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PDL 1393

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1393



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARRA, BARBIERI, BOATO, BRESSA, BURTONE, CARBONELLA, CESARIO, COLASIO, CRISCI, D'AGRÒ, D'ANTONA, DATO, DE BRASI, DUILIO, FABRIS, FARINONE, FINCATO, FOGLIARDI, FRIGATO, GIACHETTI, GIOVANELLI, GOZI, GRASSI, GRILLINI, LAGANÀ FORTUGNO, LOMAGLIO, LUSETTI, MANTINI, MARGIOTTA, MARIANI, GIORGIO MERLO, OLIVERIO, OTTONE, PELLEGRINO, PIRO, POLETTI, QUARTIANI, RANIERI, ROTONDO, RUSCONI, RUTA, SAMPERI, SANGA, SASSO, SERVODIO, TOLOTTI, VANNUCCI, VILLARI, VOLPINI, ZANOTTI, ZUNINO

Disposizioni in favore dell'arte contemporanea

Presentata il 17 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il mercato dell'arte contemporanea, in Italia, soffre non soltanto di una crisi strutturale, ma anche e soprattutto di alcune gravi lacune di tipo istituzionale.
      Per capire quali sono i punti di debolezza sui quali è necessario operare per tentare di portare il nostro mercato dell'arte a livelli, non diciamo competitivi, ma almeno di interesse rispetto al mercato internazionale, bisogna analizzare le ragioni che lo strutturano come mercato border-line rispetto al resto del mondo.
      Gli artisti italiani sono fuori dal mercato e quindi dal circuito dei musei internazionali perché manca un concreto sostegno, da parte delle istituzioni e dei privati, alla nostra arte contemporanea.
      Manca in una parola «la cultura della cultura», che fa sentire gli operatori, dagli artisti ai galleristi, dai direttori di museo agli storici dell'arte, abbandonati a se stessi e in prima linea in una battaglia persa in partenza nel confronto internazionale.
      L'aspetto maggiormente penalizzante per il settore è quello relativo al fisco.
      Infatti, la circolazione delle opere d'arte di artisti viventi ha degli impedimenti che trovano la loro logica in fatti estranei al valore dell'artista e che lo penalizzano nei confronti dei colleghi stranieri. A fronte di un'attenzione verso la contemporaneità sempre più forte che si manifesta sia da parte dei privati sia da parte delle stesse istituzioni, mancano azioni concrete nei confronti dell'arte con
 

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temporanea e si continua a trovare rifugio nell'idea che la conservazione e la fruibilità dei beni esistenti, dunque degli artisti del passato, siano sufficienti al nostro Paese per essere ancora competitivo sul piano internazionale.
      Purtroppo non è così.
      Il problema non risiede nel cambiare il percorso o la programmazione della tutela e della valorizzazione delle opere d'arte del passato, quanto nell'affiancare a tale percorso delle scelte che permettano anche all'arte contemporanea italiana di avere le stesse possibilità, a livello nazionale ed internazionale, degli altri Paesi.
      Se per l'arte del passato è centrale la politica della salvaguardia e della fruibilità, per l'arte contemporanea tale politica è addirittura controproducente poiché questa arte deve contenere forze propositive e facilmente espansive in quanto è fatta da artisti viventi che, principalmente agli inizi della carriera, hanno estremo bisogno di politiche fiscali attente ed in sintonia con quello che è il loro mondo: pieno di insicurezze e di periodi di sola sperimentazione, periodi nei quali sono ancora degli sconosciuti non solo agli altri, ma anche a se stessi.
      Al contrario, la legislazione fiscale italiana, forse per comodità, equipara l'artista vivente agli altri professionisti dimenticando che, per predisposizione naturale, l'artista è lontano dai meccanismi della burocrazia e, anzi, pauroso di essa. Soprattutto non può essere considerato un professionista tout court. Infatti, non si può prevedere all'inizio della carriera se diverrà un artista affermato, alias «artista-professionista», e, come dimostra l'esperienza, anche nel caso di artisti emergenti e di grandi promesse del panorama italiano, l'insidia è dietro l'angolo: ci vuole un nulla per sparire dal mercato.
      In pratica, l'errore della legislazione fiscale nei confronti di tale categoria risiede nel considerare già culturalmente ed economicamente affermati quei soggetti che, al contrario, sono all'inizio della propria carriera. Inizi che nella maggior parte dei casi sono difficili, con pochi soldi in tasca e tante idee nella testa alla ricerca di una sperimentazione che soddisfi un'aspirazione ancora da scoprire.
      Se questo momento arriverà, allora «l'artista-professionista» sarà nato.
      Naturalmente non possiamo pretendere dalla legislazione di entrare così nel particolare; tuttavia esempi recenti dimostrano che, in alcuni casi, il legislatore ha compreso di dover optare per una legislazione ad hoc per determinate categorie come, ad esempio, l'editoria ed in misura minore lo spettacolo dal vivo e cinematografico.
      È giunto il momento di riconoscere anche alla produzione dell'arte contemporanea il valore che le compete: quello di momento qualificante ed irrinunciabile dell'immagine internazionale del nostro Paese.
      Risulta quindi incomprensibile che la legislazione fiscale vigente consideri la compravendita di opere d'arte degli artisti contemporanei come un commercio ricco e non meritorio di considerazione, mentre per altre categorie protette quali, ad esempio, gli editori, dimostra ben altra sensibilità.
      Attualmente, sembrano più protetti gli artisti deceduti, e quindi l'arte italiana del passato, che gli artisti viventi e quindi l'arte contemporanea. Tale situazione è il contrario di ciò di cui oggi l'Italia avrebbe bisogno. Infatti, nonostante le difficoltà, il settore è in forte espansione ed i nostri artisti sono riusciti nell'impresa di riconquistare spazio sul palcoscenico internazionale dell'arte contemporanea. Tuttavia, queste sono solo le premesse e, per consolidare quanto fatto fino ad ora da tutti gli operatori del settore, occorre urgentemente mettere mano alla legislazione fiscale di pertinenza.
      Innanzitutto prendendo atto che nel nostro Paese c'è un'imposta sul valore aggiunto (IVA) diversa da quella delle altre nazioni e che tale fatto oggettivamente penalizza e rende estremamente difficoltoso fare circolare e vendere le opere degli artisti italiani. Le legislazioni degli altri Paesi, limitandoci a quelli dell'Unione europea, sono tutte protettive rispetto ai «contribuenti» artisti.
 

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      In Europa, la Francia impone un'aliquota IVA pari al 5,5 per cento, la Spagna al 9 per cento, il Belgio al 4 per cento, la Germania al 7 per cento, la Svizzera al 6 per cento. Solo l'Inghilterra ha un'aliquota alta, il 17,5 per cento, ma è anche il Paese più liberale e nel quale confluisce un forte mercato internazionale, soprattutto antiquariale, e con una tassa d'ingresso che è solo del 2 per cento.
      In secondo luogo, dimostrando attenzione verso il settore attraverso una legislazione fiscale agevolata per i giovani artisti emergenti.
      Infine, incentivando la circolazione delle opere, coinvolgendo nel meccanismo sia le gallerie d'arte sia il consumatore finale, predisponendo una disciplina fiscale che permetta ai primi di aiutare gli artisti a farsi conoscere e ad avere meno incombenze burocratiche e ai secondi di poter fruire di agevolazioni fiscali nel caso di acquisto di oggetti d'arte.
      Con la presente proposta di legge siamo consapevoli di non risolvere tutti i problemi che soffocano il mercato dell'arte contemporanea; tuttavia, per la prima volta, si dà un forte e chiaro segnale a tutti gli «operatori» del settore, dall'artista al gallerista, al direttore di musei e di istituzioni pubbliche, coordinando una serie di agevolazioni di tipo fiscale che hanno effetti sulla produzione, sulla commercializzazione e sulla circolazione delle opere d'arte.
      I primi due articoli esaminano le finalità e le definizioni atte a comprendere quali siano i punti cardine del provvedimento.
      Con l'articolo 3 vengono stabilite le nuove norme per favorire la circolazione delle opere d'arte contemporanea, quali la possibilità per le imprese di ammortizzare gran parte del costo per l'acquisto di dette opere, nonché un rilevante beneficio fiscale per i privati che acquistino opere d'arte contemporanea per farne oggetto di donazione ai musei, gallerie nazionali, istituzioni pubbliche ed enti similari che hanno come scopo prevalente il far godere al più vasto pubblico la conoscenza delle opere d'arte.
      Questa norma dovrebbe costituire un efficace «motore» per il «rifornimento» di materiale espositivo per i musei di arte contemporanea che attualmente scarseggiano nel territorio nazionale.
      Il costo di questa norma è di difficile calcolo, ma prevedendo donazioni per due milioni di euro l'anno esclusivamente di opere di artisti contemporanei, l'onere massimo sarà di 800.000 euro, senza considerare il recupero dell'IVA, pari a 200.000 euro, corrisposta per poter acquisire l'opera da donare.
      L'articolo 4 è finalizzato al rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte. Tale progetto presuppone che il giovane artista, nel primo periodo di attività, abbia come occupazione mentale prevalente la realizzazione delle sue opere, la stima di se stesso, un comportamento timido e timoroso con il mercato. Questo giovane deve essere invogliato a non aver paura dei costi e della burocrazia conseguente ai rapporti specialmente con l'autorità.
      L'articolo 4 riserva pertanto per cinque anni o fino al raggiungimento del trentaduesimo anno di età il versamento di un'IVA forfetaria di 500 euro annuali indipendentemente dal giro di affari e dai costi sostenuti e la determinazione di un imponibile forfetario ai fini dell'imposta sulle persone fisiche pari al 30 per cento del totale del fatturato. Di conseguenza, l'unica obbligazione burocratica per il periodo considerato è la emissione e la conservazione delle fatture di vendita.
      Non si può nascondere che questo trattamento fiscale, che appare solamente agevolativo, in pratica dovrebbe produrre anche un effetto moltiplicativo rispetto ai nuovi iscritti nelle singole categorie considerate.
      L'onere derivante dalla suddetta disposizione, vista l'impossibilità di avere piena contezza del mercato dell'arte allo stato attuale, è stato quantificato utilizzando i dati certi in nostro possesso: il gettito IVA relativo all'anno di imposta 1999 avente per oggetto le attività «Creazioni ed interpretazioni di pittura» e «Creazioni ed interpretazioni di scultura» e una media
 

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degli artisti interessati dalla disposizione in esame calcolata sui dati dell'Associazione nazionale dei galleristi.
      Il regime speciale comporta, quindi, un onere per il bilancio dello Stato pari a 368.000 euro, per quel che concerne l'IRPEF e a 520.000 euro per quel che concerne l'IVA, per un totale di 888.000 euro che, in via prudenziale, è stato innalzato a un milione di euro.
      Con l'articolo 5 viene equiparata l'aliquota per le cessioni di opere d'arte contemporanea sia che vengano poste in essere direttamente dagli autori sia che vengano effettuate da altri soggetti passivi dell'imposta. Tale aliquota, fissata per tutti al 10 per cento, è riservata alla cessione di opere di autori viventi o realizzate da meno di cinquant'anni e ciò anche per unificare il concetto di «arte contemporanea» in tutta la legislazione nazionale.
      In relazione alla quantificazione dell'onere, stabilito in 15,5 milioni di euro, non esistendo un codice di attività univoco con cui individuare i soggetti che commerciano in oggetti d'arte, sono stati presi in considerazione quei settori di attività in cui è più probabile siano racchiuse queste tipologie.

Codice attività
 
IVA dovuta
52.48.6
  Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e sacri  
16.331
52.50.4
  Case di vendita all'asta
9.774
92.31.E
  Creazioni ed interpretazioni di pittura
4.056
92.31.F
  Creazioni ed interpretazioni di scultura
1.018
92.31.G
  Altre creazioni ed interpretazioni
12.009
    Totale
43.188

        Dati espressi in migliaia di euro.
        Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

      Tuttavia, i 43 milioni di euro derivanti dal gettito IVA (nel 1999) non vengono tutti interessati dalla presente proposta di legge in quanto la voce «Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e sacri», attività che dà maggior gettito, non riguarda soltanto la vendita di opere d'arte ma, soprattutto, la vendita di gadget e di altre tipologie di oggetti sacri legati al credo religioso. Attesa la scarsa utilità di valutare con precisione nella prima categoria l'incidenza delle vendite al dettaglio di opere d'arte come definite dalla presente proposta di legge, nella quantificazione dell'onere si è preso in considerazione il gettito derivante dalle ultime quattro categorie per i tre quarti, presumendo che l'ultimo quarto riguardi opere d'arte non del periodo privilegiato e, in via prudenziale, si è considerato che circa un terzo di quello derivante dalla categoria 52.48.6 possa interessare la presente proposta.
      L'articolo 6 dispone agevolazioni fiscali per chi compra opere d'arte prevedendo la possibilità, ai fini IRPEF, di detrarre il 19 per cento della spesa sostenuta fino all'importo di 8.000 euro con il limite del dieci per cento del reddito imponibile.
      L'onere derivante da questa disposizione, valutato al massimo in 300.000 euro l'anno, tiene conto del giro di affari delle vendite attribuibili a soggetti passivi dell'IRPEF. Ove l'onere si rivelasse superiore, ciò significherebbe che il giro d'affari nei confronti degli acquirenti privati si sarà sviluppato con importanti conseguenze positive per l'intero mondo dell'arte contemporanea, nonché per quelle fiscali del settore.
      Onorevoli Colleghi, abbiamo delle responsabilità davvero grandi rispetto al nostro mondo artistico contemporaneo e nei confronti della memoria che, di questo periodo (che non è di crisi di uomini, ma semmai di crisi di politica culturale), lasceremo ai posteri. Bisogna prenderne atto e cercare di operare il cambiamento. Un cambiamento che con la presente proposta di legge vuole coinvolgere tutti i soggetti interessati, dall'artista al gallerista, alle istituzioni, fino al fruitore finale. Per tali motivi, ne auspichiamo l'approvazione e la condivisione da parte di tutte le forze politiche rappresentate nel Parlamento.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di promuovere e tutelare l'attività dei giovani artisti, allo scopo di favorire la conoscenza dell'arte del presente e del recente passato, la promozione della creatività artistica a livello nazionale e lo sviluppo di un moderno sistema dell'arte contemporanea.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) giovani artisti: i soggetti maggiorenni di età inferiore ai trentadue anni che svolgono a titolo professionale attività artistica figurativa;

          b) arte contemporanea: le opere di artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquanta anni, compresi i prodotti della fotografia e del design industriale, che rivestano un interesse culturale tale da giustificarne l'acquisizione al patrimonio pubblico, ai sensi di quanto previsto dal piano per l'arte contemporanea predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;

          c) oggetti e opere d'arte: le opere di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Diffusione della conoscenza delle opere
d'arte contemporanea).

      1. Lo Stato promuove la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso

 

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l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali.
      2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro d'affari per ciascun esercizio.
      3. Ai fini del comma 1, le cessioni gratuite di opere d'arte effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita IVA costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte contemporanea).

      1. Lo Stato tutela e promuove l'attività dei giovani artisti, al fine di contribuire

 

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al rilancio del settore dell'arte contemporanea nazionale.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i giovani artisti possono optare, per un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il raggiungimento del trentaduesimo anno di età, per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura privilegiata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi soggetti possono successivamente rinunciare all'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.
      3. I giovani artisti che si avvalgono del regime speciale di cui al presente articolo sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti ad eccezione della copia delle fatture emesse. La fattura emessa e la relativa copia può contenere, anche ai fini della certificazione dell'autenticità dell'opera, la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.
      4. Ai soggetti che optano per il regime speciale di cui al presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è forfettariamente determinata in 500 euro l'anno e il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo è forfetariamente determinato nella misura del 30 per cento del volume di affari risultante dalla somma degli importi delle fatture emesse.
      5. L'imposta sul valore aggiunto è addebitata all'acquirente secondo le disposizioni vigenti, salva l'applicazione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.
(Aliquota IVA per oggetti d'arte).

      1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 127-septiesdecies) è sostituito dal seguente:

      «127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella

 

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allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, prodotti da artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquant'anni».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Detrazioni per oneri).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

          «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di oggetti e opere d'arte di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fino all'importo di 8.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile. La detrazione è subordinata alla esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o documento fiscale equipollente».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 300.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione

 

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del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Modalità di attuazione della legge).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la sua applicazione.


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