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PDL 800

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 800



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIANFRANCO CONTE

Modifiche all'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per l'acquisto di autovetture

Presentata il 18 maggio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di perseguire l'obiettivo di una attenuazione della pressione fiscale si fa sempre più evidente, in considerazione dell'andamento stagnante dell'economia del nostro Paese.
      In particolare, si ritiene necessario correggere alcuni provvedimenti adottati dai governi di centrosinistra che si sono caratterizzati per un costante aggravio degli oneri posti a carico delle imprese e dei contribuenti, determinando gravi effetti distorsivi nella allocazione delle risorse e ponendo numerosi vincoli e condizionamenti alle prospettive di sviluppo. Particolarmente rilevante è stato l'effetto di penalizzazione prodotto dall'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nei confronti di quei soggetti, quali imprenditori e professionisti, che tradizionalmente svolgono un ruolo decisivo nel sistema economico-produttivo italiano.
      Un caso emblematico è costituito, inoltre, dalle disposizioni, introdotte dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998), che, integrando il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante l'inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 121 (divenuto articolo 164 con la riforma del 2003), hanno stabilito in 35 milioni di lire, pari a 18.075 euro, il limite massimo dell'importo da assumere ai fini della deducibilità delle spese relative all'acquisto di autovetture da impiegare nell'esercizio di attività imprenditoriali ovvero di attività professionali. La previsione di tale limite,
 

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in aggiunta alla riduzione dal 100 per cento al 50 per cento della quota massima deducibile, disposta in base ad una modifica introdotta in precedenza, si è tradotta in una consistente contrazione nelle vendite di autovetture a società, imprenditori e professionisti, stimata nell'ordine di circa 100 mila unità secondo i dati rilevati alla fine degli anni Novanta. Ciò ha comportato una riduzione degli ordinativi per le imprese costruttrici e per quelle venditrici, ma anche un calo del gettito tributario, in relazione al mancato introito relativo all'imposta sul valore aggiunto, oltre che alle altre tasse gravanti sulle autovetture. Inoltre, merita segnalare, anche alla luce della esperienza costituita dalla cosiddetta «rottamazione», che una attenuazione del carico fiscale gravante sull'acquisto di nuove autovetture comporta un complessivo aumento di gettito, anche per quanto concerne le imposte sui redditi versate dalle imprese produttrici e da quelle che commercializzano i veicoli, in relazione all'aumento di fatturato. Infine, va considerato che il mancato acquisto di nuovi autoveicoli da parte di imprenditori e di professionisti, per l'impossibilità di attenuarne il costo in misura adeguata, oltre a costringere questi ultimi a continuare ad utilizzare autovetture già logorate, si traduce in un danno per l'intera collettività, laddove viene rallentato il processo di rinnovamento delle autovetture in circolazione mediante la sostituzione di quelle più vecchie con altre più recenti e meno inquinanti.
      Allo scopo di porre rimedio alla situazione testé prospettata, la presente proposta di legge intende sopprimere il citato limite di deducibilità di 35 milioni di lire, nella convinzione che la riduzione di gettito derivante dalla attenuazione del carico fiscale sugli acquisti di autoveicoli da parte di imprese e di professionisti risulterebbe ampiamente compensata dalle maggiori entrate determinate dall'incremento delle vendite degli stessi.
      Sul medesimo tema va ricordato che il Governo Berlusconi ha affrontato la questione relativa alla indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel limite del 90 per cento, introdotta dall'articolo 30 della legge finanziaria per l'anno 2001 (legge n. 388 del 2000). Il 12 ottobre 2005, iniziando una procedura di infrazione (Causa C-228/2005), la Commissione europea ha chiesto allo Stato italiano di presentare le proprie osservazioni in merito all'esclusione totale e parziale riferita alla detrazione dell'iva sui veicoli a motore, carburante e lubrificazione ritenendo illegittime le limitazioni in argomento. Secondo la Commissione europea, le restrizioni alle detrazioni iva sulle auto sono state mantenute per un periodo di tempo troppo lungo perché si possano considerare introdotte per motivi congiunturali ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, della sesta direttiva 77/388/CEE, del Consiglio del 17 maggio 1977.
      Con il comma 125 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 226 del 2005) si è aumentata al 15 per cento la deducibilità dell'iva nel tentativo di fronteggiare la procedura di infrazione della Commissione europea.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan» sono sostituite dalle seguenti: «18.076 euro per gli autocaravan»; conseguentemente, alla medesima lettera, l'ultimo periodo è soppresso.
    


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