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PDL 1673

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1673



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SALERNO, ASCIERTO

Modifica all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di quote di riserva per l'assunzione dei disabili

Presentata il 21 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - È necessario premettere che in Italia si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato (legge n. 381 del 1870, articolo 1).
      Nel nostro Paese sono almeno 90.000 i portatori di grave deficit uditivo bilaterale acquisito sin dalla nascita o, comunque, in età infantile, con conseguente e inevitabile compromissione della possibilità di acquisire «normalmente» la capacità di espressione verbale, ovvero utilizzando i canali uditivi compromessi.
      Le statistiche, inoltre, dicono che ogni anno, su mille nati, uno è sordo e molti altri ancora perdono l'udito nel corso dell'infanzia.
      Gli ausili protesici e i tanto decantati impianti cocleari, tuttora in una fase sperimentale e, quindi, di dubbia affidabilità, non sono in grado, in ogni caso, di restituire al paziente un udito normale.
      La sordità infantile rimane, dunque, una gravissima disabilità, come riconosciuto dalla massima autorità sanitaria mondiale (Organizzazione mondiale della sanità).
      Di conseguenza, permangono le difficoltà di integrazione che tale disabilità
 

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comporta, in tutti i settori della società. E forse sono, oggi, ancora più gravi, tenuto conto della maggiore complessità della società moderna e del fatto che, trattandosi dì una società fondata sulle telecomunicazioni, il senso dell'udito, seppure inconsapevolmente per la generalità degli individui, riveste un molo centrale ed essenziale.
      In particolare, con riguardo all' ambito lavorativo, nel nostro Paese è in vigore la legge 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili, che ha sostituito la previgente legge n. 482 del 1968, sul «collocamento obbligatorio» degli invalidi, ed è incentrata, come noto, sul principio del cosiddetto «inserimento mirato», certamente meglio espressivo di una società più evoluta e civile, in rapporto all'idea semplicemente assistenzialistica che ispirava la citata normativa abrogata.
      La legge n. 68 del 1999, però, ha fallito il proprio obiettivo con riguardo alla categoria dei sordi e dei cosiddetti «gravissimi». La loro immissione nel calderone di tutte le disabilità, senza distinzioni, ha di fallo determinato per essi il venire meno del principio di pari opportunità e di non discriminazione.
      La previgente legge n. 482 del 1999, pur con tutte le sue inadeguatezze, serviva almeno a garantire un posto di lavoro a tutti i sordi.
      La legge n. 68 del 1999, come detto, ha avuto il pregio di sostituire al principio assistenziale quello ben più evoluto dell'inserimento mirato, in modo che il disabile, lungi dal costituire un peso per la società, ne divenisse parte attiva e produttiva. Uno scopo nobile e condivisibile, senza riserva alcuna. Ma una legge siffatta, anche se non era certamente questa l'intenzione che animava il legislatore dell'epoca, ha prodotto effetti perversi con riguardo ai sordi e ai disabili gravissimi. Per costoro essa ha di fatto costituito un passo indietro, anziché un progresso.
      I fatti parlano chiaro e dicono che sordi e disabili gravissimi oggi non riescono ad ottenere un posto di lavoro o, se lo ottengono, esso non è adeguato alle loro possibilità e non rispetta la loro dignità.
      Dall'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 il tasso di disoccupazione dei sordi ha avuto un'impennata preoccupante, tanto che l'Ente nazionale sordomuti ha prodotto nel 2002 un'indagine statistica attestante i gravi problemi involontariamente arrecati alla categoria dei sordi dalla nuova legge. Tale situazione drammatica è stata ribadita con forza dallo stesso Ente nazionale sordomuti in occasione dell'audizione presso la XI Commissione del Senato della Repubblica nel corso della precedente legislatura (4 ottobre 2005).
      Ora, non si vuole certo un anacronistico ritorno al passato, ma si chiede soltanto di prendere atto della situazione descritta e di porvi rimedio con una piccola ma decisiva integrazione dell'impianto della legge n. 68 del 1999, che resterebbe inalterato nel suo spirito moderno e lungimirante.
      In particolare, la presente proposta di legge, composta di tre soli articoli, prevede che una minima quota dei posti, corrispondente all'uno per cento dei lavoratori alle dipendenze di datori pubblici e privati, sia destinata ai sordi e che un'altra identica percentuale sia riservata ai disabili gravissimi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo della legge
12 marzo 1999, n. 68).

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n, 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'uno per cento costituito da soggetti sordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'uno per cento costituito dai soggetti portatori di handicap intellettivo, con capacità intellettiva ridotta in misura pari almeno all'80 per cento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)».

Art. 2.
(Invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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