.
      6. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono determinate le modalità di iscrizione nel registro di cui al presente articolo e di cancellazione dal medesimo, nonché delle relative annotazioni.

Capo II.
ISTITUTI DI VIGILANZA E
DI SICUREZZA E GUARDIE GIURATE

Art. 11.
(Requisiti e condizioni per il rilascio
delle autorizzazioni).

      1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
      2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale stabilito nell'autorizzazione, in relazione al progetto organizzativo dell'impresa e fatti salvi i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), e comma 3. L'ambito territoriale provinciale può essere superato, oltre che per le attività di trasporto di valori, per quelle di vigilanza a cantieri o ad altre cose mobili, nonché per le attività di televigilanza e per le altre attività per le quali il limite provinciale è manifestamente incongruo nonché, nell'ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 3, quando non sussistono particolari esigenze di direzione, gestione e controllo delle guardie giurate dipendenti.
      3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e

 

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di custodia, che richiedono l'impiego continuativo di guardie giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi di unità direzionali di livello almeno provinciale, ovvero di un altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale sono stati sottoscritti specifici accordi per la partecipazione congiunta ad attività di sicurezza sussidiaria, approvati dai prefetti rispettivamente competenti.
      4. Gli istituti di vigilanza e di sicurezza possono costituirsi in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel rispetto delle autorizzazioni ottenute.
      5. È vietata l'acquisizione di servizi di vigilanza per il tramite di società commerciali mandatarie, a qualsiasi titolo, di coloro che usufruiscono dei medesimi servizi.

Art. 12.
(Obblighi inerenti alle autorizzazioni).

      1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti nonché delle regole tecnico-operative di servizio di cui all'articolo 3, approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
      2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, gli istituti di vigilanza e di sicurezza sono tenuti:

          a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie giurate impiegate e le altre indicazioni prescritte;

          b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o dei comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;

 

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          c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

      3. Nell'ambito dell'espletamento del proprio servizio, le guardie giurate sono obbligate ad aderire alle richieste a esse rivolte dagli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 13.
(Impiego delle guardie giurate).

      1. Gli istituti autorizzati ai sensi degli articoli 7, 11 e 17 svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi delle guardie giurate e del personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 10.
      2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, devono essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i servizi:

          a) di vigilanza connessi all'attività organizzata per conto terzi, di visione e di ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di tele-allarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;

          b) di attivazione e di esecuzione dei servizi di pronto intervento;

          c) di vigilanza e di custodia armata di beni mobili o immobili.

      3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore.
      4. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
      5. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, possono procedere all'arresto nei casi previsti dall'articolo 383 del codice di procedura penale e possono trattenere le persone colte in flagranza dei delitti che

 

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sono tenute a prevenire per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente alle cose pertinenti al reato eventualmente raccolte.
      6. La guardia giurata nell'esercizio della sua attività riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Nel caso previsto dall'articolo 12, comma 3, le guardie giurate rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e operano quali agenti ausiliari di pubblica sicurezza. Fuori dei casi di cui al presente comma, l'attività di guardia giurata può essere svolta solo alle dipendenze di un istituto privato di vigilanza o del datore di lavoro autorizzato ai sensi dell'articolo 7.
      7. Le guardie giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, approvati dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto o del datore di lavoro. Possono essere autorizzate dal prefetto a usare automezzi muniti di segnali luminosi, diversi per colore e per forma da quelli in uso alle Forze di polizia, nonché a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge e previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta. Con lo stesso regolamento di attuazione sono stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro.
      8. Con riferimento alle disposizioni del codice della strada relative alla patente di guida, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla guardia giurata, in relazione al servizio prestato, viene riconosciuta una maggiorazione dei punti pari a venti unità per eventuali infrazioni commesse nell'espletamento del servizio.
      9. I trasferimenti delle guardie giurate, nell'ambito delle previsioni del contratto nazionale in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere comunicati, almeno cinque giorni prima, al prefetto competente, che può vietarli, in
 

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qualsiasi momento, se non giustificati o per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Art. 14.
(Nomina delle guardie giurate).

      1. Possono essere iscritte all'albo provinciale dei soggetti aspiranti alla nomina a guardia giurata le persone in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) maggiore età;

          c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 15;

          d) idoneità psico-fisica e attitudinale;

          e) assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, e assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;

          f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di guardia giurata.

      2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la

 

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nomina tra le persone iscritte all'albo provinciale previsto dal comma 1. Essa è valida a tempo indeterminato sino a revoca. L'approvazione consegue all'assunzione dell'interessato da parte dell'istituto richiedente, il quale provvede all'iscrizione del dipendente al Servizio sanitario nazionale e alla stipula di apposita polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività esercitata. L'approvazione non è trasmissibile e non può implicare l'esercizio di pubbliche funzioni; essa ha durata quinquennale e può essere rinnovata.
      4. Se si tratta di personale già autorizzato a svolgere le attività di vigilanza e di custodia ai sensi delle disposizioni vigenti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le quali prevedono una verifica dei requisiti soggettivi della persona autorizzata e una disciplina dei controlli e delle misure amministrative cautelari e sanzionatorie sostanzialmente analoghe a quelle previste dalle disposizioni vigenti in Italia, l'approvazione è effettuata previa esibizione dell'autorizzazione, in corso di validità, rilasciata da quello Stato.
      5. La guardia giurata è ammessa all'esercizio delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, dinanzi al questore della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina o ad un funzionario di polizia allo scopo delegato, il quale rilascia alla guardia giurata un apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare. Per le guardie giurate stabilmente addette ai servizi di cui al capo III è annotata sul tesserino l'autorizzazione a prestare servizio sull'intero territorio nazionale.
      6. Salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1946, n. 478, per i soggetti cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, la formula del giuramento delle guardie giurate è la seguente: «Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, di
 

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rispettarne le istituzioni e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse».
      7. L'albo di cui al comma 1 è provinciale e ha validità nazionale. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono determinate le modalità di iscrizione nell'albo nonché delle relative annotazioni o cancellazioni.

Art. 15.
(Requisiti professionali
delle guardie giurate).

      1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la commissione e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza permanente di cui al comma 1, alla quale partecipa il Ministro dell'interno ai fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove l'adozione, da parte dello stesso Ministro, dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione e all'aggiornamento provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi di lavoro delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni di normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.
      3. Alle attività di formazione di cui al comma 2 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      4. Gli istituti di vigilanza e di sicurezza devono altresì provvedere a proprie spese alla realizzazione di corsi di formazione periodici, di almeno 12 ore annue, per l'aggiornamento professionale. Sono a carico dei medesimi istituti anche le spese

 

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dell'addestramento annuale all'uso delle armi che rientra, a ogni effetto, nella formazione permanente del personale.
      5. Il possesso dei requisiti professionali è accertato da una apposita commissione istituita presso le prefetture - uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica, il cui esito è riportato nell'attestato professionale dell'interessato all'atto dell'iscrizione all'albo provinciale di cui all'articolo 14.
      6. All'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività delle commissioni di cui al comma 5 non comporta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.
      7. L'attestato professionale di guardia giurata ha validità massima di dieci anni. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, decorsi tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato, prima di riprendere il servizio di guardia giurata, ha l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento.
      8. L'accertamento dei requisiti professionali prescritti non è richiesto per la nomina a guardia giurata degli appartenenti alle Forze armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza, e di coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale, sempre che al momento della nomina a guardia giurata il servizio sia cessato da un periodo di tempo inferiore a tre anni.
      9. Sulla base di specifiche convenzioni con le regioni ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché con strutture pubbliche e private di comprovata esperienza nel settore della formazione culturale e professionale, il Ministero dell'interno può organizzare
 

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speciali servizi formativi di sicurezza sussidiaria per:

          a) l'adozione di indirizzi didattici omogenei per gli enti di formazione regionali o provinciali relativi ai corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti alla sicurezza sussidiaria;

          b) la certificazione di qualità dei corsi di cui alla lettera a);

          c) la partecipazione di propri funzionari nelle procedure di verifica del profitto per i frequentatori dei corsi di cui alla lettera a);

          d) la progettazione e l'erogazione di corsi di formazione o di specializzazione destinati ai docenti incaricati della formazione degli addetti alla sicurezza sussidiaria negli enti di formazione periferici.

      10. All'attuazione del comma 8 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 16.
(Sospensione e cessazione
della qualifica di guardia giurata).

      1. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'automatica sospensione della qualifica di guardia giurata. Il decorso di novanta giorni dalla sospensione, in assenza di una nuova nomina, produce la perdita della qualifica. La sospensione e la perdita della qualifica sono annotate nel registro di cui all'articolo 10 e nell'albo provinciale di cui all'articolo 14 nei quali l'interessato risulta iscritto.
      2. Fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di revoca per il venire meno dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, la qualifica di guardia giurata può essere altresì sospesa quando l'interessato è imputato per un delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ed è sospesa in tutti i casi in cui è eseguita

 

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una misura limitativa della libertà personale o una misura di prevenzione.
      3. Durante il periodo di sospensione della qualifica resta sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
      4. Oltre ai casi di revoca dell'iscrizione per la perdita dei requisiti soggettivi, la cancellazione può essere richiesta dall'interessato. La persona cancellata dal registro di cui all'articolo 10 e dall'albo provinciale di cui all'articolo 14, che è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, può chiedere di esservi iscritta nuovamente.
      5. È vietato assumere guardie giurate che non sono iscritte nel registro di cui all'articolo 10 e nell'albo provinciale di cui all'articolo 14.

Capo III.
SERVIZI DI TRASPORTO DI VALORI
E DI SCORTA A VALORI

Art. 17.
(Disciplina delle autorizzazioni).

      1. Le attività di trasporto di valori e di scorta a valori sono esercitate dagli istituti in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 11 e di specifica capacità tecnica e organizzativa, appositamente autorizzati dal prefetto competente per il luogo in cui ha sede la direzione operativa del servizio o, se si tratta di servizi di interesse nazionale, dal Ministero dell'interno.
      2. Le attività di trasporto di valori e di scorta a valori sono esercitate, anche fuori del territorio della provincia in cui ha sede l'istituto autorizzato, alle condizioni definite dal regolamento di attuazione, sentita la commissione di cui all'articolo 8, allo scopo di assicurare la funzionalità e l'efficacia dei servizi, la sicurezza dei trasporti e delle scorte e il coordinamento delle attività rimesse alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ferme restando le rispettive attribuzioni e responsabilità.
      3. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto di valori e di scorta a valori

 

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stabilmente organizzati per percorrere continuativamente itinerari che attraversano più regioni, per conto di committenti pubblici o privati o di altri istituti autorizzati che, debitamente autorizzati dall'avente diritto, affidano loro denaro, titoli o altri valori per l'esecuzione di parte del trasporto.
      4. Per i servizi di cui al comma 3 il Ministero dell'interno rilascia l'autorizzazione, approva le modalità di esecuzione dei servizi e le tariffe e stabilisce le prescrizioni da osservare, sentite le autorità provinciali di pubblica sicurezza rispettivamente interessate; esso dispone, altresì, ispezioni e controlli, fermi restando i compiti di controllo di cui all'articolo 4, comma 6, ed esercita ogni altra funzione che la legge attribuisce alle predette autorità.
      5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente, del progetto organizzativo e tecnico-operativo e del regolamento di servizio di cui all'articolo 3, nonché degli accordi tipo che possono essere stipulati con altri istituti per la messa a disposizione di mezzi o di apparati tecnologici speciali, di luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza per il trasporto e la custodia temporanea di valori (caveaux), ovvero, per i servizi di cui al comma 3, di servizi accessori di trasporto. Gli accordi, debitamente vidimati ai sensi dell'articolo 4, devono recare una chiara identificazione delle rispettive responsabilità e devono essere permanentemente affissi nei locali in cui gli istituti interessati svolgono l'attività con il pubblico ed essere riportati, anche per estratto, nei contratti sottoscritti con gli utenti.

Art. 18.
(Servizio di scorta a valori).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, per il trasporto di beni di valore diversi dal denaro, dai titoli di deposito, di credito e da altri valori espressi in documenti cartacei, di natura e

 

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di caratteristiche tali da non poter essere trasportati in condizioni di sicurezza attraverso i mezzi di cui sono dotati gli istituti autorizzati al trasporto di valori, gli interessati possono avvalersi di mezzi di trasporto idonei, scortati a mezzo di guardie giurate dipendenti da istituti autorizzati al trasporto di valori o alla scorta a valori o, nei casi di cui all'articolo 7, debitamente addestrate per lo specifico servizio.

Art. 19.
(Modalità di esecuzione dei servizi).

      1. Fuori dei casi espressamente disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge, il Ministero dell'interno impartisce le direttive occorrenti per assicurare l'omogeneità delle condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative prescrizioni, delle modalità di esecuzione dei servizi e di impiego delle guardie giurate, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di sicurezza, dei limiti massimi di valore da trasportare in relazione alle caratteristiche dei mezzi e dei servizi. Il Ministero stabilisce altresì le modalità di definizione e di approvazione delle tariffe, definendo le condizioni in relazione alle quali le autorità provinciali di pubblica sicurezza possono discostarsene, e provvede al loro periodico aggiornamento.

Art. 20.
(Contazione del denaro e caveaux).

      1. L'autorizzazione al trasporto di valori di cui all'articolo 17 può comprendere anche l'autorizzazione alla contazione del denaro e al deposito del denaro o di altri valori in luoghi protetti aventi idonee caratteristiche di sicurezza (caveaux) di proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto o nei locali del committente.
      2. I caveaux e i relativi sistemi di vigilanza e di difesa passiva devono essere

 

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autorizzati dal prefetto previo accertamento della loro idoneità. L'autorità di pubblica sicurezza, sentito il questore, può imporre le prescrizioni ritenute opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere. L'esercizio del caveau importa l'annotazione costante, in un apposito registro, anche informatico, della situazione delle somme di danaro giacenti, della loro proprietà e della loro movimentazione.

Art. 21.
(Impiego delle guardie giurate).

      1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16, non possono essere adibite ai servizi di trasporto di valori e di scorta a valori guardie giurate che non sono in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo specifico impiego.
      2. I regolamenti di servizio stabiliscono le misure di protezione e di sicurezza e le modalità di svolgimento del servizio volte a tutelare la sicurezza delle guardie giurate e a limitarne l'esposizione a rischio.
      3. Il servizio delle guardie giurate adibite al trasporto di valori e alla scorta a valori si svolge negli ambiti territoriali in cui opera l'istituto o il soggetto da cui dipendono, fatte salve le limitazioni di impiego derivanti dall'osservanza dei contratti di lavoro o delle norme poste a tutela dei lavoratori. L'ambito territoriale del servizio deve essere annotato nel tesserino di cui sono munite le guardie giurate. Le guardie giurate sono tenute a portare con sé l'ordine di servizio, recante l'espressa indicazione degli orari e dei luoghi interessati al servizio e a esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 2. In ogni caso le guardie giurate sono tenute ad esibire, ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, i documenti di viaggio e le bolle relative al servizio in corso, nel rispetto delle misure di salvaguardia del bene trasportato.

 

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Capo IV.
SERVIZI DI CUSTODIA E ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA

Art. 22.
(Disciplina delle autorizzazioni).

      1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti i servizi di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, e gli altri servizi individuati ai sensi del comma 5 dello stesso articolo non riservati alle guardie giurate, l'attività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta all'autorizzazione del prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa di servizi interessata.
      2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), svolto attraverso dipendenti o collaboratori dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Nei casi previsti dal comma 1, l'esercizio dell'attività è sottoposto all'osservanza delle disposizioni, anche di carattere tecnico-operativo, rispettivamente applicabili, nonché, per le attività di cui alle lettere a), b) e d) del comma 4 dell'articolo 1, delle prescrizioni del questore. Le medesime attività sono soggette ai controlli di cui all'articolo 4. Per le attività di cui al citato articolo 1, comma 4, lettera c), i controlli sono effettuati con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 23.
(Regolamento tecnico).

      1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

 

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n. 400, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e l'ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dello sviluppo economico, sono determinati i requisiti professionali e tecnici occorrenti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), e i relativi controlli.

Art. 24.
(Impiego degli operatori abilitati).

      1. Gli operatori abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 22, comma 1, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo il caso di diverse disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.
      2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Essi sono tenuti a corrispondere a ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.
      3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli operatori di cui al comma 1, di foggia diversa da quella delle uniformi delle guardie giurate, devono essere approvate dal prefetto.

Art. 25.
(Registro degli operatori abilitati).

      1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate ai sensi dell'articolo 22, addetti alle attività individuate dall'articolo 1, commi 4 e 5, devono ottenere l'iscrizione in un apposito registro presso la questura competente per territorio.

 

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      2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni anno. Essa è negata o revocata a chi non risulta in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato, se in possesso della carta di soggiorno;

          b) maggiore età;

          c) idoneità psico-fisica e attitudinale;

          d) assenza, a proprio carico, di provvedimenti restrittivi della libertà personale o che applicano, anche in via provvisoria, una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, ovvero di provvedimenti che dispongono il giudizio per reati non colposi che comportano una pena detentiva pari o superiore nel massimo a tre anni, sempre che non sia intervenuta una sentenza di proscioglimento, e assenza di condanne definitive a pena detentiva per delitti non colposi e di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione, anche patrimoniale o interdittiva, salvi gli effetti della riabilitazione;

          e) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità a esercitare i compiti di custode;

          f) iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ai servizi assicurativi e antinfortunistici prescritti.

      3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
      4. Possono chiedere di essere iscritti nel registro di cui al comma 1 anche gli operatori dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente alle attività individuate dall'articolo 1, commi 4 e 5, non riservate alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
      5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono poste a carico degli iscritti.

 

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Capo V.
ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE
E RICERCA

Art. 26.
(Disciplina delle autorizzazioni).

      1. Ferme restando le disposizioni vigenti per le attività di investigazione difensiva di cui al libro V, titolo VI-bis, del codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, l'esercizio delle attività di investigazione e ricerca per conto di privati è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto.
      2. L'autorizzazione è rilasciata al direttore dell'istituto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, cui si aggiungono i requisiti per l'iscrizione nel registro professionale di cui all'articolo 10 e che ha maturato un'esperienza professionale documentabile nel settore investigativo privato o di informazioni commerciali per almeno cinque anni. Per gli investigatori privati è richiesto il titolo di studio universitario in materie investigative o giuridiche.
      3. L'autorizzazione è rilasciata per le seguenti attività investigative:

          a) informazione commerciale, intendendosi per tale: il trattamento dei dati previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, svolto per conto terzi da istituti di investigazione privata, effettuato, in conformità al medesimo codice e alle altre disposizioni di legge, relativamente allo svolgimento di attività economiche inerenti attività imprenditoriali anche individuali e liberi professionisti, in relazione a dati acquisiti da pubblici archivi, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, o elaborati autonomamente, e comunicati a terzi per esclusive finalità a contenuto economico e

 

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non inerenti l'esercizio del diritto di difesa in sede giudiziaria;

          b) investigazioni private, intendendosi per tali: la raccolta informativa o documentale di dati finalizzati alla tutela, difesa ed esercizio di interessi legittimi in qualunque sede giudiziaria ed extragiudiziaria, anche in via preventiva;

          c) sicurezza investigativa, intendendosi per tale: l'espletamento di servizi di carattere investigativo, che non comportano l'uso di armi, volti alla tutela preventiva di diritti giuridicamente rilevanti delle imprese, anche attraverso l'analisi dei rischi, lo studio, la progettazione, l'attuazione e il coordinamento di piani per la salvaguardia dei diritti patrimoniali aziendali, ivi compresi i servizi di bonifica dell'ambiente aziendale, nonché i servizi antitaccheggio consistenti nella raccolta di informazioni e di altri elementi utili a individuare le cause di ammanchi di merce o di altri beni e nell'indicazione delle possibili misure di vigilanza da adottare.

      4. Gli istituti assumono gli incarichi dell'ambito territoriale indicato dall'autorizzazione ed esercitano l'attività investigativa, senza limiti territoriali, a mezzo di collaboratori investigativi, ovvero attraverso un altro istituto investigativo con il quale sono stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria.
      5. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di collaboratore investigativo è rilasciata dal questore ove ha sede l'istituto di cui al comma 1, previa comunicazione del medesimo istituto, e a condizione che gli interessati siano in possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2, comma 2, e siano iscritti in un albo o registro di una professione attinente alle attività da svolgere, ovvero siano in possesso dei requisiti di carattere professionale stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.
      6. I collaboratori investigativi di cui al comma 5 svolgono le attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di

 

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lavoro o degli accordi di collaborazione professionale di cui al comma 4.
      7. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono quinquennali e non sono trasmissibili. Salvo quanto espressamente previsto dal codice di procedura penale per le indagini difensive, le autorizzazioni non danno diritto allo svolgimento di attività o all'esercizio di facoltà che la legge riserva agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o ad altri soggetti investititi di pubbliche funzioni e non consentono limitazioni della libertà personale.
      8. Ai titolari delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, che attesta l'identità dell'interessato e il possesso delle autorizzazioni richieste e la qualità professionale. La sospensione cautelare dal servizio prevista dall'articolo 4 e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni comportano il ritiro del tesserino. Gli oneri relativi al rilascio del tesserino sono posti a carico dei titolari delle autorizzazioni.
      9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o da altre disposizioni di legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo non sono richieste per la ricerca e raccolta di informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.
      10. Per lo svolgimento delle attività investigative, gli istituti possono accedere, anche per via telematica, agli archivi anagrafici.

Art. 27.
(Obblighi inerenti all'autorizzazione
e ai controlli).

      1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di

 

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regolamento, i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, comma 1, devono:

          a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la durata dell'investigazione o dell'incarico e le altre indicazioni prescritte dal regolamento di attuazione della presente legge;

          b) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);

          c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli e osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

      2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere adempiuti anche dai titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 26, comma 5.
      3. Le informazioni e le notizie raccolte relative alle attività di cui all'articolo 26, comma 3, lettere b) e c), possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso incarico, la relativa documentazione deve essere consegnata al committente. Possono essere conservati i dati e i documenti necessari per finalità tributarie o fiscali o per altri specifici obblighi di legge, nei limiti ed entro gli specifici termini stabiliti dal codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      4. Della violazione degli obblighi di cui al comma 1, lettera c), e di quelli di cui al comma 3 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.
      5. I titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 26 sono altresì tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
      6. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi è sottoposto alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 4.

 

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Capo VI.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
STRAGIUDIZIALE DEI CREDITI

Art. 28.
(Disciplina delle autorizzazioni
e delle attività).

      1. L'autorizzazione per l'esercizio di un'impresa di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, sia privati che pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare o legale rappresentante che:

          a) sia in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero dei crediti ovvero della riscossione non inferiore a cinque anni;

          b) non sia stato condannato con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme vigenti che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme vigenti in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

          c) sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

      2. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rilasciata per l'intero territorio nazionale. Il questore che rilascia l'autorizzazione ne dà comunicazione agli altri questori eventualmente interessati dall'ambito territoriale del progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3.
      3. Per attività di recupero stragiudiziale dei crediti si intende l'attività di recupero di crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie

 

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e dei beni recuperati ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e di rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, epistolare, telefonica e telematica.
      4. Le imprese assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato nel progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3, ed esercitano le attività autorizzate, salve le comunicazioni epistolari o che comunque non richiedono un contatto, anche telefonico, personale e diretto, a mezzo di agenti di recupero dei crediti dipendenti o collaboratori, iscritti nel registro di cui all'articolo 10 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 29, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altra impresa o agenti di recupero dei crediti con i quali sono stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria.
      5. L'ampliamento territoriale del progetto organizzativo e tecnico-operativo è approvato, nei modi e nelle forme di cui all'articolo 3, dal questore che ha rilasciato l'autorizzazione. L'attività di recupero dei crediti svolta per corrispondenza o mediante mezzi di telecomunicazioni non comporta necessità di ampliamento del progetto organizzativo e tecnico-operativo, anche qualora sia diretta al di fuori dell'ambito territoriale del progetto stesso.
      6. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono:

          a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;

          b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero dei crediti alle regole tecniche e alle norme di condotta stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge;

          c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, e osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

 

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      7. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso incarico, la relativa documentazione e i dati in essa contenuti possono essere conservati e utilizzati esclusivamente per finalità di recupero dei crediti o per altri specifici obblighi di legge o di regolamento nei limiti ed entro gli specifici termini stabiliti dal codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      8. Gli obblighi di cui ai commi 6, lettera c), e 7 devono essere osservati anche dagli agenti di recupero dei crediti. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 29.
(Registro degli agenti di recupero
dei crediti).

      1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di agente per il recupero dei crediti di cui all'articolo 28, comma 4, è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede l'impresa di cui allo stesso articolo, a richiesta della stessa, alle persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, che siano iscritte in un albo o registro professionale attinente alle attività da svolgere e dei requisiti di carattere professionale stabiliti con il regolamento di attuazione.
      2. L'autorizzazione è quinquennale, non è trasmissibile e non può implicare l'esercizio di pubbliche funzioni. Con l'autorizzazione è rilasciato un tesserino munito di fotografia, con oneri a carico dell'interessato, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare. La sospensione cautelare dal servizio prevista dall'articolo 4 e la sospensione o la revoca dell'autorizzazione comportano il ritiro del tesserino.
      3. Gli agenti di cui al comma 1 svolgono le attività autorizzate esclusivamente

 

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nell'ambito dei rapporti di lavoro o degli accordi di collaborazione professionale di cui all'articolo 28, comma 4.

Capo VII.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.
(Disposizioni penali).

      1. Chiunque esercita senza autorizzazione attività di sicurezza sussidiaria che comportano l'impiego di personale avente la qualifica di guardia giurata, è punito con la reclusione da due a sei anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 100.000 euro.
      2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
      3. L'esercizio delle attività senza avere ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi o albi, ovvero senza avere ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.
      4. Fatti salvi gli effetti civili e i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, il mancato rispetto delle tariffe, da applicare secondo le previsioni dell'articolo 4, comporta per entrambe le parti contrattuali la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

Art. 31.
(Agevolazioni finanziarie e fiscali).

      1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie

 

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imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie giurate.
      2. Nel rispetto della normativa europea, le attività degli istituti di vigilanza e di sicurezza e di trasporto di valori, costituendo attività ad alto contenuto di manodopera, possono essere assoggettate a un'aliquota ridotta.
      3. Qualora gli istituti di vigilanza e di sicurezza assolvano a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il pagamento delle relative prestazioni non è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto. Le aliquote dell'imposta sono, in ogni caso, ridotte della metà per i servizi di vigilanza o di trasporto di valori effettuati con un impiego di manodopera superiore allo standard minimo di sicurezza.
      4. Le domande per i rinnovi dei titoli di polizia, del decreto di nomina e del porto d'armi per i soggetti che esercitano le attività di cui alla presente legge sono esenti da imposte e da tasse.

Art. 32.
(Responsabilità per danni).

      1. Gli istituti di vigilanza privata e le società cui fanno capo rispondono di eventuali danni dipendenti da dolo o colpa grave nei limiti stabiliti per contratto tra le parti e con il risarcimento di un corrispettivo pari a un massimo di diciotto mensilità della tariffa concordata.

Art. 33.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le attività non sottoposte ad autorizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre dodici mesi successivi alla medesima data. Gli stessi termini si applicano relativamente alle

 

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iscrizioni previste dagli articoli 10, 14 e 16. Le guardie giurate che hanno svolto servizio senza demerito per almeno quattro anni nell'ultimo quinquennio possono chiedere l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 14 anche in assenza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera c), dello stesso articolo.
      2. Per le attività di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), il termine stabilito dal comma 1 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23.
      3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in attuazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del loro rinnovo, che è disposto con le modalità previste dalla medesima legge e dal relativo regolamento di attuazione. I provvedimenti di istituzione dei registri, elenchi o albi previsti dalla presente legge disciplinano, in sede di prima applicazione, l'iscrizione a domanda dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, approvazioni o nulla osta, rilasciati ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste.
      4. Fino all'adozione di nuove norme per l'istituzione di albi o di registri professionali relativi alle attività di investigazione e ricerca per conto di privati, coloro che intendono esercitare le attività di cui all'articolo 26 possono chiedere di essere iscritti in apposite sezioni del registro professionale di cui all'articolo 10.
      5. Al fine di agevolare il passaggio dal regime stabilito dal titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottare sentita la commissione, stabilire, per non oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e di sicurezza o
 

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di investigazione e ricerca e di raccolta di informazioni nonché di nuove imprese per il recupero stragiudiziale dei crediti.
      6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'applicazione della legge stessa.
      7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 10, 14, 25 e 29 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal relativo regolamento di attuazione.
      8. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali e umane degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.

Art. 34.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          b) titolo IV, paragrafi 20 e 21, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

      2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi

 

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di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quelle corrispondenti del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, cessano di trovare applicazione relativamente alle imprese di recupero dei crediti.

Art. 35.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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