Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1214

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1214



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GALANTE, BELLILLO, CESINI, CRAPOLICCHIO, LICANDRO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, TRANFAGLIA

Riforma delle scuole italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero

Presentata il 27 giugno 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di riforma della legge n. 153 del 1971 deve essere inserita all'interno dell'organico processo riformatore della politica estera del nostro Paese. La politica estera del Governo Berlusconi non ha salvaguardato, né adeguatamente sviluppato, la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo e non ha tenuto conto della non più rinviabile esigenza di rinnovamento delle nostre istituzioni scolastiche e culturali all'estero. Esse rappresentano, nell'attuale quadro delle relazioni internazionali, un elemento essenziale per il rafforzamento del ruolo dell'Italia nel mondo, che rischia di essere gravemente ridimensionato dalla crescita economica, politica e culturale dei Paesi emergenti.
      Il ruolo della scuola all'estero si riqualifica nella promozione di nuove strategie in stretta connessione con la realtà circostante, garantendo il mantenimento delle radici linguistico-culturali con l'Italia, valorizzandone la lingua e la cultura in una prospettiva interculturale, favorendo per la nostra utenza l'acquisizione di un bilinguismo e biculturalismo aggiuntivo, nonché di una matura ed equilibrata identità culturale, fattori indispensabili per un'integrazione completa, attiva e responsabile, culturalmente, socialmente ed economicamente più idonea di una mera assimilazione alla realtà del paese ospitante.
 

Pag. 2


      In particolare, un intervento flessibile volto ad incentivare la diffusione di corsi di lingua e cultura italiane, potrebbe costituire un efficace strumento di diffusione della lingua italiana e migliorare la qualità dell'intervento educativo, rendendolo sempre più conforme alle nuove modalità d'insegnamento, a condizione che sia garantita dallo Stato italiano una forte flessibilità negli interventi, mirati da un lato a rispondere alle esigenze dell'emigrazione attuale e dall'altro a sviluppare nuove forme di diffusione della lingua e cultura italiane nel Paese ospitante, favorendo con modalità di attuazione diversificate l'integrazione dei corsi nel sistema scolastico locale. Sotto il profilo strutturale, è necessario un processo di trasformazione delle nostre scuole nella direzione del bilinguismo e biculturalismo. Ciò comporta un notevole sforzo in termini di progettualità, di impegno didattico e di capacità di avviare e gestire l'indispensabile collaborazione con le autorità scolastiche locali.
      A tal fine, la proposta di legge prevede che le competenze sulle istituzioni scolastiche e culturali all'estero siano assegnate ad un organismo permanente interministeriale, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      La proposta prevede inoltre la stipula di accordi quale strumento per potenziare i rapporti di collaborazione con le autorità politiche e scolastiche locali, con l'obiettivo di garantire l'insegnamento dell'italiano nelle scuole locali corrispondenti alle scuole italiane del primo ciclo di istruzione.
      Con l'attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche all'estero sembra opportuno prevedere interventi di sostegno integrati nelle scuole locali al fine di promuovere il plurilinguismo e di incrementare l'innalzamento del successo scolastico.
      Al fine di favorire il necessario salto qualitativo nell'apprendimento della lingua italiana, con ricadute spendibili anche sul mercato del lavoro, è inoltre indispensabile garantire all'utenza una certificazione che superi l'attuale equipollenza del titolo di studio.
      Per conseguire gli obiettivi prima indicati, si ritiene utile l'inserimento della lingua e cultura italiane nei curricula delle scuole locali; l'insegnamento della lingua e cultura italiane anche ad autoctoni e stranieri frequentanti le scuole locali; la definizione di interventi di sostegno al fine di promuovere il plurilinguismo e di consentire l'integrazione degli alunni italiani nelle strutture scolastiche locali; assicurare un'adeguata formazione iniziale e in itinere del personale direttivo, docente, tecnico, amministrativo impegnato nelle varie attività scolastico-culturali all'estero. Il personale scolastico chiamato a espletare la funzione docente, direttiva, ispettiva e amministrativa presso le istituzioni scolastiche all'estero dovrà possedere non solo grande professionalità, ma anche una preparazione specifica per l'esercizio di tali funzioni, affiancata a una solida motivazione a inserirsi professionalmente in un contesto straniero in maniera positiva e produttiva. Il sostegno costante e la mediazione nei confronti della parte straniera, da parte dell'amministrazione italiana, appaiono indispensabili. Le finalità degli uffici scolastici consolari, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura, devono essere la diffusione e la promozione della lingua e la cultura italiane, come veicolo di comunicazione, di promozione e di conoscenza del nostro Paese, nonché come elemento di identità europea e di formazione di una nuova cittadinanza, in un quadro di sviluppo e promozione del «Sistema Italia».
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti dell'Italia con gli altri Stati, riconoscendo nella divulgazione del nostro patrimonio linguistico e culturale una priorità nell'ambito della politica estera del Paese.
      2. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

      L'Agenzia:

          a) persegue le finalità di cui all'articolo 1, promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, gli enti e le istituzioni pubbliche, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi delle leggi vigenti;

          b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero e da associazioni e fondazioni,

 

Pag. 4

nel quadro delle finalità della presente legge;

          c) anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici dell'Italia con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle istituzioni scolastiche italiane all'estero, provvedendo anche alla loro istituzione e soppressione;

          d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche di tutte le informazioni che amministrazioni dello Stato ed enti e istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmetterle;

          e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

Art. 3.
(Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti).

      1. Il Governo ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni educative.
      2. L'azione dello Stato nei guardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero degli affari esteri, ed è finalizzata a promuovere ed attuare all'estero iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, con i seguenti obiettivi:

          a) diffondere l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;

          b) inserire l'insegnamento della lingua italiana nei programmi scolastici stranieri;

 

Pag. 5

          c) elevare il livello culturale delle comunità italiane all'estero;

          d) favorire l'integrazione degli utenti nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

          e) ridistribuire le scuole e le iniziative educative con primario riferimento alla promozione della lingua e della cultura italiane all'estero;

          f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle scuole, mediante la fissazione di criteri e parametri di assegnazione delle risorse certi e vincolanti, prevedendo anche modalità per favorire la flessibilità dei progetti formativi interculturali, differenziate rispetto a quelle previste per analoghe iniziative nel territorio nazionale.

Art. 4.
(Amministrazione, coordinamento
e vigilanza).

      1. Per amministrare, coordinare e vigilare le scuole, le istituzioni educative e le altre iniziative di cui all'articolo 3, è messo a disposizione dell'Agenzia un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C1, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica dell'istruzione o dell'amministrazione universitaria, nonché di personale direttivo e docente della scuola, nel limite complessivo di duecento unità.
      2. Presso gli uffici scolastici consolari, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
      3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è collocato fuori ruolo, con provvedimenti adottati dall'amministrazione di appartenenza, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni

 

Pag. 6

corrispondenti alla qualifica ed al profilo professionale di appartenenza.
      4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza.

Art. 5.
(Ordinamento delle scuole italiane
all'estero).

      1. Con regolamento del Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'istruzione, su proposta dell'Agenzia, è definita la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle scuole italiane all'estero, secondo un modello uniforme, salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze locali, e conforme a quello delle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, compresa l'attribuzione dell'autonomia scolastica. Ai titoli di studio conseguiti presso le scuole disciplinate ai sensi del presente comma è riconosciuto valore legale.
      2. I programmi didattici delle scuole di cui al comma 1 sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione.

Art. 6.
(Scuole non statali).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, su proposta dell'Agenzia, alle scuole italiane all'estero che dipendono da enti privati o da associazioni o fondazioni, in possesso di requisiti sostanzialmente conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane statali all'estero, può essere riconosciuta la parità, ai sensi e agli effetti delle norme vigenti in materia di parità scolastica per le scuole non statali operanti nel territorio nazionale.

 

Pag. 7


Art. 7.
(Iniziative scolastiche e attività
di integrazione scolastica).

      1. L'Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di integrazione scolastica previste dall'articolo 3 e promuovere l'inserimento dell'insegnamento della lingua e cultura italiane nei curricoli delle scuole locali, definisce e coordina:

          a) iniziative miranti ad offrire l'insegnamento della lingua e cultura italiane anche ad autoctoni e stranieri frequentanti le scuole locali;

          b) interventi di sostegno, recupero e rafforzamento al fine di promuovere il plurilinguismo e multiculturalismo e di consentire l'effettiva integrazione degli alunni italiani nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

          c) iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all'estero secondo la realtà e le esigenze delle diverse aree geografiche;

          d) interventi per garantire il funzionamento delle scuole statali all'estero e la vigilanza sulle scuole non statali all'estero, in modo da assicurare l'armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali.

      2. L'Agenzia inoltre istituisce:

          a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di immigrazione;

          b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiane per i congiunti di lavoratori italiani che frequentano nei Paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane del primo ciclo di istruzione;

          c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

 

Pag. 8


Art. 8.
(Programmi, esami, titoli di studio).

      1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 7 e ogni altra disposizione per l'attuazione dei medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'istruzione.

Art. 9.
(Uffici scolastici consolari).

      1. Le funzioni degli uffici scolastici consolari sono le seguenti:

          a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento o la riscoperta delle proprie radici culturali;

          b) mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e scoperta reciproca;

          c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio, italiane e locali, al fine di evitare l'emarginazione scolastica e sociale.

      2. In rapporto a tali funzioni gli uffici scolastici consolari, di concerto con le rappresentanze diplomatiche e consolari e sulla base delle indicazioni dell'Agenzia, svolgono i seguenti compiti:

          a) orientare le scelte sul territorio, fissando gli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;

          b) valutare, sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera a), l'efficacia e la validità degli interventi scolastici proposti da enti e associazioni;

          c) monitorare l'andamento delle attività, valutando la corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati;

 

Pag. 9

          d) selezionare e assumere con concorso pubblico il personale scolastico destinato ad iniziative proposte da enti e associazioni.

Art. 10.
(Personale da destinare all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dei Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, è stabilito, su proposta dell'Agenzia, il contingente quadriennale del personale universitario o scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici scolastici consolari, anche in riferimento ad osservazioni e proposte delle rappresentanze sindacali unitarie interessate. Con il medesimo decreto è fissato altresì il relativo limite massimo di spesa.
      2. Il contingente di cui al comma 1 è soggetto a revisione biennale.
      3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.500 unità.

Art. 11.
(Procedura per la destinazione all'estero
del personale).

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo che ha superato il periodo

 

Pag. 10

di straordinariato o di prova nel ruolo di appartenenza e che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese a cui è destinato.
      2. Alla destinazione alle istituzioni di cui alla presente legge si provvede, in quanto mobilità professionale, secondo le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; essa è disposta, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi dell'articolo 10, secondo piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime.

Art. 12.
(Assegnazione della sede e collocamento
fuori ruolo).

      1. L'assegnazione alla sede di servizio del personale da destinare all'estero avviene con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero dell'istruzione.
      2. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 13.
(Durata massima di permanenza all'estero).

      1. Il servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 636 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le scuole europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere, non può essere superiore ad un periodo complessivo di nove anni scolastici.
      2. È fatta salva la possibilità di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 previo nuovo superamento delle procedure di selezione.

 

Pag. 11


      3. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole.

Art. 14.
(Periodi minimi di permanenza all'estero).

      1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.
      2. Nel caso di rimpatrio a domanda, prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
      3. La destinazione da una ad altra sede all'estero non può avere luogo prima di due anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio.
      4. Il personale destinato all'estero mantiene la titolarità nella scuola di provenienza per i primi tre anni della permanenza all'estero.

Art. 15.
(Rientro in sede metropolitana).

      1. Al momento del rientro in sede metropolitana il personale scolastico ha diritto di precedenza nella scelta e nell'assegnazione della sede.
      2. Gli anni di servizio all'estero sono valutati, oltre che per quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche ai fini delle graduatorie di istituto, come servizio prestato sul territorio nazionale.

Art. 16.
(Norme applicabili al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario).

      1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario si applicano le norme relative

 

Pag. 12

al personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

Art. 17.
(Trattamento giuridico ed economico).

      1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
      2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione giuridica fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è determinato sulla base dei criteri previsti dagli articoli 143 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in analogia a quanto previsto per il trattamento del personale dell'amministrazione degli affari esteri.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su