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PDL 1388

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1388



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE SIMONE, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA

Disposizioni per favorire la produzione e la programmazione
televisiva delle opere cinematografiche italiane ed europee

Presentata il 14 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il cinema e la televisione sono due mezzi profondamente diversi per modi e strutture di produzione, per specificità di linguaggi, per diversificazione di pubblico. Eppure le interconnessioni sono tali da richiedere se non una riforma di sistema quantomeno una legge che regoli i rapporti tra i due mezzi.
      Sappiamo che il cinema italiano sta vivendo un momento di grandissime difficoltà. Difficoltà dovute principalmente ad una legge di riforma varata dal precedente Governo, che restringe le possibilità produttive e creative, difficoltà legate alla scarsità dei fondi che vengono destinati alla cultura in generale e, in particolare, al cinema.
      È in relazione a quest'ultimo aspetto che va sottolineata l'urgenza - oltre l'importanza generale - della presente proposta di legge. In essa, infatti, vengono anche individuate nuove fonti di finanziamento per la nostra cinematografia.
      Tuttavia il suo scopo generale è di contribuire a elevare consistentemente la qualità dei contenuti, contrastando il rischio crescente di appiattimento e di banalizzazione della programmazione proposta insieme alla conseguente, tendenziale passivizzazione dell'utenza. In questo senso, con questa proposta di legge, si vogliono valorizzare in maniera particolare i produttori indipendenti che, si ritiene, rappresentano una maggiore possibilità di pluralismo culturale e sostenere la circolazione dei film italiani ed europei. Insieme, si lavora a liberare la programmazione dalle interruzioni e interpolazioni attualmente in uso.
      Con la presente proposta di legge si stabilisce che una quota degli introiti netti derivanti dalla pubblicità delle televisioni
 

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generaliste e a pagamento e una quota del fatturato delle televisioni autorizzate alla diffusione via satellite sia riservata alla produzione e all'acquisto di opere italiane ed europee. Tale quota non può essere inferiore al 10 per cento. Si propone inoltre che il servizio pubblico radiotelevisivo destini un ulteriore 20 per cento delle entrate derivanti dal canone all'acquisto e alla produzione di opere italiane ed europee e che le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, e le emittenti autorizzate alla diffusione via satellite riservino più della metà del tempo mensile di trasmissione alle opere europee. Inoltre, le stesse emittenti riserveranno il 70 per cento della programmazione cinematografica a opere (film e documentari) europee, di cui almeno il 50 per cento italiane.
      Per quanto riguarda la pubblicità, con la presente proposta di legge si prevede che sia preservata l'integrità dell'opera consentendo le interruzioni pubblicitarie solo negli intervalli naturali, quando previsti. Le trasmissioni di funzioni religiose, di programmi per bambini, di programmi ad alto valore sociale, culturale ed etico non possono essere interrotte dalla pubblicità.
      Al fine di favorire la diffusione della cultura cinematografica si prevedono apposite trasmissioni non solo informative della produzione cinematografica nazionale, ma che siano anche in grado di promuovere le nostre opere e di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del nostro cinema.
      Si prevedono inoltre precise e importanti sanzioni per le emittenti televisive nazionali che violino le norme contenute nella legge.
      Infine, sono abrogate le disposizioni del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, in contrasto con le disposizioni della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per «film» o «opera cinematografica» si intende l'opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo o documentaristico, purché destinata al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.
      2. Ai fini della presente legge, sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione italiani ed europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinano almeno il 90 per cento della propria produzione a una sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
      3. Ai fini della presente legge, per «intervallo naturale» di un programma si intende lo spazio che intercorre tra parti autonome di un programma nel caso in cui la struttura di questo le preveda, ovvero l'interruzione tra «tempi» stabilita esclusivamente dall'autore dell'opera.

Art. 2.
(Programmazione di opere nazionali
ed europee).

      1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano alle opere europee,

 

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come definite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, servizi teletext, talk show. Tale quota deve essere ugualmente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento del tempo dedicato alle opere europee deve essere riservato ad opere italiane.
      2. Dalle quote di riserva previste dal presente articolo sono escluse le opere cinematografiche e i documentari destinati prioritariamente alle sale cinematografiche.
      3. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano il 70 per cento della programmazione cinematografica a opere europee costituite da film e da documentari, di cui almeno il 50 per cento a film e a documentari italiani. Il 50 per cento della programmazione cinematografica delle opere europee deve essere trasmessa in prime time.
      4. I criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana alle opere audiovisive ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione sono stabiliti sulla base degli stessi criteri fissati dalla normativa in vigore per i film, in quanto compatibili.
      5. I concessionari televisivi nazionali riservano alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, servizi teletext, talk show. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 30 per cento.

Art. 3.
(Televisione via satellite).

      1. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, autorizzate alla diffusione

 

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via satellite, riservano il 50 per cento della programmazione ad opere europee come definite dalla citata direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi e deve riguardare, per almeno la metà, opere prodotte negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione delle opere europee deve essere trasmessa in prime time.
      2. Dalle quote di riserva previste dal presente articolo sono esclusi i film e i documentari destinati prioritariamente alle sale cinematografiche.
      3. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano il 70 per cento della programmazione cinematografica a opere europee, costituite da film e da documentari. Il 50 per cento della programmazione cinematografica delle opere europee deve essere trasmessa in prime time.

Art. 4.
(Televisione a pagamento).

      1. Le televisioni a pagamento che hanno introiti derivanti da pubblicità, soggette alla giurisdizione italiana, riservano il 50 per cento della loro programmazione ad opere audiovisive europee come definite dalla citata direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi programmati e deve riguardare, per almeno la metà, opere prodotte negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione delle opere europee deve essere trasmessa in prime time.
      2. Dalle quote di riserva previste dal presente articolo sono esclusi i film e i documentari destinati prioritariamente alle sale cinematografiche.
      3. Le televisioni a pagamento che hanno introiti derivanti da pubblicità, soggette alla giurisdizione italiana, riservano il 70 per cento della programmazione cinematografica a opere europee, costituite da film e da documentari.

 

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Art. 5.
(Produzione di opere nazionali ed europee).

      1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti dalla pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi europei, compresi i film destinati alle sale cinematografiche, in misura non inferiore al 60 per cento della quota suddetta, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi ed è riservata esclusivamente alla produzione o all'acquisto.
      2. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano una quota del loro fatturato netto annuo derivante da abbonamenti e pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi europei, compresi i film destinati alle sale cinematografiche, in misura non inferiore al 60 per cento della quota suddetta, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 10 per cento del fatturato stesso ed è riservata esclusivamente alla produzione o all'acquisto.
      3. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina, oltre alle quote previste al comma 1, una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione di opere europee, compresi i film destinati alle sale cinematografiche, in misura non inferiore al 60 per cento, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può essere inferiore al 20 per cento ed è riservata esclusivamente alla produzione.
      4. Al termine di ogni esercizio finanziario le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sono tenute a presentare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione per la

 

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cinematografia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, un rendiconto finanziario dal quale risultano le somme investite nella produzione di opere europee con la specificazione del genere e dei costi delle singole opere.
      5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto di cui al comma 4 verifica la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e applica eventualmente le sanzioni previste all'articolo 9, comma 1.

Art. 6.
(Promozione di opere nazionali ed europee).

      1. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e di pubblicizzare con apposite trasmissioni le opere cinematografiche e audiovisive italiane ed europee.
      2. Ciascuna rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una trasmissione settimanale televisiva e una radiofonica all'informazione sulla produzione cinematografica nazionale e all'approfondimento dei temi a questa legati.
      3. Le trasmissioni giornalistiche delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano uno spazio alle informazioni sulla programmazione cinematografica nazionale.
      4. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori cinematografici, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del cinema e delle sale cinematografiche, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore, da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti di affollamento di cui all'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione,

 

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di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      5. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero riservano uno spazio settimanale gratuito ai trailer della cinematografia nazionale con criteri di rotazione stabiliti dalla citata Commissione per la cinematografia.

Art. 7.
(Pubblicità televisiva).

      1. Gli spazi di televendita non possono essere inseriti all'interno di un programma.
      2. Gli spot pubblicitari possono essere inseriti anche nel corso di un programma purché non ne pregiudichino l'integrità e il valore, tenendo conto degli intervalli naturali dello stesso, nonché dei diritti dei titolari.
      3. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
      4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, le serie, i romanzi a puntate e i documentari di durata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta dopo ogni periodo di quarantacinque minuti dell'opera audiovisiva.
      5. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, le serie, i romanzi a puntate e i documentari di durata inferiore a quarantacinque minuti, non può essere interrotta.
      6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante le trasmissioni di funzioni religiose, di programmi per i bambini, di programmi ad alto valore

 

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sociale, culturale ed etico. I notiziari e le rubriche di attualità, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita.
      7. I commi da 1 a 5 si applicano alle emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale.
      8. La trasmissione di film non può contenere messaggi scritti né simboli in sovrimpressione.
      9. La trasmissione di film deve essere integrale nel rispetto dell'opera originale e deve essere comprensiva dei titoli di testa e di coda, nel rispetto del lavoro collettivo di cui l'opera è espressione.

Art. 8.
(Cronologia).

      1. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi cinque mesi affinché sia consentita la sua distribuzione in home video e attraverso la diffusione telematica e-commerce.
      2. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi dodici mesi affinché sia consentita la sua programmazione sulle pay-tv e sulle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero.
      3. Dalla data di uscita di un film nella sala cinematografica devono essere trascorsi diciotto mesi affinché sia consentita la sua programmazione sulle emittenti televisive generaliste nazionali o locali.

Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e alle emittenti

 

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televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero che violano le norme di cui all'articolo 5 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento degli introiti pubblicitari dell'anno di riferimento. A decorrere dalla scadenza dell'anno di riferimento, tale importo è aumentato degli interessi legali maturati.
      2. Alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e alle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero che violano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria equivalente agli incassi derivanti dalla raccolta pubblicitaria effettuata nelle giornate in cui è stata riscontrata la violazione.
      3. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata al cinema.

Art. 10.
(Abrogazioni).

      1. Gli articoli 6, 37, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e 44 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché l'articolo 11 della legge 3 maggio 2005, n. 112, sono abrogati.


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