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PDL 1648

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1648



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIOVANARDI

Riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane

Presentata il 15 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, che intende riformare le istituzioni scolastiche italiane all'estero e promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiane sia all'esterno che all'interno del territorio nazionale:

          a) rispecchia la crescente attenzione della società italiana e del Parlamento nei confronti delle nostre comunità all'estero;

          b) prende in considerazione l'universale richiesta di maggiore italianità espressa in vari Paesi e da più parti;

          c) si preoccupa dell'integrazione linguistica e culturale degli immigrati in Italia, sempre più numerosi.

      L'attuale collettività italiana nel mondo è complessa, attiva e socialmente differenziata. Sono mutati le condizioni e i profili delle comunità italiane all'estero: l'insegnamento dell'italiano è ormai rivolto principalmente a studenti di seconda e di terza generazione. Essi, nati e cresciuti all'estero, si fanno portatori di un'identità interculturale. In molti Paesi, i giovani di origine italiana stanno riscoprendo l'orgoglio della propria italianità e si accostano alla lingua e alla cultura italiane come mezzo per riappropriarsi delle proprie radici. Di conseguenza, gli interventi scolastici all'estero qui proposti superano la vecchia logica della legge 3 marzo 1971, n. 153, con proposte specifiche tendenti a

 

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rinnovare la rete scolastica italiana all'estero, quali, ad esempio:

          a) l'insegnamento della lingua italiana agli autoctoni;

          b) il potenziamento della rete scolastica italiana all'estero al fine di renderla adeguata alle nuove tipologie di emigrati italiani (tecnici, dirigenti, manager);

          c) l'istituzione di scuole bilingui e biculturali;

          d) l'istituzione di corsi di lingua italiana per spcecifici settori: commerciale, tecnico, turistico e artistico.

      Tutto ciò senza tuttavia trascurare, laddove ve ne fosse ancora bisogno, l'alfabetizzazione e la crescita culturale dei nostri emigrati all'estero.
      L'esigenza di una nuova normativa specifica sulla riorganizzazione della rete scolastica italiana all'estero è da anni riconosciuta e ribadita in modo trasversale da tutte le forze politiche, anche da quelle che hanno consentito l'approvazione dell'articolo 9 della legge n. 147 del 2000. Questo articolo, inserito in una legge «omnibus», si limita, infatti, a disciplinare il reclutamento e la permanenza all'estero del personale della scuola e le sue disposizioni continuano ad essere applicate poiché, nonostante la ricordata esigenza di rinnovamento, non si è ancora pervenuti all'emanazione di norme più confacenti alla complessa realtà attuale.
      La presente proposta di legge si muove nel solco del rinnovamento e pertanto:

          a) chiama in causa il Ministero della pubblica istruzione nella gestione delle scuole e dei corsi di lingua e di cultura italiane all'estero con l'istituzione di un'Agenzia che faccia da raccordo tra il Ministero stesso e il Ministero degli affari esteri. Fino ad ora il Ministero è stato escluso da questa gestione che, al contrario, sarebbe di sua specifica competenza;

          b) istituisce centri di formazione permanente a carattere regionale e provinciale per la formazione dei docenti destinati all'estero e dei docenti di italiano come seconda lingua in Italia a favore dell'integrazione scolastica degli studenti immigrati. Tali centri si impegnano a rispondere a una domanda crescente che attualmente è insoddisfatta per carenza di risorse;

          c) istituisce nuovi profili professionali per i docenti esperti che rientrano dall'estero, al fine di non disperdere le potenzialità e la professionalità acquisite e di metterle al servizio di una comunità che sta diventando sempre più internazionale e multiculturale. È, infatti, interesse dell'amministrazione valorizzare e trarre profitto dalle nuove competenze acquisite dal personale grazie al servizio all'estero.

      Per quanto esposto, onorevoli colleghi, vi chiediamo di prestare la necessaria attenzione alla presente proposta di legge, che avrà positive ricadute non solo sulle nostre comunità all'estero, e cioè su quella «meta-nazione» costituita dai quasi 4 milioni di italiani con passaporto italiano, dai circa 60 milioni di oriundi e dai circa 360 milioni di italofoni, ma anche sulla crescente domanda di italianità degli autoctoni e degli stranieri nel mondo, nonché degli immigrati in Italia, che necessitano di integrazione linguistica e culturale.
      Siamo convinti che tutte le forze politiche della Camera dei deputati si troveranno d'accordo nel ritenere che una politica completa e attenta di diffusione della lingua e della cultura italiane non possa tralasciare nessuna di queste componenti, indispensabili affinché l'Italia abbia il posto che merita nel panorama culturale mondiale.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, al fine di contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti dell'Italia con gli altri Stati, riconoscendo la divulgazione del patrimonio linguistico e culturale italiano quale una delle priorità della propria politica estera.
      2. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di seguito denominata «Agenzia», composta da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero degli affari esteri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché da un dirigente scolastico e da almeno due docenti per ogni grado di istruzione, che abbiano prestato effettivo servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero per non meno di un settennio e che non siano in quiescenza.
      3. La Repubblica si impegna, altresì, a diffondere l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua all'interno del territorio nazionale, al fine di facilitare l'integrazione linguistica e culturale degli immigrati.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, di intesa con gli istituti regionali di ricerca educativa, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1998, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce centri di formazione permanente regionali o provinciali, di seguito denominati «centri», per l'insegnamento dell'italiano come seconda

 

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lingua, con l'impiego di docenti in possesso dei medesimi requisiti di cui al comma 2.

Art. 2.
(Funzioni dell'Agenzia).

      1. L'Agenzia:

          a) persegue le finalità di cui all'articolo 1, promuovendo il coordinamento tra le amministrazioni dello Stato, gli enti e le istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali, ai sensi della legislazione vigente in materia;

          b) svolge funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse dalle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, dalle associazioni e dalle fondazioni nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1;

          c) provvede alla istituzione e alla razionalizzazione delle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei confronti delle quali, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e nell'ambito dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza;

          d) cura la raccolta e la diffusione dei dati relativi alle attività scolastiche e culturali italiane all'estero, avvalendosi anche di tutte le informazioni che le amministrazioni dello Stato, le istituzioni e gli enti pubblici sono tenuti a trasmetterle a tale fine;

          e) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta.

Art. 3.
(Funzioni dei centri).

      1. I centri:

          a) concorrono alla formazione iniziale degli insegnanti da destinare al servizio all'estero;

 

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          b) formano i docenti in servizio nei ruoli metropolitani all'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;

          c) istituiscono e organizzano corsi di aggiornamento per i docenti di cui alle lettere a) e b);

          d) promuovono attività interculturali sul territorio, anche in collaborazione con i Paesi europei ed extraeuropei;

          e) promuovono attività di ricerca;

          f) producono specifico materiale didattico per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua in Italia e all'estero;

          g) certificano, sulla base di criteri omogenei dettati dal Ministero della pubblica istruzione o da un altro organismo da esso delegato, i livelli di conoscenza dell'italiano come seconda lingua;

          h) forniscono consulenza sul territorio sui problemi relativi all'integrazione e all'istruzione degli immigrati.

Art. 4.
(Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti).

      1. Il Governo ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni educative.
      2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero degli affari esteri. L'Agenzia promuove e attua all'estero iniziative scolastiche e attività di integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, con i seguenti obiettivi:

          a) diffondere l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;

          b) inserire l'insegnamento dell'italiano nei programmi scolastici stranieri;

 

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          c) migliorare il livello culturale delle comunità italiane all'estero;

          d) favorire l'integrazione nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

          e) ridistribuire le scuole e le altre istituzioni educative con primario riferimento all'interesse della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero;

          f) rendere uniforme e sicuro il sostegno statale alle scuole e alle altre istituzioni educative mediante la fissazione di criteri e di parametri certi e vincolanti per l'assegnazione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di favorire la flessibilità dei progetti formativi interculturali e di differenziarli dagli schemi previsti per le analoghe iniziative in territorio metropolitano.

Art. 5.
(Amministrazione, coordinamento
e vigilanza).

      1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e per la realizzazione delle altre iniziative di cui all'articolo 4, l'Agenzia si avvale di un contingente di personale con qualifica dirigenziale o con qualifica funzionale non inferiore all'area C, appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, nonché di personale appartenente all'area della funzione docente e della dirigenza scolastica del comparto della scuola, nel limite complessivo di 200 unità.
      2. Presso gli uffici scolastici consolari, di cui all'articolo 10, ai quali è affidata l'amministrazione di istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero, è assegnato un contingente di personale del comparto della scuola per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica.
      3. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo, con provvedimento adottato dalle amministrazioni di appartenenza, di intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia

 

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e delle finanze. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza.
      4. Il personale di cui al comma 2 è individuato esclusivamente fra i docenti di ruolo che, in costanza di nomina, hanno prestato almeno un anno di effettivo servizio nella sede estera e che si impegnano a garantire per almeno un ulteriore biennio, la permanenza in servizio all'estero. Lo stesso personale è esonerato dall'insegnamento per svolgere le funzioni di cui al comma 2.

Art. 6.
(Ordinamento delle scuole italiane
all'estero).

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, con provvedimenti adottati su proposta dell'Agenzia, equipara, anche per quanto concerne l'autonomia scolastica, l'ordinamento delle scuole italiane statali all'estero alle corrispondenti scuole statali del territorio nazionale, con gli adattamenti occorrenti per corrispondere alle specifiche esigenze locali. I titoli di studio da esse rilasciati hanno valore legale.
      2. I programmi didattici delle scuole statali italiane all'estero sono approvati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.
(Scuole non statali).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, sono individuate le scuole italiane non statali all'estero che, in quanto conformi alle corrispondenti scuole italiane statali all'estero, possono essere riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.

 

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Art. 8.
(Iniziative scolastiche e attività
di integrazione scolastica).

      1. L'Agenzia, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di integrazione scolastica previste dall'articolo 4 e allo scopo di inserire l'insegnamento della lingua e della cultura italiane nei curricoli delle scuole locali all'estero, definisce e coordina:

          a) le iniziative miranti ad offrire l'insegnamento della lingua e della cultura italiane anche agli autoctoni e agli stranieri frequentanti le scuole locali all'estero;

          b) le attività volte al potenziamento della rete scolastica italiana all'estero, allo scopo di adeguarla alle nuove tipologie di emigrati italiani, quali i tecnici, i dirigenti, i manager, e di rendere possibile, ai loro familiari, la continuazione anche all'estero della scolarizzazione iniziata in Italia;

          c) le attività concernenti l'istituzione di una rete di scuole bilingui e biculturali;

          d) le iniziative per l'istituzione di corsi per l'insegnamento dell'italiano commerciale, tecnico, turistico e specifico del settore artistico;

          e) i corsi integrativi di lingua e di cultura generale italiane per i congiunti di lavoratori italiani che frequentano, nei Paesi di emigrazione, le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane del primo ciclo di istruzione;

          f) le iniziative di sperimentazione tendenti a caratterizzare la scolarizzazione e la formazione delle scuole italiane all'estero secondo la realtà e le esigenze delle diverse aree geografiche;

          g) il funzionamento delle scuole statali all'estero e la vigilanza sulle scuole non statali all'estero, in modo da garantire l'armonizzazione degli obiettivi educativi e culturali;

          h) gli interventi di sostegno, di recupero e di rinforzo al fine di promuovere il

 

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plurilinguismo e di consentire l'effettiva integrazione degli alunni italiani nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante.

      2. L'Agenzia istituisce, ove necessario:

          a) le classi o i corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei Paesi di emigrazione;

          b) i corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Art. 9.
(Programmi, esami, titoli di studio).

      1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, i corsi e le scuole di cui all'articolo 8 a ogni altra disposizione per l'attuazione del medesimo articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Art. 10.
(Uffici scolastici consolari).

      1. Gli uffici scolastici consolari, di seguito denominati «uffici», di intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari e in attuazione delle disposizioni dell'Agenzia, hanno competenza in materia di:

          a) orientamento delle scelte sul territorio e fissazione degli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;

          b) valutazione, sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera a), dell'efficacia e della validità degli interventi scolastici proposti dagli enti e dalle associazioni;

 

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          c) monitoraggio dell'andamento delle attività;

          d) valutazione della corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati.

Art. 11.
(Ruolo degli uffici).

      1. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 10, gli uffici svolgono la propria attività secondo i seguenti princìpi:

          a) mediazione tra l'utenza e la realtà linguistico-culturale italiana per favorire il mantenimento e la riscoperta delle proprie radici culturali originarie;

          b) mediazione tra l'utenza e la realtà socio-culturale del Paese ospite, in una relazione paritetica di scambio e di scoperta reciproca;

          c) mediazione tra l'utenza e le strutture sociali di appoggio italiane e locali al fine di evitare l'emarginazione scolastica e sociale.

Art. 12.
(Contingenti del personale da destinare
all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, è stabilito, su proposta dell'Agenzia, il contingente quadriennale del personale scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici, nonché delle osservazioni e delle proposte delle rappresentanze sindacali unitarie, in analogia a quanto disposto dalle norme vigenti sul territorio metropolitano. Nel medesimo

 

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decreto è fissato altresì il limite massimo di spesa per il citato contingente fermo restando quanto previsto dal comma 3.
      2. La determinazione del contingente di cui al comma 1 è effettuata ogni due anni.
      3. Il contingente del personale di ruolo di cui al comma 1, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.500 unità e comunque non inferiore a 1.300 unità, di cui almeno il 70 per cento da destinare alle scuole e alle iniziative scolastiche di cui all'articolo 8.

Art. 13.
(Procedure di destinazione all'estero
del personale).

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 8, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale che ha prestato almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza e che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese cui è destinato.
      2. Alla destinazione del personale alle istituzioni di cui al comma 1 si provvede secondo le disposizioni in materia di mobilità professionale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, attingendo alle graduatorie permanenti, aggiornabili ogni tre anni, istituite dall'ordinanza ministeriale del Ministero degli affari esteri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997, eventualmente integrate dalle graduatorie formatesi ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147. La destinazione all'estero è disposta, nei limiti del contingente stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della presente legge, secondo i piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni di cui al comma

 

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1. Ai fini della valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie, il servizio prestato all'estero dà diritto a un punteggio doppio.
      3. L'accertamento della conoscenza della lingua prevista dal comma 1 è effettuato mediante esami scritti e orali, le cui modalità di espletamento sono determinate in sede di contrattazione decentrata.
      4. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in graduatoria in relazione al numero dei posti disponibili, indipendentemente dal fatto che prestino servizio in Italia o terminino un precedente mandato all'estero.
      5. Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana a livello di scuola secondaria superiore, il personale assegnato alle scuole italiane all'estero e alle scuole europee e internazionali è reclutato fra gli insegnanti di lettere. Al fine di garantire una maggiore integrazione con le istituzioni e con l'ambiente del Paese ospitante, il personale assegnato ai corsi di lingua e di cultura italiane di cui all'articolo 8 e, in particolare, ai corsi integrati o inseriti nelle scuole locali, è reclutato fra gli insegnanti di lingue e letterature straniere che, nel proprio piano di studi universitario, hanno svolto almeno un biennio di lingua e letteratura italiane.

Art. 14.
(Assegnazione della sede
e collocamento fuori ruolo).

      1. L'assegnazione alla sede di servizio all'estero avviene con decreto del Ministro degli affari esteri, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il personale è collocato fuori ruolo, per la durata del periodo durante il quale esercita le proprie funzioni all'estero, con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

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      3. Al personale già in servizio all'estero che, in corso di mandato, supera la selezione per altra funzione di insegnamento ed è collocato nella graduatoria in posizione utile per essere nominato, è consentito interrompere il mandato in corso ed assumere servizio nella nuova funzione con il nuovo mandato.
      4. Limitatamente alle aree linguistiche le cui graduatorie risultano esaurite, al personale già in servizio all'estero in area linguistica diversa e inserito in tali graduatorie in posizione utile per la nomina è consentito interrompere il mandato in corso e assumere servizio nella nuova area linguistica con un nuovo mandato.
      5. Fatti salvi i casi di gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, il personale che, dopo aver accettato una nomina, rinuncia ad assumere servizio perde titolo a partecipare alle selezioni successive.
      6. L'amministrazione ha l'obbligo di provvedere ad espletare tutte le procedure di nomina e di invio del personale della scuola all'estero in tempo utile per un regolare inizio dell'anno scolastico secondo il calendario del Paese ospitante. In caso di inadempienza dell'amministrazione, a tale personale spetta la retribuzione a decorrere dal primo giorno di nomina giuridica.

Art. 15.
(Durata massima di permanenza all'estero).

      1. La permanenza all'estero del personale docente non può essere superiore a un periodo complessivo di nove anni scolastici, comprese le scuole europee.
      2. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di effettiva necessita è fatta salva la possibilità per il docente di essere ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche all'estero, previo superamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 13, senza soluzione di continuità e senza limitazione del numero dei mandati.

 

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      3. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.

Art. 16.
(Periodi minimi di permanenza all'estero).

      1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a tre anni.
      2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo triennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio sono a carico dell'interessato, salvo che la domanda sia determinata da gravi motivi di carattere personale o familiare.
      3. La destinazione da una ad un'altra sede all'estero non può avere luogo prima di tre anni di servizio nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio. Deve essere comunque garantito almeno un triennio di permanenza nella nuova sede. Fatta salva per il personale la possibilità di ottenere due trasferimenti nel corso del mandato di cui al comma 1 dell'articolo 15, l'amministrazione è tenuta ad assumere gli oneri di un solo trasferimento.

Art. 17.
(Norme applicabili al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario).

      1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si estendono le disposizioni previste dalla presente legge per il personale docente, con esclusione di quelle relative ai comandi e alle supplenze temporanee.

Art. 18.
(Viaggi di trasferimento).

      1. In occasione dei viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero, il periodo che l'amministrazione concede per raggiungere la sede di servizio è considerato servizio effettivo.

 

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Art. 19.
(Trattamento giuridico ed economico).

      1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
      2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, salvo che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dalla data di assunzione giuridica fino alla data di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per coprire gli oneri derivanti dal servizio all'estero. L'entità di tale assegno è determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla parte terza, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in analogia a quanto previsto per il trattamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri.
      3. Il personale destinato all'estero mantiene la titolarità nella scuola di provenienza per tutta la durata della permanenza all'estero e continua a maturare il punteggio di continuità didattica, con le modalità di cui al comma  5.
      4. L'amministrazione metropolitana provvede a sostituire il personale collocato fuori ruolo esclusivamente con personale trasferito annualmente, con diritto di riconferma, al fine di limitare il più possibile i disagi agli studenti.
      5. Al personale di cui al comma 3 viene attribuito un punteggio doppio per ogni anno di servizio di ruolo prestato all'estero.
      6. Il servizio di ruolo prestato nelle scuole, nelle altre istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero e nelle scuole europee, è valutato ai sensi dell'articolo

 

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673 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
      7. Al personale della scuola in servizio all'estero è estesa la qualifica di personale amministrativo-tecnico prevista dall'articolo 1, lettera f), della Convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961, resa esecutiva dalla legge 9 agosto 1967, n. 804.
      8. Ai docenti in servizio all'estero è consentito circolare al di fuori della propria circoscrizione consolare nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Art. 20.
(Nuovi ruoli).

      1. Al fine di valorizzare le competenze acquisite all'estero dal personale della scuola, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce nuovi profili professionali, in cui inquadrare i docenti che, rientrati in territorio metropolitano dopo un servizio effettivo di almeno un mandato completo, fanno richiesta di appartenere ai nuovi ruoli.

Art. 21.
(Aggiornamento).

      1. L'amministrazione, anche di concerto con i centri, si impegna ad organizzare corsi di aggiornamento residenziali, con cadenza almeno biennale e con esonero dalle attività di insegnamento per i partecipanti, per i docenti delle scuole e delle altre istituzioni scolastiche ed educative all'estero.


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