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PDL 1619

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1619



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIUDITTA

Norme in materia di soppressione dell'accesso programmato ai corsi universitari

Presentata il 7 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Le facoltà a numero chiuso, a cui si accede solo se si superano i test di ingresso, costituiscono ormai un terzo dei corsi di laurea. Questi, dai 242 che erano nel 2001, sono passati ad essere 1.060 nel 2006.
      Una scelta autonoma che può fare ogni singola facoltà per garantire determinati standard qualitativi ai propri iscritti, evitando così il sovraffollamento delle infrastrutture. A livello nazionale sono ufficialmente a numero chiuso: medicina, veterinaria, odontoiatria, architettura, scienze della formazione, alcuni nuovi corsi, le scuole di specializzazione. Le singole università possono prevedere il numero chiuso per i corsi «per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione». Alcune facoltà impediscono arbitrariamente l'accesso alle lauree specialistiche con una selezione basata sul voto di laurea e sul tipo di crediti conseguiti. Alcuni corsi universitari prevedono un numero limitato di posti (numero programmato) definito a livello nazionale. La selezione degli studenti viene effettuata in base: 1) al voto di maturità; 2) al risultato di un test attitudinale predisposto dal Ministero dell'università e della ricerca (in accordo con il Ministero della salute per le facoltà mediche). I test, anche se definiti attitudinali, mirano semplicemente a verificare la conoscenza dello studente relativamente ad alcune discipline specifiche e sicuramente non sono in grado di stabilire la reale possibilità di frequentare con profitto il corso di studi. Per anni queste prove si sono svolte nella totale illegalità: infatti, in mancanza di una disciplina legislativa nazionale, le facoltà introducevano il numero chiuso senza averne il diritto, tant'è che molti studenti sono riusciti ad iscriversi alle facoltà nonostante il mancato superamento delle prove grazie ai ricorsi al tribunale amministrativo regionale. L'Unione degli
 

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universitari ha organizzato in passato ricorsi collettivi, dividendone il costo tra i partecipanti. Nel novembre del 1998 la Corte costituzionale ha sentenziato la legittimità della pratica di limitare il numero delle iscrizioni ai corsi universitari; con la stessa sentenza, la Corte ha però sollecitato il Parlamento a predisporre una disciplina organica in materia. Tale disciplina è arrivata con la legge 2 agosto 1999, n. 264, che prevede che siano a numero programmato definito a livello nazionale: i corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, architettura e scienze della formazione primaria; i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso; i corsi o le scuole di specializzazione individuate da specifici decreti; le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; i corsi di formazione specialistica dei medici; le scuole di specializzazione per le professioni legali. Infine, sono programmati dalle università i corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati e i corsi di diploma universitario afferenti alle facoltà mediche o per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo.
      Con la riforma universitaria del 1999, invece, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i regolamenti didattici di ateneo richiedono il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accesso ai corsi universitari occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei. La riforma del 1999 quindi non prevede l'accesso programmato, bensì il semplice accesso con recupero del debito. Ma dopo l'approvazione del documento dei «requisiti minimi» (gennaio 2002) con il famoso «bollino blu» dell'allora Ministro Letizia Moratti, tutti quei corsi con strutture e docenti insufficienti rispetto al numero degli iscritti o sdoppiano il corso o sono costretti a reinserire il numero programmato, pena l'esclusione dei finanziamenti.
      La presente proposta di legge intende porre definitivamente termine all'aggravarsi di questo sistema. Un sistema che rischia di creare una classe dirigente scelta sulla base di criteri del tutto opinabili che - come nelle ipotesi dei test attitudinali - non sono idonei a stabilire il grado di competenza e di professionalità degli individui, che al contrario avrebbe modo di esplicarsi con maggiore forza ed efficacia proprio nel campo universitario. La presente proposta di legge stabilisce altresì che il Ministro dell'università e della ricerca sia autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti ministeriali finalizzati ad individuare le modalità di accesso ai corsi universitari in base alla natura del titolo di studio conseguito durante lo svolgimento degli istituti di scuola secondaria superiore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni;

          b) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

          c) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

          d) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

      2. È altresì abrogata ogni altra disposizione che preveda forme di accesso programmato, o comunque di limitazione numerica all'accesso a corsi universitari.

Art. 2.

      1. Il Ministro dell'università e della ricerca adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a individuare modalità di accesso ai corsi universitari in base alla natura del titolo di studio conseguito a conclusione dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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