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PDL 361

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 361


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Agevolazioni fiscali in favore delle associazioni
e degli organismi di volontariato

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Non vi è ambito della vita civile, culturale, sportiva, ricreativa ed assistenziale in cui il volontariato non operi. È un'immensa forza solidale che si prodiga spesso laddove lo Stato è assente, sopperendo così a gravi lacune assistenziali, portando conforto e sostegno a quanti vivono in condizioni disagiate, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Basti pensare all'importanza che i gruppi di volontariato rivestono in caso di calamità naturale, quando con spirito di abnegazione e con un lavoro indefesso, traggono in salvo centinaia di vite umane o ancora quando, nelle più disparate missioni umanitarie, portano alle popolazioni colpite da guerre o da altre immani sciagure, i primi generi di conforto, allestendo ospedali da campo e cucinando pasti caldi. È una forza, quella del volontariato, tanto grande quanto anonima e disinteressata, il cui unico scopo è quello di una solidarietà vera. Quella con la «S maiuscola», disinteressata e senza confini. L'opera delle migliaia di associazioni di volontariato è resa possibile dall'utilizzo di molte apparecchiature e mezzi di servizio, i quali peraltro risultano spesso costosissimi e gravati dall'imposta sul valore aggiunto che, non risultando essere in alcun modo deducibile (come, invece, avviene nel caso delle imprese commerciali) rappresenta un avere finanziario che incide notevolmente sui già risicati bilanci delle associazioni stesse. Non solo. Un ulteriore gravame è costituito dal pagamento dei diritti di autore. Molto spesso, infatti, le associazioni organizzano forme di spettacolo e di intrattenimento varie al fine di raccogliere fondi per consentire il prosieguo delle proprie attività. Su queste
 

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iniziative benefiche si abbatte la «scure» della legge 22 aprile 1941, n. 633, che disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. È una legge alquanto remota che mostra in molte sue parti l'usura del tempo, anche se il legislatore è intervenuto nel corso degli anni con provvedimenti parziali. La corresponsione alla Società italiana autori ed editori (SIAE) di aliquote variabili (ora in ragione del numero dei biglietti venduti, ora in forma fissa, in supposizione del flusso di spettatori anche non paganti) determina una consistente riduzione dell'utile delle iniziative benefiche. L'esenzione dal pagamento da parte di enti, organizzazioni, associazioni di volontariato che organizzano a fini benefici, senza fini di lucro, spettacoli, manifestazioni teatrali e musicali di qualsiasi genere, non potrà che influire positivamente sulle finalità solidali delle iniziative.
      La presente proposta di legge, che ha lo scopo di eliminare l'imposta sul valore aggiunto che grava sugli acquisti di beni effettuati da parte di organizzazioni di volontariato senza fini di lucro, nonché di esentare le stesse dal pagamento dei diritti d'autore in caso di iniziative organizzate a fini benefici, non incide in modo significativo sulle entrate connesse al dettato legislativo, consentendo peraltro a tali organizzazioni di dotarsi degli strumenti necessari per svolgere utilmente la loro importantissima «mission» sociale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti beneficiari).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per «attività di volontariato» quelle previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, qualora siano svolte dalle organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge.

Art. 2.

(Agevolazioni).

      1. Le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, costituite esclusivamente per fini solidaristici, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Non si considerano altresì soggette a tale imposta le cessioni, effettuate a beneficio delle medesime organizzazioni, di beni mobili registrati quali autoambulanze, elicotteri, jeep, ovvero mezzi idonei al soccorso aereo, terrestre e marittimo.
      2. Non è dovuto il pagamento dei diritti sulla rappresentazione, sulla recitazione e sull'esecuzione musicale di qualsiasi opera strettamente connessa all'organizzazione, senza fini di lucro, di spettacoli di beneficenza realizzati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1.


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