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PDL 1027

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1027



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Disposizioni in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Oggi esiste ancora una disparità di trattamento tra le diverse categorie di militari delle Forze armate. La presente proposta di legge ha lo scopo di armonizzare il trattamento economico per coloro che provengono dalla categoria dei sottufficiali e poi sono transitati nella categoria degli ufficiali. Gli ufficiali appartenenti agli altri ruoli, infatti, dopo 23 anni di servizio percepiscono il trattamento economico previsto per il grado di colonnello e per quello di brigadiere generale. Lo stesso non avviene per chi è transitato, anche mediante concorso, alla categoria degli ufficiali e ha maturato cumulativamente tra una categoria e un'altra oltre 34 anni di servizio. L'anzianità maturata nella categoria precedente non viene per nulla computata. Lo stesso avviene per il personale delle Forze di polizia. È, quindi, giusto ed equo introdurre un'armonizzazione alla disciplina vigente per coloro che si trovano in questa condizione. Si tratta di sopperire a una ingiustificata discriminazione e di eliminare questa disparità di trattamento nell'ambito di una stessa categoria. Si tratta, pertanto, di una norma giusta ed equa che viene incontro a una categoria di beneficiari poco numerosa, e che non graverebbe molto sul bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai sottufficiali delle Forze armate che sono transitati alla categoria degli ufficiali spetta il trattamento economico di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, che è determinato, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria dei sottufficiali.

Art. 2.

      1. Al comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, dopo le parole: «destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43,» sono inserite le seguenti: «e, a decorrere dal 1o gennaio 2003, al personale destinatario del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo,».
      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «2-bis. Il trattamento di cui al comma 1 si applica a coloro che sono transitati dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri alla categoria degli ufficiali delle Forze di polizia, computando, ai fini del conteggio dell'anzianità, un terzo degli anni di servizio prestati nei predetti ruoli».

 

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Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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