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PDL 911

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 911


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PRESTIGIACOMO, LA LOGGIA, ANGELINO ALFANO, ANGELI, ARACU, ARMOSINO, BARANI, BELLOTTI, BERNARDO, BONIVER, BONO, BORDO, BRUSCO, BUCCHINO, BUONTEMPO, CARFAGNA, CATANOSO, CATONE, CECCACCI RUBINO, COLUCCI, GIORGIO CONTE, GIULIA COSENZA, CRAXI, D'AGRÒ, FRANCESCO DE LUCA, DEL BUE, DI VIRGILIO, FABBRI, FALLICA, FORLANI, GIRO, GRASSI, LENNA, LISI, LO MONTE, LUSETTI, MAZZOCCHI, MELE, PALMIERI, PECORELLA, PELINO, POLETTI, RAISI, RAITI, REINA, RICEVUTO, STAGNO D'ALCONTRES, TASSONE, TONDO, TUCCI, TURCO, VITALI

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia
di adozione e affidamento internazionali

Presentata il 25 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge modifica e integra la normativa vigente in materia di adozione e affidamento internazionali, recata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con l'obiettivo di rendere più rapide e trasparenti le procedure e di assicurare, al contempo, le massime tutele per i minori stranieri accolti nel nostro Paese.
      L'intervento normativo nasce da un attento e approfondito monitoraggio del sistema compiuto, nella precedente legislatura, dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri - presieduto dalla prima firmataria della presente proposta di legge - delegato ad esercitare l'indirizzo politico in questa delicata materia.
      Come è noto, in questi anni la nuova procedura di adozione internazionale, introdotta nel 1998 dalla legge di ratifica della Convenzione de L'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
 

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adozione internazionale, (legge n. 476 del 1998) è diventata pienamente operativa.
      Il bilancio è stato indubbiamente positivo se si considera che dal 2000 si è registrato un trend crescente di ingressi nel nostro Paese di minori stranieri, con un incremento medio annuale di oltre il 20 per cento.
      Un bilancio incoraggiante che, tuttavia, presenta alcuni aspetti di criticità, segnalati dagli operatori, dalle autorità istituzionali, dalle famiglie coinvolte nel procedimento e registrati, nel tempo, dal citato Dipartimento per le pari opportunità.
      La presente proposta di legge ricalca nel contenuto il disegno di legge del Governo atto Senato n. 3373 - presentato d'iniziativa della prima firmataria di questa proposta nella XIV legislatura e approvato, il 20 dicembre 2005, dalle competenti Commissioni riunite del Senato della Repubblica - in modo da non disperdere i risultati dell'accurata analisi del sistema che ha preceduto la redazione di quel testo.
      L'iniziativa normativa, pertanto, muove dalla verifica della citata legge n. 476 del 1998, di ratifica della Convenzione de l'Aja, a quasi otto anni dalla sua entrata in vigore e si pone l'obiettivo di garantire che il percorso adottivo si svolga entro una cornice di regole etiche e di trasparenza, non solo nell'interesse del minore, ma anche delle famiglie disponibili ad accoglierlo.
      Alla luce di tale premessa, con questa proposta di legge si interviene sull'assetto normativo vigente con due obiettivi strategici: semplificare la procedura e renderla maggiormente trasparente.
      Gli interventi di semplificazione proposti, pure non alterando la successione delle fasi in cui si articola l'iter adottivo, né il ruolo riconosciuto ai soggetti istituzionali in esso coinvolti, rendono la sequenza del procedimento più fluida e rapida.
      È stato semplificato, ad esempio, il procedimento giurisdizionale per l'accertamento della idoneità degli aspiranti genitori adottivi; è stato ridotto a quattro mesi il termine entro il quale i coniugi, che hanno ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire l'incarico agli enti autorizzati affinché svolgano celermente le pratiche di adozione; è stata rafforzata la centralità del ruolo della Commissione per le adozioni internazionali, di seguito denominata «Commissione», al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e disfunzioni organizzative; sono stati previsti in capo agli enti autorizzati obblighi contrattuali ben precisi.
      In questi anni è emerso che, nel corso dell'iter, molte difficoltà sorgono all'estero, dove i tempi di attesa per il completamento della procedura variano da Paese a Paese e risentono anche di eventi e decisioni politiche che sfuggono al controllo delle autorità italiane.
      Pertanto, per facilitare la sequenza del procedimento che si svolge nel Paese straniero si è previsto, ad esempio, che il Governo definisca iniziative di intervento mirate anche al fine di avviare negoziati con nuovi Paesi.
      L'obiettivo di rendere la procedura più trasparente è stato perseguito sotto diversi profili. Ad esempio, è stata potenziata la fase di informazione degli aspiranti genitori adottivi; si è stabilito che l'incarico di curare le procedure di adozione può essere conferito solo agli enti che sono accreditati e realmente operativi nel Paese straniero; sono stati posti a carico dell'ente nuovi obblighi volti a rendere la metodologia operativa applicata più omogenea, trasparente e verificabile.
      Infine, con il proposito di armonizzare la disciplina sulle adozioni internazionali con quella relativa alle adozioni nazionali, si è voluto prevedere anche per il minore straniero - qualora ricorrano particolari situazioni - l'adozione non legittimante, che non recide i rapporti con la famiglia di origine e che non attribuisce all'adottato lo stato di figlio legittimo.
      Questi gli elementi caratterizzanti l'iniziativa normativa.
      L'articolo 1 disciplina le modifiche al procedimento che si svolge attualmente, dinanzi al tribunale per i minorenni, per l'accertamento della idoneità degli aspiranti genitori adottivi.
      Come è noto, la scelta del nostro Paese di attribuire le competenze istruttorie a un
 

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sistema integrato di servizi socio-assistenziali e di tribunali per i minorenni costituisce, da un punto di vista comparatistico, una soluzione del tutto isolata.
      L'Italia rappresenta uno dei pochi Paesi che garantisce, in questa fase della procedura, sia il vaglio dell'autorità amministrativa sia quello dell'autorità giudiziaria.
      L'esperienza relativa ai primi anni di operatività del nuovo sistema ha evidenziato alcuni aspetti di criticità - quali l'assenza di uniformi criteri valutativi della idoneità - e l'eccessiva complessità e durata della procedura.
      Con questo intervento di modifica normativa si vuole, pertanto, semplificare l'iter in alcuni passaggi fondamentali mantenendo, comunque, elevato lo standard di qualità di accertamento dei requisiti di idoneità degli aspiranti genitori adottivi.
      Poiché alcuni dei requisiti, che l'articolo 15 della Convenzione de l'Aja prevede come necessari per l'idoneità all'adozione, sono accertabili tramite una istruttoria documentale, si è previsto che alla dichiarazione di disponibilità debba essere allegata una documentazione dalla quale sia possibile desumere informazioni certe sulla identità degli aspiranti genitori adottivi, sulla loro capacità e idoneità all'adozione, sulla loro situazione familiare, sull'attività lavorativa svolta, nonché sulle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore.
      Nel corso dell'attività istruttoria viene valorizzato il colloquio della coppia con l'autorità giudiziaria che, per la sua composizione, ha una elevata professionalità in materia. La professionalità del giudice delegato - di norma un giudice onorario e solitamente uno psicologo, uno psicoterapeuta o un esperto di età evolutiva - arricchisce la sensibilità complessiva del collegio giudicante, rendendo il giudizio della idoneità più attento alla valutazione anche delle circostanze non giuridiche.
      Si prevede, infine, che il tribunale, qualora lo ritenga opportuno, possa disporre, tramite gli organi della pubblica amministrazione, più approfonditi accertamenti al fine di verificare l'effettività delle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiarazione di disponibilità e dal colloquio con gli aspiranti genitori adottivi.
      La proposta di modifica normativa, qui illustrata, non trascura la fase di informazione dei futuri genitori e garantisce, comunque, che gli stessi siano assistiti - come prevede l'articolo 5, lettera b), della Convenzione - con «i necessari consigli».
      Al fine di semplificare e snellire la procedura si prevede, però, che l'attività di informazione e di sostegno delle coppie adottanti venga estrapolata dal giudizio di idoneità per essere svolta, sul modello francese, in un momento separato dal procedimento.
      L'intervento normativo rende molto più brevi i tempi di completamento di questa fase dell'iter che, nella prassi, attualmente sono raramente inferiori a dieci mesi. Infatti, l'intervento normativo prevede che il tribunale per i minorenni completi l'attività istruttoria - semplificata dalla presentazione di documenti ben identificati - entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità da parte degli aspiranti genitori ed emetta il decreto di idoneità nei trenta giorni successivi.
      L'articolo 2 riduce da un anno a quattro mesi il periodo di efficacia del decreto di idoneità al fine di abbreviare i tempi di completamento dell'iter.
      Inoltre, poiché la fase di conferimento dell'incarico all'ente è successiva all'emissione del decreto di idoneità, viene eliminata la disposizione che prevede che il predetto decreto debba essere trasmesso all'ente indicato, preventivamente e in anticipo, dagli aspiranti genitori adottivi.
      La norma proposta evita il consolidamento di una prassi secondo la quale gli aspiranti genitori tendono a conferire l'incarico all'ente prima ancora di aver ottenuto il decreto di idoneità del tribunale. Tale mandato non solo è inefficace perché è subordinato all'effettivo rilascio del decreto di idoneità, ma spesso ingenera nella coppia la falsa convinzione di accelerare i tempi dell'iter, obbligandola anche a sostenere spese che, in questa fase, possono essere evitate.
 

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      L'articolo 3 disciplina aspetti della procedura di particolare importanza.
      È da precisare, in primo luogo, che viene fissata una regola di trasparenza fondamentale per la quale gli enti incaricati, oltre ad essere debitamente autorizzati dalla Commissione a svolgere le pratiche di adozione, devono ottenere, dalla competente autorità del Paese straniero, un atto di consenso formale - cosiddetto «accreditamento» - ad operare.
      La disposizione, inoltre, nella fase finale del procedimento prevede un coinvolgimento maggiore della Commissione che, dopo aver ricevuto dall'ente sia la proposta di incontro - formulata dall'autorità straniera - tra gli aspiranti all'adozione e il minore, sia l'atto di consenso degli aspiranti medesimi, concorda con l'autorità straniera la conclusione del procedimento adottivo secondo i presupposti di cui all'articolo 5 (che sostituisce l'articolo 32 della legge n. 184 del 1983).
      Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di procedimenti fra adozione internazionale e nazionale è stato previsto un'obbligo di comunicazione dell'ente nei confronti del tribunale per i minorenni, dinanzi al quale è pendente il procedimento di adozione nazionale, affinché quest'ultimo venga tempestivamente informato dell'iter parallelo dell'adozione internazionale.
      L'articolo 4 amplia e precisa il precedente quadro sanzionatorio a carico degli enti che non adempiono agli obblighi derivanti dal loro incarico prevedendo, secondo un sistema progressivo ascendente, le sanzioni del richiamo, della sospensione e della revoca dell'autorizzazione.
      La disposizione prevede, infine, un'apposita sanzione amministrativa per l'ente che ha accettato l'incarico da parte degli aspiranti genitori adottivi senza essere accreditato nel Paese straniero. Merita segnalare, a tale proposito, che sono state avviate decine di cause per risarcimento danni da parte di coloro che avevano conferito l'incarico - come la norma attualmente consente - ad enti che, anche se provvisti della autorizzazione, non erano mai stati accreditati. Spesso nella pratica accadeva che gli enti, contravvenendo agli obblighi propri del rapporto fiduciario, dichiaravano, pur di ottenere l'incarico, di essere in procinto di ottenere l'accreditamento ad operare nel Paese straniero.
      L'articolo 5 riguarda la fase finale della procedura.
      Come è noto, l'iter adottivo può concludersi all'estero, con un provvedimento di adozione emesso dalla competente autorità del Paese straniero, oppure in Italia, con un provvedimento del tribunale per i minorenni di affidamento preadottivo seguito, decorso un anno, da una sentenza di adozione. L'intervento di semplificazione proposto concerne l'ipotesi più frequente in cui il provvedimento di adozione sia emesso all'estero per poi essere trascritto in Italia. In questo caso, la norma vigente prevede un duplice vaglio: della Commissione che accerta, ai fini dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia, che l'adozione risponda al superiore interesse del minore e sia conforme ai princìpi della Convenzione de l'Aja e, poi, del tribunale per i minorenni che, prima di emettere l'ordine di trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile, compie il medesimo accertamento.
      Al fine di evitare un'inutile ripetizione di compiti e una sovrapposizione di competenze, si propone di attribuire le funzioni di accertamento solo alla Commissione.
      Con questo spirito si prevede che la Commissione, dopo aver ricevuto la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore e l'atto di consenso degli aspiranti medesimi, concordi con l'autorità straniera la conclusione del procedimento adottivo.
      La Commissione, in particolare, dopo aver svolto gli accertamenti necessari per verificare la regolarità della procedura e la conformità alla Convenzione, provvede ad autorizzare il minore all'ingresso e alla residenza permanente in Italia e, dopo aver ricevuto formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto di ingresso degli uffici consolari italiani
 

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all'estero, dispone essa stessa la trascrizione del provvedimento.
      L'intervento di semplificazione si rende necessario anche per rendere la procedura più aderente alle disposizioni della Convenzione che - all'articolo 23 - stabilisce che l'adozione, conforme alla medesima Convenzione, è riconosciuta di pieno diritto negli altri Stati contraenti.
      L'articolo 6 disciplina gli effetti dell'adozione pronunciata all'estero. In particolare la disposizione contiene una norma di coordinamento con l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, prevedendo che il minore diventi cittadino italiano immediatamente per effetto della pronuncia della adozione all'estero e non già della trascrizione della stessa nei registri dello stato civile. Tale trascrizione, di natura dichiarativa e non costitutiva, avviene come previsto dall'articolo 5 (che, si ricorda, sostituisce l'articolo 32 della legge n. 184 del 1983), a cura della Commissione.
      L'articolo 7 intensifica l'assistenza prestata dai servizi socio-assistenziali e dagli enti alla nuova famiglia adottiva. La disposizione, infatti, non condiziona tale assistenza - come accade attualmente - alla richiesta degli interessati.
      Con tale previsione normativa si intende garantire il miglior inserimento del minore nel nuovo contesto familiare.
      Il presente articolo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività ivi previste si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
      L'articolo 8 riguarda i casi meno frequenti in cui l'adozione internazionale viene pronunciata in Italia. La disposizione, in particolare, indica i provvedimenti - individuati dalla norma vigente con un semplice rinvio all'articolo 21 della Convenzione - che il tribunale deve adottare qualora l'affidamento preadottivo, anziché dare luogo al provvedimento di adozione, venga revocato perché non conforme all'interesse del minore.
      Il presente articolo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività ivi previste si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
      L'articolo 9 semplifica la procedura di adozione avviata in un Paese straniero da cittadini italiani prevedendo come requisito che gli stessi risiedano nello Stato medesimo anche solo da un anno e consentendo che l'adozione riguardi anche un minore proveniente da uno Stato terzo.
      Il presente articolo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto alle attività ivi previste si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
      L'articolo 10 contiene una disposizione atta a salvaguardare l'imparzialità della Commissione e a preservarne il ruolo di garante della regolarità e della correttezza del sistema.
      L'articolo 11 attribuisce alla Commissione poteri di accertamento e di intervento, affidandole, altresì, l'onere di controllare l'effettivo accreditamento degli enti autorizzati nel Paese straniero e di verificare il fondamento delle segnalazioni fatte dagli aspiranti all'adozione su presunte violazioni commesse dall'ente.
      La norma, inoltre, attribuisce alla Commissione - quale autorità garante della regolarità e della correttezza del sistema - il compito di provvedere all'informazione degli aspiranti genitori adottivi sugli aspetti fondamentali della procedura, compresi i tempi e i costi dell'iter.
      L'obiettivo di questa previsione normativa è quello di rendere gli aspiranti genitori adottivi consapevoli e in grado di scegliere non solo l'ente cui rivolgersi ma anche il Paese da cui fare provenire il bambino, fugando dubbi e false aspettative ingenerati spesso da una informazione disorganica e frammentata.
      La disposizione, inoltre, prevede che la Commissione curi gli adempimenti relativi alla procedura di adozione in casi particolari di un minore straniero e alla procedura di affidamento internazionale, nuovi istituti giuridici previsti dall'articolo 15, che introduce i capi II-bis e II-ter del titolo IV della legge n. 184 del 1983.
      L'articolo 12 riguarda i protocolli operativi e le convenzioni che possono essere stipulati fra i soggetti istituzionali coinvolti
 

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nella procedura: enti, servizi e organi giudiziari minorili. La disposizione individua la finalità programmatica di tali strumenti convenzionali, prevedendo che con gli stessi vengano definite le modalità delle attività di assistenza che devono essere prestate alla famiglia adottiva successivamente all'ingresso del minore in Italia.
      L'articolo 13 riguarda il rapporto fra l'ente, la Commissione e gli aspiranti all'adozione.
      Al fine di rendere effettivo il controllo pubblico sullo svolgimento della procedura, si è previsto che gli enti debbano sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione le tariffe da applicare ai servizi da loro resi e le condizioni generali di contratto relative al rapporto intercorrente con gli aspiranti all'adozione.
      Inoltre, al fine di tutelare al meglio le coppie che intraprendono la procedura, si prevedono per l'ente precisi obblighi contrattuali di informazione, di rispetto dei tempi di completamento dell'iter indicati all'atto del conferimento dell'incarico, e, comunque, di osservanza di una metodologia professionalmente corretta, trasparente e verificabile.
      L'articolo 14 disciplina, in primo luogo, la fase di accreditamento dell'ente, già autorizzato dalla Commissione, nel Paese straniero.
      La disposizione, colmando una lacuna normativa, recepisce un principio che l'articolo 12 della Convenzione de l'Aja esprime in modo ben chiaro, prevedendo espressamente che «Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non abbiano consentito».
      La disposizione, infine, prevede, per facilitare la sequenza del procedimento che si svolge all'estero, che il Governo definisca iniziative di intervento mirate anche allo scopo di avviare negoziati con nuovi Paesi. Si fa presente che la disposizione è finalizzata alla razionalizzazione di iniziative già in corso e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ben potendo le attività essere svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le risorse umane attualmente in servizio.
      Al fine di creare omogeneità fra la disciplina dell'adozione nazionale e dell'adozione internazionale, l'articolo 15 introduce due nuovi capi (capo II-bis e capo II-ter) nel titolo IV della legge 4 maggio 1983, n. 184.
      Con il capo II-bis si stabilisce l'estensione dell'istituto dell'adozione in casi particolari, prevista attualmente solo per il minore italiano, anche al minore straniero.
      Questa tipologia di adozione si definisce non legittimante in quanto non recide i rapporti fra l'adottato e la sua famiglia di origine ma permette di dare consistenza giuridica al rapporto che si instaura, ad esempio, fra il bambino orfano e i suoi parenti o chi con lui ha instaurato un rapporto stabile e duraturo oppure fra il coniuge e il figlio dell'altro coniuge.
      La ragione di questo nuovo istituto si individua nell'esigenza di realizzare il superiore interesse del minore e di rispondere - senza dover forzare l'interpretazione dell'attuale dettato normativo - alla richiesta di quanti desiderano dare una stabilità giuridica al rapporto creatosi, in presenza di particolari condizioni, con un bambino straniero ben individuato.
      Le attività connesse alla procedura illustrata, riguardante un numero limitato di casi, possono essere agevolmente svolte con le attuali risorse e non comportano nuovi oneri di spesa per il bilancio dello Stato.
      Con il capo II-ter viene introdotto l'istituto dell'«affidamento temporaneo internazionale».
      Come è noto, la Convenzione de l'Aja sancisce, nel suo Preambolo, il fondamentale principio di sussidiarietà secondo il quale l'adozione internazionale è da considerare strumento residuale «rispetto a qualsiasi altro strumento di protezione dei minori in difficoltà familiare».
      L'intervento normativo dà piena attuazione a tale principio e risulta conforme alle disposizioni sancite nella Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento
 

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di minori, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Lussemburgo il 20 maggio 1980 e ratificata in Italia ai sensi della legge 15 gennaio 1994, n. 64, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
      La proposta di legge offre al minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, la possibilità di essere accolto in Italia, per un periodo di tempo limitato, presso una famiglia o una persona in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione di cui ha bisogno.
      Appare opportuno sottolineare che tale istituto si caratterizza per la natura transitoria e per la intrinseca finalità di ovviare a una contingente situazione di difficoltà familiare del minore.
      Nel particolare, con gli articoli 57-ter e 57-quater, si definiscono gli elementi caratterizzanti l'istituto e si disciplinano i doveri degli affidatari; mentre con gli articoli 57-quinquies e 57-sexies si disciplina l'iter che deve essere intrapreso da coloro che intendono accogliere in affidamento il minore straniero. Si tratta di un procedimento che, nell'interesse superiore del bambino, coinvolge diversi soggetti istituzionali altamente professionali e specializzati: il giudice tutelare, la Commissione e i servizi socio-assistenziali degli enti locali.
      Risulta, così, garantito un controllo pubblico sulla regolarità e sulla correttezza dell'intera procedura: dalla fase iniziale della verifica della idoneità di coloro che si dichiarano disponibili ad accogliere in affidamento un bambino a quella finale dell'ingresso di quest'ultimo in Italia.
      Al fine di sperimentare gradualmente la validità di questo istituto e di garantire un ingresso controllabile dei minori accolti, si prevede, inoltre, che l'affidamento internazionale possa riguardare esclusivamente minori provenienti da Paesi con i quali è stato stipulato un apposito accordo internazionale. Merita particolare attenzione, pertanto, la disposizione secondo la quale le condizioni per l'ingresso del minore in Italia, la sua permanenza e il ricongiungimento con la famiglia di origine, che non risultano disciplinate dalla presente proposta di legge, sono stabilite nell'accordo medesimo.
      Si segnala, infine, che le attività connesse alla procedura illustrata, riguardante un numero limitato di casi, possono essere agevolmente svolte con le attuali risorse e non comportano nuovi oneri di spesa per il bilancio dello Stato.
      L'articolo 16 contiene, infine, una disposizione di aggiornamento della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando che l'adozione di un minore straniero è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Procedimento).

      1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata: «legge sull'adozione», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Alla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 sono allegati i seguenti documenti:

          a) certificato di nascita, di matrimonio e stato di famiglia;

          b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;

          c) autocertificazione concernente l'attività lavorativa svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

          d) certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

          e) certificato del casellario dei carichi pendenti previsto dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

          f) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione familiare, con particolare riferimento all'attività lavorativa e alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente

 

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decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, sente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità, anche a mezzo di un giudice delegato, gli aspiranti genitori adottivi al fine di accertare le motivazioni per le quali hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, nonché la loro attitudine all'adozione internazionale»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Per motivate ragioni, nel rispetto del medesimo termine di cui al comma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi della pubblica amministrazione, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiarazione di disponibilità»;

          d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Completata l'attività istruttoria, il tribunale emette, entro trenta giorni, motivato decreto di idoneità ad adottare con il quale si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione.
      5-ter. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis è motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso dell'attività istruttoria per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare».

Art. 2.
(Disposizioni relative all'efficacia e alla
trasmissione del decreto di idoneità).

      1. All'articolo 30 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il decreto di idoneità di cui all'articolo 29-bis, comma 5-bis, ha efficacia per

 

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tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro quattro mesi dalla data di comunicazione del provvedimento. L'efficacia del decreto permane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestivamente promosso la procedura, abbiano revocato l'incarico all'ente di cui all'articolo 31, purché lo conferiscano entro due mesi a un altro ente»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il decreto di idoneità è trasmesso immediatamente, unitamente alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) al comma 4, le parole: «ed all'ente autorizzato di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'ente di cui all'articolo 31, ove già incaricato».

Art. 3.
(Incarico all'ente autorizzato
e accreditato od operativo).

      1. All'articolo 31 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che risulti accreditato ai sensi dell'articolo 39-ter.1 nel Paese indicato all'atto del conferimento dell'incarico, e sono tenuti a indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione nazionale»;

          b) al comma 3:

      1) l'alinea è sostituto dal seguente:

      «L'ente autorizzato e accreditato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione informa, senza indugio, il tribunale per i minorenni e la Commissione di cui all'articolo 38 dell'avvenuto

 

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conferimento dell'incarico e svolge le seguenti attività:»;

      2) alla lettera b):

          2.1) le parole: «con cui esso intrattiene rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «presso i quali risulta accreditato»;

          2.2) le parole: «ed alla relazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla documentazione»;

      3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la trasmette senza ritardo alla Commissione di cui all'articolo 38»;

      4) alla lettera e):

          4.1) le parole: «l'atto di consenso all'autorità straniera» sono sostituite dalle seguenti: «senza ritardo l'atto di consenso alla Commissione di cui all'articolo 38»;

          4.2) dopo le parole: «dalla stessa richieste;» sono inserite le seguenti: «l'atto di consenso è trasmesso anche al tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stata presentata domanda di adozione nazionale;»;

      5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la trasmette immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 38 e richiede alla stessa Commissione di provvedere ai sensi dell'articolo 32, comma 1;»;

      6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) informa immediatamente la Commissione di cui all'articolo 38, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera;»;

      7) alla lettera m), le parole: «su richiesta degli adottanti» sono soppresse.

 

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Art. 4.
(Sanzioni a carico degli enti).

      1. All'articolo 31 della legge sull'adozione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. Agli enti che violano le disposizioni di cui al comma 3 e contravvengono agli obblighi di cui all'articolo 39-ter si applica una delle seguenti sanzioni:

          a) richiamo;

          b) sospensione dell'autorizzazione;

          c) revoca dell'autorizzazione.

      3-ter. Le sanzioni di cui al comma 3-bis sono applicate dalla Commissione di cui all'articolo 38, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli effetti prodottisi».

      2. All'articolo 72-bis della legge sull'adozione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39-ter che assume l'incarico di curare la procedura di adozione senza essere accreditato ai sensi dell'articolo 39-ter.1, comma 1, o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle procedure di adozione dalla competente autorità straniera ai sensi del medesimo articolo 39-ter.1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro; l'organismo competente ad applicare la sanzione è la Commissione di cui all'articolo 38».

Art. 5.
(Dell'adozione pronunciata all'estero).

      1. L'articolo 32 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - 1. Qualora l'adozione debba essere pronunciata nello Stato

 

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estero prima dell'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti previsti dall'articolo 31, comma 3, lettere c), e) e f), concorda con l'autorità straniera, qualora ne sussistano i requisiti, di procedere all'adozione, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore, acconsente alla prosecuzione della procedura e contestualmente provvede ad autorizzare lo stesso minore all'ingresso e alla residenza permanente in Italia.
      2. La Commissione provvede senza ritardo ad inviare i provvedimenti di cui al comma 1 e la documentazione allegata all'autorità straniera competente a pronunciare il provvedimento di adozione del minore.
      3. Se la Commissione non concorda con la proposta di incontro formulata dall'autorità straniera, restituisce gli atti alla stessa autorità per una nuova proposta.
      4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la dichiarazione che l'adozione corrisponde al superiore interesse del minore e il consenso alla prosecuzione della procedura di cui al comma 1 non sono ammessi:

          a) quando non sussistono le condizioni previste dall'articolo 4 della Convenzione;

          b) quando l'adozione non è conforme alle altre disposizioni della Convenzione e ai princìpi vigenti nello Stato in materia di diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore;

          c) quando gli aspiranti genitori adottivi non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

          d) quando le indicazioni contenute nel decreto di idoneità non sono state rispettate;

          e) quando la procedura adottiva si è svolta senza l'intervento di un ente autorizzato e delle autorità centrali;

          f) quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia

 

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di origine a seguito della conversione di cui al comma 5.

      5. Quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, la stessa può essere convertita in un'adozione che produce tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla Convenzione. Ai fini della conversione è necessario che i genitori naturali abbiano prestato il proprio consenso espressamente, liberamente e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri nonché previa completa informazione sugli effetti della propria rinuncia a ogni legame giuridico con il minore. In caso di conversione, la Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1.
      6. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con la Commissione e con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del provvedimento di adozione pronunciato dall'autorità straniera, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando».

Art. 6.
(Effetti dell'adozione pronunciata all'estero).

      1. Dopo l'articolo 32 della legge sull'adozione è inserito il seguente:

      «Art. 32-bis. - 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.
      2. Con il provvedimento di adozione, il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
      3. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuta formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32,

 

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comma 6, dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.
      4. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il tribunale per i minorenni competente incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di compiere le attività previste dall'articolo 34, comma 2».

Art. 7.
(Inserimento del minore straniero
nella famiglia adottiva).

      1. All'articolo 34 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «di adozione o» sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Dal momento dell'ingresso in Italia, e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, unitamente agli enti autorizzati, assistono, secondo le modalità indicate nei protocolli di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. I servizi e gli enti riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi»;

          c) il comma 3 è abrogato.

Art. 8.
(Dell'adozione pronunciata in Italia).

      1. L'articolo 35 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. - 1. Nei casi in cui l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui

 

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all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato in merito alla proposta di incontro, emette il provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è ammessa nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4.
      3. La Commissione trasmette il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 1, agli uffici consolari italiani all'estero i quali, rilasciato il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando, ne danno comunicazione alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente.
      4. Al minore straniero, per il quale è stato rilasciato il visto d'ingresso previsto dal comma 3, è concesso un permesso di soggiorno per adozione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
      5. Il tribunale per i minorenni, ricevuta formale comunicazione del rilascio del visto d'ingresso, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno, termine che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.
      6. Decorso il periodo, di cui al comma 5, il tribunale per i minorenni, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia affidataria risulti conforme all'interesse del medesimo, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
      7. Qualora l'affidamento preadottivo non risulti conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni, anche prima che sia decorso il periodo di un anno, previsto dal comma 5, revoca l'affidamento e dispone un nuovo affidamento
 

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preadottivo a una coppia che ha ottenuto il decreto di idoneità presso la quale il collocamento del minore risponde all'interesse del medesimo. Di tale affidamento è data comunicazione all'autorità del Paese straniero, per il tramite della Commissione, con la specifica indicazione dei nuovi genitori affidatari.
      8. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 7, il tribunale per i minorenni, previa comunicazione all'autorità del Paese straniero per il tramite della Commissione, dispone il collocamento del minore presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, ovvero ne dispone il rimpatrio qualora lo richieda la medesima autorità del Paese straniero.
      9. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere ai sensi dei commi 7 e 8; se ha raggiunto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale per i minorenni.
      10. Competente per la pronuncia dei provvedimenti di cui al presente articolo è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia».

Art. 9.
(Adozione pronunciata a favore
di cittadini italiani residenti all'estero).

      1. All'articolo 36 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. L'adozione pronunciata, ai sensi del comma 4, in un Paese straniero che ha ratificato la Convenzione o che nello spirito della Convenzione ha stipulato accordi bilaterali,

 

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può riguardare anche un minore proveniente da uno Stato terzo».

Art. 10.
(Incompatibilità dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della legge sull'adozione è inserito il seguente:

      «2-bis. I componenti della Commissione non devono aver ricoperto incarichi presso gli enti di cui all'articolo 31 nei due anni antecedenti all'inizio del loro mandato».

Art. 11.
(Compiti della Commissione
per le adozioni internazionali).

      1. All'articolo 39 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, accerta che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 39-ter.1 e che l'ente sia accreditato nel Paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione, cura la tenuta del relativo albo, vigila sull'operato degli enti, lo verifica almeno ogni tre anni e applica le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3-bis. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-bis;»;

          b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «h) valuta la proposta all'incontro formulata dall'autorità straniera e autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero;»;

          c) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

          «l-bis) esamina segnalazioni, istanze ed esposti in merito ai procedimenti adottivi

 

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pervenute dagli aspiranti all'adozione che abbiano conferito incarico all'ente ai sensi dell'articolo 31;

          l-ter) provvede ad informare gli aspiranti genitori adottivi in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione ai sensi dell'articolo 31, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure distinte in base ai Paesi di provenienza del minore;

          l-quater) cura gli adempimenti relativi alle procedure di adozione in casi particolari di un minore straniero ai sensi dell'articolo 57-bis e di affidamento temporaneo internazionale di cui all'articolo 57-ter»;

          d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La Commissione, nell'esercizio dei poteri di verifica sull'attività degli enti, può avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che agisce con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

          e) il comma 2 è abrogato.

Art. 12.
(Promozione delle attività
di sostegno successive all'adozione).

      1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39-bis della legge sull'adozione, sono aggiunte le seguenti parole: «per facilitare, successivamente all'ingresso del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34».

 

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Art. 13.
(Rapporto fra l'ente, la Commissione
e gli aspiranti all'adozione).

      1. All'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, gli enti devono altresì sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione di cui all'articolo 38:

          a) le tariffe da applicare ai servizi resi nel corso della procedura, sia in Italia che all'estero;

          b) le condizioni generali di contratto da applicare al rapporto intercorrente con gli aspiranti all'adozione.

      1-ter. Il mandato conferito dagli aspiranti all'adozione all'ente deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. In particolare deve prevedere che l'ente:

          a) fornisca agli adottanti le informazioni sull'andamento delle adozioni concluse, negli ultimi tre anni, nel Paese straniero da loro indicato, con riferimento ai tempi di attesa, alle classi di età dei minori, ai costi e alle difficoltà operative incontrate;

          b) renda nota la data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c);

          c) indichi il tempo medio di definizione della procedura e svolga l'incarico ricevuto nel rispetto dei tempi indicati all'atto del conferimento dell'incarico;

          d) dia immediato avviso agli aspiranti genitori adottivi qualora non sia in grado di eseguire l'incarico affidatogli nel rispetto dei tempi indicati all'atto di conferimento dell'incarico;

          e) aggiorni tempestivamente gli aspiranti all'adozione sullo stato della procedura;

 

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          f) svolga l'incarico conferito operando secondo una metodologia leale, trasparente e verificabile.

      1-quater. Non possono essere dedotti in contratto importi di spesa da corrispondere all'ente in difformità ai tetti massimi determinati dalla Commissione, di intesa con i rappresentanti degli enti autorizzati. Dell'importo di spesa eventualmente dedotto in eccesso non può essere richiesto il pagamento.
      1-quinquies. Dal momento dell'ingresso del minore in Italia, qualora la legge del Paese straniero di provenienza lo richieda, gli affidatari e i genitori adottivi collaborano con gli enti per la stesura delle relazioni da inviare alla competente autorità straniera, concernenti l'andamento dell'inserimento del minore nella nuova famiglia».

Art. 14.
(Accreditamento degli enti all'estero. Iniziative di carattere internazionale).

      1. Dopo l'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono inseriti i seguenti:

      «Art. 39-ter.1 - 1.l fine di ottenere l'accreditamento nel Paese straniero, l'ente autorizzato compie gli adempimenti richiesti dalla legge del Paese medesimo e trasmette alla Commissione di cui all'articolo 38 il relativo provvedimento adottato dalla competente autorità straniera.
      2. Nei casi in cui la legislazione del Paese straniero non preveda l'accreditamento, l'ente trasmette alla Commissione il provvedimento con cui la competente autorità straniera consente lo svolgimento delle procedure di adozione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione.

      Art. 39-ter.2 - 1. Al fine di facilitare la fase del procedimento di adozione che si svolge all'estero e di avviare negoziati con nuovi Paesi, il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce apposite politiche di intervento mirate, promuove le attività di

 

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cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), provvede ad organizzare incontri internazionali e ad avviare ogni altra utile iniziativa.
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 15.

      (Dell'adozione in casi particolari di un minore straniero e dell'affidamento temporaneo internazionale).

      1. Dopo il capo II del titolo IV della legge sull'adozione sono aggiunti i seguenti:

«Capo II-bis.

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI DI UN MINORE STRANIERO

      Art. 57-bis. - 1. I cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 44, commi 3 e 4, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione di un minore straniero individuato, residente all'estero, relativamente al quale ricorre una delle ipotesi indicate dal medesimo articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c).
      2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, deve prestare il proprio consenso all'adozione, con atto pubblico, dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.
      3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, verifica la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, e compie gli altri accertamenti previsti dall'articolo 57.
      4. Completata l'attività istruttoria, il tribunale per i minorenni emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale

 

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si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione del minore straniero indicato all'atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità.
      5. Il decreto di cui al comma 4 è trasmesso, con copia della documentazione allegata, alla Commissione di cui all'articolo 38, la quale trasmette gli atti all'autorità straniera competente a pronunciare il provvedimento di adozione del minore.
      6. La Commissione, accertato che l'adozione risponde al superiore interesse del minore, ne autorizza l'ingresso e la residenza in Italia e dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile.
      7. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso emesso ai sensi del comma 6, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
      8. Si applicano al presente capo le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

Capo II-ter.

DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO
INTERNAZIONALE

      Art. 57-ter. - 1. Ai fini della presente legge, per affidamento temporaneo internazionale si intende l'inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
      2. L'affidamento presuppone che i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, abbiano prestato il proprio consenso all'affidamento, con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver

 

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ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.
      3. L'affidamento può riguardare esclusivamente minori che provengono da Stati con i quali sono stati stipulati accordi internazionali. Le condizioni per l'ingresso, la permanenza e il rimpatrio dei minori accolti in affidamento, non disciplinate dalla presente legge, sono stabilite dai predetti accordi, salvo quanto previsto dalle leggi di ratifica di apposite convenzioni internazionali.

      Art. 57-quater. - 1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:

          a) provvedono al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;

          b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di provenienza.

      2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 del presente articolo comporta la revoca dell'affidamento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-quinquies, comma 7.

      Art. 57-quinquies. - 1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 57-quater, comma 1, e rilascia, in caso di esito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 38, affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore.
      2. La Commissione riceve dalla competente autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti affidatari e il minore straniero, corredata delle necessarie

 

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informazioni riguardanti il minore, anche di carattere sanitario. La Commissione trasmette agli aspiranti all'affidamento tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore e, dopo aver ricevuto il loro consenso scritto all'incontro, li assiste in tutte le attività da svolgere nello Stato straniero.
      3. Il provvedimento di affidamento temporaneo internazionale pronunciato all'estero viene trasmesso alla Commissione che lo inoltra al giudice tutelare competente. Il giudice tutelare, verificato il rispetto delle condizioni stabilite nella presente legge e negli accordi bilaterali di cui all'articolo 57-ter, comma 3, dispone con decreto l'esecutività del provvedimento di affidamento e incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di vigilare ai sensi del comma 6.
      4. La Commissione autorizza l'ingresso in Italia del minore accolto in affidamento. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione dalla Commissione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso, rilasciano il visto d'ingresso a beneficio del minore.
      5. Il periodo di affidamento non può superare la durata di due anni ed è comunque prorogabile, dal giudice tutelare, qualora la sospensione dell'affidamento impedisca al minore il completamento del ciclo scolastico in cui viene inserito.
      6. I servizi socio-assistenziali di cui al comma 3 vigilano durante l'affidamento con l'obbligo di riferire senza indugio al giudice tutelare competente ogni evento di particolare rilevanza e di presentare, anche alla Commissione, una relazione annuale sull'inserimento del minore nella famiglia affidataria.
      7. Il giudice tutelare, qualora verifichi la violazione dei doveri di cui all'articolo 57-quater, comma 1, revoca l'affidamento, ne dà comunicazione alla Commissione affinché curi il rimpatrio del minore nel Paese di provenienza e adotta gli opportuni
 

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provvedimenti temporanei in favore del minore.

      Art. 57-sexies. - 1. Il minore straniero accolto in affidamento temporaneo internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.
      2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso».

Art. 16.
(Norma finale).

      1. All'articolo 38 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. L'adozione di un minore straniero è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».


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