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PDL 1690

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1690



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Istituzione del Parco nazionale dell'Etna

Presentata il 25 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'Etna, il «Mons Gebel» («la montagna per eccellenza» degli arabi) è un vulcano dove l'interazione tra le forze primordiali e le forme di vita vegetale che si sono succedute nello spazio e nel tempo ha determinato l'evoluzione di una straordinaria varietà di ambienti e di paesaggi naturali, che sono il risultato di lunghi e complessi fenomeni fisico-chimici e biologici. In funzione del tipo e della struttura delle rocce, delle condizioni climatiche e degli organismi vegetali e animali che interagiscono con il substrato si sono determinate le storie evolutive delle comunità viventi (piante, animali e uomini) presenti sulle sue pendici.
      L'idea dell'istituzione del Parco regionale dell'Etna per proteggere questo ambiente naturale straordinario e unico in Europa (tali ed ulteriori informazioni sono consultabili sul sito INTERNET http://www.parcoetna.ct.it/), nacque nel corso degli anni '60, da un'iniziativa sostenuta dal professor Valerio Giacomini e da un piccolo gruppo di studiosi e di appassionati. Dopo accesi dibattiti e violente polemiche, dopo differimenti e ritardi durati oltre un decennio, ma soprattutto dopo le manifestazioni del movimento conservazionista culminate con la marcia allo Zingaro del 18 maggio 1980, l'Assemblea regionale siciliana vara il 6 maggio 1981 la legge regionale n. 98 che prevede l'istituzione di 19 riserve e la nascita di 3 parchi naturali: l'Etna, i Nebrodi e le Madonie, segnando in questo modo l'inizio della via siciliana ai parchi. Con tale legge quadro, la Regione siciliana decise di avviare un'azione organica di tutela del territorio.
      Alla istituzione del Parco regionale dell'Etna inizialmente contribuì un comitato di proposta composto dai rappresentanti dei 20 comuni interessati, da ambientalisti e da docenti universitari. Ma questo organismo, tra vari problemi e difficoltà, non riuscì a portare a conclusione il lavoro (29 novembre 1982-30 marzo 1985). La proposta
 

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fu definita nel settembre del 1985. A essa furono presentate numerose osservazioni da parte dei cittadini, enti locali, istituzioni scientifiche e associazioni ambientaliste.
      L'atto di nascita porta la data del 17 marzo 1987 (decreto del Presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987). Il 14 agosto dello stesso anno venne istituito l'Ente di diritto pubblico per la gestione dell'area protetta, denominato «Ente parco dell'Etna», con sede in Nicolosi (Catania).
      Il Parco regionale dell'Etna, così come le altre aree naturali protette, si è posto quale nuovo modello di assetto territoriale capace di «pensare» alla conservazione della natura in un quadro complessivo di recupero e di difesa ambientali, correlato allo sviluppo ecosostenibile dell'area sottoposta a tutela. Conservazione attiva, quindi, per concorrere alla salvaguardia e alla corretta gestione dell'ambiente, consentendo, contestualmente, migliori condizioni di abitabilità e di sviluppo dell'economia.
      Con la presente proposta di legge si intende promuovere la istituzione di un nuovo Parco nazionale, secondo le procedure e le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, trasformando il Parco regionale dell'Etna in Parco nazionale.
      L'istituzione del Parco nazionale appare giustificata dalla straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei luoghi, dalla necessità di una gestione autorevole, dalla possibilità di accedere a contributi adeguati alla gestione, dall'opportunità di entrare nella rete dei Parchi nazionali, dalla notorietà nel mondo del vulcano che dà nome al Parco.
      La proposta di legge stabilisce una perimetrazione provvisoria coincidente con quella prevista dal Parco regionale. Stabilisce, inoltre, che la perimetrazione definitiva avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Regione siciliana e gli enti locali interessati. Ciò potrà consentire anche di rivedere le scelte fatte all'epoca dell'istituzione del Parco regionale.
      La proposta di legge, prevede, pertanto, come già avvenuto per altri parchi nazionali, un «passaggio indolore» tra il Parco regionale dell'Etna e l'istituendo Parco nazionale e l'accorpamento sotto un'unica gestione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzionale del Parco nazionale
dell'Etna).

      1. È istituito, di intesa con la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il Parco nazionale dell'Etna, di seguito denominato «Parco».
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Regione siciliana e con gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
      3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui al decreto del Presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987.
      4. La gestione provvisoria del Parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco naturale regionale dell'Etna, con sede in Nicolosi, provincia di Catania.
      5. L'Ente parco nazionale dell'Etna ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      6. La pianta organica dell'Ente parco nazionale dell'Etna è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

 

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Art. 2.
(Organi).

      1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell'Etna:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificati dall'articolo 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco nazionale dell'Etna individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dalla data della sua costituzione.
      4. L'Ente parco nazionale dell'Etna può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla Regione siciliana, dalla provincia di Catania e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 3.
(Entrate).

      1. Costituiscono entrate dell'Ente parco nazionale dell'Etna, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi della Regione siciliana e degli enti pubblici;

 

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          c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

          d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

          e) eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente parco nazionale dell'Etna;

          i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco nazionale dell'Etna.

      2. I contributi ordinari erogati dallo Stato ai sensi del comma 1 sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.
(Convenzioni).

      1. L'Ente parco nazionale dell'Etna può avvalersi, previa stipula di un'apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione siciliana, per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.
(Promozione).

      1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente parco

 

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nazionale dell'Etna può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco nazionale.
      2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.


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