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PDL 1656

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1656



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FRONER

Disposizioni per la modifica dell'ordinamento dello stato civile in materia di indicazione del luogo di nascita in caso di parto avvenuto in ospedale o in casa di cura

Presentata il 19 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge trae la sua origine da quanto avvenuto negli ultimi decenni a seguito del progresso scientifico e dell'evoluzione del sistema sanitario pubblico, che hanno consentito di assicurare migliori e uniformi livelli di assistenza e di sicurezza sanitaria a favore delle mamme e dei neonati, limitando drasticamente eventuali conseguenze dannose, purtroppo sempre potenzialmente presenti anche nell'evento naturale della nascita, e garantendo al meglio la maternità «nascente».
      Pur prendendo positivamente atto di tali progressi, con la presente proposta di legge si mira a intervenire su alcuni inconvenienti di tipo «burocratico» posti dall'evoluzione del sistema sanitario. L'esigenza di assicurare la migliore assistenza sanitaria possibile ha infatti portato ad «accentrare» innaturalmente le nascite, in passato sempre sparse su tutto il territorio, in quanto, come conseguenza degli elevati livelli di assistenza da perseguire, in ogni provincia le località dove è possibile assicurare tali livelli di assistenza si sono molto ridotte, circoscrivendo, quindi, la possibilità di nascita solo ad alcuni grandi comuni.
      La presente proposta di legge, tenendo conto del radicamento dei singoli individui, mira invece a ripristinare il forte collegamento naturale tra territorio di appartenenza e singola nascita, solo occasionalmente e per pochi giorni interrotto, al fine di conseguire condizioni di salute più
 

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sicure, prevedendo la possibilità che sui registri dello stato civile e sulle conseguenti certificazioni sia correttamente indicato come luogo di nascita il luogo della comunità in cui ogni nuovo individuo è effettivamente «incardinato».
      Al fine di non incidere d'autorità sulla realtà si è inteso, comunque, lasciare la scelta circa la possibilità di tale indicazione ai genitori, che potranno in tale modo sviluppare ulteriormente le potenzialità che l'attuale ordinamento dello stato civile già loro conferisce circa il comune di residenza dove effettuare la dichiarazione di nascita. Tenendo conto della concreta realtà in atto e delle effettive esigenze perseguite, si è altresì inteso limitare tale possibilità alle nascite avvenute nel territorio della provincia di residenza dei genitori o di capoluoghi di provincia contermini alla medesima provincia.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nella dichiarazione di nascita prevista dall'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, i genitori, quando la nascita è avvenuta presso un ospedale o una casa di cura della provincia di appartenenza o di capoluoghi di provincia con essa con termini, ma in un comune diverso da quello in cui risiedono, possono chiedere che nell'atto di nascita sia indicato come luogo di nascita il comune in cui essi risiedono o, nel caso in cui non risiedano nello stesso comune, il comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra di loro. In tale caso, l'atto di nascita deve comunque indicare chiaramente la circostanza che la nascita si è verificata in altro comune, e l'ospedale o la casa di cura dove è effettivamente avvenuto il parto.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche necessarie a garantirne l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.


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