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PDL 1488

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1488



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BARATELLA, COLASIO, CREMA, FABRIS, GIANNI FARINA, FINCATO, FIORIO, FOGLIARDI, CINZIA MARIA FONTANA, FRIGATO, LONGHI, MARTELLA, MARTINELLO, MORRI, NACCARATO, OTTONE, SERENI, TESTA, TRUPIA, ZANELLA

Disciplina degli interventi per la salvaguardia e lo sviluppo
del Polesine

Presentata il 26 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Polesine è un territorio di elevato pregio ambientale e naturalistico, delimitato quasi per intero dalla parte terminale dei due principali fiumi italiani, il Po e l'Adige, e dal mare.
      Le recenti vicende storiche di quest'area, circondata dalle acque fluviali e marine, hanno arricchito le cronache giornalistiche del nostro Paese. Poco più di cinquanta anni fa, nel 1951, una disastrosa alluvione provocò numerose vittime, danni alle abitazioni, alle infrastrutture e alle attività economiche del Polesine. Gran parte dei comuni furono allagati, e si registrarono 217.000 sfollati su una popolazione complessiva di 315.000 abitanti. A quella del 1951 seguirono, fino al 1966, altre sedici alluvioni che hanno determinato per anni il blocco delle attività socio-economiche, l'impoverimento dell'area e l'esodo massiccio della popolazione residente.
      Ai disastri ambientali provocati dalla natura si sono aggiunti, a cavallo degli anni '50 e '60, quelli provocati dall'uomo. La concessione all'Agenzia generale italiana petroli (AGIP), e successivamente anche ad altri privati, del permesso di estrazione di idrocarburi dal sottosuolo ha provocato il fenomeno della subsidenza; in poco più di dieci anni, a causa della massiccia estrazione, la terra si è abbassata di oltre un metro e mezzo, con picchi di oltre tre metri nei pressi del comune di Porto Tolle, con effetti sconvolgenti sull'equilibrio idrogeologico di tutto il Polesine.
 

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      Per porre rimedio al susseguirsi dei disastri ambientali, lo Stato è intervenuto con massicci finanziamenti volti alla realizzazione di opere di bonifica e di difesa del Polesine, che, tuttavia, a partire dal 1993, sono stati drasticamente ridotti nonostante la necessità del completamento dei progetti previsti e della manutenzione di quanto realizzato.
      Allo stato attuale l'intera rete dei canali di bonifica e delle idrovore è in grave crisi, così come la rete degli acquedotti. I nuovi impianti idrovori necessari per far defluire le acque per gravità non arrivano e, nel frattempo, gli oneri sostenuti per il sollevamento meccanico dell'acqua sono enormi.
      Gravi preoccupazioni desta, poi, la crescente contaminazione salina delle falde sotterranee e delle acque di superficie, che compromette pesantemente non solo l'ambiente, ma anche l'economia agricola dell'area.
      La presente proposta di legge, recante disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo del Polesine, interviene proprio per porre rimedio alle difficoltà cui è sottoposto oggi il territorio polesano e per ridare slancio ad un'area territoriale che rimane pur sempre ricca di potenzialità inespresse.
      A tal fine, si prevede lo stanziamento di congrue risorse finanziarie per la messa in sicurezza idraulica dei territori soggetti al fenomeno della subsidenza e soggiacenti al livello del mare; per la difesa delle acque potabili e di quelle di superficie; per le opere di sistemazione del fiume Po e per la vivificazione delle lagune nei territori del Polesine, che le istituzioni polesane - e segnatamente la provincia, le associazioni imprenditoriali, la cooperazione del mondo agricolo e i comuni, in particolare quelli di Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po - non sarebbero in grado di stanziare.
      Sono previsti interventi che limitano fortemente la possibilità di svolgere attività di estrazione di idrocarburi in alto Adriatico; sarebbe paradossale spendere risorse per la salvaguardia del territorio e nel contempo contribuire in modo diretto al suo dissesto.
      Inoltre, sono previste misure dirette alla salvaguarda e allo sviluppo dell'ambiente polesano e, in particolare, al disinquinamento dei due grandi fiumi, ed interventi infrastrutturali per l'uso del Po come grande via di comunicazione, volti a garantirne la navigabilità, i trasporti e la logistica; nonché interventi idonei a far assumere al Po e all'Adige la funzione di ossatura di un vasto sistema territoriale ricreativo, in una visione integrata con la analoga vocazione del parco del delta del Po e con le eccellenze architettoniche e culturali quali le ville, le abbazie, i teatri ed i musei presenti nel territorio.
      In un territorio salvaguardato e disinquinato, le attività economiche tradizionali possono trovare condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo e alla produzione di qualità in un quadro di assoluta compatibilità ecologica, ed i progetti di nuovi insediamenti produttivi industriali, con modesto impatto ambientale ed alto contenuto tecnologico, sono favorevolmente incentivati. Al contrario, risultano fortemente disincentivati i progetti che prevedono un forte impatto ambientale e che per contenuto e localizzazione risultano in totale contrasto con le linee di sviluppo tratteggiate.
      Infine, sono previste misure di incentivo allo sviluppo del turismo e delle attività del tempo libero, sulle quali si riscontra un grande consenso da parte delle espressioni istituzionali, sociali ed economiche del Polesine.
      Nel merito, l'articolo 1 della presente proposta di legge riprende e amplia gli obiettivi già previsti dalla legge 10 dicembre 1980, n. 845, così come integrati dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987). In particolare, si richiama la necessità di assicurare il risanamento delle acque dei bacini idrografici dei fiumi Po e Adige e di assicurare la vitalità socio-economica del Polesine nel quadro degli indirizzi sullo sviluppo sostenibile indicati, nel rispetto della normativa comunitaria, dal programma di azione per lo sviluppo
 

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sostenibile «Agenda 21», sottoscritto alla conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Il comma 2 dell'articolo 1 indica gli attori istituzionali responsabili del perseguimento delle finalità di cui al comma 1; tali soggetti, in sintonia con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, agiscono su un piano di parità. L'articolo 2 prevede che tali finalità siano attuate attraverso il piano generale degli interventi per il Polesine, che prevede tipologie di interventi finalizzati alla salvaguardia, al risanamento ambientale e alla rivitalizzazione socio-economica del Polesine. Con riferimento a questo ultimo punto, sono stati previsti contributi per la valorizzazione dell'ambiente, atti a determinare una situazione in cui possano svilupparsi alcuni particolari settori di impresa. L'articolo 3 istituisce il Comitato per gli interventi di salvaguardia del Polesine e ne definisce le funzioni. In sintonia con la riforma del titolo V della Costituzione, il Comitato vede la partecipazione paritaria di istituzioni e di enti locali. Il Comitato può essere convocato anche dal presidente della giunta regionale del Veneto, d'intesa con il presidente della provincia di Rovigo e, con riunioni da tenersi anche presso la giunta regionale, può presidiare l'attività dell'Ufficio del piano. L'articolo 4 tratta delle funzioni, dei compiti e della composizione dell'Ufficio del piano. Tale Ufficio ha sede presso la sezione veneta dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) ed è costituito da componenti espressi anche dagli enti locali. L'articolo 5 contiene le norme di attuazione degli interventi nel Polesine, mentre il successivo articolo 6 prevede il ricorso ad accordi di programma ed alla conferenza di servizi per la definizione e la assunzione delle decisioni, qualora siano coinvolti più soggetti istituzionali. L'articolo 7 si occupa della problematica della subsidenza, definendo l'area nella quale la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi sono vietate. Si prevede, in particolare, che anche le istanze di prospezione, ricerca e concessione di coltivazione presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, siano soggette a valutazione di impatto ambientale, nonché la possibilità di revoca dei permessi già rilasciati, su istanza di pubbliche amministrazioni. L'articolo 8 affronta la problematica relativa alla realizzazione delle piattaforme off-shore per la rigassificazione. La norma prevede, per queste opere, una preventiva valutazione da parte del Comitato per gli interventi per la salvaguardia del Polesine; tale valutazione va effettuata secondo i princìpi di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Anche in questo caso si prevede la possibilità di revoca dei permessi rilasciati, su istanza di pubbliche amministrazioni. L'articolo 9, infine, indica le fonti di finanziamento per la realizzazione delle opere previste dalla legge.
      Per tutti i motivi sopra esposti, si auspica un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e obiettivi).

      1. La salvaguardia e la valorizzazione del territorio del Polesine, area delimitata a nord dal fiume Adige ed a sud dal fiume Po, corrispondente alla provincia di Rovigo, è dichiarata obiettivo di preminente interesse nazionale. Lo Stato e gli enti di cui al comma 2 garantiscono la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, dei beni storici, archeologici e artistici del Polesine, nonché la sicurezza idraulica dell'area; provvedono al risanamento e alla preservazione dell'area dall'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo; assicurano la vitalità socio-economica del Polesine, nel quadro degli indirizzi comunitari sullo sviluppo sostenibile.
      2. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Rovigo, i comuni del Polesine, gli enti territoriali di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 2.
(Piano generale degli interventi
nel Polesine).

      1. Il piano generale degli interventi nel Polesine, redatto dal Comitato di cui all'articolo 3, attua le finalità di cui all'articolo 1, attraverso:

          a) il piano degli interventi, redatto dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) sulla base della pianificazione dell'Autorità di bacino del fiume Po, relativo al completamento delle opere di sicurezza idraulica del Polesine, delle opere di bonifica dei terreni e dei centri urbani e

 

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delle opere di vivificazione delle lagune del delta del Po di cui alla allegata tabella  1;

          b) il piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque dei fiumi Po e Adige, relativo ad interventi di risanamento delle acque del bacino idrografico del Po e dell'Adige di cui alla allegata tabella 2, redatto anche sulla base delle intese tra lo Stato e le regioni interessate, e dalla regione Veneto per la parte di competenza;

          c) interventi per la rivitalizzazione socio-economica del Polesine, improntati ai princìpi di compatibilità ambientale e orientati allo sviluppo delle attività connesse al turismo, alla navigazione interna, alle produzioni agricole specializzate, all'acquacoltura e alla pesca in laguna, alle attività culturali, alle attività ad alto contenuto tecnologico e a basso impatto ambientale di cui alla allegata tabella 3.

Art. 3.
(Comitato per gli interventi di salvaguardia del Polesine).

      1. È istituito un Comitato per gli interventi di salvaguardia del Polesine, di seguito denominato «Comitato», composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal presidente della giunta regionale del Veneto, dal presidente della provincia di Rovigo, dal sindaco del comune di Rovigo, dal sindaco del comune di Adria, nonché da un sindaco in rappresentanza dei comuni del parco del delta del Po, indicato dagli stessi comuni.
      2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal

 

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presidente della giunta regionale del Veneto, d'intesa con il presidente della provincia di Rovigo. Il presidente della giunta regionale del Veneto, d'intesa con il presidente della provincia di Rovigo, può convocare il Comitato presso la sede della giunta regionale del Veneto, per valutare l'andamento dei lavori programmati e l'attività dell'Ufficio del piano di cui all'articolo 4.
      3. Sono compiti del Comitato:

          a) l'adozione e l'approvazione del piano generale degli interventi e dei relativi programmi di attuazione;

          b) l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

          c) la fissazione dei termini perentori entro cui ogni ente di cui al comma 1 deve provvedere alle rispettive competenze, con possibilità di revoca o di esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempienza;

          d) la ripartizione delle risorse finanziarie messe a disposizione attraverso la legge finanziaria, sulla base delle priorità indicate dal piano generale degli interventi e dello stato di attuazione dello stesso;

          e) la nomina dei componenti dell'Ufficio del piano, del suo presidente e del direttore di cui all'articolo 4.

      4. Il Comitato trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione degli interventi e sulle misure ritenute necessarie per il completamento degli interventi previsti nel piano generale degli interventi nel Polesine.

Art. 4.
(Ufficio del piano).

      1. L'Ufficio del piano, istituito presso la sezione Veneto dell'AIPO provvede:

          a) alla redazione e all'aggiornamento periodico del piano generale degli interventi

 

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nel Polesine e dei programmi di attuazione, in rapporto alle priorità decise dal Comitato;

          b) alla gestione del sistema informativo, avvalendosi del sistema informativo dell'AIPO;

          c) alla verifica della correlazione del piano generale degli interventi nel Polesine con:

              1) il piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

              2) il piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque dei fiumi Po e Adige, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

              3) i piani redatti dalle rispettive Autorità di bacino per i fiumi Po e Adige;

              4) gli interventi finalizzati alla rivitalizzazione socio-economica del Polesine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

          d) alla redazione di accordi di programma tra i diversi soggetti istituzionali.

      2. L'Ufficio del piano è composto da tecnici di comprovata esperienza nel settore, nominati dal Comitato; i tecnici sono designati, ognuno nell'ambito del rispettivo ruolo organico e dei rispettivi organi tecnici, da:

          a) il Ministero delle infrastrutture;

          b) il Ministero dei trasporti;

          c) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          d) il Ministero per i beni e le attività culturali;

          e) il Ministero dell'università e della ricerca;

          f) il Ministero dell'economia e delle finanze;

          g) il Ministero dello sviluppo economico;

          h) il presidente della giunta regionale del Veneto;

          i) il presidente della provincia di Rovigo;

 

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          l) il sindaco di Rovigo;

          m) il sindaco di Adria;

          n) il sindaco rappresentante i comuni del parco del delta del Po, d'intesa con i rispettivi sindaci;

          o) l'Ente parco regionale del Veneto e del delta del Po;

          p) l'AIPO e l'Autorità di bacino del fiume Adige;

          q) i consorzi di bonifica: Polesine-Adige Canalbianco, delta Po Adige, Padana Polesana.

      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato adotta il regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del piano e stabilisce le funzioni del presidente e del direttore del medesimo Ufficio.
      4. Il presidente ed il direttore dell'Ufficio del piano riferiscono al Comitato con cadenza trimestrale.

Art. 5.
(Norme di attuazione).

      1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
      2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dei trasporti, sentito il parere della regione Veneto e della provincia di Rovigo, adotta un decreto che riunifica tutte le norme di attuazione, raccordandole con la legislazione vigente in materia.
      3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, le relative norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo, in particolare, il loro

 

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raccordo con le disposizioni vigenti in materia di incentivi e di agevolazioni alle attività produttive, in conformità alle norme previste dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Art. 6.
(Accordi di programma e conferenza
di servizi).

      1. Qualora il piano degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di due o più amministrazioni o enti pubblici, il Comitato, su richiesta del presidente della giunta regionale del Veneto, del presidente della provincia di Rovigo o di altre amministrazioni pubbliche, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di appositi accordi di programma.
      2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni e ne determinano i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro adempimento connesso.
      3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore dell'accordo di programma può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso per l'approvazione definitiva.
      4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le norme relative agli accordi di programma previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla loro realizzazione ne trasmettono i progetti preliminari alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti competenti a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

 

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      6. Il soggetto competente alla realizzazione di un intervento previsto dalla presente legge convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime su di essi entro un mese dalla convocazione.
      7. Le determinazioni della conferenza di servizi di cui al comma 6 relative ai progetti preliminari di cui al comma 5, assunte all'unanimità, sostituiscono ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le approvazioni e i nulla osta di competenza dei soggetti partecipanti, previsti dalle leggi statali e regionali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e comunque in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
      8. Qualora gli interventi indicati nel piano generale degli interventi nel Polesine coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati per la loro attuazione, si procede prioritariamente mediante ricorso a contratti di programma.

Art. 7.
(Protezione del territorio dal fenomeno della subsidenza).

      1. Al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sono vietate:

          a) nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po;

          b) nel territorio compreso all'interno della linea di conterminazione della laguna di Venezia, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1990, nel territorio

 

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della provincia di Rovigo e nel territorio della provincia di Ferrara.

      2. Le istanze di permesso di prospezione, ricerca e concessione di coltivazione, presentate anche prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 dello stesso regolamento.
      3. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale, i permessi di prospezione, ricerca e coltivazione già rilasciati sono revocati.

Art. 8.
(Ulteriori disposizioni a salvaguardia
dell'ambiente).

      1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale per ogni singola opera, la realizzazione di piattaforme off-shore per la rigassificazione nell'area individuata all'articolo 7, comma 1, lettera a), è sottoposta a preventiva verifica da parte del Comitato, ai fini di una valutazione ambientale strategica. A tal fine il Comitato applica i princìpi contenuti nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, e si avvale di tecnici ed esperti in materia nominati dagli enti che lo compongono.
      2. Ove sussistano gravi rischi di pregiudizio ad una situazione di particolare valore ambientale, i permessi già rilasciati relativi alla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1 sono revocati su istanza delle pubbliche amministrazioni competenti.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente

 

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a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsione di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Tabella  1
(Articolo 2, comma 1, lettera a))

Tipologia dell'intervento

Descrizione dell'intervento

Importi
previsti
in euro

Completamento del quadro di sicurezza idraulica dai fiumi e dal mare; 1) riassetto delle reti di scolo per la realizzazione di nuove opere e adeguamento dei manufatti dissestati dalla subsidenza;
85.000.000
Completamento delle opere di bonifica dei territori e dei centri urbani; 2) rialzo e rinforzo degli argini ed aggiornamento di manufatti allo sfocio dei canali consorziali, nei corsi d'acqua naturali o nel mare;
30.000.000

Completamento delle opere di vivificazione delle lagune del delta del Po;

completamento degli interventi sul fiume Po.

3) potenziamento ed adeguamento degli impianti idrovori esistenti, necessitati dagli aumentati dislivelli negativi indotti dalla subsidenza;
45.000.000
  4) passaggio di interi bacini dallo scolo naturale allo scolo meccanico mediante realizzazione di nuovi impianti idrovori, necessitato dalla intervenuta impossibilità di far defluire le acque per gravità;
30.000.000

  5) completamento di rialzi e ringrossi arginali, difese di sponda, diaframmi, lungo le arginature del fiume Po in provincia di Rovigo;
35.000.000

  6) completamento di opere di sistemazione fluviale nei tratti Pontelagoscuro, S. Maria Maddalena, tratto strettoia Bar Americano-Cappellino nel comune di Taglio di Po, Volta Vaccari, con ripartizione delle portate tra il Po di Pila e Po di Tolle;
20.000.000

  7) sistemazione delle foci dei rami Busa Tramontana - Busa Bastimento - Busa Storiona - Po di Tolle - Po di Maistra;
30.000.000

  8) sistemazione Po di Miastra;
70.000.000

  9) vivificazione delle lagune di Barbamarco, Scardovari, Canarin, Basson, Caleri;
40.000.000

  10) interventi atti a contrastare il fenomeno della contaminazione salina delle acque di superficie, quali il perfezionamento dei sistemi di sbarramento antisale sul Po di Gnocca, sul Po di Tolle e sull'Adige; realizzazione di un bacino di accumulo di acqua dolce nell'ex ansa Volta Vaccari sul Po di Pila.
30.000.000


Tabella  2
(Articolo 2, comma 1, lettera b))

Tipologia dell'intervento
Descrizione dell'intervento
Importi
previsti
in euro

Risanamento delle acque del bacino idrografico del Po e dell'Adige secondo le indicazioni dei piani delle rispettive Autorità di bacino.
40.000.000

 

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(Articolo 2, comma 1, lettera c))

Tipologia dell'intervento

Descrizione dell'intervento

Importi
previsti
in euro

Rivitalizzazione socio-economica del Polesine 1) erogazione di contributi per il ripristino ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza della navigazione interna e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo della stessa fino al mare, nonché delle relative attività portuali ed intermodali; 30.000.000

2) erogazione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo del turismo fluviale secondo le indicazioni di cui all'accordo di programma tra le regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, le province di Mantova, Ferrara, Rovigo, Venezia, Trento e Bolzano, gli enti del parco regionale del veneto delta del Po, del parco regionale del Po Emilia-Romagna, dell'Agenzia interregionale per il fiume Po; 15.000.000

3) erogazione di contributi per il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la valorizzazione e la gestione di immobili di carattere storico ed architettonico siti nei comuni del Polesine attraversati dal fiume Po, dal fiume Adige o del parco del delta del Po; 15.000.000

4) erogazione di contributi per la riqualificazione, il recupero, la valorizzazione di beni ambientali, architettonici, archeologici, strutture culturali localizzati nei comuni del Polesine attraversati dal fiume Po, dal fiume Adige o del parco del delta del Po; 15.000.000

5) concessione di incentivi per lo sviluppo di attività economiche di acquacoltura, della pesca nelle lagune appartenenti al distretto del settore ittico della provincia di Rovigo e di produzioni agricole tipiche del Polesine; 30.000.000

6) concessione di incentivi per l'insediamento di attività ad alto contenuto tecnologico ed a basso impatto ambientale da localizzare nei comuni del Polesine. 30.000.000


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