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PDL 1026

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1026


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANETTA

Istituzione di una zona franca nel territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e di un punto franco presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2

Presentata l'8 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è volta a incentivare lo sviluppo delle attività commerciali e produttive della provincia del Verbano-Cusio-Ossola attraverso misure di carattere fiscale la cui applicazione - sebbene destinata a localizzarsi in una ridotta parte del suo territorio - appare suscettibile di determinare effetti sull'economia dell'intera provincia, valorizzando le caratteristiche derivanti dalla sua collocazione geografica e accrescendo l'impiego di infrastrutture già esistenti per sfruttarne appieno le potenzialità.
      Le iniziative proposte a questo fine mirano a determinare un ambiente favorevole alla creazione di imprese commerciali e industriali non attraverso la concessione di contributi diretti, bensì consentendo l'applicazione di un regime tributario e doganale che, agevolando e semplificando l'esercizio delle attività economiche, appare idoneo a determinare una crescita autopropulsiva con effetti durevoli.
      Vengono infatti previste l'istituzione di zone franche, di estensione territoriale limitata a quattro comuni della provincia situati presso i principali valichi di confine con il territorio della Confederazione elvetica, e la creazione di un punto franco presso lo scalo ferroviario internazionale di DOMO 2, la cui collocazione strategica come punto nodale delle comunicazioni fra la Svizzera e l'Italia nord-occidentale, unitamente alla disponibilità di aree attualmente non pienamente utilizzate, apre interessanti prospettive non solo sul piano della logistica dei trasporti, ma anche su
 

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quello delle attività industriali di trasformazione.
      Negli ordinamenti moderni, l'espressione «zona franca» indica un istituto di diritto doganale, consistente nell'applicazione - in un ambito territoriale determinato - di un regime particolare di esenzione doganale, generalmente configurato come finzione giuridica di estraneità della porzione territoriale costituita in zona franca rispetto al territorio doganale dello Stato.
      La finzione di extraterritorialità non comporta l'esclusione del territorio franco dall'ordinamento doganale dello Stato, ma determina che quest'ultimo, sebbene di fatto situato entro il territorio doganale, agli effetti dell'imposizione tributaria è considerato fuori della linea doganale ed è così sottratto al regime doganale ordinario, per essere assoggettato a un regime speciale, il quale sostanzialmente consente di introdurre, depositare e, a volte, manipolare, trasformare e consumare le merci estere nella zona franca in esenzione da tributi e da formalità doganali. Dovendosi inoltre considerare il confine della zona franca corrispondente alla linea doganale, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca devono ritenersi esportate; viceversa, le merci estratte dalla zona franca e destinate al consumo nel territorio doganale devono considerarsi, agli effetti doganali, merci di provenienza estera.
      Il solo riferimento all'elemento materiale (il territorio) non è tuttavia sufficiente, ma deve essere integrato dalla considerazione degli elementi contenutistici e funzionali del regime doganale applicato alla zona franca. Sotto questo aspetto, sebbene ogni singola zona franca tendenzialmente sia disciplinata da un proprio statuto normativo, è tuttavia possibile adottare, con finalità meramente descrittiva, una classificazione di carattere generale.
      In primo luogo può individuarsi un regime di zona franca, che potremmo definire «integrale», il quale permette non solo l'introduzione, il deposito, la manipolazione delle merci nel territorio franco, ma anche il consumo e l'utilizzazione delle stesse da parte dei residenti, in esenzione doganale. Tradizionalmente questo regime è proprio delle zone franche in senso stretto e delle città franche e ha un innegabile collegamento con il più antico istituto delle franchigie medievali (privilegio con il quale alcuni comuni ottennero autonomie più o meno ampie), del quale mantiene il carattere di eccezionalità e di privilegio. Storicamente ne hanno giustificato l'adozione particolari vicende politiche o situazioni di disagio economico o ambientale o è stato concesso quale complemento di una speciale situazione di autonomia.
      In tale senso è opportuno e doveroso ricordare che in passato furono concesse agevolazioni e privilegi che rimasero in vigore per ben 467 anni. Dette franchigie cessarono nel 1848. Ad esempio, l'esenzione dalle tasse di registro è da fare risalire al 22 luglio 1850; quella sul dazio al 31 maggio 1851 e, da ultimo, il divieto della coltivazione del tabacco è datato 15 giugno 1865.
      Più frequente è l'ipotesi in cui l'esenzione dal tributo e dalle formalità doganali è limitata all'introduzione delle merci in zona franca, alle operazioni relative al loro carico, scarico, trasbordo o comunque inerenti al traffico commerciale, al loro deposito, negoziazione e riesportazione. È il regime proprio dei porti franchi, delle zone portuali franche (o punti franchi) e dei depositi franchi. La finalità è quella di agevolare il traffico mercantile internazionale, il commercio di riesportazione e il deposito all'interno di tali zone e, per conseguenza, di incoraggiare l'utilizzazione di determinate attrezzature da parte degli operatori commerciali.
      Quando, infine, viene consentita la lavorazione o la trasformazione industriale delle merci introdotte in zona franca, si ha un diverso regime, che assume anche un'ulteriore finalità di incentivazione industriale. Gli stabilimenti industriali insediati in tale zona sono infatti agevolati dalla possibilità di utilizzare le materie prime e le merci necessarie al processo
 

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produttivo, nonché di riesportare i prodotti finiti, in esenzione dai dazi doganali.
      La materia è positivamente disciplinata nella legislazione nazionale ed europea.
      In particolare, l'articolo 166 del codice doganale comunitario, di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, definisce le zone franche e i depositi franchi come «parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui:

          a) le merci non comunitarie sono considerate, per l'applicazione dei dazi all'importazione e delle misure di politica commerciale all'importazione, come merci non situate nel territorio doganale della Comunità, purché non siano immesse in libera pratica o assoggettate ad un altro regime doganale, né utilizzate o consumate in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione doganale;

          b) le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del loro collocamento in tale zona franca o in tale deposito franco, di misure connesse, in linea di massima, alla loro esportazione».

      L'articolo 167 autorizza gli Stati membri a destinare a zona franca talune parti del territorio doganale della Comunità, stabilendone il limite geografico, e ad autorizzare la creazione di depositi franchi in locali da essi approvati.
      Le zone franche sono intercluse e gli Stati membri stabiliscono i punti di entrata e di uscita, sottoponendoli a vigilanza doganale. Sono previste disposizioni specifiche per assicurare il rispetto della legislazione doganale. In particolare, l'autorità doganale può comunque controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco, che vi vengono depositate o che ne escono. L'accesso a una zona franca o a un deposito franco può essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza delle leggi doganali. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata a un'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale.
      L'articolo 172 consente, alle condizioni previste dal codice medesimo, lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi in una zona franca o in un deposito franco, con l'osservanza degli obblighi contabili previsti dall'articolo 176, previa notifica all'autorità doganale e salvi le limitazioni e i divieti - anche di carattere soggettivo - che la medesima autorità può disporre. L'utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione delle merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco sono ammesse alle condizioni indicate dall'articolo 173. Salve le eccezioni ammesse per i prodotti di rifornimento, tali merci non possono essere invece consumate o utilizzate nelle zone franche o nei depositi franchi.
      Dal punto di vista del controllo le zone franche possono essere di due tipi: quelle di primo tipo hanno una delimitazione territoriale in ragione della quale le merci collocate all'interno del loro perimetro, soggetto a vigilanza doganale, godono automaticamente del regime che le esclude dall'assoggettamento a diritti doganali e dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Le zone franche del secondo tipo, invece, hanno un regime assimilato a quello dei depositi doganali, in conseguenza del quale godono del regime più favorevole per esse previsto soltanto le merci introdotte con espressa dichiarazione presentata alle competenti autorità.
      Le zone franche esistenti all'interno dell'Unione europea erano 31 nel 2002 (Commissione europea, comunicazione 2002/C 50/05); dopo l'ingresso degli Stati che hanno recentemente aderito all'Unione sono cresciute al numero di 62 (Commissione europea, Direzione generale delle imposte e delle dogane: dato aggiornato al 1o settembre 2005). La loro esistenza è giustificata dall'interesse obiettivo per la costituzione di tali territori in regime di esenzione fiscale, considerato che da un lato non presuppongono oneri di investimento infrastrutturale e dall'altro

 

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non diminuiscono le entrate fiscali dello Stato, che infatti si avvantaggia, al termine del periodo di esenzione, dalle nuove realtà produttive venute frattanto a crearsi.
      L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, assimila ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti disciplinati in particolare dagli articoli 132, 164, 166 e 254 del medesimo testo unico. L'articolo 166 riguarda i punti franchi, che possono essere istituiti con legge nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero. Ove non vi provveda la legge, con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le attività commerciali e industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservare ai fini della disciplina doganale. Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali necessarie per la loro conservazione, nonché degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. In tale caso, le merci sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione e sono soggette alle condizioni e alle formalità stabilite in via generale dal Ministero dell'economia e delle finanze, prescindendosi tuttavia dalla prevista cauzione. Le merci introdotte nei depositi franchi e nei punti franchi possono esservi consumate o utilizzate solo alle condizioni stabilite per l'importazione definitiva.
      L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di fornire gli strumenti necessari per la trasformazione e il miglioramento delle strutture economiche e sociali di una zona che è disomogenea al contesto economico del resto del centro nord e della regione Piemonte, al fine di consentire la massima occupazione stabile e più rapidi ed equilibrati incrementi di reddito. Le zone che sarebbero interessate all'applicazione del regime di zona franca sono situate all'interno di comunità montane confinanti con la Svizzera e in alcune delle valli piemontesi più suggestive dal punto di vista paesaggistico e ambientale, nelle quali il supporto di incentivi di tipo ordinario, in sinergia con incentivi straordinari preveduti dalla presente proposta di legge, possono creare le premesse per lo sviluppo dell'intero comprensorio, con effetti certamente benèfici per l'intera regione.
      La prima misura proposta consiste nell'istituzione di zone franche, disposta dall'articolo 1 del presente progetto di legge, in zone corrispondenti ai territori dei comuni di Trasquera e Varzo (presso il traforo del Sempione), Re e Cannobio (situati sull'opposto confine con la Svizzera verso Locarno). La durata della zona franca è stabilita in dieci anni, che, per consentire la realizzazione delle opere e l'adozione delle misure amministrative necessarie, vengono fatti decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 2 disciplina i benefìci tributari riferiti alle accise e all'imposta sul valore aggiunto per le merci da introdurre nelle suddette zone franche per il consumo e la produzione locale. La determinazione annuale dei contingenti è rimessa a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativamente ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca. Con lo stesso decreto possono essere disciplinate le agevolazioni che si rendano necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alla zona franca.
      I successivi articoli stabiliscono il regime speciale della zona franca agli effetti delle leggi doganali. L'articolo 3 consente alle imprese industriali operanti nella zona franca di essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente, e di corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti
 

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di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione. È inoltre permesso introdurvi temporaneamente materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate e reintrodotte nel territorio doganale come prodotti trasformati. Questi benefìci sono concessi, su richiesta delle imprese, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ne stabilisce le condizioni.
      L'articolo 4 regola l'applicabilità degli istituti relativi all'importazione temporanea e delle altre ordinarie agevolazioni per il traffico internazionale.
      L'articolo 5, in conformità a quanto prescritto dal citato codice doganale comunitario e ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia edilizia, assoggetta la costruzione di qualsiasi immobile nella zona franca all'autorizzazione dell'autorità doganale, prevedendo a quest'effetto una forma di silenzio-assenso qualora l'autorità stessa non abbia comunicato il rigetto della richiesta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
      L'articolo 6 riguarda la determinazione dei varchi per l'introduzione delle merci, il loro deposito e le forme di vigilanza doganale necessarie per il funzionamento della zona franca.
      L'articolo 7 dichiara l'applicabilità delle disposizioni in materia di contrabbando in relazione allo speciale regime della zona franca e disciplina i poteri del personale doganale a tutela dell'interesse erariale.
      Il capo II della presente proposta di legge riguarda invece l'istituzione di un punto franco presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola. L'iniziativa consentirà di impiegare appieno i vasti spazi disponibili nel perimetro di tale scalo, valorizzandone la funzione di snodo nelle comunicazioni tra la Svizzera e il Piemonte, agevolando le attività commerciali e favorendo l'impianto di imprese industriali che godranno delle semplificazioni amministrative e dei minori oneri economici derivanti dallo speciale regime doganale proprio dell'istituto.
      L'articolo 8 stabilisce l'operatività del punto franco a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. La delimitazione dei confini del punto franco - all'interno delle aree attualmente occupate dallo scalo merci - è rimessa a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio cui è affidata l'amministrazione del punto franco. A norma dell'articolo 9, tale consorzio sarà formato dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dai comuni di Beura-Cardezza, Domodossola e Villadossola, dalla comunità montana Valle Ossola, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dalla società Rete ferroviaria italiana Spa (proprietaria delle aree), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il consorzio provvederà a proprio carico all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione, e dovrà fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e curarne la manutenzione e l'illuminazione.
      A tali fini, secondo l'articolo 10, il consorzio predisporrà un piano operativo della zona franca che, previa valutazione dell'autorità doganale, sarà approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Al consorzio spetteranno anche l'attribuzione delle aree e l'istruttoria sulle richieste dei soggetti economici che intendono operare all'interno della zona franca, in vista del rilascio dell'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità doganale secondo le norme del citato codice doganale comunitario.
      L'articolo 11 stabilisce che nel punto franco si potranno compiere tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi. Conformemente a quanto previsto dal citato testo
 

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unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e di trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali, saranno assimilate a quelle in regime di temporanea importazione. È specificato che le imprese operanti nel punto franco possono gestire depositi IVA, agli effetti dell'esclusione dall'assoggettamento all'imposta, in conformità a quanto è disposto dall'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
      L'articolo 12 indica le limitazioni cui è soggetto il regime tributario agevolato proprio del punto franco. In particolare, non godono di tale regime le merci destinate al consumo dentro il punto franco o all'impianto degli stabilimenti all'interno di esso, e le franchigie. Per prevenire violazioni è vietata nel punto franco la vendita al minuto. In deroga a tale divieto, è ammesso l'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico; a presidio dell'interesse erariale, tale attività è tuttavia sottoposta all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinata a speciali condizioni e forme di vigilanza.
      L'articolo 13 disciplina i poteri del personale doganale all'interno del punto franco.
      L'articolo 14 prevede, infine, che le norme di attuazione relative sia alle zone franche, sia al punto franco siano emanate mediante regolamento da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso Ministro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

ISTITUZIONE DI UNA ZONA FRANCA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Art. 1.

      1. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente ai comuni di Trasquera e Varzo, al comune di Re e al comune di Cannobio, è assimilato a territorio extra-doganale e costituito in zona franca per la durata di dieci anni, decorrenti dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Restano in vigore, nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché tutte le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca, la cui immissione nella zona franca è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo.
      2. Con lo stesso decreto previsto dal comma 1 possono essere disciplinate le agevolazioni che si rendano necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alla zona franca.

 

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Art. 3.

      1. Alle imprese industriali operanti nella zona franca è consentito di:

          a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano alla vigilanza permanente;

          b) corrispondere sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

          c) introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

      2. La concessione dei benefìci previsti dal comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefìci predetti.

Art. 4.

      1. Le merci estere ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate nel territorio doganale fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca, ai fini dell'esonero, quando sono riesportate, dai tributi che nella stessa rimangono in vigore.
      2. Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni in vigore come speciali agevolazioni per il traffico internazionale.
      3. Le restituzioni e gli abbuoni d'imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i

 

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prodotti stessi sono immessi in consumo nella zona franca, nei limiti dei contingenti annui prestabiliti.

Art. 5.

      1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia edilizia, la costruzione di qualsiasi immobile nella zona franca è subordinata all'autorizzazione dell'autorità doganale, che la vieta qualora possa determinare pregiudizio per gli interessi erariali. L'autorizzazione si intende concessa qualora l'autorità doganale competente non abbia comunicato il rigetto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 6.

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni; sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse; è delimitata la zona esterna di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, deve essere istituita lungo la nuova linea.
      2. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea nonché per l'impianto e il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le opere a tale fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 7.

      1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

 

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emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.
      2. In relazione al particolare regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legge doganale per il contrabbando:

          a) l'immissione delle merci estere nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

          b) il trasporto di merci estere nella zona franca per strada non permessa, quando può fondatamente presumersi il proposito di introdurle fraudolentemente nel territorio doganale;

          c) il deposito di merci estere nella zona franca, in località o in quantità non permesse.

      3. Agli effetti del comma 2, sono considerati come merci estere i prodotti di origine nazionale che sono soggetti a diritti di confine all'atto della loro introduzione in territorio doganale.
      4. Il personale doganale ha facoltà di entrare negli stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie esistenti nella zona franca e di ispezionare i libri e gli altri registri e documenti commerciali e contabili.

Capo II

ISTITUZIONE DI UN PUNTO FRANCO PRESSO LO SCALO MERCI FERROVIARIO DI DOMO 2

Art. 8.

      1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso lo scalo merci ferroviario di DOMO 2, situato nei comuni di Beura-Cardezza e Villadossola, un punto franco ai sensi degli articoli 166 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in

 

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materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
      2. Il punto franco istituito ai sensi del comma 1 comprende parte delle aree occupate dallo scalo merci ferroviario di DOMO 2, secondo i confini delimitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consorzio costituito ai sensi dell'articolo 9.

Art. 9.

      1. L'amministrazione del punto franco istituito ai sensi dell'articolo 8 è affidata a un consorzio formato dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dai comuni di Beura-Cardezza, Domodossola e Villadossola, dalla comunità montana Valle Ossola, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dalla società Rete ferroviaria italiana Spa.
      2. Il consorzio è costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il consorzio costituito ai sensi del comma 1 provvede, con oneri a proprio carico, all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione.
      4. Il consorzio è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e a provvedere alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.

Art. 10.

      1. Il consorzio di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla propria costituzione, predispone un piano operativo della zona franca che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali.
      2. Il piano operativo della zona franca è trasmesso all'autorità doganale, che può formulare osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione.

 

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      3. Il consorzio trasmette il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, al Ministro dell'economia e delle finanze, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
      4. Con la medesima procedura prevista dai commi 2 e 3 sono approvate le modificazioni che il consorzio ritenga di apportare al piano operativo.
      5. Le richieste dei soggetti economici che intendono operare all'interno della zona franca sono presentate al consorzio che, eseguita l'istruttoria preliminare e verificata la disponibilità dell'area, le trasmette all'autorità doganale per il rilascio dell'autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto disposto dal codice doganale comunitario, di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

Art. 11.

      1. Salve le limitazioni e le eccezioni disposte dall'articolo 12, nel punto franco istituito ai sensi dell'articolo 8 possono essere compiute tutte le operazioni inerenti allo scarico e al carico di materiali e di merci, al loro deposito e alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, con lo svolgimento di qualsiasi attività di natura industriale, commerciale e di prestazione di servizi.
      2. Le merci sottoposte a operazioni di manipolazione e di trasformazione, diverse dalle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono assimilate a quelle in regime di temporanea importazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 165, terzo comma, del medesimo testo unico. Il regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della presente legge, determina le disposizioni da osservare per tali operazioni agli effetti della disciplina doganale.

 

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      3. Le imprese operanti nel punto franco possono gestire depositi IVA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

Art. 12.

      1. Le franchigie inerenti al regime di punto franco non hanno effetto per quanto concerne l'uso o il consumo delle merci estere, rimanendo le franchigie stesse in ogni caso inapplicabili:

          a) ai materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche e private;

          b) ai materiali di ogni specie per costruzioni edilizie e stradali;

          c) agli arredamenti di uffici e di abitazioni;

          d) ai commestibili e alle bevande.

      2. È vietata nel punto franco la vendita al minuto.
      3. L'esercizio di spacci di viveri e di bevande e degli altri esercizi commerciali, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, è sottoposto all'autorizzazione dell'autorità doganale e subordinato alle condizioni e alle forme di vigilanza previste dal regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Art. 13.

      1. Nel punto franco il personale doganale, in base alle disposizioni di legge, è abilitato all'accertamento dei reati e delle altre violazioni di carattere doganale; esercita i controlli sulle merci previsti dalle norme comunitarie e ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento; ha facoltà di accedere in qualunque momento negli stabilimenti, nei magazzini, nei recinti e negli altri esercizi esistenti nel punto franco per eseguire accertamenti sulle merci depositate o in lavorazione, nonché di ispezionare libri, registri e documenti commerciali e di trasporto.

 

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Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

      1. Le disposizioni per l'attuazione della presente legge sono emanate, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


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