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PDL 1683

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1683



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIOACCHINO ALFANO

Modifiche all'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, in materia di istanze per l'annullamento d'ufficio o la revoca degli atti dell'Amministrazione finanziaria

Presentata il 21 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In base a quanto disposto da una legge fondamentale dello Stato italiano, la legge n. 241 del 1990, la pubblica amministrazione ha il dovere di essere efficiente, imparziale e «trasparente». Trasparenza vuol dire che il cittadino-contribuente ha il diritto di conoscere quali sono le procedure attraverso le quali l'amministrazione agisce, quali sono i documenti che essa considera e soprattutto quali sono i tempi in cui i suoi procedimenti devono concludersi e chi ne risponde. La pubblica amministrazione ha il dovere, quindi, di applicare la legge correttamente e in modo imparziale.
      Quando l'amministrazione verifica di aver commesso un errore, danneggiando ingiustificamente il cittadino-contribuente, può annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice. Questo potere di auto-correzione si chiama «autotutela» e nel campo fiscale è disciplinato dal decreto-legge n.564 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 37 del 1997.
      Accade sovente che il cittadino-contribuente consideri «palese» l'errore dell'amministrazione in relazione a un determinato atto e presenti l'istanza di annullamento lasciando decorrere i termini per instaurare il contenzioso di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992. Decorsi tali termini, l'Amministrazione finanziaria gli
 

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oppone un diniego o non risponde all'istanza, lasciando al cittadino-contribuente un'unica strada: pagare, presentare istanza di rimborso e ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
      Allo stato attuale, dunque, la legge sull'autotutela non appare equa per il cittadino-contribuente che vuol evitare inutili e lunghi contenziosi con l'erario e che al tempo stesso si vede precludere la tutela dei suoi diritti nelle sedi appropriate.
      Con la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si prevede che il cittadino-contribuente, presentando l'istanza di annullamento per autotutela, sospende i termini per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale. Resta fermo il principio per il quale l'Amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di rispondere e che, decorsi quattro mesi dalla proposizione dell'istanza, in caso di mancato accoglimento, ricominceranno a decorrere i termini per l'impugnazione. L'eventuale silenzio-rifiuto non viene fatto rientrare nei casi di impugnabilità previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 546 del 1992.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-sexies. Qualora al contribuente sia richiesto il pagamento di una somma, comprensiva di sanzioni e di interessi, superiore a 10 milioni di euro, il contribuente può presentare istanza di annullamento d'ufficio o di revoca del relativo atto dell'Amministrazione finanziaria, in carta libera, direttamente al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'istanza, il contribuente deve dichiarare di non avere presentato la medesima ad altro ufficio della pubblica amministrazione; in caso di presentazione di una pluralità di istanze, il contribuente decade immediatamente dagli eventuali benefìci concessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze non è obbligato a fornire risposta all'istanza. La mancata risposta del Ministro dell'economia e delle finanze non rientra nelle ipotesi di impugnabilità previste dall'articolo 19, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
      1-septies. In caso di presentazione dell'istanza di cui al comma 1-sexies, i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale stabiliti dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sono sospesi per quattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza».


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