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PDL 1626

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1626



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Conferimento della onorificenza di cavaliere della Patria agli ex combattenti della seconda guerra mondiale

Presentata l'11 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza - già lungamente e approfonditamente dibattuta durante le passate legislature - di riconoscere il tributo reso alla propria Patria dai soldati italiani durante la seconda guerra mondiale, conferendo a essi un'apposita onorificenza.
      Durante la scorsa legislatura, presso la Commissione Difesa della Camera dei deputati sono state esaminate congiuntamente alcune proposte di legge vertenti sull'argomento, e anche una petizione popolare, e si era giunti fino alla stesura e all'approvazione di un testo base elaborato durante un impegnativo lavoro in Comitato ristretto. Tuttavia, la contrarietà alla prosecuzione dell'esame del testo espressa da una parte dell'allora opposizione ne ha - purtroppo - «affossato» l'iter.
      Si intende allora qui riproporre il predetto testo per tentare di addivenire, finalmente, all'approvazione dell'istituzione di un apposito Ordine, volto ad insignire dell'onorificenza di cavaliere i combattenti del secondo conflitto mondiale, così come fu fatto, con la legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18, per i quali fu istituito l'Ordine di Vittorio Veneto.
      Il mancato doveroso riconoscimento ai soldati della seconda guerra mondiale costituisce infatti una grave lacuna nella storia del nostro Paese, posto anche il valore preminentemente morale di un simile atto. È per questo, infatti, che il conferimento delle onorificenze è attribuito dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, nella sua qualità di simbolo dell'unità dello Stato e di sua più alta espressione morale.
      Si desidera, inoltre, che il conferimento di questa istituenda onorificenza, proprio perché sicuramente tardiva rispetto alla conclusione del conflitto, possa costituire un importantissimo passo sulla via della
 

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pacificazione nazionale, essendo concessa anche ai militari inquadrati nelle formazioni della Repubblica sociale italiana. Il testo elaborato dalla Commissione difesa nella scorsa legislatura, infatti, aveva inserito tra i beneficiari dell'alto riconoscimento anche le formazioni partigiane, mantenendo, tuttavia, l'esclusione dei soldati di Salò. Al contrario, il testo che qui si ripropone, pur essendo mutuato per la gran parte proprio dal testo base adottato nel 2003, prevede che l'onorificenza sia concessa anche a questi ultimi soldati, slegando l'impegno e il coraggio dei singoli dalla vittoria della storia.
      La proposta di legge si compone di cinque articoli. Il primo istituisce l'Ordine del Tricolore, al capo del quale è posto il Presidente della Repubblica, individua i membri che ne andranno a comporre il consiglio e affida la determinazione delle caratteristiche dell'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine a un apposito decreto del Ministro della difesa. Il secondo articolo stabilisce i soggetti ai quali l'onorificenza potrà essere concessa. Il terzo e il quarto indicano le modalità per la richiesta e per la concessione del riconoscimento. Infine, il quinto articolo reca la copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere della Patria.
      2. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      3. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale, o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da quattro generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle Forze armate e della Guardia di finanza, dai Presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.
      4. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      5. Le caratteristiche dell'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

Art. 2.

      1. L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 e della guerra di liberazione, ai feriti, mutilati e invalidi militari e civili del conflitto titolari della relativa pensione e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.
      2. L'onorificenza è conferita altresì ai militari che nel periodo 1943-1945 combatterono nelle formazioni armate regolari della Repubblica sociale italiana e a coloro che furono internati nei campi di prigionia angloamericani e sovietici.

 

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Art. 3.

      1. L'onoreficenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Consiglio dell'Ordine.

Art. 4.

      1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita anche alla memoria, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 2. In tale caso non spetta l'insegna, ma solo il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 1.
      2. L'onorificenza è conferita, a doman- da, nell'ordine, del coniuge, dei figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi. Nel caso di più domande da parte dei figli, è accolta quella presentata dal primogenito.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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