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PDL 1603

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1603



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, PELLEGRINO, FUNDARÒ, CESINI, CAMILLO PIAZZA

Disposizioni in materia di agroenergia e per la semplificazione amministrativa nel settore agricolo

Presentata il 10 agosto 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La storia delle civiltà umane, passate e presenti, evidenzia che il costante e continuo progresso che consegue l'umanità in termini di crescita culturale, economica e sociale non può slegarsi dallo svolgimento delle attività agricole.
      L'agricoltura è la base edificatoria su cui da sempre l'uomo fonda le possibilità di poter migliorare il proprio livello di qualità della vita.
      In origine l'esercizio agricolo è stato il presupposto costitutivo che ha consentito all'uomo di passare da uno stato di nomadismo a quello sedentario. L'esistenza di questo nuovo stato del vivere ha poi permesso che nel tempo assumesse via via maggiore consistenza il consorzio umano, evolutosi a sua volta da piccoli nuclei familiari (tribù) a grandi sistemi sociali (civiltà).
      All'interno di ogni sistema sociale anche l'agricoltura ha a sua volta subìto propri e significativi mutamenti funzionali. Le attività agricole hanno avuto il compito di soddisfare le esigenze e i bisogni di specifici indirizzi sociali cui l'uomo ha fatto riferimento.
      Nel sistema europeo, in particolare, il settore agricolo, una volta che è stato definito come ambito autonomo all'interno di un ambiente formato da molteplici settori (agricoltura o settore primario, industria o settore intermedio, e servizi) ha svolto nel corso dei decenni importanti compiti civili. Appena dopo gli ultimi e più pesanti conflitti bellici ha provveduto a fornire alimenti e riserve alimentari alle
 

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popolazioni che versavano in stato di precarietà sanitaria e di povertà economica. Intorno agli anni Novanta ha assunto anche il ruolo delicatissimo di agente ambientale e di presidio delle risorse naturali, culturali e del patrimonio agroalimentare di qualità. Oggi si accinge a fornire alle popolazioni contemporanee prodotti per fini non alimentari, bensì da utilizzare per fini energetici.
      È innegabile che gli eventi politici, culturali ed economici che stanno caratterizzando la fase attuale delle civiltà mondiali, spesso definita «della globalizzazione», hanno mostrato ai governanti degli Stati maggiormente sviluppati che la nuova frontiera che bisogna raggiungere è quella della diversificazione delle fonti energetiche e del contestuale, graduale passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, segnatamente quelle agroenergetiche.
      Il dibattito sulle produzioni agroenergetiche è solo agli inizi, ma l'interesse e le attese che sta generando già testimoniano quanto siano strategiche e indispensabili sia per il mantenimento degli attuali stati di ricchezza e di benessere delle popolazioni economicamente sviluppate, sia per la crescita e lo sviluppo di quelle economicamente povere o meno ricche.
      Bisogna tuttavia essere prudenti e cauti: saggezza e responsabilità consigliano di non creare eccessive aspettative sulla nuova funzione energetica che si vorrebbe affidare all'agricoltura, ne di immaginare che la produzione agroenergetica sia sufficiente o commisurata al soddisfacimento dei ritmi di consumo di energia che l'uomo si propone. Anche il potenziale agricolo è definito e scarso, e di conseguenza si dovrebbe sempre effettuare un'analisi di fattibilità di ogni nuovo approccio che promuove un differente utilizzo delle produzioni agricole, prima di decidere che l'esercizio agricolo interrompa gli scopi vigenti e si orienti ad altri.
      Per il momento, non sembra che gli investitori abbiamo capito quale sia il vero potenziale del concetto di agroenergia o energia rinnovabile. Gran parte delle notizie che sono riportate sulle varie riviste economiche e finanziarie sembrano considerare l'energia rinnovabile come un'astrazione per idealisti; del resto a questo ha contribuito una certa ideologia che ha accostato al concetto di energia rinnovabile la fattispecie di grandezza «soft» o morbida, in contrasto con l'energia prodotta dai combustibili fossili che in qualche modo sarebbe «hard» o dura. In tal senso, però, ci dovremmo interrogare su come l'utente possa sapere se l'energia elettrica che usa per il televisore o per la lavatrice sia da considerarsi «dura» o «morbida».
      In contesti di rilevanza economica l'energia rinnovabile è stata posizionata al livello di prodotto sul quale investire, ma in tale ottica il suo ruolo viene gravemente sminuito ed emarginato. Su questo punto, il concetto di agroenergia può essere estremamente utile per riposizionare il concetto nel quadro di un'attività economica, l'agricoltura, che è nota per essere solida, affidabile e efficace a lungo termine. Abbondanti risorse finanziarie potrebbero essere messe a disposizione per questo concetto, una volta che diventasse noto e accettato da tutti. I risvolti sarebbero i benefìci che ne trarrebbe il sistema di vita che ci riguarda, a iniziare da un migliore e più equilibrato utilizzo delle risorse rurali, passando per l'innalzamento del reddito degli agricoltori, per il rafforzamento della protezione dell'ambiente e del clima in virtù dell'impatto ridotto al minimo che hanno tali cicli energetici, fino ad arrivare a un più efficace e stabile assortimento di fonti energetiche cui attingere, con positivi effetti sul bilancio dei consumatori e sulla stabilità dei sistemi economici.
      Sulla base di queste considerazioni di carattere generale, e se del caso astratte, è ad ogni modo possibile incentrare la costruzione di un progetto normativo volto a creare i presupposti, le opportunità e gli obiettivi del nuovo istituto giuridico dell'agroenergia. In tale contesto, esso si va ad aggiungere, senza sostituirne alcuno, ai campi di competenza già noti del settore agricolo.
 

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      La presente proposta di legge, con il capo I, mira a definire in maniera esplicita e giuridicamente efficace il sistema delle produzioni agroenergetiche, in modo che l'esercizio delle attività agroenergetiche sia configurabile come attività di ambito agricolo e pertanto atta a ricevere le agevolazioni e le facilitazioni sistemiche che a tale settore sono riservate. Essa definisce il termine di prodotto agroenergetico, istituisce le attività agroenergetiche, qualificandole ai sensi delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, introduce in seno alle organizzazioni di produttori e alle relative forme associate la figura di quella agroenergetica, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto, incentiva la produzione e l'utilizzo delle fonti agroenergetiche ottenute sul territorio nazionale attraverso il riconoscimento dei distretti agroenergetici, l'erogazione dei benefìci previsti dalla partecipazione ai contratti-quadro e di filiera agroenergetici di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 2 del 2006, nonché il riconoscimento dei certificati verdi ai produttori agricoli che esercitano anche l'attività agroenergetica, e, infine, concede contributi alle aziende che investono al fine di incrementare le produzioni agroenergetiche e di realizzare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili agricole.
      Infine, la presente proposta di legge, con il Capo II, ha altresì lo scopo di favorire la riorganizzazione delle associazioni di produttori appartenenti a organizzazioni comuni di mercato (OCM) che sono state o stanno per essere modificate a livello comunitario. Si tratta in particolare di consentire alle associazioni e consorzi di produttori dei settori bieticolo-saccarifero e prossimamente a quelle ortofrutticole e vitivinicole di configurarsi come Unioni nazionali di organizzazioni di produttori, così come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2005.
      Per gli stessi scopi detta alcune modifiche alla normativa vigente nel settore delle assicurazioni e dei servizi informativi in agricoltura al fine di conseguire un efficace snellimento delle procedure amministrative.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
AGROENERGIA

Art. 1.

(Prodotti agroenergetici).

      1. Sono definiti prodotti agroenergetici i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura e dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, utilizzati per la produzione di energia.
      2. In conformità alle disposizioni recate dalla normativa comunitaria in materia di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, e in particolare della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, e 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, si applicano, ai fini della presente legge, le definizioni recate dalle citate direttive, in quanto compatibili e si intende per:

          a) «biocarburante», un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

          b) «biomassa» la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse.

Art. 2.
(Attività agroenergetica).

      
      1. Si intende per attività agroenergetica, ancorché non svolta dall'azienda agricola, anche in forma associata o cooperativa, quella diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agroenergetici ottenuti prevalentemente

 

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dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, nonché le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia, sotto qualsiasi forma, ottenuta mediante l'utilizzazione prevalente degli stessi prodotti agreonergetici. L'attività agroenergetica è qualificata attività connessa a quella agricola ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3.
(Organizzazioni di produttori agroenergetici).

      1. Le organizzazioni di produttori agroenergetici hanno come scopo principale la commercializzazione, la trasformazione, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, dei prodotti agroenergetici dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute, nonché la relativa produzione di energia e cessione della stessa, e in particolare di:

          a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

          b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati, nonché trasformare la stessa produzione in energia e cederla secondo le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le previsioni di cui all'articolo 6;

          c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

          d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e successive modificazioni;

 

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          e) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti e dell'energia da questi ottenuta;

          f) realizzare iniziative relative alla logistica;

          g) adottare tecnologie innovative;

          h) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

      2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma l, le organizzazioni di produttori agroenergetici costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato dalla normativa comunitaria, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.
      3. Ai fini dei requisiti e del riconoscimento delle organizzazioni di produttori agroenergetici, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      4. I gruppi di produttori nuovi o che intendono essere riconosciuti ai sensi del comma 3 possono avvalersi di un periodo transitorio della durata massima di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui al presente articolo. A tale fine, essi presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale a prericonoscimento.
      5. Ai fini del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) 2200/1996 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e dei relativi provvedimenti di attuazione.

 

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Art. 4.
(Forme associate e istituti operativi delle organizzazioni di produttori agroenergetici).

      1. Al settore agroenergetico e alle organizzazioni di produttori agroenergetici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 13 e 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Le organizzazioni di produttori agroenergetici e le loro forme associate di cui al comma 1 del presente articolo hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi nel settore agroenergetico di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, con particolare riguardo alle misure di cui ai commi da 4 a 11 dello stesso articolo 2-quater.

Art. 5.
(Distretti agroenergetici).

      1. Si definiscono distretti agroenergetici d'interesse locale i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività agroenergetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia.
      2. Si definiscono distretti agroenergetici diffusi i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da una interrelazione e interdipendenza produttiva tra le imprese agricole a indirizzo agroenergetico e le imprese che utilizzano le relative produzioni agroenergetiche.
      3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti agroenergetici di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.
(Incentivi).

      1. Ove i prodotti agroenergetici siano utilizzati per la generazione di energia elettrica nell'ambito di un'intesa di filiera

 

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o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ai relativi produttori, su tutta l'energia che generano e senza limitazioni relative alla potenza oraria minima emessa e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.
      2. Gli impianti di produzione di energia elettrica realizzati da produttori agroenergetici o da soggetti rientranti nell'ambito delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, alimentati a partire da prodotti agroenergetici, sono considerati impianti di microgenerazione ai sensi dei commi 85 e 86 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
      3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle fonti agroenergetiche e a tutela della diversificazione degli approvvigionamenti e dell'ambiente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dei trasporti, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più accordi di programma con gli operatori, gli istituti di ricerca e le regioni interessati per la ricerca e l'utilizzo di tecnologie avanzate e ambientalmente sostenibili per la produzione di energia elettrica o di altre forme di energia, nonché di combustibili e di carburanti, basati sull'utilizzo di prodotti agroenergetici.
      4. All'energia elettrica prodotta utilizzando prodotti agroenergetici si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.
      5. Al fine di promuovere la produzione dei prodotti agroenergetici e il loro utilizzo nella produzione di energia, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, finalizzata
 

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alla realizzazione delle seguenti misure e per i seguenti importi:

          a) nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esentare dall'accisa il biodiesel di cui al comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrativi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, secondo un contingente commisurato alla cifra di 30 milioni di euro annui, da sommarsi al contingente allo scopo previsto dallo stesso comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) nell'ambito di un'intesa di filiera o di un contratto quadro di cui al comma 4 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, applicando le previste aliquote di accisa ridotte per i corrispondenti prodotti entro il limite complessivo di 15 milioni di euro annui, da sommarsi al limite di spesa allo scopo previsto alla data di entrata in vigore della presente legge;

          c) attribuire un contributo ai produttori di prodotti agroenergetici, sia singoli sia associati, che effettuano nuovi investimenti volti ad incrementare la produzione di prodotti agroenergetici. Tale contributo è corrisposto nella forma del credito d'imposta entro un limite massimo di 35 milioni di euro annui. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni o sussidi pubblici, da chiunque concessi, che

 

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abbiano ad oggetto gli stessi investimenti che fruiscono del credito d'imposta.

      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, nonché le tipologie d'investimento e il valore del credito d'imposta di cui alla lettera c) dello stesso comma 5.
      7. Rientra tra le finalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'utilizzo dell'alcole ottenuto dalla distillazione vinica e opportunamente trasformato, nei processi di combustione degli impianti di incenerimento che effettuano il recupero del calore di combustione prodotto, e se del caso la produzione di energia elettrica. Per tale scopo, per la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata ad acquistare nell'ambito di una somma di 15 milioni di euro annui un corrispondente quantitativo di alcole e a rivenderlo ai gestori dei citati impianti di incenerimento.
      8. Al fine di permettere ai produttori di prodotti agroenergetici che effettuano investimenti finalizzati a incrementare le proprie produzioni agroenergetiche di poter accedere al Fondo per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi di cui al secondo comma dell'articolo 37 della legge 26 ottobre 1970, n. 745, e successive modificazioni, nonché di fruire di tale agevolazione anche nella forma del contributo in conto capitale, all'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive mo-dificazioni

 

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sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

      «a-bis) investimenti effettuati dalle imprese agricole finalizzati a incrementare la produzione di prodotti agroenergetici e di prodotti da questi derivati destinati alla produzione di energia, di biocarburanti, di biocombustibili e di altre produzioni energetiche rinnovabili»;

          b) al comma 2-bis, le parole; «di cui alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)».

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo, pari a 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 8.
(Organismi associativi del settore bieticolo saccarifero).

      1. Al fine di agevolare la riorganizzazione delle organizzazioni rappresentative dei produttori di produzioni disciplinate da specifiche Organizzazioni comuni di

 

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mercato (OCM) interessate da processi di revisione comunitaria e che per tale motivo necessitano di riorientare le proprie finalità istitutive e di ricostituire i propri profili giuridici, le attuali organizzazioni associative di livello nazionale che svolgono servizi e funzioni in favore dei produttori riferibili a tali OCM e in particolare, le associazioni e i consorzi nazionali dei bieticoltori, assumono la qualifica delle forme associate delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
      2. Le organizzazioni associative di livello nazionale di cui al comma 1, per beneficiare della qualifica di cui al citato articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i propri statuti alle disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. A tale fine, esse, anche costituendosi in associazioni temporanee di scopo, presentano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il termine di cinque anni ed equivale a un prericonoscimento.
      3. Nel periodo di prericonoscimento di cui al comma 2, le organizzazioni associative interessate provvedono a far sì che i produttori loro associati conseguano il riconoscimento di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

Art. 9.
(Modifica al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102).

      1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è sostituito dal seguente: «Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio

 

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1999, n. 165, e successive modificazioni, ed eventuali altri soggetti che abbiano i requisiti richiesti, nonché le cooperative agricole e loro consorzi».

Art. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

      1. I commi 9, 10 e 10-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 sono abrogati.

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165).

      1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, sostituito dal seguente: «Esso è composto dal presidente e da sei membri, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Art. 12.
(Entratà in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
        


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