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PDL 1308

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1308



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MANCUSO, GIULIO CONTI, LISI, ANGELA NAPOLI, ULIVI

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro e di rapporto di lavoro dei centralinisti e operatori della comunicazione privi della vista

Presentata il 6 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'intento della presente proposta di legge è quello di adeguare, migliorandola, la normativa relativa ai centralinisti telefonici prevista dalla legge 29 marzo 1985, n. 113. Va preliminarmente rilevato che la legge 12 marzo 1999, n. 68, che ha modificato le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili, all'articolo 1, comma 3, ha salvaguardato e confermato la legge 29 marzo 1985, n. 113, per cui le relative norme restano al di fuori della normativa generale secondo il principio che «la legge speciale deroga la legge generale»; tale esclusione della legge generale, inoltre, consente tutte le modificazioni ed i miglioramenti di quella speciale senza intaccare le norme generali.
      L'opportunità della presente proposta di legge sorge da alcune circostanze di fatto che rendono inapplicabile o di difficile applicazione la legge 29 marzo 1985, n. 113.
      In primo luogo, le modificazioni tecniche delle centrali telefoniche intervenute dal 1985 ad oggi, come la concreta possibilità di intervento della SIP, oggi non più esistente, ed il sistema di concorrenza tra i gestori per disciplinare in modo adeguato ed uniforme il controllo e l'applicazione delle nuove tecnologie, oppure l'abbandono dei cosiddetti «segnalatori tattili» per i privi della vista sostituiti da altri sistemi elettronici.
      In secondo luogo, il forte calo dei posti di operatore a disposizione dei privi della vista, dovuto al fatto che le suddette modificazioni tecniche hanno trasformato i centralini telefonici da strutture di collegamento e smistamento a centri di collegamento automatico. Si consideri poi che ancor oggi non esistono per i soggetti privi della vista altri sbocchi lavorativi consistenti; il centralinismo occupava fino a qualche anno fa più di 10.000 privi della vista, oggi ridotti alla metà; anche gli altri
 

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lavori e professioni, come l'insegnamento o la masso-fisioterapia, sono fortemente diminuiti, nè alcune altre professioni più impegnative sono sufficienti per garantire un posto di lavoro a quei non vedenti che non vogliono o non sono in grado di sceglierle; anche alcuni benefìci previsti dalla legge 29 marzo 1985, n. 113, non sono più conformi o di facile applicazione; da ultimo, le possibilità di collocamento per i privi della vista, mediante la legge 12 marzo 1999, n. 68, non sono tali da garantire un collocamento diffuso dei privi della vista.
      Tutto ciò considerato, la necessità di una riforma della legge 29 marzo 1985, n. 113, si rende inevitabile.
      Esaminando le varie parti della proposta di legge si nota innanzitutto che la professione di centralinista telefonico è stata modificata in quella di centralinista telefonico e operatore della comunicazione privo della vista; ciò comporta che i privi della vista devono superare un esame alla fine di un corso di formazione organizzato da enti pubblici o privati secondo un programma predisposto, con alcune materie obbligatorie, quali la telefonia, l'uso del computer e di INTERNET, l'inglese, l'organizzazione aziendale; la commissione d'esame è formata dai docenti del corso con la partecipazione di un presidente nominato dalla regione.
      La novità più importante concerne l'obbligo di assunzione, che scatta quando vi sia almeno un posto di operatore non più in un semplice centralino telefonico, ma anche in un qualunque ufficio informazioni o numero verde che abbia determinati requisiti, come due linee telefoniche esterne se si tratta di un ente pubblico, quattro linee esterne se si tratta di una azienda privata. Viene ribadito l'obbligo di assunzione del 51 per cento di privi della vista quando vi sia più di un posto di operatore: il che comporta che quando vi è un solo posto, questo spetta ad un privo della vista; se ve ne sono due, spetta un posto ad un privo di vista, se ve ne sono tre, due spettano ai privi della vista, se ve ne sono quattro, tre spettano ai privi della vista.
      Le spese per i corsi sono poste a carico delle regioni, come i costi per l'adattamento dei posti di operatore. Naturalmente i privi della vista che finora hanno ottenuto il diploma di centralinista telefonico ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113, possono continuare ad essere assunti o a lavorare come centralinisti sulla base della stessa legge, mentre coloro che sono stati assunti come centralinisti possono partecipare a corsi di formazione interni od esterni per il conseguimento del diploma di centralinista telefonico e operatore telefonico.
      Ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione spettano alcuni benefìci quali il collocamento in un livello pari a quello di ex impiegato di concetto; anche a coloro che sono stati assunti come centralinisti telefonici e che conseguono mediante un corso interno il titolo di centralinista telefonico e operatore della comunicazione spetta l'avanzamento di un livello rispetto a quello che ricoprono; in ogni caso hanno diritto alla progressione di carriera senza limitazioni e non perdono i benefìci previsti dalla presente proposta di legge anche se cambiano mansione.
      Al fine di rendere più semplice l'applicazione dell'attuale indennità di mansione è concessa una detrazione d'imposta totale pari a 3.000 euro annui; inoltre resta confermato il riconoscimento ai fini contributivi di quattro mesi per ogni anno di lavoro. Molti altri adattamenti minori concernono gli albi e gli obblighi di segnalazione dei datori di lavoro e le sanzioni per gli inadempimenti.
      Una importante disposizione che viene introdotta con la presente proposta di legge riguarda gli ipovedenti medi che secondo la legge 3 aprile 2001, n. 138, sono i minorati visivi che hanno un residuo visivo pari a due decimi; a questi disabili spettano i medesimi diritti dei privi della vista, ma soltanto qualora abbiano conseguito il diploma di centralinista telefonico previsto per i privi della vista e questi ultimi non siano disponibili per ricoprire i posti in oggetto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Albo professionale).

      1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dalla legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, e di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113, assume la denominazione di «albo regionale dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione» ed è articolato a livello regionale. Le direzioni regionali del lavoro provvedono, a richiesta, alla iscrizione all'albo professionale dei privi della vista, come definiti ai sensi del comma 2, abilitati alla funzione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.
      2. Ai fini della presente legge, si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, ovvero coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
      3. All'albo professionale sono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2. L'iscrizione all'albo è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

          a) diploma di centralinista telefonico e operatore della comunicazione;

          b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale del luogo di residenza del privo della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente rientra nella

 

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definizione di cui al comma 2, e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione.

      4. In deroga a quanto previsto nel comma 3, i privi della vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite la competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del medesimo comma 3 e una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.

Art. 2.
(Abilitazione alla funzione di centralinista e operatore della comunicazione).

      1. Ai fini dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, rilasciato al termine di corsi regionali autorizzati ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia di formazione professionale.
      2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici e operatori della comunicazione, istituiti ai sensi di quanto disposto dal comma 1, conseguono l'abilitazione professionale, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al comma 6.
      3. Ai corsi professionali di cui al comma 2 sono ammessi tutti coloro che hanno compiuto sedici anni di età.
      4. Gli specifici programmi dei corsi professionali per centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista devono prevedere, tra le altre, le seguenti materie:

          a) tecnica del centralino;

          b) informatica con l'utilizzo dei programmi parlanti, in braille o con videoingranditori

 

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per coloro che hanno un residuo visivo;

          c) utilizzo di INTERNET o di altri sistemi on line;

          d) lingua italiana e corretta dizione;

          e) cultura generale e organizzazione aziendale;

          f) nozioni di lingua inglese.

      5. Gli esami di abilitazione di cui al comma 2 sono svolti secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con le regioni, tenuto conto delle materie di cui al comma 4.
      6. Alla fine di ciascun corso di cui al comma 2, con provvedimento dell'assessorato regionale competente è nominata la commissione per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista.
      7. La commissione di cui al comma 6 è composta dai seguenti membri:

          a) i docenti delle materie di cui al comma 4 che hanno svolto il relativo corso;

          b) un membro nominato dall'assessorato regionale competente, che svolge le funzioni di presidente.

      8. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 6 sono esercitati dal segretario del relativo corso professionale.

Art. 3.
(Corsi di aggiornamento e abilitazione).

      1. I centralinisti telefonici privi della vista in servizio presso datori di lavoro pubblici o privati, su domanda, possono partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati ai sensi del presente articolo, al fine di conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione.

 

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      2. I corsi di aggiornamento sono svolti durante l'orario di lavoro e sono organizzati dallo stesso datore di lavoro, ovvero da più datori di lavoro associati, nonché da enti od organizzazioni autorizzati ai sensi di legge.
      3. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e alle relative strutture e apparecchiature sono posti a carico delle regioni; gli oneri relativi alla partecipazione dei lavoratori ai corsi sono posti a carico dei datori di lavoro pubblici o privati.
      4. Alla fine del corso di aggiornamento i partecipanti, per conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, devono sostenere un esame che ha luogo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.

Art. 4.
(Promozioni e progressione di carriera).

      1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a collocare i privi della vista che hanno conseguito l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione nel ruolo o nel livello contrattuale corrispondente a quello di ex impiegato di concetto.
      2. I centralinisti telefonici già in servizio che conseguono l'abilitazione di cui alla presente legge mediante il corso di aggiornamento di cui all'articolo 3 sono promossi ad un livello superiore a quello in cui erano collocati prima del corso stesso.
      3. I privi della vista che hanno conseguito la sola abilitazione di centralinista telefonico possono essere collocati al lavoro ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113, e, dopo l'assunzione, possono fare richiesta di frequentare il corso di aggiornamento di cui all'articolo 3.
      4. Ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione non possono essere posti limiti di carriera; essi godono di tutte le progressioni automatiche di carriera previste dalle leggi vigenti e dai contratti

 

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collettivi nazionali di lavoro, e continuano a godere di tutti i relativi diritti previsti dalla presente legge anche se, in seguito a promozioni o concorsi, sono chiamati a svolgere funzioni diverse o superiori.

Art. 5.
(Obblighi dei datori di lavoro).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedono l'impiego di uno o più posti di operatore o che comunque sono dotati di uno o più posti di operatore, con almeno due linee in caso di ente pubblico e di quattro linee in caso di aziende private.
      2. Sono altresì compresi nei centralini telefonici ai fini del comma 1, le strutture e gli uffici che utilizzano almeno quattro linee telefoniche, numeri verdi, INTERNET, o altri sistemi on line, istituiti per collegare i clienti esterni con ogni struttura o ufficio interno e per fornire informazioni ai clienti relative all'azienda, impresa, ufficio o ente, nonché servizi, informazioni o notizie di carattere generale.
      3. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralini telefonici ai sensi dei commi 1 e 2, un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 1.
      4. Qualora il centralino telefonico di cui ai commi 1 e 2 sia dotato di più di una postazione di operatore, il 51 per cento dei posti è riservato ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista.

Art. 6.
(Norme di coordinamento).

      1. Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti privi della vista e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio, lo

 

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stesso è tenuto ad assumere un centralinista telefonico e operatore della comunicazione.
      2. I lavoratori assunti ai sensi della presente legge sono computati a copertura della quota obbligatoria prevista dalla disciplina generale sul collocamento obbligatorio distinti in categorie suddivise in base alle diverse cause che hanno determinato la cecità.
      3. In caso di vacanza nel ruolo organico delle categorie protette ai sensi di legge, il centralinista telefonico e operatore della comunicazione privo della vista, assunto ai sensi del comma 1, è sempre computato ai fini della copertura della quota obbligatoria di cui al comma 2.
      4. In caso di esaurimento del ruolo organico, i centralinisti e operatori della comunicazione privi della vista sono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza in ruolo.

Art. 7.
(Comunicazioni).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti agli obblighi di cui all'articolo 5, sono tenuti a comunicare alle direzioni provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 5, nonché degli uffici di informazione comunque denominati, indicando il numero delle linee urbane e delle relative postazioni di lavoro in loro dotazione, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, nonché la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.
      2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che procedono alla installazione o alla trasformazione di centralini telefonici che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro due mesi alle direzioni provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e delle postazioni di lavoro in loro dotazione.

 

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Art. 8.
(Modalità per il collocamento).

      1. Entro due mesi dalla data in cui sorge l'obbligo di assunzione di centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista, i datori di lavoro, pubblici e privati, presentano apposita richiesta nominativa dei centralinisti telefonici disoccupati iscritti presso la direzione provinciale del lavoro.
      2. In caso di mancata richiesta entro il termine di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro invita il datore di lavoro a provvedere entro un mese. Qualora questi non provveda, la citata direzione procede all'avviamento al lavoro del centralinista telefonico in base alla graduatoria formata con i criteri stabiliti dalla commissione provinciale per l'impiego.
      3. È ammesso il passaggio diretto del centralinista telefonico privo della vista dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, previo nulla osta della competente direzione provinciale del lavoro. I centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista hanno altresì diritto all'assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti interessati, ad esclusione del limite di età e del titolo di studio.
      4. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista e l'elenco dei posti disponibili sono esposti al pubblico presso la direzione provinciale del lavoro competente.
      5. I centralinisti e operatori della comunicazione iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dalle direzioni provinciali del lavoro di province diverse da quella di residenza.
      6. Il diritto all'avviamento al lavoro ai sensi della presente legge si applica fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

 

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Art. 9.
(Rapporto di lavoro e norme di tutela).

      1. Ai lavoratori privi della vista di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e previdenziale.
      2. In caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione, i datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista assunti per un periodo di due anni.
      3. I cittadini non vedenti che partecipano a concorsi per l'assunzione presso datori di lavoro pubblici o a concorsi interni, relativi anche a qualifiche professionali diverse da quella di centralinista telefonico, hanno diritto di usufruire degli strumenti e dell'assistenza indispensabili per sostenere le relative prove di esame.
      4. In caso di vincita dei concorsi di cui al comma 3 per qualifiche professionali diverse, i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione in servizio conservano tutti i diritti previsti dalla presente legge.

Art. 10.
(Trasformazione dei centralini telefonici).

      1. Le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei privi della vista nonché la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico e operatore della comunicazione sono a carico della regione, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di lavoro, pubblico o privato, interessato.

Art. 11.
(Benefìci speciali).

      1. Ai centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista assunti

 

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ai sensi delle norme relative al collocamento obbligatorio è corrisposta l'indennità di mansione prevista dall'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, ed è riconosciuto il diritto a una detrazione d'imposta pari a 3.000 euro annui frazionabili in dodici mensilità.
      2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione privi della vista sono considerate particolarmente usuranti. Conseguentemente, agli stessi è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso datori di lavoro pubblici o privati, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.

Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.165.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.
(Sanzioni).

      1. Ai datori di lavoro privati che non provvedono ad effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 7 entro i termini ivi indicati si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 82 euro a 1.657 euro.

 

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      2. Ai datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente legge, non assumono i centralinisti telefonici privi della vista si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 16 euro a 66 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni posto riservato e non coperto.
      3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è di competenza della direzione provinciale del lavoro.
      4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione, che le utilizza per la formazione professionale dei privi della vista e per gli interventi di trasformazione dei centralini telefonici di cui all'articolo 10.
      5. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 14.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.


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