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PDL 1243

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1243



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MORRONE, CIOFFI, GIUDITTA, PICANO,
ROCCO PIGNATARO, SATTA

Istituzione in Cosenza di una sezione staccata della corte d'appello, della corte di assise d'appello e del tribunale per i minorenni di Catanzaro e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

Presentata il 29 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende istituire nella città di Cosenza sezioni staccate della corte d'appello di Catanzaro, della corte di assise d'appello, del tribunale per i minorenni e del tribunale amministrativo regionale della Calabria.
      Tale proposta sorge dalle necessità, sempre più avvertita, di rendere maggiormente funzionale l'apparato giudiziario, nel quadro generale di un più razionale assetto sul territorio degli uffici giudiziari.
      La creazione di sezioni staccate risponde innanzitutto all'esigenza di garantire una giurisdizione più efficiente e maggiormente accessibile ai cittadini.
      A proposito di efficienza, è noto a tutti che attualmente confluiscono presso la corte d'appello di Catanzaro gli affari giudiziari provenienti da ben otto tribunali (Cosenza, Rossano, Paola, Castrovillari, Lamezia Terme, Crotone, Vibo Valentia e Catanzaro) ricadenti nel territorio di ben quattro province (Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Cosenza). Si tratta di un carico di lavoro non indifferente, che la corte d'appello di Catanzaro oggettivamente non riesce a gestire adeguatamente, con gravi ripercussioni sulla durata (inaccettabilmente lunga) dei giudizi e, sempre più di frequente, con l'impossibilità di decidere molti processi penali prima che
 

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maturi la prescrizione del reato. Si aggiunga poi che il carico di lavoro è stato reso ancora più pesante dall'istituzione del giudice unico di primo grado e dalla definizione della competenza penale del giudice di pace introdotta con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
      Gli uffici giudiziari di Cosenza vantano il primato del maggior numero di procedimenti civili e penali che confluiscono presso la corte d'appello di Catanzaro. Si comprende, allora, come l'istituzione in Cosenza non di una corte d'appello autonoma, per la quale pure esisterebbero validi presupposti, bensì solo di una sezione staccata della corte d'appello di Catanzaro, avente giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Paola, Castrovillari, Rossano e Cosenza, avrebbe l'effetto di eliminare i disagi e le disfunzioni sopra evidenziati, restituendo al contempo funzionalità ed efficienza a un sistema di giustizia inadatto a soddisfare i bisogni e ad assicurare effettiva tutela ai diritti dei cittadini calabresi interessati.
      Quanto all'accessibilità degli uffici giudiziari di cui si chiede l'istituzione di sezioni staccate, costituisce un dato di fatto che la provincia di Cosenza (estesa dal Tirreno allo Jonio, dalla Sila al Pollino) è per territorio una delle più vaste d'Italia e presenta varietà morfologiche e orografiche molto accentuate. Molti comuni distano da Catanzaro - sede della Corte d'appello e del tribunale amministrativo regionale - oltre duecento chilometri, sicché risultano intuibili i disagi e le difficoltà per i cittadini in essi residenti, anche in ragione di una rete viaria insufficiente e di un sistema di trasporti non adeguato.
      Le stesse considerazioni sin ora svolte valgono per l'istituzione di una sezione staccata del tribunale dei minori, a causa dei gravi problemi di disagio minorile e alle connesse problematiche relative agli affidi e alle adozioni che affliggono la provincia di Cosenza, nonché per l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale, con circoscrizione comprendente la provincia di Cosenza, la quale consentirebbe lo smaltimento del carico giudiziario con velocizzazione dei procedimenti pendenti.
      Concludendo: la presente proposta di legge non è ispirata a sentimenti campanilistici o, peggio ancora, all'intento di determinare una deminutio delle istituzioni sopra richiamate, ma costituisce il riconoscimento di un'esigenza reale del territorio della provincia di Cosenza e un tentativo di porvi rimedio nell'aspirazione di una giustizia sempre più efficiente e vicina ai cittadini.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sezione staccata della corte d'appello).

      1. È istituita in Cosenza una sezione staccata della corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola.

Art. 2.
(Sezione staccata della corte di assise
d'appello).

      1. È istituita in Cosenza una sezione staccata della corte di assise d'appello di Catanzaro, con giurisdizione nella circoscrizione che comprende il circolo della corte di assise di Cosenza.

Art. 3.
(Sezione staccata del tribunale
dei minorenni).

      1. È istituita in Cosenza una sezione staccata del tribunale dei minorenni di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio comprendente la provincia di Cosenza.

Art. 4.
(Sezione distaccata del tribunale
amministrativo regionale).

      1. È istituita in Cosenza una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola.

 

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Art. 5.
(Funzionamento dei nuovi uffici giudiziari).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché a determinare l'organico e le strutture necessari al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche degli altri uffici.

Art. 6.
(Devoluzione dei procedimenti).

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti agli articoli 1, 2, 3 e 4, gli affari penali, civili e amministrativi pendenti davanti alle corti d'appello e di assise d'appello di Catanzaro, al tribunale per i minorenni di Catanzaro e al tribunale amministrativo regionale della Calabria, di competenza dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola, sono devoluti alle sezioni istituite in Cosenza ai sensi della presente legge.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali per i quali, alla data di cui al medesimo comma 1, sia stato già notificato il decreto di citazione, agli appelli e alle richieste di riesame di cui agli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale già in corso, alle cause civili di vecchio rito che siano state già rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e a quelle di nuovo rito dopo la precisazione delle conclusioni, ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso, nonché alle cause amministrative già assegnate a decisione.


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