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PDL 1379

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1379



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANCUSO, CASTELLANI, FOTI, LISI, ANGELA NAPOLI, PORCU, SAGLIA

Disciplina delle attività e delle terapie assistite dagli animali

Presentata il 13 luglio 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese milioni di persone si curano facendo ricorso anche alle terapie alternative o cooterapie. È noto che l'agopuntura come l'omeopatia contribuiscono al ristabilimento dell'equilibrio psicofisico e, quindi, della salute e del benessere.
      In questo quadro si inserisce il rapporto antichissimo tra uomo e animale. Da migliaia di anni l'uomo usa gli animali come mezzo di trasporto, fonte di cibo, fonte di abbigliamento, compagno nell'attività venatoria, eccetera.
      In una società moderna e complessa come la nostra si è fatto un notevole passo avanti ed oltre a preoccuparci del benessere animale si utilizza l'interazione tra due esseri viventi complessi come l'essere umano e quello animale.
      Questa interazione è alla base della pet-therapy, termine anglosassone che definisce in modo sintetico l'oggetto della presente proposta di legge.
      Varie esperienze vissute anche nel nostro Paese hanno dimostrato che il bambino come l'anziano, il disabile come il normodotato, possano trarre giovamento da sedute terapeutiche svolte con cavalli, cani, asini, gatti, delfini, uccelli ed altri animali.
      Le attività e le terapie assistite dagli animali sono degli interventi progettati, che si differenziano fondamentalmente per la definizione degli obiettivi: nelle attività assistite dagli animali (AAA) tali terapie sono fondamentalmente di carattere educativo, ricreativo, ludico, mentre nelle terapie assistite dagli animali (TAA) sono di carattere sanitario/terapeutico.
      La presenza degli animali accanto all'uomo può essere considerata una salutare abitudine che consente di migliorare
 

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situazioni di stress, stati di frustrazione o crisi di umore. Il contatto, il rapporto con gli animali si è rivelato efficace nella modifica degli stati affettivi, nel miglioramento delle funzioni cognitive e dell'interazione sociale, con effetti positivi sul comportamento sia a livello neuropsicologico che psicosociale. Dal punto di vista terapeutico la terapia assistita dagli animali può avere effetti benefici su individui che necessitano di riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli effetti della cronicità.
      Studi scientifici hanno dimostrato che nella riabilitazione fisica che prevede il coinvolgimento dell'animale, il paziente, soprattutto anziani e bambini, risulta essere molto più motivato nel compiere il movimento richiesto, la seduta è più divertente ed il recupero più veloce.
      Il coinvolgimento di animali ha inoltre una valenza terapeutica significativa non solo nelle aree dell'handicap psicofisico, ma in altre aree molto importanti come i ritardi psico-intellettivi, la difficoltà di apprendimento, nella terza età, nei soggetti tossicodipendenti; ciò perché la presenza degli animali stimola la fantasia, coinvolge la sfera cognitiva, favorisce i rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità espressiva e una migliore canalizzazione della aggressività.
      L'obiettivo della proposta di legge è quello di riconoscere l'utilità, in campo sociale, e la validità come metodo di cura (in sinergia con rimedi specifici) delle attività e delle terapie assistite dagli animali, considerato che sia la letteratura scientifica in materia sia le esperienze finora condotte hanno dato risultati tangibili; a tale scopo, nell'articolo 1 si individuano le finalità da raggiungere attraverso le attività e le terapie assistite dagli animali di cui si dà definizione all'articolo 2.
      L'articolo 3 tratta del benessere degli animali, stabilendo alcuni limiti di specie, età e caratteristiche.
      Si prevede, inoltre, all'articolo 4, l'istituzione di una Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, composta da esperti delle diverse discipline interessate, che provveda a: definire i criteri, le condizioni, i requisiti in base ai quali le esperienze di AAA e di TAA realizzate possano essere ammesse a valutazione e trarre da tali progetti indicazioni per l'individuazione di procedure standard; individuare le figure professionali specifiche; predisporre un apposito regolamento da sottoporre al Ministro della salute per la disciplina di ogni altro aspetto riguardante le AAA e le TAA ai fini del riconoscimento ufficiale di esse.
      L'articolo 5 è relativo alle norme attuative, mentre l'articolo 6 è dedicato alle sanzioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce e promuove le attività e le terapie assistite dagli animali domestici, ne individua gli obiettivi e gli ambiti di applicazione, ne riconosce l'utilità in campo sociale nonché la validità come possibile metodo di cura in sinergia con le terapie tradizionali. La presente legge promuove e sviluppa progetti di ricerca che prevedono il coinvolgimento di animali nel trattamento dei disagi sociali e relazionali dell'uomo. La presente legge favorisce altresì la presenza nelle strutture sanitarie, con particolare riguardo ai reparti di pediatria e geriatria, alle case di riposo e alle residenze sanitarie assistite, nei centri di pet-therapy abilitati nonché presso le persone inserite in programmi di assistenza domiciliare integrata, di animali domestici anche di proprietà delle persone che a diverso titolo sono ospiti delle strutture stesse. L'impiego degli animali in attività e terapie assistite deve rispettare e favorire il loro benessere e le loro attitudini.

Art. 2.
(Definizione delle attività e delle terapie assistite dagli animali).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi relazionali di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati da gruppi di lavoro interdisciplinari qualificati, con l'aiuto di animali in possesso di adeguati requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4;

 

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          b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva, cognitiva e motoria, o conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati da gruppi di lavoro interdisciplinari, di cui fa parte necessariamente un medico, un veterinario, uno psicologo e un conduttore di animali quali cani, cavalli, e simili, preferibilmente con esperienza nel settore della pet-therapy, con l'aiuto di animali specificamente educati e preparati, con metodi non coercitivi, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, che si attengano ai requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4.

      2. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, residenze sanitarie assistite, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero dei tossicodipendenti, o in altri luoghi idonei.

Art. 3.
(Benessere degli animali).

      1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di AAA e di TAA è vietato l'impiego di animali selvatici, esotici e di cuccioli.
      2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
      3. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere

 

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richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e di TAA. Al termine della carriera, o in caso di successiva esclusione dei programmi di AAA e di TAA, agli animali è assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
      4. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA possono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale o da allevamenti per fini alimentari, purché in possesso dei requisiti definiti dalla Commissione di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali).

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, composta da tredici membri, nominati in base ai seguenti criteri:

          a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;

          b) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari e il presidente nazionale dell'Ordini nazionale degli psicologi o loro delegati esperti nel settore della pet-therapy;

 

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          d) il direttore di un Istituto zooprofilattico sperimentale, con comprovata esperienza nel settore della pet-therapy, designato dai direttori di Istituto;

          e) un docente universitario nominato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e un docente universitario nominato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria con esperienza maturata nel campo della pet-therapy;

          f) due rappresentanti delle associazioni per la tutela degli animali, designati di concerto dai presidenti delle associazioni medesime;

          g) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nel settore della pet-therapy.

      2. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, compie verifiche e propone aggiornamenti al decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 5.
(Norme attuative).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

          a) i profili professionali del gruppo di lavoro interdisciplinare che partecipa alla progettazione e valutazione dei programmi nonché allo svolgimento delle attività e delle terapie;

          b) il contenuto scientifico dei programmi di informazione e di educazione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da

 

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compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003 e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;

          c) i programmi di ricerca e formulazione di iniziative di pet-therapy da inserire nella programmazione scientifica nazionale ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

          d) le modalità di divulgazione delle ricerche scientifiche realizzate a livello nazionale e predisposizione di protocolli terapeutici contenenti indicazione dei trattamenti ottimali relativi alle singole patologie sottoposte a pet-therapy;

          e) i criteri e le procedure per la certificazione degli enti e delle associazioni abilitati ad erogare servizi di AAA e di TAA;

          f) le caratteristiche di salute e di benessere e il profilo comportamentale che devono possedere gli animali impiegati nella pet-therapy;

          g) i requisiti professionali essenziali del personale addetto all'addestramento degli animali da compagnia e i criteri generali con cui le regioni attuano la formazione per operatori preparatori degli animali;

          h) i protocolli di addestramento, con specifica indicazione dei trattamenti consentiti per la preparazione degli animali impiegati nei programmi di AAA e di TAA e di quelli vietati;

          i) i requisiti minimi e igienico-sanitari delle aree, dei locali e degli spazi destinati alla detenzione dell'animale da compagnia nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della presente legge;

          l) le modalità di erogazione dei contributi agli enti e alle associazioni di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività di AAA e di TAA.

 

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Art. 6.
(Sanzioni).

      1. In caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge da parte degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), l'autorizzazione concessa ai suddetti soggetti è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni, l'autorizzazione è revocata.


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