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PDL 1620

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1620


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato EVANGELISTI

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia

Presentata il 7 settembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende far chiarezza sulla linea di demarcazione che necessariamente deve esistere tra le professioni sanitarie e quelle dei laureati in scienze motorie.
      Occorre sottolineare come le professionalità del settore sanitario, e in particolare del ramo fisioterapico, stiano subendo un ingiustificato atto di ingerenza all'interno del proprio ambito lavorativo.
      Infatti, in seguito alla sciagurata approvazione di un emendamento - in sede di conversione del decreto-legge n. 250 del 2005, riguardante peraltro materia del tutto estranea alla fattispecie che si andava a normare - ci troviamo oggi nella situazione in cui una legge dello Stato, tuttora in vigore, equipara, appunto, due diplomi di laurea come quello in scienze motorie e quello in fisioterapia, previa frequenza di un non meglio specificato «idoneo corso su paziente» da istituirsi presso le università con decreto ministeriale.
      L'equipollenza stabilita dalla disposizione che si intende abrogare attribuisce il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi radicalmente diversi. Infatti, mentre per il conseguimento del diploma di laurea in fisioterapia è previsto un esame finale con valore abilitante alla professione, non esiste una simile previsione per il conseguimento della laurea in scienze motorie. Pertanto la succitata norma si pone in contrasto con l'articolo 33 della Costituzione che, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, prevede il superamento di un apposito esame di Stato.
 

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      Peraltro, l'ambito, le modalità e i limiti attraverso cui avviene quest'atto di novazione all'interno del nostro sistema normativo non sono stati in alcun modo chiariti dal legislatore, procedendo alla creazione di un mostro normativo a causa del quale, alla fine di due corsi di laurea affini, ma molto diversi tra loro, si può accedere a quelli che sono peculiari ambiti delle professioni sanitarie.
      Infatti, il corso di laurea in fisioterapia abilita all'esercizio di una professione sanitaria, mentre al laureato in scienze motorie è espressamente preclusa, dall'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 1998, istitutivo della laurea stessa, la possibilità di svolgere attività di tipo sanitario e assistenziale, riservate, appunto, alle professioni sanitarie.
      Occorre preventivamente chiarire che la scelta di escludere dalla professione sanitaria fisioterapica il laureato in scienze motorie è dettata dall'esigenza di tutelare gli ambiti professionali propri del fisioterapista, ma vuole al contempo richiamare il legislatore, magari tramite successivo intervento normativo, all'esame delle importantissime problematiche inerenti gli sbocchi occupazionali per il laureato in scienze motorie, al quale - tramite il ricorso a uno stratagemma legislativo, quale l'introduzione di un emendamento in un decreto-legge vertente su tutt'altra materia - si è riservato un contentino che non risolve, anzi aggrava, l'assenza di una apposita professionalità del settore.
      Inoltre, con l'abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 250 del 2005 si vuole dare voce ai preoccupantissimi dissensi che si levano non solo dalle organizzazioni che si occupano della tutela della salute del cittadino - che attentamente denunciano il rischio per la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie - ma anche da parte del mondo scientifico e accademico, che da tempo ormai richiama il legislatore sulla necessità che sia la formazione, sia, soprattutto, l'ambito di attività dei laureati in scienze motorie non abbiano margini di sovrapposizione con l'area sanitaria, da cui si distinguono per la regolamentazione dell'accesso ai corsi di studio su base nazionale, per la definizione «sanitaria» dei profili professionali che risultano dai corsi di studio e per il raggiungimento delle caratteristiche proprie della professione attraverso particolari tirocini pratici.
       Il presente intervento normativo mira a chiarire che solo il laureato in fisioterapia, essendo laureato di area sanitaria, è abilitato, attraverso l'intervento e le manovre terapeutiche, a restaurare la funzionalità di strutture fisiche colpite da forme patologiche (riabilitazione), mentre il laureato in scienze motorie deve «adattare» le funzioni motorie-sportive alle condizioni del soggetto, senza pretese di carattere terapeutico-riabilitativo, così come peraltro sottoscritto dalle associazioni delle diverse categorie nella cosiddetta «Carta di Udine».
      Passando all'illustrazione dell'iniziativa normativa, occorre sottolineare come in questa delicata fase di inizio legislatura, si ritiene di dover preventivamente intervenire con un apposito progetto di legge, volto ad abrogare il succitato articolo, in attesa di poter approntare - con l'aiuto dei colleghi membri delle competenti Commissioni Cultura e Affari sociali - un apposito progetto di legge che possa indicare precisamente le professionalità e soprattutto gli sbocchi occupazionali per i laureati in scienze motorie.
      Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.


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