|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 1426 |
- di fare in modo che siano offerte ai consumatori informazioni sufficienti sia sull'efficacia e la sicurezza dei prodotti che sulle controindicazioni;
- di creare e far conoscere i canali corretti utilizzabili dai consumatori per riportare gli effetti avversi;
- di organizzare campagne di comunicazione per dotare i consumatori della capacità di discernere la qualità del servizio ricevuto;
- di assicurare che gli operatori siano propriamente qualificati e registrati;
- di incoraggiare l'interazione tra gli operatori tradizionali e convenzionali;
- di offrire un'assicurazione per le terapie ed i prodotti non convenzionali il cui fondamento di evidenza è sicuro.
Per quanto riguarda, poi, le strutture del sistema sanitario ed i processi che aiuterebbero a promuovere una migliore qualità e sicurezza per le MNC:
- lo sviluppo di standard di qualità e di linee guida sul trattamento per assicurare l'uniformità all'interno di un particolare sistema sanitario;
- la creazione di standard dei requisiti di formazione e di conoscenza per promuovere la credibilità delle pratiche tradizionali ed alternative e per rafforzare la fiducia del consumatore;
- la collaborazione tra i fornitori di cure convenzionali e tradizionali o complementari per migliorare i risultati del trattamento, ma anche per promuovere la riforma del sistema sanitario;
- l'organizzazione degli operatori di medicina tradizionale o alternativa al fine di offrire strutture migliori per i meccanismi di auto-controllo;
- la garanzia che la terapia o i medicinali a base di erbe siano prescritti da operatori qualificati di medicina tradizionale, complementare o alternativa (TM/CAM) o sanitari in generale, caratterizzati da un'adeguata formazione, buone competenze e conoscenze, preferibilmente registrati e certificati;
- la garanzia che la qualità dei prodotti fitoterapici e dei materiali utilizzati sia assicurata e che siano rese note le controindicazioni e le precauzioni di tali prodotti e materiali;
- la garanzia che le terapie ed i prodotti fitoterapici siano disponibili ad un prezzo competitivo.
Il ricorso a prestazioni sanitarie delle varie discipline mediche di MNC, in particolare delle diverse discipline riconosciute dalla Federazione degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari, di esclusiva competenza professionale del medico chirurgo e dell'odontoiatra o del veterinario, è un fenomeno in crescita esponenziale in Italia e in tutto il mondo occidentale.
Tra le tante sentenze in materia, va qui ricordato almeno quanto sancito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 1735 del 21 maggio 2003 sulle terapie non convenzionali: «Costituisce esercizio abusivo della professione medica praticare l'agopuntura e le altre attività riconducibili alle cosiddette "terapie non convenzionali" da parte di soggetto che non abbia conseguito la laurea in medicina e chirurgia».
In Italia dagli anni '90 fino alla legislatura parlamentare ora terminata, sono stati presentati a diverso livello una ventina di progetti di legge sul tema, l'ultimo dei quali è naufragato dopo anni di impegno del relatore stesso, delle società medico-scientifiche, delle associazioni di pazienti di MNC e addirittura di un comitato, che coordina e dà voce unitaria alla maggior parte delle società medico-scientifiche e alle tre associazioni di pazienti del settore, che attraverso centinaia di audizioni e incontri avevano contribuito in modo determinante alla stesura del testo.
1) emerge in tutta evidenza il divario tra il «sistema sanitario» e il «sistema di salute» che si vuole considerare per affrontare e riprogrammare la sanità alla luce anche delle sempre maggiori difficoltà economiche della nazione;
2) il sistema sanitario, infatti, non esaurisce tutto l'ambito tematico proprio della salute. Si devono invece prendere in considerazione tutti i fattori che sono gli elementi significativi e significanti di un sistema di salute;
3) è ineludibile l'integrazione tra diversi modi di intendere la medicina;
4) è indispensabile l'integrazione tra la medicina convenzionale e la cosiddetta «non convenzionale» anche in termini di equilibrio sostenibile e di farmaco-economia;
5) sul territorio si ha sempre più la presenza di popolazioni migranti con bisogni complessi che portano diversi saperi di salute;
6) l'ambiente sociale influenza i processi psicologici che, a loro volta, hanno influenza su quelli biologici secondo l'ormai noto «gradiente sociale nella salute». La presenza di gerarchie nelle società moderne non sembra essere eliminabile, ma le sue conseguenze possono variare dato che il fenomeno del «gradiente di salute» non è limitato ai Paesi più poveri o alle classi sociali indigenti. La propria posizione nella scala sociale diventa importante e ha conseguenze sulla salute solo se la persona è privata di alcune possibilità collegate a bisogni fondamentali per il benessere di ognuno: il controllo sulla propria vita, la possibilità di partecipazione sociale, la possibilità di soddisfare i bisogni fondamentali per la propria salute, dato che non vi è vera libertà senza emancipazione;
7) esiste una gender health, cioè una salute legata all'appartenenza ad uno dei due sessi;
8) sono pressanti le richieste sociali di umanizzazione della medicina, minori effetti iatrogeni, più informazione corretta ed innalzamento dell'etica ed affidabilità delle pubblicazioni scientifiche (il complesso sanitario industriale da cui passa la maggior parte delle risorse sanitarie incide a volte in modo pericolosamente negativo sull'autonomia ed i risultati della ricerca), dato che è assai esiguo il numero di riviste biomediche di più ampia diffusione che contengono informazioni cliniche rilevanti per i medici. Infatti solo il 5 per cento della produzione scientifica mondiale in ambito biomedico - a fronte delle 18.000 riviste edite nel mondo in campo biomedico - è originale, rilevante, valido ai fini del miglioramento delle cure erogabili;
9) rispetto del diritto di libera scelta dei percorsi di salute;
10) non è più sufficiente conoscere e studiare la «patogenesi»;
11) le MNC condividono l'impegno alla diffusione, educazione, studio della «salutogenesi», che si occupa di studiare le fonti della salute fisica, psichica e spirituale come responsabilità etica e sociale, consapevoli della necessità di maggiore responsabilità ed emancipazione sociale;
12) per produrre ulteriori prove di efficacia delle MNC sono ovviamente necessarie risorse per la ricerca di qualità. È paradossale che l'establishment accademico e istituzionale chieda alle MNC prove di efficacia quando non esistono, salvo rari casi, fondi statali erogati a tale scopo;
13) vi è necessità di nuovi paradigmi nel pluralismo della scienza;
14) vi è un vuoto nella comunicazione sulle MNC da parte delle autorità
sanitarie;
15) il Servizio sanitario nazionale deve avviare un percorso virtuoso di medicina integrata che ha come obiettivo centrale la presa in carico globale per una medicina centrata sulla persona, per una lettura e comprensione diacronica della realtà eco-bio-psicologica dell'essere umano, che per essere curato va prima interpretato e rispettato nella sua realtà psico-spirituale irripetibile frutto di infinite interazioni.
Tra i numerosi episodi che hanno in questi anni evidentemente tentato di ostacolare nel nostro Paese il processo di avanzamento della medicina centrata sulla persona va comunque segnalato che l'allora Ministro della salute Sirchia cercò di escludere le medicine non convenzionali dal programma di formazione continua in medicina, salvo poi costituire il tutt'ora esistente e attivo Comitato congiunto Italia-Cina per l'alta formazione e la diffusione della medicina tradizionale cinese in Italia.
Vi furono due pronunciamenti del Comitato nazionale per la bioetica nel 2004 contro le MNC, ed in particolare contro l'omeopatia pediatrica (che è viceversa, come ben noto, uno dei campi di straordinaria efficacia della omeopatia).
La proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato; si riportano comunque le analisi e le considerazioni svolte ai fini della verifica tecnico-finanziaria.
La proposta di legge si propone di tutelare e salvaguardare la libertà di scelta terapeutica del singolo individuo e la libertà di cura dei medici e degli altri operatori individuati riconoscendo e regolamentando l'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali (MNC). Si tratta di un settore di vasto interesse, come documentato nel volume pubblicato dall'ISTAT «La cura e il ricorso ai servizi sanitari» nell'ambito dell'indagine multiscopo sulle famiglie dal titolo «Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari». È un'indagine campionaria realizzata nel periodo 1999-2000, con la quale sono state intervistate 52.300 famiglie, per un totale di circa 140.000 individui. In tale indagine risulta che ad aver utilizzato almeno un metodo di cura non convenzionale nei tre anni precedenti l'intervista siano state circa 9 milioni di persone (il 15,5 per cento della popolazione), prevalentemente donne (18 per cento rispetto al 12,9 per cento degli uomini). Le persone di età compresa fra i 25 e i 64 anni sono quelle che hanno fatto maggiormente ricorso alla MNC, in particolare per quanto riguarda la fascia 35-44 anni. La terapia alla quale si è fatto più ricorso è l'omeopatia (8,2 per cento), seguita dai trattamenti manuali (7 per cento), dalla fitoterapia (4,8 per cento) e dall'agopuntura (2,9 per cento). Il grafico che segue riporta le percentuali di utilizzo di MNC per tipologia e sesso.
Grafico 1: Utilizzo della medicina non convenzionale per tipo di terapia e sesso (per 100 persone dello stesso sesso). Anni 1999-2000. Fonte: ISTAT, La cura e il ricorso ai servizi sanitari.
Nella maggioranza dei casi, la decisione di ricorrere alla MNC è avvenuta sulla base dell'indicazione del medico (36,9 per cento) soprattutto nel caso di persone con più di 75 anni, su consiglio di altre persone (31,9 per cento) o di propria iniziativa (28,4 per cento). Nella maggioranza dei casi (58,7 per cento) risulta che il medico di famiglia viene messo al corrente dell'utilizzo di queste terapie.
Per quanto riguarda i motivi per cui si ricorre alle terapie non convenzionali, l'agopuntura e i trattamenti manuali vengono utilizzati prevalentemente per curare sindromi dolorose, mentre chi utilizza l'omeopatia vi ricorre sia per alleviare le sindromi dolorose (29,4 per cento) sia per migliorare la qualità della vita (29,6 per cento); l'utilizzo principale della fitoterapia sembra essere orientato a migliorare la qualità della vita (44,3 per cento).
Tabella 1: persone che nei tre anni precedenti l'intervista hanno fatto uso di terapie non convenzionali (per 100 persone che hanno fatto uso di terapie non convenzionali con le stesse caratteristiche). Anni 1999-2000. Fonte: ISTAT, La cura e il ricorso ai servizi sanitari.
Patologie
Sindromi
| Problemi
| Migliorare
| Patologie
| Agopuntura
| 17,0
| 59,6
| 2,8
| 11,0
| 9,6
| Omeopatia
| 23,6
| 29,4
| 5,1
| 29,6
| 12,3
| Fitoterapia
| 14,9
| 26,9
| 4,5
| 44,3
| 9,4
| Trattamenti manuali
| 13,9
| 64,0
| 0,9
| 13,7
| 7,6
| Altre terapie non convenzionali
| 15,2
| 37,3
| 3,2
| 31,8
| 12,5
| |
Passando all'esame dell'articolato emerge quanto segue.
L'articolo 1 enuncia le finalità della proposta di legge e prevede il riconoscimento dell'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali (MNC). L'articolo 2 individua le MNC riconosciute ai sensi della legge specificando gli indirizzi terapeutici specifici. L'articolo 3 regolamenta l'accreditamento presso il Ministero della salute delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento per le discipline individuate nell'articolo 2. Si tratta di norme ordinamentali che non prevedono oneri a carico del bilancio dello Stato.
Riserva l'esercizio delle MNC solo agli iscritti in un apposito registro da istituire presso gli Ordini dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei veterinari. Si prevede esplicitamente che l'istituzione di detto registro debba avvenire senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Prevedono l'istituzione della Commissione permanente per le MNC, la sua composizione ed i compiti. Si prevede esplicitamente che non si avranno nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Si prevede la possibilità da parte delle università di istituire corsi di formazione relativi alle MNC. Tali corsi sono attivabili nei limiti delle risorse delle università stesse; non si prevedono quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Per l'istituzione dei corsi di formazione e previsto il parere delle sottocommissioni di cui all'articolo 8. Anche in questo caso non sono previsti finanziamenti o concessioni di benefìci; di conseguenza non sono preventivabili nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Prevedono l'istituzione di sottocommissioni monodisciplinari o di settore delle MNC, la loro composizione ed i compiti. Si prevede esplicitamente che l'istituzione di dette sottocommissioni presso il Ministero della salute avvenga senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Si tratta di una disposizione ordinamentale che non è destinata a porre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo prevede l'istituzione dei prontuari farmaceutici nazionali specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici. Si prevede inoltre che il regolamento che istituisce i prontuari stabilisca le modalità per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soggetti con documentata intolleranza ai farmaci convenzionali o con intolleranza alle terapie tradizionali specifiche per la patologia di cui sono affetti.
Si tratta di una disposizione che non è destinata a portare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La norma, infatti, prevede il rimborso delle spese per MNC solo nel caso di una specifica e documentata intolleranza. Si può quindi prevedere una «sostituzione» tra il costo per quanto altrimenti rimborsato a titolo di terapia convenzionale che non può essere effettuata e quanto rimborsato per le MNC.
Si prevede l'autorizzazione per i medici veterinari alla prescrizione ed alla somministrazione di prodotti di MNC ad uso animale. Si tratta di una disposizione ordinamentale che non è destinata a porre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. La Repubblica italiana, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione, riconosce il pluralismo e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo; tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri operatori di cui alla presente legge, all'interno di un rapporto consensuale ed informato con il paziente.
2. La Repubblica italiana riconosce l'esercizio delle terapie e delle medicine non convenzionali, esercitate da laureati in medicina e chirurgia, da laureati in odontoiatria e da laureati in veterinaria; opera per realizzarne l'equiparazione e l'integrazione con le terapie e le medicine convenzionali.
1. Le medicine non convenzionali (MNC) riconosciute ai sensi della presente legge comprendono i seguenti indirizzi terapeutici:
a) medicina omeopatica;
b) medicina omotossicologica;
c) agopuntura;
d) medicina ayurvedica;
e) medicina tradizionale cinese;
f) fitoterapia;
g) medicina antroposofica;
h) medicina tradizionale tibetana.
2. Rientra tra le MNC anche la medicina manuale, che comprende i seguenti indirizzi terapeutici:
a) osteopatia;
b) chiropratica.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute stabilisce con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti per l'accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche che ne fanno richiesta, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
a) possono essere accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da professionisti qualificati nelle relative discipline, che, alla data della richiesta, hanno svolto in modo continuativo la loro attività da almeno quattro anni;
b) le associazioni e le società scientifiche che richiedono l'accreditamento devono produrre idonea documentazione che attesti lo svolgimento, a partire dal momento della loro fondazione, di attività di informazione, divulgazione, ricerca scientifica e clinica nella disciplina non convenzionale di riferimento.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accredita le associazioni, con qualsiasi forma giuridica costituite, e le società scientifiche di riferimento di ciascuna delle discipline indicate all'articolo 2, coerentemente con i criteri definiti al comma 1. Successivamente all'insediamento della Commissione permanente, di cui all'articolo 5, il Ministro della salute accredita nuove associazioni e società scientifiche di riferimento delle MNC, entro tre mesi
1. L'esercizio delle MNC è consentito soltanto a coloro che siano iscritti nel registro di cui al comma 2.
2. Presso gli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e dei veterinari è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il registro degli esperti nelle medicine non convenzionali, articolato per sezioni secondo gli indirizzi elencati al comma 1 dell'articolo 2.
3. Possono iscriversi al registro di cui al comma 2 soltanto i laureati in medicina e chirurgia, i laureati in veterinaria ed i laureati in odontoiatria in possesso del master di esperto nelle MNC, rilasciato dalle università degli studi statali o da enti di formazione accreditati dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi della presente legge.
1. È istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente per le medicine non convenzionali, di seguito denominata «Commissione permanente».
2. La Commissione permanente è composta dai seguenti membri, medici, odontoiatri e veterinari, nominati con decreto del Ministro della salute, di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) un medico in medicina omeopatica;
b) un esperto in medicina omotossicologica;
c) un esperto in agopuntura;
d) un esperto in medicina ayurvedica;
e) un esperto in medicina tradizionale cinese;
f) un esperto in fitoterapia;
g) un esperto in medicina antroposofica;
h) un esperto in medicina tradizionale tibetana;
i) un esperto in osteopatia;
l) un esperto in chiropratica;
m) un veterinario;
n) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
o) un docente universitario, con esperienza di docenza continuativa almeno triennale nelle MNC, nominato di concerto con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
p) due membri designati, per competenze curriculari specifiche nelle MNC, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri (FNOMCeO), rispettivamente uno per l'area medica e uno per l'area odontoiatrica;
q) un membro designato, per competenze curriculari specifiche, dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari (FNOVI).
3. I membri della Commissione permanente sono nominati su indicazione delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle MNC accreditate ai sensi dell'articolo 3.
4. La Commissione permanente dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti:
a) esprime parere vincolante sull'accreditamento delle associazioni e società scientifiche di riferimento delle MNC;
b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche mediche non convenzionali nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
c) promuove l'integrazione delle MNC all'interno del Servizio sanitario nazionale (SSN);
d) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici non convenzionali, anche al fine del riconoscimento e dell'equiparazione di nuove discipline alle terapie ed alle medicine non convenzionali oggetto della presente legge;
e) provvede all'elaborazione dei prontuari farmaceutici nazionali specifici, per ciascuno degli indirizzi terapeutici, di cui all'articolo 11, e li sottopone all'esame delle sottocommissioni di cui all'articolo 8;
f) trasmette ogni anno al Ministro della salute una relazione sulle attività svolte.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di
1. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle loro risorse finanziarie, istituiscono corsi di formazione per il rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali, previo parere delle sottocommissioni di cui all'articolo 8.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro della salute, accredita, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda, gli istituti pubblici e privati di formazione delle MNC che ne abbiano fatto richiesta, previo parere delle sottocommissioni di cui all'articolo 8.
3. Gli istituti pubblici e privati di formazione accreditati possono istituire o attivare corsi di formazione per il rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali, purché attestino, attraverso idonea documentazione:
a) la continuità operativa per almeno dieci anni;
b) i curricula del corpo docente;
c) l'attività svolta e la conformità della stessa ai pnncìpi di cui al comma 3 dell'articolo 9.
4. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:
a) le materie di insegnamento del master di esperto nelle medicine non convenzionali, sulla base del programma didattico definito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a);
b) modalità, procedure e requisiti per il rilascio dell'accreditamento di cui al comma 2;
c) criteri e modalità per l'autorizzazione degli istituti pubblici e privati di formazione al rilascio del master di esperto nelle medicine non convenzionali.
5. Il titolo di studio rilasciato dalle università statali e non statali e dagli enti privati di formazione è equipollente.
1. Presso il Ministero della salute, senza nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono istituite le sottocommissioni specifiche monodisciplinari o di settore, di seguito denominate «sottocommissioni». Le sottocommissioni sono istituite in numero pari alle discipline riconosciute di cui all'articolo 2 con il compito di esprimere parere vincolante sull'accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento delle MNC di cui all'articolo 2.
2. Ogni sottocommissione, su nomina del Ministro della salute, è ugualmente composta da:
a) un componente omologo della Commissione permanente, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) ad i);
b) tanti componenti quanti sono i compiti descritti nell'articolo 9, comma 1;
c) un docente universitario, con esperienza di docenza continuativa almeno triennale nelle MNC, nominato di concerto con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
d) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri (FNOMCeO);
e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari (FNOVI);
f) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato;
g) un farmacista esperto in MNC designato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI);
h) un ricercatore esperto per documentata produzione scientifica nelle MNC designato dall'Istituto superiore di sanità;
i) un esperto in produzione dei medicinali non convenzionali designato dall'Istituto superiore di sanità;
l) un esperto in controllo dei medicinali non convenzionali designato dall'Istituto superiore di sanità;
m) un rappresentante del Ministero della salute;
n) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. I membri di cui alle lettere da a) ad i) del comma 1 dell'articolo 5 sono nominati su indicazione delle associazioni e delle società scientifiche delle MNC accreditate ai sensi della presente legge.
4. Ogni sottocommissione elegge tra i suoi membri il presidente. I membri delle sottocommissioni durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
1. Le sottocommissioni procedono alla definizione epistemologica della disciplina di competenza della Commissione permanente e hanno i seguenti compiti:
a) esprimono il loro parere sui prontuari farmaceutici nazionali specifici elaborati dalla Commissione permanente;
b) definiscono i criteri di qualità, di tracciabilità e di sicurezza richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali indicati nei prontuari di cui alla lettera a);
c) accertano che i medicinali non convenzionali inseriti nei prontuari non derivino da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti sottoposti a sintesi chimica;
d) valutano la rispondenza dei medicinali ai requisiti fissati dalla normativa nazionale ed europea;
e) esprimono il proprio parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, anche con procedura semplificata, dei medicinali non convenzionali;
f) vigilano sulla corretta distribuzione e sull'andamento dei prezzi dei farmaci non convenzionali, nell'ambito di più generali programmi di politica sanitaria;
g) esprimono il loro parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali non convenzionali già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell'Unione europea e presenti in un mercato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
h) esprimono il loro parere vincolante in materia di metodologia specifica per le prove di efficacia dei medicinali.
2. Ogni sottocommissione, per quanto riguarda la formazione, definisce entro tre mesi dalla sua costituzione:
a) il programma fondamentale di insegnamento;
b) i profili professionali specifici;
c) il registro dei docenti;
d) il registro degli istituti di formazione accreditati.
3. Ogni sottocommissione, in materia di formazione, si attiene inoltre ai seguenti princìpi:
a) la formazione comprende un master ed il superamento di un esame finale di qualificazione composto da tre prove: scritta, orale e clinica;
b) la durata minima del master per ogni disciplina è di almeno tre anni, per un totale complessivo di almeno cinquecento ore di lezione frontale di cui almeno cinquanta ore all'anno di pratica clinica certificata, con la partecipazione di almeno cinque docenti;
c) il titolo di medico esperto in una o più discipline è rilasciato al termine della formazione ed a seguito del superamento dell'esame finale composto da tre prove: scritta, orale e clinica; al termine di ogni anno di corso l'ammissione all'anno successivo è subordinata al superamento di una prova scritta e orale;
d) le università, statali e non statali, e gli istituti privati di formazione riconosciuti devono garantire lo svolgimento della formazione nel rispetto del codice deontologico delle discipline di MNC;
e) le università, statali e non statali, e gli istituti privati di formazione riconosciuti che istituiscono i master nella scelta dei docenti devono avvalersi di medici con provata esperienza di insegnamento presso gli istituti privati di formazione nelle MNC accreditati ai sensi della presente legge. Possono altresì avvalersi di esperti stranieri, che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento continuativo di almeno tre anni nel Paese di origine.
1. I medici chirurghi, odontoiatri e veterinari iscritti ai registri di cui all'articolo 4 possono definire pubblicamente la
1. I medicinali non convenzionali utilizzati da ciascuna delle MNC disciplinate dalla presente legge sono regolamentati secondo le loro specifiche farmacopee.
2. Il Ministro della salute con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce i prontuari farmaceutici nazionali specifici per ciascuno degli indirizzi terapeutici di cui al comma 1 dell'articolo 2, secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione permanente e dopo aver sentito le sottocommissioni.
3. Con il medesimo regolamento, il Ministro della salute stabilisce le modalità per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soggetti con documentata intolleranza ai farmaci convenzionali o con intolleranza alle terapie tradizionali specifiche per la patologia di cui sono affetti.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i farmaci autorizzati dai prontuari farmaceutici nazionali dei medicinali non convenzionali sono equiparati, a tutti gli effetti, alle medicine convenzionali all'interno del Servizio sanitario nazionale.
1. I medici veterinari sono autorizzati alla prescrizione ed alla somministrazione dei prodotti medicinali non convenzionali ad uso animale, sia per la profilassi sia per le cure veterinarie.
2. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni per la profilassi e le cure
|