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PDL 1568

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1568


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZONI

Riforma del codice di procedura penale

Presentata il 2 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dalla necessità, ormai improcrastinabile, di operare una rivisitazione del codice di procedura penale.
      I problemi che affliggono il sistema processualistico sono noti, e ben riassunti dall'affermazione del Primo presidente della Corte di cassazione, Nicola Marvulli, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006: «Il codice del 1989, nato come ambizioso progetto di rito accusatorio, è ormai un relitto in disarmo, sulle cui ceneri si è costruito, attraverso reiterati interventi normativi, un sistema che ha il pregio di rendere meno funzionale l'amministrazione della giustizia.
      Basti pensare che l'attuale, lunga durata delle indagini preliminari sembra proprio aver resuscitato quell'antica, sommaria istruzione che il Pubblico Ministero era aduso compiere nella più palese violazione di quella regola che prevede la presenza dell'accusato dinanzi al suo giudice naturale, una regola già applicata dall'imperatore Traiano, e da noi riscoperta nel 1989, ma di nuovo posta nel nulla».
      Oltre alla sottrazione dell'imputato al giudice naturale, il sintomo più evidente della crisi del sistema è la lentezza con cui si attua la risposta dell'ordinamento alla violazione della norma, da cui discende la sensazione di una legalità meramente apparente.
      Da ultimo, la riforma costituzionale dell'articolo 111, con l'introduzione della normativa sul giusto processo, ed il doveroso rispetto dei princìpi sanciti a livello europeo ed internazionale, rendono necessaria la rivisitazione completa delle norme che regolano il procedimento penale.
 

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      Fino ad oggi non è mai stata attuata una riscrittura completa del dettato codicistico, ma sono stati eseguiti interventi isolati su singole norme o istituti, con la conseguenza di avere, oggi, un testo disomogeneo, a volte contraddittorio e spesso inadeguato.
      Per questi motivi, il testo presentato oggi procede al riesame analitico di tutte le norme, per un totale di 842 articoli, con numerazione diversa dal precedente, ed elaborato sulla base di tre direttive fondamentali:

          a) rivisitazione del sistema delle garanzie, al fine di sveltire la procedura senza penalizzare i diritti;

          b) semplificazione delle forme, al fine di aumentare l'efficienza;

          c) riconduzione dell'imputato al giudice naturale.

      Il libro primo, disciplinante i soggetti, non ha subìto modifiche sostanziali, salvo che per la riscrittura delle norme in forma più chiara ed esaustiva.
      L'impostazione precedente è rimasta immutata, ma è stato apportato un cambiamento di grande rilievo, circa la determinazione della competenza.
      È infatti stabilita una competenza in capo al giudice collegiale, per le ipotesi non assegnate al giudice di pace, al giudice monocratico o alla corte d'assise.
      Ampliata ed in parte modificata è la disciplina della incompetenza, per quanto attiene alla sua rilevazione ed ai soggetti abilitati a presentare la relativa eccezione.
      Alcune modifiche sono state apportate al libro secondo, disciplinante gli atti.
      In particolare, è stata eliminata la distinzione tra le nullità di ordine generale e le nullità assolute, causa di notevoli difficoltà interpretative, data la totale assenza di una norma che specifichi i presupposti e le conseguenze dei due diversi tipi di nullità.
      L'unificazione al di sotto di un'unica categoria e di un unico regime, contribuisce alla semplificazione dell'attività.
      Per quanto riguarda il libro terzo, resta sostanzialmente invariato il regime delle prove, salvo che per l'introduzione della diversa definizione di «tema di prova».
      Una novità importante si registra nella disciplina della testimonianza, mediante la riscrittura della norma sull'«incompatibilità con l'ufficio di testimone» e la soppressione della disciplina di cui all'articolo 197-bis (Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone).
      In questo modo è finalmente superata l'attuale ambiguità creata dalla distinzione tra testimone, che ha cognizione diretta dei fatti ma è estraneo al processo, e dichiarante, le cui dichiarazioni necessitano di riscontri di natura diversa, per fondare una condanna.
      Il problema del riscontro è rimasto lettera morta per anni, e ha creato il problema dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni hanno valore probatorio.
      Sempre in tema di accertamento penale, è stata eliminata la distinzione tra perito, nominato dal giudice, e consulente, nominato dalla parte, mediante l'accorpamento nella sola figura del perito, allo scopo di configurare il diritto alla perizia come diritto alla testimonianza.
      Il libro quarto viene rivisto al fine di modernizzare il sistema cautelare, senza però intaccare le garanzie.
      Infatti, la disciplina delle misure cautelari, regolate nell'ottica del privilegio della libertà sull'autorità, resta parzialmente immutata.
      Esse sono concepite come misura estrema, da adottare in caso di assoluta necessità e sulla base di presupposti ben definiti, e rimangono quindi ferme le condizioni dei gravi elementi di colpevolezza e delle specifiche esigenze ai fini delle indagini.

 

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      All'interno delle misure cautelari e delle garanzie sopra enunciate, è riportata la disciplina dei tradizionali mezzi di ricerca della prova e delle intercettazioni.
      Esse sono raccolte sotto la denominazione di misure cautelari probatorie e per il connotato di forte invasività che le caratterizza, il loro esperimento è subordinato all'esistenza di «gravi elementi di prova» ed al collegamento «concreto ed attuale» tra il reato ed il soggetto destinatario della misura.
      Interventi arbitrari o non sufficientemente motivati comporteranno l'inutilizzabilità della prova raccolta.
      Quanto alle intercettazioni, oggetto di recentissime polemiche, si è optato per la loro riconduzione nell'ambito delle misure cautelari probatorie, ed alla sottoposizione sia alla riserva di legge che di giurisdizione.
      Inoltre, è ammessa e regolamentata anche l'intercettazione del flusso di comunicazioni da sistemi informatici o telematici, sulle cui risultanze il giudice potrà fondare la motivazione di una misura cautelare.
      Si potranno così utilizzare le informazioni di indubbia importanza fornite da carte di credito o telepass.
      Non di controllo da parte dello Stato si tratta, poiché, anche in questo caso, la necessaria invasione delle libertà costituzionali che l'espletamento delle intercettazioni comporta, si basa sulla sussistenza di «gravi indizi di reato», sull'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini e, soprattutto, sul collegamento con reati di particolare pericolosità.
      A favore dell'indagato è poi introdotto, per la prima volta, l'interrogatorio preventivo o di garanzia, in modo tale che il giudice ascolti l'interessato prima di emettere la misura.
      Infine, sono semplificate le forme di impugnazione, mediante la riscrittura, in modo più chiaro e puntuale, delle disposizioni concernenti gli adempimenti, i tempi e le attività delle parti.
      In particolare, è specificato l'obbligo di allegazione dei motivi al ricorso che introduce il giudizio in cassazione, e la facoltà del ricorrente di enunciarne di nuovi prima dell'inizio della discussione.
      Gli interventi operati sul libro quinto, si pongono, sostanzialmente, nell'ottica di una riorganizzazione che promuova l'efficienza.
      Così si procede alla ridefinizione dei ruoli di polizia giudiziaria e pubblico ministero, soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini e l'acquisizione delle notizie di reato.
      Mediante un accentramento delle attività in capo alla polizia, si elimina l'attuale dispersione di energie tra sezione e servizi.
      Allo stesso modo, è portato ad un mese il termine entro il quale la polizia deve trasmettere la notizia di reato, ma resta fermo l'obbligo di svolgere ulteriori indagini anche a seguito del passaggio di testimone alla magistratura.
      Le variazioni apportate al libro sesto, per quanto attiene ai procedimenti speciali, consistono nella parziale riscrittura della disciplina, in chiave di maggior efficienza ed economia processuale.
      Viene, infatti, anticipato il termine entro il quale presentare la richiesta del giudizio abbreviato e del patteggiamento, dovendo l'istanza pervenire entro l'udienza preliminare al dibattimento, di cui si parlerà più avanti.
      Per quanto riguarda il giudizio abbreviato, è eliminato l'atto di consenso da parte del pubblico ministero.
      Il patteggiamento sarà applicabile soltanto a richiesta della parte, e potrà dalla stessa essere subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena.
      In caso negativo, l'istanza sarà rigettata e si procederà nelle forme ordinarie.
      Resta ferma la possibilità di optare per il patteggiamento nel corso delle indagini preliminari.
      Il nuovo codice stabilisce poi, nell'ottica della celerità, l'applicazione automatica del giudizio direttissimo nel caso di arre- sto
 

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in flagranza di reato, a seguito della convalida dell'arresto.
      Infine, per quanto riguarda il giudizio, tra le novità più incisive da segnalare c'è la previsione di un'attività integrativa di indagine, che può essere esperita dal magistrato o dal difensore, dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, e l'introduzione di un'udienza preliminare al dibattimento.
      È, infatti, prevista un'udienza in camera di consiglio nella quale fare il piano dei lavori e presentare le richieste di prove e riti alternativi.
      In base a tali richieste, ed alla constatazione delle attività da esperire, sarà possibile stendere un calendario delle udienze, ed eliminare il problema dei rinvii inutili.
      Allo stesso scopo di evitare i rinvii non necessari, è introdotto l'obbligo per il presidente del collegio di verificare, almeno trenta giorni prima, che le notifiche siano pronte.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È approvato il testo del codice di procedura penale, allegato alla presente legge.

 

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Allegato.

LIBRO PRIMO
SOGGETTI

TITOLO I
GIUDICE

Capo I
GIURISDIZIONE

        Art. 1. - (Giurisdizione penale). - 1. I giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario esercitano la giurisdizione penale secondo le norme di questo codice.
        2. Nel procedimento a carico di minorenni le disposizioni di questo codice sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative dell'imputato.
        3. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.

        Art. 2. - (Cognizione del giudice). - 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito.
        2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.

        Art. 3. - (Sospensione del processo per la definizione di questioni pregiudiziali). - 1. Quando la risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza o di una controversia civile o amministrativa, dalla quale dipende la decisione sulla colpevolezza dell'imputato, è particolarmente complessa ed è già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può sospendere il processo fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.
        2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio.
        3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.
        4. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione.
        5. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

 

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Capo II
COMPETENZA

Sezione I
Disposizioni generali

        Art. 4. - (Criteri per la individuazione della competenza). - 1. La competenza del giudice è individuata in base alla funzione, alla materia, al territorio ed alla connessione.

        Art. 5. - (Regole per la determinazione della competenza per funzione). - 1. In ogni stato, fase e grado del procedimento è funzionalmente competente il giudice che, secondo le attribuzioni istituzionali, è legittimato ad adottare il provvedimento.

        Art. 6. - (Regole per la determinazione della competenza per materia, per territorio e per connessione). - 1. Per determinare la competenza per materia, per territorio e per connessione si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e da quelle ad effetto speciale.

Sezione II
Competenza per materia

        Art. 7. - (Competenza del tribunale per i minorenni). - 1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

        Art. 8. - (Competenza della corte di assise). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, la corte di assise è competente:

            a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

            b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580 e 584 del codice penale;

            c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

            d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per

 

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tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

        Art. 9. - (Competenza del giudice collegiale del tribunale ordinario). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il giudice collegiale del tribunale ordinario è competente per i reati che non appartengono alla competenza del giudice di pace, del giudice monocratico del tribunale ordinario o della corte di assise.

        Art. 10. - (Competenza del giudice monocratico del tribunale ordinario). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il giudice monocratico del tribunale ordinario è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.
        2. Il giudice monocratico del tribunale ordinario è inoltre competente per i seguenti reati:

            a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale;

            b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

            c) occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto, previsto dall'articolo 337-bis del codice penale;

            d) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

            e) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

            f) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;

            g) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale;

            h) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

            i) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;

            l) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale;

            m) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

            n) truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale;

            o) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall'articolo 640-bis del codice penale;

            p) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

 

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        Art. 11. - (Competenza per materia del giudice di pace). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il giudice di pace è competente:

            a) per i seguenti delitti, consumati o tentati, previsti dal codice penale:

                1) percosse (articolo 581);

                2) lesione personale limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte (articolo 582);

                3) lesioni personali colpose, limitatamente alle fattispecie di lesioni lievi perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni (articolo 590);

                4) omissione di soccorso, escluse le ipotesi di derivazione di lesione personale o di morte (articolo 593, commi primo e secondo);

                5) ingiuria (articolo 594);

                6) furti punibili a querela dell'offeso (articolo 626);

                7) sottrazione di cose comuni (articolo 627);

                8) usurpazione (articolo 631), deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (articolo 632), invasione di terreni o edifici (articolo 633), introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (articolo 636), salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

                9) danneggiamento (articolo 635, primo comma), uccisione o danneggiamento di animali altrui (articolo 638, primo comma) e deturpamento e imbrattamento di cose altrui (articolo 639, primo comma), perseguibili a querela di parte;

                10) appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (articolo 647);

            b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726 e 731 del codice penale;

            c) per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

                1) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;

                2) articoli 1095, 1096 e 1119 del codice della navigazione;

                3) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante «Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;

 

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                4) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;

                5) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

                6) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»;

                7) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico»;

                8) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;

                9) articoli 3, commi terzo e quarto, 46, quarto comma, e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;

                10) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto»;

                11) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

                12) articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;

                13) articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;

                14) articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante «Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa», e sezione I del capo II del titolo III della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

                15) articoli 186, commi 2 e 6, e 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;

                16) articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante «Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;

                17) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici», e articolo 15, comma 3, della legge 3

 

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febbraio 2003, n. 14, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002».

        2. La competenza per i reati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è, tuttavia, del giudice monocratico del tribunale ordinario se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Sezione III
Competenza per territorio

        Art. 12. - (Regole generali). - 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato.
        2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
        3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
        4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

        Art. 13. - (Regole suppletive). - 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 12, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
        2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
        3. Se nemmeno nel modo previsto dal comma 2 è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo di ultima residenza dell'imputato e, in mancanza, del luogo di domicilio o di residenza della persona offesa dal reato.

        Art. 14. - (Competenza per reati commessi all'estero). - 1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.
        2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 365.
        3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 12 e 13.

        Art. 15. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati per reati diversi da quelli inerenti all'esercizio della funzione). - 1. Salvo

 

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quanto previsto dall'articolo 16, i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge.
        2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte di appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.
        3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.

        Art. 16. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati per reati inerenti all'esercizio della funzione). - 1. I procedimenti per reati inerenti all'esercizio della funzione o per reati per i quali sia contestata una delle aggravanti previste dall'articolo 61, numero 9) o numero 11), del codice penale, in cui un magistrato assume la qualità di indagato o di imputato, nonché i procedimenti per reati per i quali sia contestata una delle aggravanti previste dall'articolo 61, numero 10) o numero 11), del codice penale, in cui un magistrato assume la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte di appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge, secondo un criterio di rotazione.
        2. La competenza appartiene, per un biennio e secondo un criterio di rotazione, ai giudici dei distretti di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Palermo, Torino e Venezia.
        3. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 2 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello che segue, in ordine alfabetico, quello determinato ai sensi del comma 2.
        4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume la qualità di indagato o di imputato oppure di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma dei commi precedenti.
        7. Ogni due anni, presso la corte di appello designata, si costituisce, per sorteggio tra tutti i giudici del distretto, il collegio per il giudizio.

        Art. 17. - (Competenza per i procedimenti riguardanti i difensori). - 1. I procedimenti riguardanti i difensori per reati inerenti all'esercizio

 

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della funzione sono di competenza del giudice individuato ai sensi dell'articolo 15, comma 1.

        Art. 18. - (Trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 16 e 17, l'ufficio del pubblico ministero deve astenersi da qualsiasi iniziativa e rimettere gli atti, per ogni valutazione ed anche ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 365, all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

Sezione IV
Competenza per connessione

        Art. 19. - (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di imputazioni:

            a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

            b) se ad una persona sono ascritti più reati commessi con una sola azione od omissione oppure con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

        2. Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, si ha connessione di imputazioni:

            a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro;

            b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.

        Art. 20. - (Connessione di imputazioni rientranti nella competenza di giudici ordinari e speciali). - 1. Se alcune delle imputazioni connesse appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altre a quella della Corte costituzionale, è competente per tutti quest'ultima.
        2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di imputazioni opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 23, comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

        Art. 21. - (Limiti alla connessione nel caso di imputazioni ascritte a minorenni). - 1. La connessione non opera fra imputazioni ascritte a soggetti che al momento del fatto erano minorenni e imputazioni ascritte a soggetti che al momento del fatto erano maggiorenni.
        2. La connessione non opera, altresì, fra imputazioni per fatti commessi quando il soggetto era minorenne e imputazioni per fatti commessi quando il soggetto era maggiorenne.

        Art. 22. - (Competenza per materia determinata dalla connessione). - 1. Se alcune delle imputazioni connesse appartengono alla competenza

 

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della corte di assise ed altre a quella del giudice collegiale del tribunale ordinario, del giudice monocratico del tribunale ordinario o del giudice di pace, è competente per tutte la corte di assise.
        2. Se alcune delle imputazioni connesse appartengono alla competenza del giudice collegiale del tribunale ordinario ed altre alla competenza del giudice monocratico del tribunale ordinario o del giudice di pace, è competente per tutte il giudice collegiale del tribunale ordinario.
        3. Se alcune delle imputazioni connesse appartengono alla competenza del giudice monocratico del tribunale ordinario ed altre alla competenza del giudice di pace, è competente per tutte il giudice monocratico del tribunale ordinario.
        4. Tra imputazioni di competenza del giudice di pace e imputazioni di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso in cui la persona abbia commesso più reati con una sola azione od omissione.
        5. Innanzi al giudice di pace la connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi.

        Art. 23. - (Competenza per territorio determinata dalla connessione). - 1. La competenza per territorio per imputazioni connesse rispetto alle quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
        2. Nel caso previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.
        3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
        4. Se i reati di competenza del giudice di pace sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti per imputazioni connesse.

Capo III
RIUNIONE E SEPARAZIONE
DI PROCESSI

        Art. 24. - (Riunione di processi). - 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi:

            a) nei casi previsti dall'articolo 19;

 

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            b) nei casi previsti dall'articolo 63, comma 2, lettera b).

        Art. 25. - (Separazione di processi). - 1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:

            a) se, nell'udienza di comparizione, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessaria l'attività di integrazione probatoria a norma dell'articolo 464;

            b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;

            c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;

            d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

            e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;

            f) se uno o più imputati di reati di maggiore allarme sociale previsti dall'articolo 422, comma 2, è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione.

        2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere, altresì, disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
        3. Nei casi di imputazioni connesse, prima di procedere all'udienza per il dibattimento, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi.
        4. Il giudice di pace può ordinare, in ogni caso, la riunione dei processi quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, oppure ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento.
        5. Prima di procedere all'udienza per il dibattimento e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la

 

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riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.

        Art. 26. - (Provvedimenti sulla riunione e separazione). - 1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti.

Capo IV
PROVVEDIMENTI SULLA
GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA

        Art. 27. - (Difetto di giurisdizione). - 1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
        2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applica la disposizione prevista dall'articolo 29, comma 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.

        Art. 28. - (Incompetenza). - 1. L'incompetenza è rilevata, di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
        2. L'incompetenza è eccepita dalle parti tempestivamente, non appena emerge la violazione delle regole attributive della competenza per funzione, materia, territorio o connessione.
        3. In ogni caso, a pena di decadenza, l'incompetenza può essere eccepita:

            a) nell'udienza di comparizione, subito dopo la costituzione delle parti, se è riferita al giudice per le indagini preliminari e la relativa eccezione è stata respinta in tale fase;

            b) sino al momento delle conclusioni, se è riferita al giudice dell'udienza di comparizione;

            c) nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, subito dopo la costituzione delle parti, se non v'è stata udienza di comparizione o se l'eccezione è stata proposta nell'udienza di comparizione e la relativa eccezione è stata respinta in tale fase;

            d) sino al momento della discussione, se è riferita al giudice del dibattimento o la relativa eccezione è stata respinta nelle fasi precedenti.

        4. L'eccezione non accolta può essere riproposta con i motivi di appello.

        Art. 29. - (Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari). - 1. Il giudice, nel corso delle indagini preliminari, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza con effetti limitati al provvedimento richiesto e dispone la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

 

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        2. Il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, dopo la chiusura delle indagini preliminari, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

        Art. 30. - (Incompetenza dichiarata dal giudice dell'udienza di comparizione). - 1. Il giudice dell'udienza di comparizione, se riconosce la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

        Art. 31. - (Incompetenza dichiarata dal giudice del dibattimento). - 1. Il giudice del dibattimento, se riconosce la propria incompetenza, la dichiara con sentenza ed ordina la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

        Art. 32. - (Decisioni del giudice di appello sulla competenza). - 1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente, purché l'incompetenza sia stata eccepita nei termini e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.
        2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.

        Art. 33. - (Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza). - 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore.

        Art. 34. - (Prove acquisite dal giudice incompetente). - 1. Le prove acquisite dal giudice dichiarato incompetente perdono la loro efficacia, a meno che non si tratti di prove documentali o di prove irripetibili oppure di altre prove che le parti concordemente dichiarano di volere utilizzare.

        Art. 35. - (Misure cautelari disposte dal giudice incompetente). - 1. Le misure cautelari disposte dal giudice che in base agli atti già acquisiti risulta incompetente sono inefficaci.
        2. Le misure cautelari disposte dal giudice che, in base ad atti acquisiti successivamente alla emissione della ordinanza, si dichiari o sia dichiarato incompetente, cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla data di emissione dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 287, 309 e 312.

 

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Capo V
CONFLITTI DI GIURISDIZIONE
E DI COMPETENZA

        Art. 36. - (Casi di conflitto). - 1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

            a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

            b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

        2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza di comparizione e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo.
        3. Nel corso delle indagini preliminari, non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione.

        Art. 37. - (Cessazione del conflitto). - 1. I conflitti previsti dall'articolo 36 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.

        Art. 38. - (Proposizione del conflitto). - 1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.
        2. Il conflitto può essere denunciato dal magistrato del pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
        3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.

        Art. 39. - (Comunicazione al giudice in conflitto). - 1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 38 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.
        2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

 

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        Art. 40. - (Risoluzione del conflitto). - 1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 143. La Corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
        2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e all'ufficio del pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
        3. Si applicano le disposizioni degli articoli 33, 34 e 35, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.

Capo VI
CAPACITÀ E COMPOSIZIONE
DEL GIUDICE

        Art. 41. - (Capacità e composizione del giudice). - 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
        2. Si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.
        3. Si considerano, altresì, attinenti alla capacità le disposizioni sulla incompatibilità del giudice.

Capo VII
INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE
E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

        Art. 42. - (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento). - 1. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte, di persona informata sui fatti, dichiarante, testimone, perito o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta di procedimento, o ha deliberato l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.
        2. Il giudice che ha pronunciato sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice in fasi e gradi diversi, né partecipare alla fase di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.
        3. È, comunque, incompatibile ad esercitare funzioni di giudice, in fasi o gradi diversi, chi, in precedenza, ha emesso un provvedimento che ha riguardato l'esame di merito sul fatto addebitato all'indagato o all'imputato.

        Art. 43. - (Incompatibilità determinata da precedente esercizio di funzioni di pubblico ministero). - 1. Nei procedimenti per reati previsti

 

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dall'articolo 59, comma 3, non possono svolgere funzioni di giudice magistrati che hanno fatto parte della direzione distrettuale antimafia presso la medesima corte di appello.

        Art. 44. - (Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza). - 1. È incompatibile ad esercitare le funzioni di giudice il magistrato che abbia o abbia avuto rapporto di coniugio, parentela, affinità, adozione o convivenza con altro magistrato che nello stesso procedimento eserciti o abbia esercitato funzioni anche separate o diverse.

        Art. 45. - (Astensione). - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

            a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

            b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

            c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

            d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

            e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

            f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

            g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 42, 43 e 44 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;

            h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza, desumibili anche da comportamenti o da atti concreti idonei a compromettere la imparzialità del giudice.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in presenza di un rapporto di adozione o convivenza.
        3. I motivi di astensione indicati nel comma 1, lettera b), seconda ipotesi, e lettera e), o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità, sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
        4. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura.
        5. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della Corte di cassazione.

 

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        Art. 46. - (Ricusazione). - 1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

            a) nei casi previsti dall'articolo 45;

            b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione;

            c) se, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, ha espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

        2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, tranne il caso in cui sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi.

        Art. 47. - (Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione). - 1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta:

            a) nell'udienza di comparizione, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;

            b) nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, fino a che non sia scaduto il termine per la proposizione delle questioni preliminari;

            c) in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.

        2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.
        3. La dichiarazione contenente la indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice ricusato, il quale, immediatamente e comunque non oltre le quarantotto ore, la trasmette al giudice competente a decidere.
        4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta dal difensore o anche a mezzo di procuratore speciale. In quest'ultimo caso, nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

        Art. 48. - (Concorso di astensione e di ricusazione). - 1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

        Art. 49. - (Competenza a decidere sulla ricusazione). - 1. Sulla ricusazione di un giudice di pace, di un giudice del tribunale o della

 

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corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
        2. Sulla ricusazione di un giudice della Corte di cassazione decide una sezione della Corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.
        3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

        Art. 50. - (Decisione sulla dichiarazione di ricusazione). - 1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 47, la corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 668.
        2. In presenza della dichiarazione di ricusazione il giudice sospende il procedimento, salvo il compimento degli atti dichiarati urgenti. La sospensione si estende ai termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare.
        3. Il giudice non sospende il procedimento quando la dichiarazione di ricusazione non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già non accolta o dichiarata inammissibile.
        4. La cancelleria del giudice ricusato trasmette immediatamente e comunque non oltre le quarantotto ore la dichiarazione di ricusazione, gli atti ed i documenti relativi al giudice competente a decidere sulla ricusazione.
        5. Sul merito della ricusazione la corte decide, entro dieci giorni dalla trasmissione degli atti, a norma dell'articolo 143 dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
        6. Decorso il termine riservato al giudice per decidere sulla dichiarazione di ricusazione, se non interviene la decisione, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di durata della custodia cautelare.
        7. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e all'ufficio del pubblico ministero ed è notificata alle parti private.

        Art. 51. - (Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione). - 1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.
        2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di ricusazione comporta l'inefficacia degli atti compiuti dal giudice ricusato, ad eccezione di quelli assunti in quanto urgenti e di quelli comunque divenuti irripetibili a norma dell'articolo 553.

        Art. 52. - (Sostituzione del giudice astenuto o ricusato). - 1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

 

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        2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 15.
        3. Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
        4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio più vicino.

        Art. 53. - (Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione). - 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro duecentocinquattotto a euro millecinquecentoquarantanove, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.

Capo VIII
RIMESSIONE DEL PROCESSO

        Art. 54. - (Casi di rimessione). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 15.

        Art. 55. - (Richiesta di rimessione). - 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata, entro sette giorni, a cura del richiedente, alle altre parti.
        2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.
        3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.
        4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.

        Art. 56. - (Effetti della richiesta). - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
        2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha

 

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avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 667, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
        3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
        4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 296, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 297.
        5. In caso di accoglimento della richiesta di rimessione, i termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare riprendono a decorrere dal giorno in cui è stata disposta la loro sospensione.

        Art. 57. - (Decisione). - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 143, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
        2. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 667, comma 1.
        3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 667, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.
        4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata all'ufficio del pubblico ministero e notificata alle parti private.
        5. Il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
        6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private, queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da mille a cinquemila euro.

        Art. 58. - (Nuova richiesta di rimessione). - 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il magistrato del pubblico ministero o

 

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l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.
        2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
        3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.
        4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.

TITOLO II
PUBBLICO MINISTERO

        Art. 59. - (Funzioni di pubblico ministero). - 1. Le funzioni di pubblico ministero, attribuite agli uffici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, sono esercitate:

            a) nel primo grado del procedimento:

                1) dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario relativamente ai reati di competenza del giudice di pace, del giudice monocratico del tribunale ordinario, del giudice collegiale del tribunale ordinario e della corte di assise;

                2) dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni relativamente ai reati di competenza del tribunale per i minorenni;

            b) nei gradi di impugnazione dai magistrati della procura generale della Repubblica presso la corte di appello e presso la Corte di cassazione.

        2. Nell'esercizio delle loro funzioni i magistrati del pubblico ministero si attengono alle disposizioni che regolano la competenza del giudice.
        3. Nei procedimenti a carico di maggiorenni relativi ai delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), numero 1), sono attribuite alla direzione distrettuale antimafia, istituita nell'ambito dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

 

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        4. Nei casi previsti dal comma 3, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
        5. Nei procedimenti a carico di maggiorenni per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), numero 1), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
        6. Nei casi di avocazione disposta dal procuratore generale presso la corte di appello, le funzioni previste dal comma 1, lettera a), numero 1), sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.
        7. Nei casi di avocazione disposta dal procuratore nazionale antimafia, le funzioni previste dal comma 1, lettera a), numero 1), sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia.

        Art. 60. - (Esercizio dell'azione penale). - 1. Il magistrato del pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
        2. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza, o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.
        3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

        Art. 61. - (Astensione). - 1. Il magistrato del pubblico ministero ha l'obbligo di astenersi:

            a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

            b) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

            c) quando esistono gravi ragioni di convenienza;

            d) nei gradi di impugnazione, quando ha emesso o ha partecipato alla emissione del provvedimento impugnato.

        2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
        3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica decide il procuratore generale presso la corte di appello e sulla dichiarazione di astensione di quest'ultimo decide il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
        4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale

 

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presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 15.

        Art. 62. - (Autonomia del magistrato del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione). - 1. Nell'udienza il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia.
        2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 61, comma 1, lettere a), b) e d). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.
        3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi richiamati dal comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio.

        Art. 63. - (Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero). - 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.
        2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:

            a) se i processi hanno ad oggetto imputazioni connesse;

            b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;

            c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

        3. Il collegamento delle indagini ha effetto sulla competenza nei soli casi di connessione di imputazioni.

        Art. 64. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia). - 1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 59, comma 3. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle Forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
        2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

 

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        3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

            a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della direzione nazionale antimafia;

            b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

            c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

            d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

            e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento.

        Art. 65. - (Contrasti negativi tra uffici del pubblico ministero). - 1. Il magistrato del pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
        2. Il magistrato del pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.
        3. Se il contrasto riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 59, comma 3, il procuratore generale presso la corte di appello informa dei provvedimenti adottati il procuratore nazionale antimafia che deve, invece, essere sentito dal procuratore generale presso la Corte di cassazione prima di assumere il provvedimento.
        4. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
        5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra uffici del pubblico ministero.

        Art. 66. - (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). - 1. Quando il magistrato del pubblico ministero riceve notizia che presso altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della

 

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stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo questo ufficio del pubblico ministero, richiedendo la trasmissione degli atti.
        2. L'ufficio del pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga ad un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
        3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 65, comma 1.
        4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.
        5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra uffici del pubblico ministero.

        Art. 67. - (Contrasti tra uffici del pubblico ministero in materia di criminalità organizzata). - 1. In caso di contrasto, positivo o negativo, tra uffici del pubblico ministero riguardante taluni dei reati indicati nell'articolo 59, comma 3, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.

        Art. 68. - (Avocazione delle indagini disposta dal procuratore generale presso la corte di appello). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:

            a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

            b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 45, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

        2. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416, nei casi in cui è previsto l'arresto in flagranza, e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 63, comma 1, di questo codice e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o

 

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promosse dal procuratore generale, anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.

        Art. 69. - (Avocazione delle indagini disposta dal procuratore nazionale antimafia). - 1. Il procuratore nazionale antimafia dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 59, comma 3, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile, a causa della:

            a) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

            b) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 64 ai fini del coordinamento delle indagini.

        2. Il procuratore nazionale antimafia provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della direzione nazionale antimafia allo scopo designato. Salvo casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

TITOLO III
POLIZIA GIUDIZIARIA

        Art. 70. - (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, assicurare le fonti di prova e raccogliere tutto quanto possa servire per l'applicazione della legge penale.
        2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dal magistrato del pubblico ministero o dal giudice.
        3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, tenuto conto del coordinamento investigativo spettante al procuratore della Repubblica e al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello.

        Art. 71. - (Servizi di polizia giudiziaria). - 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello:

            a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;

            b) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

        2. Nell'ambito dei servizi di polizia giudiziaria sono istituite sezioni specializzate per i minorenni, alle quali è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione.

 

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        Art. 72. - (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

            a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

            b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette Forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

            c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.

        2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

            a) il personale della Polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

            b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

        3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 70.

        Art. 73. - (Disponibilità della polizia giudiziaria). - 1. La procura della Repubblica e la procura generale presso la corte di appello dispongono dei servizi di polizia giudiziaria istituiti nell'ambito del distretto, che svolgono le attività di polizia giudiziaria anche per i giudici del distretto.

        Art. 74. - (Subordinazione della polizia giudiziaria). - 1. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale e verso il procuratore generale presso la corte di appello dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente.
        2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati.
        3. Gli appartenenti ai servizi non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del procuratore generale presso la corte di appello, sentito il procuratore della Repubblica.

 

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TITOLO IV
IMPUTATO

        Art. 75. - (Assunzione della qualità di imputato). - 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.
        2. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione diretta a giudizio, che la polizia giudiziaria dispone su autorizzazione del magistrato del pubblico ministero, o nella conferma o modifica dell'addebito contenuto nel ricorso immediato della persona offesa al giudice, da parte del magistrato del pubblico ministero.
        3. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
        4. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo.

        Art. 76. - (Garanzie per l'imputato minorenne). - 1. In ogni stato e grado del procedimento il magistrato del pubblico ministero e il giudice si avvalgono dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, nonché dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
        2. Il magistrato del pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
        3. Agli stessi fini di cui al comma 2 il magistrato del pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
        4. L'assistenza effettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dal magistrato del pubblico ministero o dal giudice che procede.
        5. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nel comma 1.
        6. Il magistrato del pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 4 e 5, nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
        7. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

 

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        Art. 77. - (Diritti dell'indagato). - 1. È indagato il soggetto sottoposto alle indagini preliminari.
        2. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono all'indagato.
        3. All'indagato si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
        4. L'indagato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 365, comma 6, o dell'articolo 406, e il suo difensore, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il magistrato del pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.
        5. La richiesta deve essere depositata nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente.
        6. Il magistrato del pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la corte di appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 59, comma 3, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 67.
        7. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.
        8. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 6 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

        Art. 78. - (Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'indagato o dell'imputato). - 1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'indagato o dall'imputato non possono formare oggetto di testimonianza.

        Art. 79. - (Dichiarazioni indizianti). - 1. Se una persona non indagata o non imputata rende alla polizia giudiziaria, al magistrato del pubblico ministero o al giudice dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame e l'avverte che a seguito di tali dichiarazioni possono essere svolte indagini nei suoi confronti, invitandola a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate né contro chi le ha rese né nei confronti di terzi.
        2. Parimenti a quanto disposto dal comma 1, se la persona doveva essere sentita in qualità di indagato o di imputato, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.

 

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        Art. 80. - (Regole generali per l'interrogatorio). - 1. L'indagato o l'imputato, anche se in stato di custodia cautelare o detenuto per altra causa, interviene libero all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.
        2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche o comportamenti idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
        3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, il giudice o il magistrato del pubblico ministero avverte la persona che:

            a) salvo quanto disposto dall'articolo 82, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento segue il suo corso;

            b) se non intende avvalersi di tale facoltà, le dichiarazioni rese possono sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

            c) se rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assume, in ordine a tali fatti, l'ufficio di dichiarante ed è tenuto a rispondere ogni qualvolta ne è richiesto.

        4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non può assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di dichiarante.

        Art. 81. - (Interrogatorio nel merito). - 1. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice contesta all'indagato o all'imputato in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito, gli rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti.
        2. Invita, quindi, l'indagato o l'imputato ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e gli pone direttamente domande.
        3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

        Art. 82. - (Verifica dell'identità personale e dei procedimenti a carico dell'indagato o dell'imputato). - 1. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato, il magistrato del pubblico ministero o il giudice lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.
        2. L'impossibilità di attribuire all'indagato o all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona.

 

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        3. Le erronee generalità attribuite all'indagato o all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 148.
            4. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che l'indagato o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.

        Art. 83. - (Incertezza sull'età dell'indagato o dell'imputato). - 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'indagato o l'imputato sia minorenne, il magistrato del pubblico ministero o il giudice trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
        2. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, la perizia.
        3. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
        4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.

        Art. 84. - (Errore sull'identità fisica dell'indagato o dell'imputato). - 1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del procedimento il giudice, sentiti il magistrato del pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 145.

        Art. 85. - (Morte dell'indagato o dell'imputato). - 1. Se risulta la morte dell'indagato o dell'imputato, in ogni stato e grado del procedimento il giudice, sentiti il magistrato del pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 145.
        2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'indagato o dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.

        Art. 86. - (Accertamenti sulla capacità dell'indagato o dell'imputato). - 1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale, l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, la perizia, pure al fine di stabilire la presumibile durata dell'impedimento.
        2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, i mezzi di prova che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altro mezzo di prova richiesto dalle parti.
        3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice, a richiesta di parte, con le forme previste per l'incidente probatorio. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari e il magistrato del pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente dell'indagato. Quando vi è pericolo nel ritardo,

 

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possono essere assunti i mezzi di prova nei casi previsti dall'articolo 205, comma 2.

        Art. 87. - (Sospensione del procedimento per incapacità dell'indagato o dell'imputato). - 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 86, risulta che lo stato mentale dell'indagato o dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso per il tempo ritenuto necessario sulla base delle indicazioni fornite dal perito, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.
        2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.
        3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.
        4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere mezzi di prova, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 86, comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.
        5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 86, comma 3.

        Art. 88. - (Revoca dell'ordinanza di sospensione). - 1. Allo scadere del termine indicato nell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'indagato o dell'imputato.
        2. La sospensione è revocata con ordinanza non appena risulti che lo stato mentale dell'indagato o dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'indagato o dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

        Art. 89. - (Provvedimenti cautelari). - 1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'indagato o dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali.
        2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1.
        3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato, il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 276.
        4. Nel corso delle indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

 

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TITOLO V
PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

        Art. 90. - (Legittimazione all'azione civile). - 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dalla persona offesa alla quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
        2. Nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non è ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

        Art. 91. - (Rapporti tra azione civile e azione penale). - 1. L'azione civile di restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato proposta davanti al giudice civile non può essere trasferita nel processo penale.
        2. La proposizione dell'azione in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile comporta rinuncia agli atti del giudizio penale.

        Art. 92. - (Costituzione di parte civile). - 1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.
        2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

        Art. 93. - (Capacità processuale della parte civile). - 1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate, autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili.
        2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra la persona offesa danneggiata dal reato e chi la rappresenta, l'ufficio del pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
        3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto, che è comunicato all'ufficio del pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.
        4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse della persona offesa danneggiata dal reato che sia incapace per infermità

 

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di mente o per età minore può essere esercitata dal magistrato del pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale.

        Art. 94. - (Formalità della costituzione di parte civile). - 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità:

            a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

            b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;

            c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

            d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;

            e) la sottoscrizione del difensore.

        2. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
        3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 116, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.

        Art. 95. - (Termine per la costituzione di parte civile). - 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza di comparizione e, nell'udienza di comparizione, sino al momento antecedente alla discussione.
        2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
        3. Se manca l'udienza di comparizione, la costituzione può avvenire per l'udienza per il dibattimento, sino al momento della costituzione delle parti.

        Art. 96. - (Richiesta di esclusione della parte civile). - 1. Il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e il responsabile civile possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.
        2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza di comparizione, la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

 

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        3. Se la costituzione avviene per l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, la richiesta è proposta oralmente a norma dell'articolo 514, comma 1.
        4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

        Art. 97. - (Esclusione di ufficio della parte civile). - 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.

        Art. 98. - (Revoca della costituzione di parte civile). - 1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti.
        2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 570 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile.
        3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile.
        4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.

        Art. 99. - (Citazione del responsabile civile). - 1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso previsto dall'articolo 93, comma 4, a richiesta del magistrato del pubblico ministero. L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati quando è stato prosciolto o è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. Nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
        2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale.
        3. La citazione è ordinata con decreto dal giudice che procede. Il decreto contiene:

            a) le generalità o la denominazione della parte civile, con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;

            b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

            c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 100;

 

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            d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

        4. Copia del decreto è notificata, a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 93, comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura dell'ufficio del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.
        5. La citazione del responsabile civile è nulla se, per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale, il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza di comparizione o nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale. La nullità della notificazione rende nulla la citazione.
        6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.
        7. Per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al giudice monocratico deve essere osservato il medesimo termine assegnato all'imputato dell'articolo 600, comma 3.

        Art. 100. - (Costituzione del responsabile civile). - 1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza.
        2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

            a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;

            b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

            c) la sottoscrizione del difensore.

        3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 116, comma 1, è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.
        4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.

        Art. 101. - (Intervento volontario del responsabile civile). - 1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il magistrato del pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 93, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza di comparizione e, successivamente, fino a che, nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, non siano compiuti gli adempimenti

 

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previsti dall'articolo 513, presentando una dichiarazione scritta, a norma dell'articolo 100, commi 1 e 2.
        2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.
        3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione.
        4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata o se è ordinata l'esclusione della parte civile.

        Art. 102. - (Richiesta di esclusione del responsabile civile). - 1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato nonché dalla parte civile e dal magistrato del pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.
        2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 710 e 711.
        3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza di comparizione e nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza.

        Art. 103. - (Esclusione di ufficio del responsabile civile). - 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza.
        2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza di comparizione.

        Art. 104. - (Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile). - 1. L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.
        2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

        Art. 105. - (Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria). - 1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria è citata per l'udienza di comparizione o per l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale a richiesta del magistrato del pubblico ministero o dell'imputato.
        2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile.

 

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TITOLO VI
PERSONA OFFESA DAL REATO

        Art. 106. - (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato). - 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.
        2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 365, commi 1, 2 e 3, e 370.
        3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti.
        4. La persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 406 e il suo difensore, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il magistrato del pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni, possono esercitare la facoltà riconosciuta all'indagato dall'articolo 77, comma 4. Si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 77.

        Art. 107. - (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato). - 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

        Art. 108. - (Consenso della persona offesa). - 1. L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.
        2. Il consenso deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.
        3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.
        4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

        Art. 109. - (Intervento degli enti o delle associazioni). - 1. Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 107 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

            a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;

 

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            b) l'indicazione del procedimento;

            c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;

            d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;

            e) la sottoscrizione del difensore.

        2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'articolo 116, comma 1.
        3. Se è presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere notificato alle parti e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione.
        4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento.

        Art. 110. - (Termine per l'intervento). - 1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 513.

        Art. 111. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 109, comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.
        2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari; se è avvenuto nell'udienza di comparizione, l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione; se è avvenuto in dibattimento, l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 514, comma 1.
        3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza.
        4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 107, dispone anche di ufficio, con ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

TITOLO VII
DIFENSORE

        Art. 112. - (Difensore di fiducia). - 1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.
        2. La nomina avviene con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero fatta pervenire alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. Prima dell'informazione di garanzia la nomina è

 

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ricevuta dal difensore che provvede al deposito quando l'indagato è informato dell'iscrizione del suo nome nel registro previsto dall'articolo 365. In ogni caso, la nomina produce effetti dal momento in cui è stata ricevuta dal difensore.
        3. La nomina del difensore di fiducia della persona arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.

        Art. 113. - (Difensore di ufficio). - 1. L'indagato o l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
        2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte di appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa di ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità. Curano, altresì, la predisposizione di appositi elenchi di difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
        3. Il giudice, il magistrato del pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e l'indagato o l'imputato ne è privo, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2.
        4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118. Il magistrato del pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2.
        5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.
        6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

        Art. 114. - (Patrocinio dei non abbienti). - 1. L'imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti.

        Art. 115. - (Estensione al difensore dei diritti dell'imputato). - 1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.

 

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        2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

        Art. 116. - (Difensore delle altre parti private). - 1. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio con il ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata.
        2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore.
        3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
        4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
        5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore.

        Art. 117. - (Difensore della persona offesa). - 1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 112, comma 2.
        2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 109 si applicano le disposizioni dell'articolo 116.

        Art. 118. - (Sostituto del difensore). - 1. Il difensore di fiducia e il difensore di ufficio possono nominare un sostituto.
        2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.

        Art. 119. - (Garanzie di libertà del difensore). - 1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo:

            a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono indagati o imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

            b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

        2. Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i periti non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.

 

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        3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, il magistrato del pubblico ministero o il giudice, a pena di nullità, avvisa anche telefonicamente il consiglio dell'ordine forense del luogo ovvero il consigliere delegato di turno perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.
        4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.
        5. È fatto espresso divieto di intercettare conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei periti e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
        6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che il magistrato del pubblico ministero o il giudice abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
        7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 342, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati.

        Art. 120. - (Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.
        2. La persona arrestata ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto.
        3. In nessun caso può procedersi all'interrogatorio dell'indagato o dell'imputato prima che abbia esercitato il diritto di conferire con il difensore.

        Art. 121. - (Abbandono e rifiuto della difesa). - 1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio.
        2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.
        3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice.
        4. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 122, comma 2.
        5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti

 

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dall'articolo 107 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

        Art. 122. - (Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento). - 1. La difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
        2. Il difensore non può assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in altro procedimento per imputazioni connesse o per fatti collegati ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b).
        3. La polizia giudiziaria e il magistrato del pubblico ministero, se rilevano una causa di incompatibilità, la segnalano al giudice per le indagini preliminari e ne espongono i motivi.
        4. Il giudice, se rileva una causa di incompatibilità, di ufficio o a seguito della segnalazione ricevuta dalla polizia giudiziaria o dal magistrato del pubblico ministero, invita il difensore a rimuoverla immediatamente. Qualora il difensore non vi provveda, il giudice la dichiara con ordinanza, procedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 113.

        Art. 123. - (Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore). - 1. Il difensore che non accetta l'incarico ricevuto o vi rinuncia ne dà comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
        2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.
        3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 124.
        4. La disposizione del comma 3 si applica anche in caso di revoca.

        Art. 124. - (Termine per la difesa). - 1. In ogni caso in cui ne fa richiesta, il nuovo difensore nominato ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.
        2. Il termine di fase della custodia cautelare e quello di prescrizione del reato rimangono sospesi durante la decorrenza del termine a difesa.

        Art. 125. - (Attività investigativa del difensore). - 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del libro quinto.
        2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
        3 Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da periti.

 

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LIBRO SECONDO
ATTI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

        Art. 126. - (Lingua degli atti). - 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.
        2. Davanti al giudice avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.
        3. La disposizione del comma 2 si applica anche per gli atti assunti dal magistrato del pubblico ministero.
        4. L'osservanza delle disposizioni dei commi precedenti è prescritta a pena di nullità.

        Art. 127. - (Sottoscrizione degli atti). - 1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.
        2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
        3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.

        Art. 128. - (Data degli atti). - 1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta.
        2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

        Art. 129. - (Surrogazione di copie agli originali mancanti). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
        2. Al fine di cui al comma 1, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia

 

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di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.

        Art. 130. - (Ricostituzione di atti). - 1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 129, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
        2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
        3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.

        Art. 131. - (Divieto di divulgazione e di pubblicazione di atti e di immagini). - 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
        2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza di comparizione.
        3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del magistrato del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.
        4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 522, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro della giustizia.
        5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.
        6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.
        7. Sono vietate la ripresa e la pubblicazione dell'immagine di persona sottoposta all'uso di manette ai polsi o ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

 

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        8. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
        9. La disposizione del comma 7 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
        10. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

        Art. 132. - (Violazione del divieto di pubblicazione). - 1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 131 e 357, comma 3, lettera b), costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegato dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
        2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il magistrato del pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

        Art. 133. - (Copie, estratti e certificati). - 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
        2. Il difensore ha sempre diritto di ottenere certificati relativi alla data di iscrizione, riunione e separazione di procedimenti, alla proroga delle indagini preliminari, alla proroga della custodia cautelare, nonché copia dei verbali e degli altri eventuali provvedimenti del magistrato del pubblico ministero o del giudice, pure di altri procedimenti, che non siano coperti da segreto.
        3. Sulla richiesta provvede il magistrato del pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.
        4. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 131.
        5. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'ufficio del pubblico ministero o del giudice atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.

        Art. 134. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del magistrato del pubblico ministero). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 63, quando è necessario per il compimento delle indagini, il magistrato del pubblico ministero può ottenere dall'ufficio del pubblico ministero competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 357, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. Il magistrato del pubblico ministero può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

 

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        2. Il magistrato del pubblico ministero richiesto provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.
        3. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 64, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia, realizzando se del caso collegamenti reciproci.

        Art. 135. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno). - 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'ufficio del pubblico ministero competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 357, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti di maggiore allarme sociale. Il magistrato del pubblico ministero può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
        2. Ai medesimi fini il procuratore della Repubblica può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 365, anche se tenuto in forma automatizzata.
        3. Il magistrato del pubblico ministero richiesto provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.
        4. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.

        Art. 136. - (Partecipazione del sordo o del muto ad atti del procedimento). - 1. Quando un sordo o un muto vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente o per iscritto; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.
        2. L'imputato sordo o muto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, a pena di nullità, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

        Art. 137. - (Testimoni ad atti del procedimento). - 1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

            a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

            b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.

 

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        Art. 138. - (Memorie e richieste delle parti). - 1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria o mediante strumenti tecnici idonei a far pervenire gli scritti presso la cancelleria.
        2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.

        Art. 139. - (Procura speciale per determinati atti). - 1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, questi può autenticare la sottoscrizione. La procura è unita agli atti.
        2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo d'ufficio.
        3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.

        Art. 140. - (Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate). - 1. L'indagato o l'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate alla cancelleria del giudice competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente da tale ufficio.
        2. Quando l'indagato o l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione alla cancelleria del giudice competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente da tale ufficio.
        3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa.

TITOLO II
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

        Art. 141. - (Forme dei provvedimenti del giudice). - 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.
        2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

 

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        3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.
        4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.
        5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, alla motivazione del provvedimento è allegata la relazione del dissenziente, contenente l'indicazione della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti.
        6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.

        Art. 142. - (Assistenza al giudice). - 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.

        Art. 143. - (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'indagato o l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. Fino al giorno prima dell'udienza, il magistrato del pubblico ministero, gli interessati e i difensori hanno diritto di visionare gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo e di ottenere il rilascio a proprie spese di copie.
        2. Il magistrato del pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. L'interessato detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice che ne fa richiesta è sentito prima del giorno dell'udienza dal giudice di sorveglianza del luogo.
        3. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'indagato, dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono previste a pena di nullità.
        5. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
        6. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
        7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
        8. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 6 e 7.

 

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        9. Il verbale di udienza è redatto in forma integrale, salvo che il giudice, con l'accordo delle parti, per la semplicità delle attività che si svolgono, ritenga sufficiente la verbalizzazione riassuntiva.

        Art. 144. - (Deposito dei provvedimenti del giudice). - 1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza di comparizione e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato all'ufficio del pubblico ministero e notificato a tutti coloro ai quali la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

        Art. 145. - (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità). - 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
        2. Nei processi con più imputati, qualora le condizioni di cui al comma 1 si realizzino solo nei confronti di alcuni, il giudice dichiara immediatamente la causa di non punibilità ed il processo continua nei confronti degli altri.
        3. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma il fatto non è previsto dalla legge come reato o dagli atti manca la prova di responsabilità, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.

        Art. 146. - (Obbligo della immediata declaratoria di non punibilità per attività parlamentari). - 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, quando ritiene applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere o, se non sono ancora concluse le indagini preliminari, decreto di archiviazione.
        2. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si applica in ogni caso per la presentazione di progetti di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.
        3. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, che trasmette direttamente, unitamente alla copia degli atti, alla Presidenza della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Nella ordinanza il giudice enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento,

 

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indica le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui si fonda il provvedimento.
        4. Nel caso previsto dal comma 3, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della presidenza della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili.
        5. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento nei suoi confronti rientra tra i casi nei quali il parlamentare non può essere chiamato a risponderne in sede penale. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 4.
        6. Nei casi di cui ai commi 3 e 5 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione. Se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 1 ed il magistrato del pubblico ministero formula richiesta di archiviazione.

        Art. 147. - (Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilità). - 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile o, se non sono ancora concluse le indagini preliminari, decreto di archiviazione.

        Art. 148. - (Correzione di errori materiali). - 1. La correzione di errori od omissioni materiali contenuti in sentenze, ordinanze e decreti è disposta, su richiesta delle parti o di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento, anche prima del deposito della motivazione.
        2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 143. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.
        3. I termini per l'impugnazione sono sospesi fino alla decisione adottata all'esito dell'udienza camerale.
        4. Se il giudice non ritiene di provvedere alla correzione, essa è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione.

        Art. 149. - (Poteri coercitivi del giudice). - 1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.

        Art. 150. - (Accompagnamento coattivo dell'indagato o dell'imputato). - 1. L'indagato o l'imputato può essere accompagnato, se

 

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occorre anche con la forza, alla presenza del magistrato del pubblico ministero per la individuazione di persona.
        2. L'indagato o l'imputato può essere accompagnato coattivamente, se occorre anche con la forza, alla presenza del giudice per la ricognizione di persona o per l'effettuazione di perizia.
        3. L'ordine è dato con decreto motivato.
        4. La persona accompagnata non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza e comunque non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.

        Art. 151. - (Accompagnamento coattivo di altre persone). - 1. Se il testimone, il perito, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da cinquantuno a cinquecentosedici euro a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
        2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 150.

TITOLO III
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI

        Art. 152. - (Modalità di documentazione). - 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale redatto, in forma integrale, con la scrittura manuale.
        2. Nel caso di assunzione di dichiarazioni, il verbale è redatto, a pena di inutilizzabilità, con la stenotipia o con altro strumento tecnico che ne assicuri la integrale e contestuale documentazione.
        3. Quando deve essere documentata un'attività non complessa, l'ausiliario può essere autorizzato alla redazione del verbale in forma riassuntiva.
        4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 1 e 2 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile.

        Art. 153. - (Redazione del verbale). - 1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
        2. Il giudice autorizza l'ausiliario che dichiara di non possedere le competenze per la documentazione o la riproduzione dei verbali previsti dall'articolo 152, commi 2 e 4, a farsi assistere per tali operazioni da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

        Art. 154. - (Contenuto del verbale). - 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di

 

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quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.
        2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

        Art. 155. - (Sottoscrizione del verbale). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 532, comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.
        2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.

        Art. 156. - (Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 532, comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.
        2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato.

        Art. 157. - (Riproduzione fonografica o audiovisiva). - 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.
        2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.
        3. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.
        4. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.
        5. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.

        Art. 158. - (Dichiarazioni orali delle parti). - 1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.
        2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sua spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

 

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        Art. 159. - (Nullità dei verbali). - 1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

TITOLO IV
TRADUZIONE DEGLI ATTI

        Art. 160. - (Nomina dell'interprete). - 1. L'indagato o l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, al fine di comprendere il contenuto dell'atto di accusa e di seguire il compimento degli atti ai quali partecipa. Ha diritto, altresì, a conoscere mediante l'interprete il contenuto degli atti procedimentali o processuali che consentono l'esercizio di una facoltà. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
        2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 136, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
        3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il magistrato del pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
        4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria.

        Art. 161. - (Incapacità e incompatibilità dell'interprete). - 1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità:

            a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;

            b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

            c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

            d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito o è stato nominato perito nello stesso procedimento o in altro processo per imputazioni connesse o in altro procedimento per indagini collegate. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 136, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda o muta.

        Art. 162. - (Ricusazione e astensione dell'interprete). - 1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 161,

 

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dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal magistrato del pubblico ministero.
        2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
        3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
        4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

        Art. 163. - (Conferimento dell'incarico). - 1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 161 e 162.
        2. L'autorità precedente ammonisce poi l'interprete sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

        Art. 164. - (Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete). - 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.
        2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da cinquantuno a cinquecentosedici euro.

TITOLO V
NOTIFICAZIONI

        Art. 165. - (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti richieste dal giudice, dal magistrato del pubblico ministero, dalle parti private e dai difensori sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni, con l'osservanza delle norme di questo titolo.
        2. Nei procedimenti con detenuti e in ogni caso in cui ne ravvisi la necessità, il magistrato del pubblico ministero o il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria.
        3. Gli avvisi ai difensori sono eseguiti con mezzi tecnici idonei. Chi invia l'avviso attesta in calce alla copia dell'atto di aver trasmesso il testo originale e di aver avuto conferma della ricezione. Annota, altresì, il nome della persona che ha ricevuto l'atto, quando l'avviso è comunicato mediante consegna a mano.

 

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        4. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame le notificazioni vanno eseguite al solo difensore che ha presentato l'impugnazione.
        5. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in una busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.
        6. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria del giudice, della segreteria dell'ufficio del pubblico ministero o di addetto allo studio del difensore ha valore di notificazione purché sia annotata sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
        7. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi orali agli interessati presenti sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale. Se si tratta di uno degli atti indicati nell'articolo 173, comma 1, all'imputato deve essere comunque consegnata copia o estratto del provvedimento.
        8. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuato dal difensore.
        9. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.

        Art. 166. - (Notificazioni con il mezzo della posta). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 173, le notificazioni possono essere eseguite anche con il mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.
        2. È valida la notificazione anche se eseguita con il mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.
        3. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.
        4. Gli effetti della notificazione decorrono dalla data apposta sull'avviso di ricevimento.

        Art. 167. - (Forme particolari di notificazione). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 173, la notificazione, ove possibile, sono eseguite mediante l'impiego di mezzi tecnici e telematici che garantiscano la conoscenza dell'atto.
        2. In calce all'originale, sono indicate le modalità utilizzate per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
        3. Nei casi di urgenza, le persone diverse dall'imputato possono essere avvisate o convocate a mezzo del telefono.

 

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        4. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata.
        5. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente alla casa di abitazione o al luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva o collabori stabilmente con il medesimo.
        6. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta.

        Art. 168. - (Notificazioni e comunicazioni all'ufficio del pubblico ministero). - 1. Le notificazioni all'ufficio del pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.
        2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice all'ufficio del pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il magistrato del pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
        3. Le notificazioni, le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito, ove possibile, sono eseguiti nelle forme previste dagli articoli 166 e 167.

        Art. 169. - (Notificazioni e comunicazioni al difensore). - 1. Le notificazioni al difensore sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto allo stesso o a persona che con lui collabori stabilmente o che dallo stesso sia delegata.
        2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del magistrato del pubblico ministero o del giudice sono eseguite nello stesso modo, salvo che il difensore prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.
        3. Si applica la disposizione dell'articolo 168, comma 3.

        Art. 170. - (Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria). - 1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 174. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

 

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        2. Le notificazioni al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono eseguite con le forme stabilite dall'articolo 173.
        3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalità giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.
        4. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

        Art. 171. - (Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese). - 1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunzi. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
        2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella Gazzetta Ufficiale.
        3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.

        Art. 172. - (Notificazioni all'indagato e all'imputato detenuto). - 1. Le notificazioni all'indagato e all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione, anche temporanea, mediante consegna di copia alla persona.
        2. L'atto è inviato, ove possibile, a mezzo del servizio postale o di mezzi tecnici e telematici al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci che provvede alla notificazione all'interessato.
        3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 173, comma 1, prima di consegnare l'atto, chi procede alla notificazione informa l'interessato del contenuto dell'atto stesso, facendone menzione nella relazione di notificazione.
        4. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione.
        5. Il rifiuto dell'interessato di ricevere un atto che gli deve essere notificato non costituisce carenza di informazione effettiva del procedimento a suo carico ed è inteso come rinuncia inequivoca al diritto di partecipare al processo.

 

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        6. Le notificazioni all'indagato o all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma degli articoli 173 e 174.
        7. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'indagato o l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.
        8. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 176.

        Art. 173. - (Notificazione all'imputato non detenuto). - 1. La prima notificazione all'imputato non detenuto e in ogni caso la notificazione del primo atto che dispone il giudizio è eseguita mediante consegna di copia dell'atto a mani della persona.
        2. Prima di consegnare l'atto, chi procede alla notificazione informa l'interessato del contenuto dell'atto stesso, facendone menzione nella relazione di notificazione.
        3. Al momento della notificazione, l'interessato è invitato a dichiarare il luogo ove intende ricevere le ulteriori notificazioni, con l'avvertimento che in caso di mancanza o di rifiuto le notificazioni successive saranno eseguite mediante consegna dell'atto al difensore. Della dichiarazione si dà atto nella relazione di notificazione.
        4. La dichiarazione di cui al comma 3 costituisce revoca di qualsiasi precedente dichiarazione o elezione di domicilio.
        5. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite secondo le modalità di cui all'articolo 174.
        6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 3 o nel caso di rifiuto di dichiarare un nuovo domicilio o di ricevere l'atto, le notificazioni successive si eseguono mediante consegna dell'atto al difensore.
        7. Nel caso in cui non è possibile eseguire le notificazioni successive alla prima nei modi indicati nel comma 3, le ulteriori notificazioni sono eseguite mediante consegna dell'atto al difensore.
        8. Il rifiuto dell'interessato di ricevere l'atto che gli deve essere notificato non costituisce carenza di informazione effettiva del procedimento a suo carico ed è inteso come rinuncia inequivoca al diritto di partecipare al processo.
        9. L'atto di cui al comma 1 deve essere notificato, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori sull'imputato minorenne.

        Art. 174. - (Prima notificazione all'indagato non detenuto). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 179 e 180, la prima notificazione all'indagato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente.
        2. Qualora il luogo indicato nel comma 1 non sia conosciuto, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'indagato ha temporanea dimora o recapito, anche mediante consegna a persona con lo stesso convivente.

 

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        3. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
        4. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato o risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.
        5. La consegna alla persona convivente è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 165, comma 5.
        6. Se la persona indicata nel comma 1 manca o non è idonea o si rifiuta di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'indagato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
        7. Se neppure nel modo indicato al comma 6 è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'indagato ha l'abitazione. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'indagato. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'indagato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.
        8. L'informazione di garanzia deve essere notificata, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori sull'indagato minorenne.

        Art. 175. - (Prima notificazione all'imputato in servizio militare). - 1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona.
        2. Se non è possibile effettuare la notificazione a mani proprie dell'interessato, l'atto è consegnato al comandante, il quale provvede immediatamente alla notificazione mediante consegna alla persona.
        3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 172, commi 2, 3, 4 e 5.

        Art. 176. - (Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità). - 1. Salve le ipotesi di cui all'articolo 173, comma 1, se non è possibile eseguire le notificazioni all'indagato o all'imputato, il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.
        2. Le notificazioni eseguite nel modo indicato al comma 1 sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

        Art. 177. - (Efficacia del decreto di irreperibilità). - 1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice, nel corso delle indagini preliminari, cessa di avere efficacia con la chiusura delle indagini preliminari.

 

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        2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per l'udienza di comparizione cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che dispone il giudizio o con la sentenza di non luogo a procedere.
        3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di primo grado cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
        4. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
        5. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 176.

        Art. 178. - (Mancata notificazione del primo atto che dispone il giudizio). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 173, comma 1, se non è possibile eseguire le notificazioni all'imputato, il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone nuove ricerche, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo.
        2. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il magistrato del pubblico ministero e i difensori delle parti private.
        3. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 86, comma 2, e di pronunziare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

        Art. 179. - (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni). - 1. Il giudice e il magistrato del pubblico ministero nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indagato o dell'imputato non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare o eleggere domicilio per le successive notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualità di indagato o imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza o di rifiuto, le notificazioni successive saranno eseguite mediante consegna dell'atto al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
        2. La polizia giudiziaria, nel primo atto non delegato compiuto con l'intervento dell'indagato non detenuto né internato, lo invita a dichiarare domicilio per le notificazioni, avvertendolo che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato. Della dichiarazione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale.
        3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, salvo quanto disposto dall'articolo 173, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione del magistrato del pubblico ministero o del giudice. L'indagato o l'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza o

 

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di rifiuto le notificazioni successive saranno eseguite mediante consegna dell'atto al difensore.
        4. L'indagato o l'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'indagato o l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, salvo quanto disposto dall'articolo 173, in caso di mancanza o di rifiuto le notificazioni successive saranno eseguite mediante consegna dell'atto al difensore. La dichiarazione o elezione è iscritta nell'apposito registro e il verbale trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
        5. Se la notificazione nel domicilio dichiarato o eletto diviene impossibile, le successive notificazioni, salvo quanto disposto dall'articolo 173, sono eseguite mediante consegna dell'atto al difensore. Nello stesso modo si procede in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione.
        6. Quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto la notificazione è rinnovata. Nello stesso modo si procede quando la mancanza, l'insufficienza o l'inidoneità della dichiarazione o della elezione derivino da fatto non colposo del dichiarante.
        7. All'atto dell'elezione di domicilio, il dichiarante deve indicare uno strumento tecnico idoneo per effettuare le notifiche nelle forme previste dall'articolo 167.

        Art. 180. - (Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto). - 1. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.
        2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova.
        3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.
        4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

        Art. 181. - (Durata del domicilio dichiarato o eletto). - 1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 172, 173 e 670, comma 2.

 

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        Art. 182. - (Notificazione all'imputato latitante o evaso). - 1. Le notificazioni all'indagato o all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
        2. Se l'indagato o l'imputato è privo di difensore, il magistrato del pubblico ministero o il giudice designa un difensore di ufficio.
        3. L'indagato o l'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

        Art. 183. - (Notificazione all'imputato interdetto o infermo di mente). - 1. Se l'indagato o l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 87, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

        Art. 184. - (Notificazioni ad altri soggetti). - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 173, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 167.

        Art. 185. - (Relazione di notificazione). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 173 e 174, comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.
        2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.
        3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

        Art. 186. - (Notificazione all'imputato all'estero). - 1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il magistrato del pubblico ministero o il giudice le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Salvo quanto disposto dall'articolo 178, se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
        2. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

 

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        Art. 187. - (Nullità delle notificazioni). - 1. La notificazione è nulla:

            a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

            b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario;

            c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

            d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

            e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 179, commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

            f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 174, comma 7;

            g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 174, commi 1, 2 e 5;

            h) se non sono state osservate le modalità previste dall'articolo 167 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.

        2. In ogni caso la notificazione è nulla quando dagli atti emerge che il mancato rispetto delle norme previste dal presente titolo ha inciso sulla possibilità di una conoscenza effettiva dell'atto.

TITOLO VI
TERMINI

        Art. 188. - (Regole generali). - 1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.
        2. I termini si computano secondo il calendario comune.
        3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
        4. Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.
        5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.
        6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.

        Art. 189. - (Termini a pena di decadenza. Abbreviazione). - 1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.

 

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        2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.
        3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.

        Art. 190. - (Prolungamento dei termini di comparizione). - 1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 179 è fuori del comune nel quale ha sede il magistrato del pubblico ministero o il giudice procedente, il termine per comparire è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine è stabilito dal magistrato del pubblico ministero o dal giudice, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.
        2. Le stesse disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona, per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.

        Art. 191. - (Restituzione nel termine). - 1. Il magistrato del pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
        2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se non risulta dagli atti che ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e ha rinunciato volontariamente a comparire.
        3. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.
        4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo di presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.
        5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
        6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

 

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        7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
        8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

        Art. 192. - (Effetti della restituzione nel termine). - 1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.
        2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla Corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

TITOLO VII
NULLITÀ

        Art. 193. - (Tassatività). - 1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.

        Art. 194. - (Nullità di ordine generale). - 1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

            a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;

            b) l'iniziativa del magistrato del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

            c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante.

        Art. 195. - (Regime delle nullità). - 1. Le nullità sono rilevate anche di ufficio, ma non possono essere più rilevate, né dedotte dopo i seguenti termini:

            a) conclusione dell'udienza di comparizione all'istruzione dibattimentale, per tutte le nullità verificatesi nelle fasi precedenti;

            b) deliberazione della sentenza di primo grado, per la rilevazione di ufficio delle nullità incorse in tale giudizio;

            c) termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado per la deducibilità delle nullità verificatesi nel corso di tale giudizio;

 

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            d) deliberazione della sentenza di secondo grado per la rilevazione di ufficio delle nullità incorse in tale giudizio;

            e) termine per l'impugnazione della sentenza di secondo grado per la deducibilità delle nullità verificatesi nel giudizio di appello;

            f) deliberazione della sentenza del giudice di rinvio, per le nullità incorse in tale giudizio;

            g) termine per l'impugnazione della sentenza emessa dal giudice di rinvio per la deducibilità delle nullità incorse in tale giudizio.

        2. È insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, la nullità conseguente alla omessa citazione diretta a giudizio dell'imputato, sempre che non ricorra la condizione di cui all'articolo 198.

        Art. 196. - (Deducibilità delle nullità). - 1. Le nullità non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.
        2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dall'articolo 195.
        3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.

        Art. 197. - (Sanatorie generali delle nullità). - 1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

            a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

            b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.

        Art. 198. - (Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni). - 1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.
        2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.
        3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 477, comma 5.

        Art. 199. - (Effetti della dichiarazione di nullità). - 1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
        2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

 

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        3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.
        4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.

        Art. 200. - (Inosservanza di norme tributarie). - 1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

LIBRO TERZO
PROVE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

        Art. 201. - (Tema di prova). - 1. È tema di prova ogni fatto inerente l'imputazione, la punibilità e la determinazione della pena o della misura di sicurezza.
        2. È, altresì, tema di prova ogni fatto dal quale dipende l'applicazione di norme processuali.
        3. Se vi è costituzione di parte civile, è tema di prova ogni fatto inerente la responsabilità civile derivante da reato.

        Art. 202. - (Libertà morale della persona nell'assunzione della prova). - 1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

        Art. 203. - (Prove non disciplinate dalla legge). - 1. Quando è richiesto un mezzo di prova non disciplinato dalla legge, il giudice può assumerlo se esso risulta idoneo ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione del mezzo di prova.
        2. È fatto divieto al giudice di assumere come atipico un mezzo di prova riconducibile al procedimento acquisitivo previsto dalla legge.

        Art. 204. - (Diritto delle parti alla prova). - 1. Le parti chiedono l'ammissione dei mezzi di prova, indicando, a pena di inammissibilità, in modo specifico e distinto per ciascun mezzo di prova, le circostanze che intendono provare.
        2. Il giudice, sentite le parti in contraddittorio, provvede con ordinanza, escludendo i mezzi di prova vietati dalla legge e quelli che allo stato appaiono manifestamente superflui o irrilevanti.
        3. La legge stabilisce i casi in cui i mezzi di prova sono ammessi di ufficio.

 

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        Art. 205. - (Modalità di assunzione dei mezzi di prova). - 1. I mezzi di prova si assumono in dibattimento.
        2. Nel corso delle indagini preliminari e fino all'udienza di comparizione, il magistrato del pubblico ministero, l'indagato, l'imputato e il difensore possono chiedere al giudice per le indagini preliminari che si proceda con incidente probatorio:

            a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che non può essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

            b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

            c) all'esame dell'indagato su fatti concernenti la responsabilità di altri;

            d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 225;

            e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al magistrato del pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

            f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

            g) a una ricognizione;

            h) all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.

        3. Nel corso del giudizio di primo grado e nel giudizio di appello si procede all'assunzione anticipata dei mezzi di prova nei casi di non rinviabilità o di pericolo di dispersione.
        4. In ogni caso si deve procedere con incidente probatorio per la ricognizione di persona, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 228 e 229.

        Art. 206. - (Prove illegittimamente acquisite). - 1. I mezzi di prova acquisiti in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzati.
        2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
        3. L'inutilizzabilità di un atto si estende agli atti consecutivi, che dipendono da quello non utilizzabile.

        Art. 207. - (Limiti alla libera valutazione della prova). - 1. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di

 

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dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.
        2. La colpevolezza dell'imputato non può fondarsi esclusivamente su dichiarazioni provenienti da chi ha interesse nel procedimento.
        3. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
        4. La colpevolezza dell'imputato non può fondarsi sulle dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo processo o dalle persone nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente per imputazioni connesse a norma dell'articolo 19 o collegate a norma dell'articolo 63, comma 2, lettera b). Tali dichiarazioni sono valutate unitamente ad elementi di prova documentale, testimoniale o reale.

        Art. 208. - (Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili). - 1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

TITOLO II
MEZZI DI PROVA

Capo I
TESTIMONIANZA

        Art. 209. - (Oggetto e limiti della testimonianza). - 1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono tema di prova e dei quali ha diretta e personale conoscenza. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.
        2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze utili a valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
        3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

        Art. 210. - (Testimonianza indiretta). - 1. La dichiarazione che si riferisce, quanto a conoscenza dei fatti, a persona diversa, è inutilizzabile come prova degli stessi.
        2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere utilizzata per le contestazioni alla persona in essa richiamata, quando è fatta comparire ed è esaminata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 545.
        3. Se la comparizione della persona richiamata nella dichiarazione risulta impossibile per morte, infermità o irreperibilità, il contenuto della dichiarazione è valutato a norma dell'articolo 207, comma 4.

 

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        4. In ogni caso è vietato agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite o comunque ricevute.

        Art. 211. - (Capacità di testimoniare). - 1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
        2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
        3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

        Art. 212. - (Incompatibilità con l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:

            a) le persone che hanno interesse nel procedimento, ad eccezione della persona offesa dal reato;

            b) le persone imputate del medesimo reato per concorso, cooperazione o contribuzione alla verificazione dell'evento con condotte indipendenti, salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione;

            c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

            d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 415.

        Art. 213. - (Obblighi del testimone). - 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
        2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.

        Art. 214. - (Facoltà di astensione dei prossimi congiunti). - 1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
        2. Il giudice, a pena di inutilizzabilità della deposizione, avvisa le persone della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
        3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre,

 

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limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

            a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

            b) al coniuge separato dell'imputato;

            c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.

        Art. 215. - (Segreto professionale). - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

            a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;

            b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i periti e i notai;

            c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

            d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

        2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa dalle persone indicate al comma 1 per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
        3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

        Art. 216. - (Segreto d'ufficio). - 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
        2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 215, commi 2 e 3.

        Art. 217. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti coperti dal segreto di Stato.
        2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.

 

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        3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
        4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

        Art. 218. - (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza). - 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
        2. L'inutilizzabilità prevista dal comma 1 opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.
        3. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 210.

        Art. 219. - (Esclusione del segreto). - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 215, 216 e 217 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
        2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

        Art. 220. - (Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato). - 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
        2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere o del Presidente del Consiglio dei ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
        3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.

        Art. 221. - (Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici). - 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del Ministero della giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 220, comma 3.
        2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici

 

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di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.

        Art. 222. - (Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti). - 1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 538. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero perché proceda a norma di legge.
        2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa l'ufficio del pubblico ministero trasmettendo i relativi atti.

Capo II
DICHIARAZIONI DELLE PARTI

        Art. 223. - (Richiesta dell'esame). - 1. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria rendono dichiarazioni se ne fanno richiesta o vi consentono.
        2. L'imputato rende dichiarazioni se ne fa richiesta.

        Art. 224. - (Regole per l'assunzione delle dichiarazioni). - 1. Per l'assunzione delle dichiarazioni delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 209, 213, comma 2, 539, 540, 541, 542 e 543 e, se il dichiarante è una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 210.
        2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

        Art. 225. - (Dichiarazioni rese da persona imputata di fatto connesso o indagata per fatto collegato in ordine alla prova). - 1. Le persone nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente per imputazioni connesse a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), o collegate a norma dell'articolo 63, comma 2, lettera b), rendono dichiarazioni a richiesta di parte o, nel caso indicato nell'articolo 210, anche di ufficio.
        2. Le persone indicate nel comma 1 hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
        3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
        4. Prima che abbia inizio la dichiarazione, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 82, comma 1, hanno facoltà di non rispondere e che, se non intendono

 

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avvalersi di tale facoltà, assumono l'ufficio di dichiarante e sono tenute a rispondere ogni qualvolta ne siano richieste.
        5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 209, 210, 538, 539, 540, 541, 542 e 545.
        6. Alle persone indicate nel comma 1 che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 80, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di dichiarante e sono tenute a rispondere ogni qualvolta ne siano richieste.

Capo III
CONFRONTI

        Art. 226. - (Presupposti del confronto). - 1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
        2. L'imputato può essere posto a confronto soltanto con il suo consenso.

        Art. 227. - (Modalità del confronto). - 1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
        2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.

Capo IV
RICOGNIZIONI

        Art. 228. - (Ricognizione di persone. Atti preliminari). - 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.
        2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
        3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di inutilizzabilità dell'esito della ricognizione.

        Art. 229. - (Svolgimento della ricognizione). - 1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento,

 

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a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare in base a quali elementi ne sia certa.
        2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
        3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di inutilizzabilità, delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice dispone, a richiesta di parte, che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
        4. Quando chi deve procedere al riconoscimento di una persona è individuato nel corso del dibattimento si applicano, a pena di inutilizzabilità, le disposizioni di questo articolo e dell'articolo 228.

        Art. 230. - (Ricognizione di cose). - 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 228, in quanto applicabili.
        2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare in base a quali elementi ne sia certa.
        3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 229, comma 3.

        Art. 231. - (Altre ricognizioni). - 1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 228, in quanto applicabili.
        2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 229, comma 3, e dell'articolo 230.

        Art. 232. - (Pluralità di ricognizioni). - 1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.
        2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.
        3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

 

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Capo V
ESPERIMENTI GIUDIZIALI

        Art. 233. - (Presupposti dell'esperimento giudiziale). - 1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
        2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

        Art. 234. - (Modalità dell'esperimento giudiziale). - 1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.
        2. Il giudice, sentite le parti, dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.
        3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 521, al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.
        4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.

Capo VI
PERIZIA

        Art. 235. - (Oggetto della perizia). - 1. Quando occorre acquisire dati o compiere valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, esclusa la valutazione o la interpretazione di norme giuridiche, il magistrato del pubblico ministero e le parti private possono nominare periti.
        2. La perizia è disposta, anche di ufficio, dal giudice, quando la ritenga necessaria per gli accertamenti di cui al comma 1.
        3. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

        Art. 236. - (Nomina del perito). - 1. Il perito è scelto tra gli iscritti ad appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla o inutilizzabile, il nuovo incarico è affidato ad altro perito.

 

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        2. L'espletamento della perizia è affidato a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
        3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 45.

        Art. 237. - (Incapacità e incompatibilità del perito). - 1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità:

            a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;

            b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;

            c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

            d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di interprete;

            e) chi è stato nominato perito nello stesso procedimento o in un processo per imputazioni connesse.

        Art. 238. - (Astensione e ricusazione del perito). - 1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
        2. Il perito nominato dal giudice può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 45.
        3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
        4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
        5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice.

        Art. 239. - (Nomina del perito di ufficio). - 1. Il giudice dispone anche di ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
        2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito, curando che le misure che incidono sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi non vadano al di là di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali.

 

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        Art. 240. - (Nomina del perito di parte). - 1. Disposta la perizia dal giudice, il magistrato del pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare periti in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti di ufficio.
        2. Le parti private, nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un perito a spese dello Stato.
        3. Non può essere nominato perito chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 237, comma 1.

        Art. 241. - (Conferimento dell'incarico al perito di ufficio). - 1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 237 e 238, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previsti dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
        2. Il giudice formula i quesiti, sentito il perito nominato, i periti di parte, se presenti, il magistrato del pubblico ministero ed i difensori.

        Art. 242. - (Relazione del perito di ufficio). - 1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito nominato dal giudice procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
        2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
        3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai periti di parte.
        4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte, per periodi non superiori ai trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.
        5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.

        Art. 243. - (Attività del perito di ufficio). - 1. Il perito nominato dal giudice procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
        2. Il perito nominato dal giudice può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di mezzi di prova nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

 

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        3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito nominato dal giudice richieda notizie all'indagato, all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale.
        4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni.
        5. Il perito nominato dal giudice indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizia le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità ai presenti.

        Art. 244. - (Attività dei periti di parte). - 1. I periti di parte possono assistere al conferimento dell'incarico al perito di ufficio e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
        2. I periti di parte possono partecipare alle operazioni peritali, proporre al perito di ufficio specifiche indagini e formulare osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
        3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni compiute dal perito di ufficio, i periti di parte possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
        4. La nomina dei periti di parte e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia disposta di ufficio e il compimento delle altre attività processuali.

        Art. 245. - (Sostituzione del perito di ufficio). - 1. Il perito di ufficio può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli.
        2. Il giudice, sentito il perito di ufficio, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
        3. Il perito di ufficio sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da centocinquantaquattro a millecinquecentoquarantanove euro.
        4. Il perito di ufficio è, altresì, sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.
        5. Il perito di ufficio sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

        Art. 246. - (Liquidazione del compenso al perito di ufficio). - 1. Il compenso al perito di ufficio è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.

        Art. 247. - (Perizia di parte). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 396, comma 3, ciascuna parte, quando non è stata disposta perizia di

 

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ufficio, può nominare periti in numero non superiore a due. I periti espongono il parere al giudice, anche presentando memorie, a norma dell'articolo 138.
        2. Il giudice può autorizzare il perito della parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il perito non sia intervenuto.
        3. Il giudice, quando interviene a norma del comma 2, prescrive le necessarie cautele per la conservazione dello stato delle cose e dei luoghi ed il rispetto delle persone.
        4. Ai periti di parte è riconosciuto il diritto di intervento, previsto dall'articolo 244, nel caso in cui venga successivamente disposta perizia di ufficio.
        5. In ogni caso il perito di parte è tenuto a rendere, nella sua relazione, la dichiarazione prevista dall'articolo 241, comma 1, ed a specificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità o incompatibilità previste dall'articolo 237, avendo l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 45.

Capo VII
DOCUMENTI

        Art. 248. - (Prova documentale). - 1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
        2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
        3. È vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni e dei periti.

        Art. 249. - (Documenti costituenti corpo del reato). - 1. I documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti, qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga.

        Art. 250. - (Documenti relativi al giudizio sulla personalità). - 1. È consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano e delle sentenze straniere riconosciute, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato, se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.
        2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone.

 

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        Art. 251. - (Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato). - 1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

        Art. 252. - (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di mezzi di prova di altro procedimento penale, se assunti nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
        2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.
        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione del mezzo di prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.
        4. È, comunque, ammessa l'acquisizione della documentazione di atti non ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.
        5. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, i verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 540, 543 e 549.
        6. Se sono acquisite dichiarazioni a norma dei commi 1, 2, 3 e 4, le parti hanno il diritto di ottenere, a norma dell'articolo 204, l'esame delle persone che le hanno rese.

        Art. 253. - (Sentenze irrevocabili). - 1. Le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma dell'articolo 207.
        2. In ogni caso, le parti possono esercitare il diritto alla prova contraria.

        Art. 254. - (Accertamento della provenienza dei documenti). - 1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni.

        Art. 255. - (Documenti anonimi). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato.

        Art. 256. - (Documenti falsi). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 586, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa l'ufficio del pubblico ministero, trasmettendo copia del documento.

        Art. 257. - (Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici). - 1. Quando è acquisito un documento redatto in

 

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lingua diversa da quella italiana, il giudice ne dispone la traduzione, a norma dell'articolo 160, se è necessario alla sua comprensione.
        2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione, a norma dell'articolo 339, comma 8.

        Art. 258. - (Rilascio di copie). - 1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica, a norma dell'articolo 133.

LIBRO QUARTO
MISURE CAUTELARI

TITOLO I
PRINCÌPI

        Art. 259. - (Principio di legalità cautelare). - 1. Le libertà della persona possono essere limitate soltanto con le misure cautelari e con le forme previste dalle disposizioni di questo libro.

        Art. 260. - (Competenza per la emissione dei provvedimenti cautelari). - 1. I provvedimenti previsti in questo libro sono emessi esclusivamente, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, dal giudice competente per la fase del procedimento.
        2. Se l'adozione del provvedimento non può essere differita per il tempo necessario alla sua emissione da parte del giudice, il magistrato del pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, in cui siano specificamente indicate le inderogabili ragioni di assoluta necessità ed urgenza, un provvedimento cautelare reale o probatorio, che deve, comunque, essere comunicato entro ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1, il quale decide sulla convalida entro i termini previsti nei titoli seguenti.

TITOLO II
MISURE CAUTELARI PERSONALI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

        Art. 261. - (Presupposti di applicabilità delle misure). - 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi elementi di colpevolezza.
        2. Nella valutazione dei gravi elementi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 207, 210, 218 e 342.
        3. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non

 

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punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.

        Art. 262. - (Condizioni per l'applicabilità delle misure). - 1. Le misure cautelari sono disposte:

            a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini sui fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche di ufficio;

            b) quando l'imputato si è dato alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione;

            c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'indagato o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se si tratta di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

        2. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo, rilevanti ai fini del comma 1, lettere a) e c), non possono essere individuate nel rifiuto dell'indagato o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti.

        Art. 263. - (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
        2. Quando sussiste pericolo di inquinamento o dispersione delle fonti di prova o di reiterazione del reato, il giudice valuta se tale pericolo possa essere scongiurato con l'applicazione di misura interdittiva e solo se ritiene, in base ad elementi di fatto opportunamente evidenziati, che essa non sia adeguata, ricorre all'applicazione di misura coercitiva.
        3. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 262, comma 1, lettere b) e c).
        4. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
        5. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la

 

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sospensione condizionale della pena o, in caso di sentenza definitiva di condanna, possa essere concesso, in fase di esecuzione, l'affidamento in prova al servizio sociale.
        6. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 2, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 262 e la condanna riguarda uno dei delitti di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
        7. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussiste a carico dell'indagato o dell'imputato maggiorenne il presupposto di cui all'articolo 261, comma 1, in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, qualora il magistrato del pubblico ministero dimostri l'inadeguatezza di ogni altra misura, anche per l'attualità dei collegamenti dell'indagato o dell'imputato con la criminalità organizzata.
        8. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando indagati o imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni.
        9. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'indagato o l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 277, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
        10. Nell'ipotesi di cui al comma 9, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'indagato o l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
        11. Il giudice può, comunque, disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti indagato o imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 422, comma 2, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 9 e 10. In tal
 

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caso il giudice dispone che l'indagato o l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
        12. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
        13. Nel disporre le misure nei confronti dell'indagato o dell'imputato minorenne il giudice tiene conto, altresì, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.

        Art. 264. - (Modalità di controllo della custodia domiciliare). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari, anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'indagato o l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
        2. L'indagato o l'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso alla loro applicazione, con dichiarazione espressa, resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al magistrato del pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 288, comma 1.
        3. L'indagato o l'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

        Art. 265. - (Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte). - 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporne la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporne la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.
        2. Quando l'indagato o l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 263, comma 9, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'indagato o l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
        3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo

 

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di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.

        Art. 266. - (Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari). - 1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

        Art. 267. - (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari). - 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 5), del codice penale, e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
        2. Nella determinazione della pena, agli effetti della applicazione delle misure cautelari nei confronti dell'indagato o dell'imputato minorenne, si tiene conto, altresì, della diminuente della minore età.

        Art. 268. - (Giudice competente). - 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

Capo II
MISURE COERCITIVE

        Art. 269. - (Presupposti di applicabilità delle misure coercitive). - 1. Le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
        2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
        3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
        4. Nei confronti di indagati o imputati minorenni, le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
        5. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del magistrato del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare non detentiva, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate negli articoli 80 e 81.

 

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        Art. 270. - (Divieto di espatrio). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
        2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

        Art. 271. - (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). - 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
        2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione, tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'indagato o dell'imputato.

        Art. 272. - (Allontanamento dalla casa familiare). - 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare ovvero di non farvi rientro e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
        2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'indagato o all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
        3. Il giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
        4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

 

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        5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.
        6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 269.

        Art. 273. - (Divieto e obbligo di dimora). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.
        2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'indagato o all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 262, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.
        3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'indagato o l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'indagato o all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
        4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'indagato o all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.
        5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.
        6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al magistrato del pubblico ministero di ogni infrazione.

        Art. 274. - (Arresti domiciliari). - 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'indagato o

 

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all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
        2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'indagato o dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
        3. Se l'indagato o l'imputato non può altrimenti provvedere alle indispensabili esigenze di vita o versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
        4. Il magistrato pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'indagato o all'imputato.
        5. L'indagato o l'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.
        6. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

        Art. 275. - (Custodia cautelare in carcere). - 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'indagato o l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.
        2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.
        3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 714, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovazione del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.

        Art. 276. - (Custodia cautelare in luogo di cura). - 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.
        2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 2 e 3.

        Art. 277. - (Divieto di custodia cautelare). - 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.

 

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        2. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 263, comma 9, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 263.

Capo III
MISURE COERCITIVE A CARICO
DI MINORENNI

        Art. 278. - (Prescrizioni). - 1. Se non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, tenuto conto dell'esigenza di non interrompere i processi rieducativi in atto, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro o ad altre attività utili per la sua educazione. Il giudice affida l'indagato o l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi istituiti dagli enti locali.
        2. Il giudice o la direzione penitenziaria competente valuta se ricorre l'esigenza di assicurare, nei confronti del minorenne che si trovi in particolari condizioni emotive, l'assistenza psicologica a mezzo dei servizi dei centri per la giustizia minorile.
        3. Le prescrizioni perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite.
        4. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte.
        5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

        Art. 279. - (Permanenza in casa). - 1. Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
        2. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro o ad altre attività utili per la sua educazione.
        3. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento, consentono gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi dei centri per la giustizia minorile e gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice.

 

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        4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto o dell'accompagnamento.
        5. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 714.
        6. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi da lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

        Art. 280. - (Collocamento in comunità). - 1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
        2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
        3. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dalla comunità in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro o ad altre attività utili per la sua educazione.
        4. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in comunità è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita o dal momento dell'arresto o dell'accompagnamento.
        5. Il periodo di permanenza in comunità è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 714.
        6. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può dispone la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni.

        Art. 281. - (Custodia cautelare). - 1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.
        2. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per taluno dei reati di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2, nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.
        3. Il giudice può disporre la custodia cautelare:

            a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

            b) se l'imputato si è dato alla fuga;

 

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            c) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi odi altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

Capo IV
MISURE INTERDITTIVE

        Art. 282. - (Presupposti di applicabilità delle misure interdittive). - 1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
        2. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del magistrato del pubblico ministero, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate negli articoli 80 e 81.

        Art. 283. - (Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori). - 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
        2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale o per uno dei delitti previsti dagli articoli 571 e 609-quinquies del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 282, comma 1.

        Art. 284. - (Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio). - 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.
        2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 282, comma 1, ma deve trattarsi, comunque, di delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.
        3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

        Art. 285. - (Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'indagato o all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

 

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        2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 282, comma 1, ma deve trattarsi, comunque, di delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni.

Capo V
FORMA ED ESECUZIONE
DEI PROVVEDIMENTI

        Art. 286. - (Procedimento applicativo). - 1. Le misure sono disposte su richiesta del magistrato del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'indagato o dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.
        2. In caso di necessità o urgenza il magistrato del pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 272. Il provvedimento perde l'efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.

        Art. 287. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Sulla richiesta del magistrato del pubblico ministero di applicazione di misura cautelare personale il giudice provvede con ordinanza.
        2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 435, nel corso delle indagini preliminari, se il magistrato del pubblico ministero richiede l'applicazione della misura degli arresti domiciliari o della custodia cautelare, il giudice per le indagini preliminari, se la richiesta non appare destituita di fondamento, dispone, con decreto motivato, l'arresto dell'indagato, rispettivamente con accompagnamento presso la residenza o dimora oppure traduzione presso la casa circondariale se si procede per taluno dei reati di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2, e non è richiesta la misura della custodia agli arresti domiciliari, e fissa l'udienza in camera di consiglio, nel termine di cinque giorni, dandone immediato avviso all'ufficio del pubblico ministero e al difensore dell'indagato.
        3. La richiesta del magistrato del pubblico ministero, unitamente agli atti prodotti, è depositata nella cancelleria, con facoltà per il difensore di prenderne visione ed estrarne copia.
        4. All'udienza, il giudice, se non deve dichiararne la latitanza, a norma dell'articolo 290, comma 2, interroga l'indagato e sente le parti. Assume i mezzi di prova che appaiono decisivi ai fini della valutazione della richiesta di emissione della misura cautelare. Se l'indagato chiede il giudizio direttissimo, il giudice trasmette gli atti al giudice competente.
        5. Fuori del caso previsto dal comma 4, ultimo periodo, il giudice decide con ordinanza entro dieci giorni dalla conclusione dell'udienza.

 

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        6. L'arresto non può avere, comunque, durata superiore a trenta giorni.
        7. I termini previsti dai commi 2, 5 e 6 sono stabiliti a pena di inefficacia del decreto di arresto.
        8. Se la richiesta è presentata a un giudice diverso dal giudice per le indagini preliminari, si applica il comma 1.
        9. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio:

            a) le generalità dell'indagato o dell'imputato o quanto altro valga a identificarlo;

            b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

            c) l'esposizione dei gravi indizi di colpevolezza e delle specifiche esigenze cautelari che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

            d) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 262 non possono essere soddisfatte con altre misure;

            e) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui all'articolo 262, comma 1, lettera a);

            f) la data e la sottoscrizione del giudice.

        10. L'ordinanza contiene, altresì, la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'indagato o l'imputato.
        11. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'indagato o dell'imputato, di cui all'articolo 125.
        12. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
        13. Quando è disposta una misura cautelare nei confronti dell'indagato o dell'imputato minorenne, il giudice lo affida ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo, in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.

        Art. 288. - (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 172, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare notifica all'indagato o all'imputato copia del provvedimento e informa immediatamente il difensore. Delle operazioni compiute redige verbale che è immediatamente

 

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trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e all'ufficio del pubblico ministero.
        2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. Il difensore è immediatamente avvisato.
        3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del magistrato del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore che ha facoltà di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del magistrato del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa.
        4. Copia dell'ordinanza che applica una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

        Art. 289. - (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la persona nei cui confronti è stata disposta la misura coercitiva o è stato emesso decreto di arresto, in attesa della decisione sulla richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari o della custodia in carcere, non viene rintracciata, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso il provvedimento.
        2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 290, lo stato di latitanza.
        3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il magistrato del pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 336 e 338, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 339, 340 e 341.
        4. Fermo quanto disposto nel comma 3 e nell'articolo 119, comma 5, il giudice o il magistrato del pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2.

        Art. 290. - (Latitanza). - 1. È latitante chi volontariamente si sottrae all'arresto, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
        2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.
        3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.
        4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 293 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.

 

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        5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso.

        Art. 291. - (Computo dei termini di durata delle misure). - 1. Gli effetti della custodia cautelare domiciliare o in carcere decorrono dal momento dell'esecuzione del provvedimento di arresto.
        2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 288.
        3. Se nei confronti di un indagato o di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.
        4. Se l'indagato o l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.

        Art. 292. - (Sospensione dell'esecuzione delle misure). - 1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei confronti di un indagato o di un imputato al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.
        2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.

Capo VI
ESTINZIONE DELLE MISURE

        Art. 293. - (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. Le misure interdittive e coercitive sono immediatamente revocate quando, per fatti sopravvenuti, vengono meno i presupposti di applicabilità o non sussistono più esigenze cautelari.
        2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave o ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

 

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        3. Il magistrato del pubblico ministero e l'indagato o l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio o quando procede all'udienza di comparizione o al giudizio.
        4. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'indagato o dell'imputato, deve sentire il magistrato del pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il magistrato del pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.
        5. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione della misura, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio dell'indagato o dell'imputato. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice assume l'interrogatorio dell'indagato o dell'imputato che ne ha fatto richiesta.
        6. Fermo quanto previsto dall'articolo 265, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose.
        7. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al magistrato del pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.
        8. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'indagato o dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 263, comma 9, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, ai sensi degli articoli 235 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, o, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.
        9. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 277, comma 2.
 

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        Art. 294. - (Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze). - 1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.
        2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 302.
        3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa.
        4. La custodia cautelare perde, altresì, efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.
        5. Qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 262, comma 1, lettere b) e c).

        Art. 295. - (Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie). - 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 262, comma 1, lettera a), perdono immediatamente efficacia se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 287, comma 9, lettera e), non ne è ordinata la rinnovazione.
        2. La rinnovazione è disposta dal giudice, sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura, con ordinanza, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 298 e 301.

        3. Salvo il disposto dell'articolo 287, comma 9, lettera e), quando si procede per reati diversi sia da quelli di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2, sia da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese, ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero, la custodia cautelare in carcere disposta per il pericolo di dispersione o inquinamento delle fonti di prova non può avere durata superiore a trenta giorni.
        4. La proroga della medesima misura di cui al comma 3 è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal magistrato del pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'indagato o dell'imputato.

 

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        Art. 296. - (Termini di durata massima della custodia cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

            a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio:

                1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

                2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

            b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado o sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:

                1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

                2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

                3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

            c) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia è decorso il termine di sei mesi, senza che sia stata pronunciata sentenza che definisce il giudizio abbreviato;

            d) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia è decorso il termine di sei mesi, se con l'appello non è richiesta la rinnovazione dell'istruzione, o di un anno, se è richiesta la rinnovazione dell'istruzione, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;

            e) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia è decorso il termine di un anno.

        2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

 

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        3. Nel caso di evasione dell'indagato o dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui viene ripristinata la custodia cautelare.
        4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 298, non può superare i seguenti termini:

            a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

            b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni;

            c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.

        5. La durata massima della custodia cautelare, considerate le sospensioni previste dall'articolo 297, non può superare i seguenti termini:

            a) due anni e tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

            b) quattro anni e tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni;

            c) sei anni e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.

        6. I termini previsti dai commi precedenti sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o dell'accompagnamento.

        Art. 297. - (Sospensione dei termini di durata della custodia cautelare). - 1. I termini previsti dall'articolo 296 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 350, nei seguenti casi:

            a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova;

 

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            b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

            c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti per il deposito della motivazione.

        2. Nel caso di sospensione o rinvio del dibattimento per uno dei motivi indicati nel comma 1, lettere a) e b), l'udienza successiva è fissata entro il termine previsto dall'articolo 527, comma 1, se l'impedimento non riguarda le condizioni di salute dell'imputato. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), la sospensione non può superare i venti giorni. Si applicano le disposizioni degli articolo 580, comma 4, e 593, comma 4.
        3. I termini previsti dall'articolo 296 possono essere altresì sospesi, per un tempo non superiore a sessanta giorni, quando si procede per taluno dei reati di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2, nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.
        4. Nei casi previsti dal comma 3, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 350.
        5. I termini previsti dall'articolo 296, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 350, se l'udienza di comparizione è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b). Si applica la disposizione del comma 2.
        6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e di cui al comma 5 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
        7. Se la sospensione dei termini è causata dalle condizioni di salute dell'imputato e ricorrono i presupposti di cui all'articolo 87, la custodia cautelare non può avere durata superiore ai due terzi della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

        Art. 298. - (Proroga della custodia cautelare). - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione, nelle forme previste dall'articolo 353.
        2. Nel corso delle indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero può, altresì, chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente

 

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complessi, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il magistrato del pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 350. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 296, comma 1, non possono essere comunque superati di oltre un terzo.

        Art. 299. - (Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure). - 1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le norme di questo titolo, il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
        2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime.

        Art. 300. - (Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini). - 1. Nei confronti dell'indagato o dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.
        2. Qualora si proceda per taluno dei reati di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2, il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 270, 271 e 273 anche cumulativamente.
        3. La custodia cautelare, ove risulti necessaria a norma dell'articolo 263, è tuttavia ripristinata:

            a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 262;

            b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado, quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 262, comma 1, lettera b).

        4. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 296, comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.
        5. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto dell'indagato o dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera b), si sia dato alla fuga. Dell'arresto è data notizia, senza ritardo e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove l'arresto è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'arresto fuori dei casi di flagranza. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il magistrato del pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente.

 

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        6. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente non provvede a norma del comma 2, lettera a).
        7. Il giudice può imporre prescrizioni all'indagato o all'imputato minorenne scarcerato per decorrenza dei termini.

        Art. 301. - (Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare). - 1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione sono decorsi i termini previsti dall'articolo 296.
        2. Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi sei mesi dall'inizio della loro esecuzione.
        3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive.

Capo VII
APPLICAZIONE PROVVISORIA
DI MISURE DI SICUREZZA

        Art. 302. - (Condizioni di applicabilità). - 1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono, allo stato, gravi indizi di colpevolezza e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 261, comma 3.

        Art. 303. - (Procedimento). - 1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 287, comma 9, previo interrogatorio dell'indagato o dell'imputato e accertamento sulla sua pericolosità sociale.
        2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 287, commi 10, 11 e 12.
        3. Salvo quanto previsto dall'articolo 293, comma 1, ai fini dell'articolo 206, secondo comma, del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'indagato o dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 88.
        4. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 302 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione.

        Art. 304. - (Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni). - 1. La misura di sicurezza della libertà vigilata applicata nei confronti di minorenni è eseguita nelle forme delle prescrizioni e della permanenza in casa.
        2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario è applicata soltanto in relazione ai delitti per i quali è prevista l'applicazione della custodia cautelare ed è eseguita nelle forme del collocamento in comunità.
        3. Con la sentenza di non luogo a procedere a norma degli articoli 97 e 98 del codice penale, il giudice, su richiesta del magistrato del

 

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pubblico ministero, può applicare in via provvisoria una misura di sicurezza.
        4. La misura è applicata se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'indagato o dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.
        5. Quando applica in via provvisoria una misura di sicurezza, il giudice dispone la trasmissione degli atti al tribunale per i minorenni. Allo stesso modo provvede nel caso di rigetto della richiesta del magistrato del pubblico ministero. La misura cessa di avere effetto decorsi trenta giorni dalla pronuncia senza che abbia avuto inizio il procedimento previsto dall'articolo 740, comma 4.
        6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano nel giudizio abbreviato quando il giudice, anche di ufficio, ritiene che sussistono le condizioni previste dal comma 2.

Capo VIII
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA
DETENZIONE

        Art. 305. - (Presupposti e modalità della decisione). - 1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per il l'arresto o per la custodia cautelare subiti, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
        2. Il diritto all'equa riparazione sussiste anche nel caso in cui la detenzione ingiustamente patita sia dovuta ad un erroneo ordine di esecuzione.
        3. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto o a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura della custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero i presupposti di applicabilità previsti dagli articoli 261 e 269 o siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida dell'arresto.
        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
        5. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
        6. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato

 

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per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima.

        Art. 306. - (Procedimento per la riparazione). - 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 305.
        2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere euro cinquecentomila.
        3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.

TITOLO III
MISURE CAUTELARI REALI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

        Art. 307. - (Presupposti di applicabilità). - 1. Nessuna misura di cautela reale può essere adottata se non risultano a carico dell'indagato o dell'imputato gravi elementi di colpevolezza.
        2. Nella valutazione dei gravi elementi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 207, 210, 218 e 342.

Capo II
SEQUESTRO CONSERVATIVO

        Art. 308. - (Presupposti ed effetti del provvedimento). - 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria. delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il magistrato del pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.
        2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
        3. Il sequestro disposto a richiesta del magistrato del pubblico ministero giova anche alla parte civile.
        4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.

 

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        Art. 309. - (Forma del provvedimento. Competenza). - 1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del magistrato del pubblico ministero o della parte civile è emesso, con ordinanza, dal giudice che procede.
        2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.
        3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.
        4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del magistrato del pubblico ministero. Se il magistrato del pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.

        Art. 310. - (Offerta di cauzione). - 1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 308, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.
        2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.
        3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.

        Art. 311. - (Esecuzione sui beni sequestrati). - 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 308, comma 4.
        2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

 

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Capo III
SEQUESTRO PREVENTIVO

        Art. 312. - (Oggetto del sequestro preventivo). - 1. Quando sussistono gravi elementi di colpevolezza a carico dell'indagato o dell'imputato e sussiste il pericolo che l'uso della cosa pertinente al reato nella sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze o agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del magistrato del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre i termini previsti dall'articolo 296. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
        2. Se risultano elementi di fatto che dimostrano che, al di fuori del caso previsto dal comma 1, l'indagato o l'imputato o il titolare del diritto di proprietà sul bene o sulla cosa sta per disfarsene, si applicano le disposizioni sul sequestro conservativo.
        3. Il giudice può, altresì, disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.
        4. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca.
        5. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del magistrato del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il magistrato del pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il magistrato del pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche, nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
        6. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice previsto dal comma 1, il sequestro è disposto con decreto motivato dal magistrato del pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del magistrato del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al magistrato del pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso magistrato del pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
        7. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia

 

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dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

        Art. 313. - (Perdita di efficacia del sequestro preventivo). - 1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
        2. Se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate.
        3. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del magistrato del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 308.

TITOLO IV
MISURE CAUTELARI PROBATORIE

Capo I
DISPOSIZIONE GENERALE

        Art. 314. - (Presupposti di applicabilità). - 1. Non può essere disposta una misura cautelare probatoria se non sussistono gravi elementi di prova della esistenza del reato, non desumibili, in ogni caso, da fonti anonime o confidenziali.
        2. La misura può essere disposta soltanto in presenza di un collegamento concreto ed attuale tra il reato per cui si procede ed il soggetto nei cui confronti viene disposta la misura.
        3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta, in ogni caso, la inutilizzabilità del contenuto o del risultato dell'atto.

Capo II
ISPEZIONI

        Art. 315. - (Casi e forme delle ispezioni). - 1. È disposta ispezione di persone, luoghi e cose determinate, su cui vi è ragionevole possibilità che si trovino tracce o altri effetti materiali del reato da rilevare.
        2. L'ispezione delle persone, dei luoghi privati e delle cose che vi si trovano è autorizzata, a pena di inutilizzabilità dei risultati, dal giudice che, con decreto motivato, indica:

            a) il reato per cui si procede, il luogo e il tempo in cui è stato commesso;

            b) le persone, i luoghi privati determinati, le cose determinate da sottoporre a ispezione e le ragioni per le quali è possibile che essi rechino

 

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tracce o altri effetti materiali del reato, che occorre tempestivamente rilevare;

            c) il tempo, non superiore a sette giorni, entro il quale l'atto deve essere compiuto;

            d) le cautele, attinenti ai modi e ai tempi, che occorre adottare con riguardo alle specifiche esigenze di rispetto delle persone e di integrità dei luoghi e delle cose.

        3. Copia del decreto è consegnata, a cura di chi esegue l'ispezione, a tutti i soggetti che intervengono o hanno diritto di intervenire all'atto, fermi gli obblighi del tempestivo previo avviso ai difensori.
        4. Nei casi previsti dal comma 2, quando ricorre l'urgenza indicata nell'articolo 401, comma 5, il magistrato del pubblico ministero dispone l'ispezione con decreto motivato, che contiene, oltre alle indicazioni previste per il decreto del giudice, anche quelle attinenti all'urgenza e che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice.
        5. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
        6. Se il decreto del magistrato del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'ispezione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
        7. Fuori dei casi previsti dal comma 2, l'ispezione può essere disposta dal magistrato del pubblico ministero con decreto motivato.
        8. Si applica in ogni caso il comma 3.
        9. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, si procede alla descrizione dello stato attuale e, in quanto possibile, alla verifica di quello preesistente, con individuazione del modo, del tempo e delle cause delle eventuali modificazioni. Possono essere disposti rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e può essere compiuta ogni altra operazione tecnica.

        Art. 316. - (Ispezione personale). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 401, prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 137.
        2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.
        3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni.

        Art. 317. - (Ispezione di luoghi o di cose). - 1. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, chi procede può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.

 

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Capo III
PERQUISIZIONI

        Art. 318. - (Casi e forme delle perquisizioni). - 1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'indagato o dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale.
        2. La perquisizione è autorizzata, a pena di inutilizzabilità dei risultati, dal giudice che, con decreto motivato, indica:

            a) il reato per cui si procede, il luogo e il tempo in cui è stato commesso;

            b) le cose, costituenti corpo del reato o pertinenti al reato, che sono specificamente ricercate;

            c) le persone e il luogo determinato da sottoporre a perquisizione;

            d) i fondati motivi per i quali si ritiene che sul corpo di tali persone o in tale luogo siano occultate le cose specificamente ricercate;

            e) il tempo, non superiore a sette giorni, entro il quale l'atto deve essere compiuto;

            f) le cautele, attinenti ai modi e ai tempi, che occorre adottare con riguardo alle specifiche esigenze di rispetto delle persone e di integrità dei luoghi e delle cose.

        3. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato, specifico motivo per ritenere che nel tempo necessario a richiedere e ottenere il provvedimento del giudice potrebbe essere frustrato l'utile esito dell'atto, il magistrato del pubblico ministero dispone la perquisizione con decreto motivato, che contiene, oltre alle indicazioni previste per il decreto del giudice, anche quelle attinenti all'assoluta urgenza e che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice.
        4. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
        5. Se il decreto del magistrato del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, la perquisizione non può essere eseguita o proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
        6. Il magistrato del pubblico ministero può procedere alla perquisizione personalmente o può delegare ufficiali di polizia giudiziaria.

        Art. 319. - (Richiesta di consegna). - 1. Prima di eseguire la perquisizione, chi procede può invitare l'interessato a consegnare spontaneamente le cose ricercate. Se esse sono presentate, non si

 

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procede alla perquisizione, salvo che essa sia ritenuta utile per la completezza delle indagini.
        2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, possono essere esaminati atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, si procede a perquisizione.

        Art. 320. - (Perquisizioni personali). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 402, prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 137.
        2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

        Art. 321. - (Perquisizioni locali). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 402, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'indagato o all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 137.
        2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore, ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
        3. Nel procedere alla perquisizione locale, si può disporre, con decreto motivato, che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando si ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre essere ordinato, previa enunciazione nel verbale dei motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.

        Art. 322. - (Perquisizioni nelle abitazioni. Limiti temporali). - 1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi ad essa adiacenti non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
        2. Il giudice può autorizzare la perquisizione fuori dei limiti temporali indicati nel comma 1, quando sussistono specifiche ragioni per ritenere che vi sia pericolo di fuga della persona da perquisire ovvero di dispersione o sottrazione delle cose da ricercare.

        Art. 323. - (Sequestro conseguente a perquisizione). - 1. Le cose ricercate e rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 324 e 330.
        2. La cosa sottoposta a sequestro in virtù di una perquisizione illegittima, ancorché confiscabile, è inutilizzabile ai fini probatori e, quindi, può costituire oggetto di provvedimenti consequenziali, secondo le disposizioni di legge, senza alcuna rilevanza ai fini della formazione della prova.

 

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Capo IV
SEQUESTRI

        Art. 324. - (Oggetto e formalità del sequestro). - 1. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti, quando vi sono gravi elementi di commissione di un reato ed il sequestro è necessario ai fini della prosecuzione delle indagini.
        2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
        3. Al sequestro procede personalmente il magistrato del pubblico ministero o il giudice o un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
        4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

        Art. 325. - (Sequestro di corrispondenza). - 1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che il magistrato del pubblico ministero o il giudice abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'indagato o dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato.
        2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare al magistrato del pubblico ministero o al giudice gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
        3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.

        Art. 326. - (Sequestro presso banche). - 1. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'indagato o all'imputato o non siano iscritti al suo nome.

        Art. 327. - (Dovere di esibizione e segreti). - 1. Le persone indicate negli articoli 215 e 216 devono consegnare immediatamente al magistrato del pubblico ministero o al giudice, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

 

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        2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, il magistrato del pubblico ministero o il giudice, se ha motivo di dubitare della sua fondatezza e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone il sequestro.
        3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, il magistrato del pubblico ministero o il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
        4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone il sequestro.
        5. Si applica la disposizione dell'articolo 219.

        Art. 328. - (Copie dei documenti sequestrati). - 1. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la segreteria o la cancelleria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente.
        2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dal magistrato del pubblico ministero o dal giudice in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
        3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
        4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e il magistrato del pubblico ministero o il giudice non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione del magistrato del pubblico ministero o del giudice, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale delle copie, negli estratti e nei certificati.

        Art. 329. - (Custodia delle cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla segreteria dell'ufficio del pubblico ministero o alla cancelleria del giudice. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, il magistrato del pubblico ministero o il giudice dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 137.
        2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta del magistrato del pubblico ministero o del giudice, nonché delle pene previste dalla legge

 

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penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella segreteria o nella cancelleria.

        Art. 330. - (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili). - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni del magistrato del pubblico ministero o del giudice e dell'ausiliario o, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.
        2. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in segreteria o cancelleria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 329.
        3. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice, se si tratta di cose che possono alterarsi, ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

        Art. 331. - (Rimozione e riapposizione dei sigilli). - 1. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. Il magistrato del pubblico ministero o il giudice e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

        Art. 332. - (Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate). - 1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, il magistrato del pubblico ministero o il giudice prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
        2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del magistrato del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'indagato o all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 308.
        3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 312.
        4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

        Art. 333. - (Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate). - 1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.

 

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        2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 143.
        3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
        4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il magistrato del pubblico ministero provvede con decreto motivato.
        5. Contro il decreto del magistrato del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 143.
        6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Capo V
ACQUISIZIONE DI DATI PERSONALI

        Art. 334. - (Accesso ai dati personali informatici). - 1. Possono essere acquisiti presso società fornitrici di servizi di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, i dati relativi al traffico sottoposti a trattamento ai fini della trasmissione della comunicazione o della fatturazione.
        2. Possono, altresì, essere acquisiti i dati informatici personali per qualunque ragione sottoposti a trattamento da società private o comunque dalle stesse custoditi presso banche dati informatiche o telematiche.

        Art. 335. - (Casi e forme dell'acquisizione). - 1. L'autorizzazione è data dal giudice con decreto motivato che, a pena di inutilizzabilità, indica:

            a) la sommaria enunciazione del fatto di reato per cui si procede, nonché il luogo e il tempo in cui è stato commesso, se noti;

            b) il collegamento esistente tra i dati richiesti e il fatto di reato per il quale si procede.

        2. L'acquisizione può avere ad oggetto sia dati storici già elaborati, sia dati in corso di elaborazione o di rilevazione.
        3. Se devono essere acquisiti dati storici già elaborati, il decreto di autorizzazione deve contenere l'indicazione della durata temporale di raccolta ed elaborazione dei dati.
        4. L'autorizzazione ad acquisire dati in tempo reale non può avere durata superiore a trenta giorni, prorogabili dal giudice, con decreto motivato, per periodi di tempo successivi di quindici giorni, sempre che permangano i presupposti che hanno giustificato l'emanazione del primo decreto di autorizzazione.

 

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        5. L'osservanza delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 è prescritta a pena di inutilizzabilità.
        6. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio, il magistrato del pubblico ministero dispone l'acquisizione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, che, entro le quarantotto ore successive, procede alla convalida con decreto motivato. Se la convalida non interviene entro tale termine, quanto acquisito con il decreto del magistrato del pubblico ministero è inutilizzabile.
        7. Il magistrato del pubblico ministero procede all'acquisizione dei dati personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
        8. Il decreto del giudice è comunicato in estratto alla società fornitrice del servizio che è tenuta al segreto.
        9. Entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni, i dati acquisiti rilevanti per le indagini sono depositati nella segreteria del magistrato del pubblico ministero insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'acquisizione, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato del pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
        10. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il magistrato del pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
        11. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 9 e 10, hanno facoltà di esaminare i dati acquisiti e di chiedere lo stralcio di quelli che appaiono manifestamente irrilevanti.
        12. Sullo stralcio provvede il magistrato del pubblico ministero con decreto motivato.
        13. Contro il decreto che dispone lo stralcio o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre, entro dieci giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza, opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 143.
        14. I soggetti estranei al procedimento possono sempre chiedere al magistrato del pubblico ministero lo stralcio dei dati personali informatici per i quali hanno interesse a che ne sia dichiarata la manifesta irrilevanza. Si applicano le disposizioni dei commi 12 e 13.

Capo VI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

        Art. 336. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

            a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 6;

 

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            b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 6;

            c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

            d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

            e) delitti di contrabbando;

            f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono;

            g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale.

        2. Negli stessi casi indicati al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

        Art. 337. - (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche). - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 336, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.

        Art. 338. - (Presupposti e forme del provvedimento). - 1. Il magistrato del pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 336. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.
        2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il magistrato del pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del magistrato del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
        3. Il decreto del magistrato del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.
        4. Il magistrato del pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
        5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che

 

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dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.

        Art. 339. - (Esecuzione delle operazioni). - 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale.
        2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.
        3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il magistrato del pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria.
        4. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il magistrato del pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.
        5. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al magistrato del pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal magistrato del pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
        6. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il magistrato del pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
        7. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 5 e 6, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il magistrato del pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
        8. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
        9. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

 

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        Art. 340. - (Conservazione della documentazione). - 1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione.
        2. Salvo quanto previsto dall'articolo 342, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 143.
        3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.

        Art. 341. - (Utilizzazione in altri procedimenti). - 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza o che si tratti di illeciti disciplinari.
        2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 339, commi 7, 8 e 9.
        3. Il magistrato del pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

        Art. 342. - (Divieti di utilizzazione). - 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 338 e 339, commi 1 e 3.
        2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 215, comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
        3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

TITOLO V
IMPUGNAZIONI

Capo I
RIESAME

        Art. 343. - (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva). - 1. Il difensore dell'indagato o dell'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell'ordinanza che dispone una

 

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misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del magistrato del pubblico ministero.
        2. Non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale.

        Art. 344. - (Riesame del decreto di perquisizione). - 1. Contro il decreto di perquisizione emesso dal giudice e contro il decreto di convalida del decreto emesso dal magistrato del pubblico ministero, il difensore dell'indagato, dell'imputato, della persona perquisita e di quella che ha la disponibilità del luogo perquisito può proporre richiesta di riesame anche nel merito, indipendentemente dall'esito della perquisizione.

        Art. 345. - (Riesame del decreto di sequestro). - 1. Contro il decreto di sequestro il difensore dell'indagato o dell'imputato, della persona alla quale le cose sono state sequestrate e di quella che avrebbe diritto alla loro restituzione può proporre richiesta di riesame, anche nel merito.
        2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

        Art. 346. - (Riesame del decreto di sequestro preventivo). - 1. Contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice il difensore dell'indagato o dell'imputato, della persona alla quale le cose sono state sequestrate e di quella che avrebbe diritto alla loro restituzione può proporre richiesta di riesame, anche nel merito.
        2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

        Art. 347. - (Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo). - 1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito.
        2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

        Art. 348. - (Riesame del decreto di acquisizione di dati personali informatici). - 1. Contro il decreto di acquisizione di dati emesso dal giudice e contro il decreto di convalida del decreto emesso dal magistrato del pubblico ministero, il difensore dell'indagato o dell'imputato può proporre richiesta di riesame anche nel merito.

        Art. 349. - (Procedimento di riesame). - 1. La richiesta di riesame è presentata, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 4, entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, dalla esecuzione della misura reale o dalla conoscenza dell'esecuzione della misura probatoria. Si osservano le forme previste dagli articoli 641 e 642.
        2. Il presidente cura che sia dato immediato avviso al giudice o al magistrato del pubblico ministero che ha adottato il provvedimento, il quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto

 

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giorno, provvede alla trasmissione degli atti. Se la richiesta ha ad oggetto un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, l'avviso è dato al giudice, affinché trasmetta gli atti presentati a norma dell'articolo 286, comma 1, e all'ufficio del pubblico ministero affinché trasmetta tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato.
        3. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione.
        4. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del pubblico ministero o del giudice che ha emesso il decreto o l'ordinanza.
        5. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 143. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al magistrato del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 4 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, al difensore che ha presentato richiesta di riesame. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
        6. Il magistrato del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare personale o reale può partecipare alla udienza in luogo del magistrato del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 4.
        7. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma il decreto o l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza.
        8. Se è sottoposta a riesame un'ordinanza di applicazione di cautela personale, il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'indagato o all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
        9. A richiesta del difensore dell'indagato o dell'imputato, il termine previsto dal comma 7 può essere prorogato fino a venti giorni, quando il riesame abbia ad oggetto un'ordinanza di applicazione di cautela personale.
        10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 2 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto o prorogato, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia.
        11. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240, secondo comma, del codice penale.
        12. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile, mantenendo nel frattempo il sequestro.
 

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Capo II
APPELLO

        Art. 350. - (Appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 343, comma 1, il magistrato del pubblico ministero e il difensore dell'indagato o dell'imputato possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi, a pena di inammissibilità.
        2. L'appello è depositato nella cancelleria del tribunale indicato nell'articolo 349, comma 4. Si osservano le forme previste dagli articoli 641 e 642.
        3. Dell'appello è dato immediato avviso al giudice che ha adottato il provvedimento, il quale, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.
        4. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 143. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.
        5. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

        Art. 351. - (Appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 346, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal magistrato del pubblico ministero, il magistrato del pubblico ministero, il difensore dell'indagato o dell'imputato e il difensore della persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello.
        2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 350.

        Art. 352. - (Giudice competente per l'appello). - 1. Sull'appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari decide il tribunale indicato nell'articolo 349, comma 4.

Capo III
RICORSO PER CASSAZIONE

        Art. 353. - (Casi e forme). - 1. Contro le decisioni emesse dal tribunale indicato nell'articolo 349, comma 4, il magistrato del pubblico ministero e il difensore possono ricorrere per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento.
        2. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

 

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        3. I motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla Corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione.
        4. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 143.
        5. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.

LIBRO QUINTO
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA
DI COMPARIZIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

        Art. 354. - (Finalità delle indagini preliminari). - 1. Le indagini preliminari tendono all'acquisizione degli elementi necessari affinché, in relazione ad un fatto specifico, il magistrato del pubblico ministero possa determinarsi in ordine alla richiesta di archiviazione o all'esercizio dell'azione penale.

        Art. 355. - (Direzione delle indagini preliminari). - 1. L'ufficio del pubblico ministero dispone direttamente della polizia giudiziaria e il magistrato delegato dirige le indagini.

        Art. 356. - (Giudice per le indagini preliminari). - 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del magistrato del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario o il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni.
        2. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 59, commi 3 e 5, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un giudice del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente per il giudizio.

        Art. 357. - (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti e le attività della fase delle indagini preliminari sono coperti dal segreto, anche per il loro contenuto, fino alla chiusura della fase.
        2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il magistrato del pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 131, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la sua segreteria.
        3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il magistrato del pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

            a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'indagato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

 

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            b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

TITOLO II
NOTIZIA DI REATO

        Art. 358. - (Acquisizione delle notizie di reato). - 1. La polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria iniziativa e riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
        2. Il magistrato del pubblico ministero riceve le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
        3. La segnalazione di fatti costituenti reato perseguibile di ufficio effettuata in forma anonima può essere utilizzata esclusivamente dalla polizia giudiziaria ai soli fini investigativi.

        Art. 359. - (Acquisizione della notizia di reato da parte del magistrato del pubblico ministero). - 1. Il magistrato del pubblico ministero che viene comunque a conoscenza di fatti che possono determinare l'inizio delle indagini preliminari o l'esercizio dell'azione penale, li segnala per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione, dispone l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro e designa per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.
        2. Il magistrato del pubblico ministero, se riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio notizia di un reato di competenza del giudice di pace, salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, la trasmette alla polizia giudiziaria perché proceda alle indagini, impartendo, se necessario, le direttive. Il magistrato del pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione diretta a giudizio dell'imputato.

        Art. 360. - (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dagli articoli 359 e 384, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
        2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo all'ufficio del pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
        3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
        4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di

 

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ufficio, il giudice che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia all'ufficio del pubblico ministero.

        Art. 361. - (Contenuto della denuncia). - 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

        Art. 362. - (Denuncia da parte di privati). - 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
        2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, all'ufficio del pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
        3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dagli articoli 255 e 358, comma 3.

        Art. 363. - (Referto). - 1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente all'ufficio del pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
        2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
        3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

        Art. 364. - (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva). - 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 414 non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.

        Art. 365. - (Registro delle notizie di reato). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, l'ufficio del pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso la segreteria, ogni notizia di reato che gli perviene nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

 

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        2. L'iscrizione deve contenere l'indicazione delle norme che si assumono violate, le generalità della persona alla quale il reato è attribuito, la data e il luogo del commesso reato e la data di acquisizione o ricezione della notizia di reato.
        3. Se non è noto il presunto autore del reato, l'iscrizione deve contenere le altre indicazioni di cui al comma 2.
        4. L'iscrizione della notizia di reato di competenza del giudice di pace è eseguita a seguito della trasmissione della relazione da parte della polizia giudiziaria o del primo atto di indagine svolto personalmente dal magistrato del pubblico ministero e il termine stabilito dall'articolo 445, comma 2, decorre dalla data di acquisizione della notizia di reato indicata nella relazione della polizia giudiziaria.
        5. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il magistrato del pubblico ministero incaricato delle indagini cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
        6. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 422, comma 2, lettere m), q) e r), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
        7. Si applica la disposizione dell'articolo 406, comma 4.

        Art. 366. - (Controllo sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato). - 1. Il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando è richiesto di un provvedimento, verifica la tempestività degli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro indicato nell'articolo 365, nonché il rispetto dei termini per il compimento delle indagini preliminari e dà tutti i provvedimenti necessari ad integrare le iscrizioni stesse e quelli conseguenti alle eventuali omissioni o ritardi.
        2. In caso di inadempimento, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, dispone che sia considerata come data di inizio per la decorrenza del termine di durata delle indagini quella in cui sarebbe stato necessario adempiere.

TITOLO III
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ

        Art. 367. - (Diritto di querela). - 1. Ogni persona offesa da un reato per cui non si debba procedere d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
        2. Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
        3. I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore o il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

 

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        4. Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.
        5. La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

        Art. 368. - (Termine per proporre la querela). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

        Art. 369. - (Estinzione del diritto di querela). - 1. Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.
        2. Se la querela è stata già proposta, la morte della persona offesa determina l'improcedibilità dell'azione penale.

        Art. 370. - (Esercizio del diritto di querela). - 1. La querela è proposta con dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

        Art. 371. - (Dichiarazione di querela). - 1. La dichiarazione di querela è proposta oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, all'ufficio del pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un agente consolare all'estero. Se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
        2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale.
        3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.
        4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

        Art. 372. - (Curatore speciale per la querela). - 1. Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza o chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
        2. Nel caso previsto dal comma 1, il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.
        3. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del magistrato del pubblico ministero.

 

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        4. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.
        5. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile nell'interesse della persona offesa.
        6. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela, provvede il giudice per le indagini preliminari o il giudice che procede.

        Art. 373. - (Rinuncia al diritto di querela). - 1. Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.
        2. Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.
        3. La rinuncia espressa al diritto di querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione di rinuncia può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale, che non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante.
        4. La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.
        5. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.
        6. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno.
        7. La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato.

        Art. 374. - (Remissione della querela). - 1. La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità.
        2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela. Non è consentita la remissione tacita della querela.
        3. Se la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza o chi l'esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, è nominato il curatore speciale, a norma dell'articolo 372.
        4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto.

        Art. 375. - (Istanza di procedimento). - 1. Quando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza di procedimento è proposta dalla persona offesa con le forme della querela.

 

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        2. L'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta e, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

        Art. 376. - (Richiesta di procedimento). - 1. Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro II del codice penale, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia.
        2. La richiesta di procedimento è presentata all'ufficio del pubblico ministero con atto sottoscritto dall'autorità competente.
        3. La richiesta non può essere più proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.
        4. Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipende dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre anni dal giorno in cui il colpevole si trova nel territorio dello Stato.
        5. La richiesta dell'autorità è irrevocabile.
        6. Alla richiesta si applicano le disposizioni dell'articolo 367, commi 4 e 5.

        Art. 377. - (Reato complesso. Procedibilità di ufficio). - 1. Nei casi preveduti dall'articolo 84 del codice penale, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio.

        Art. 378. - (Autorizzazione a procedere). - 1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il magistrato del pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 379.
        2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre l'arresto o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.
        3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 379, 381 e 382.
        4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
        5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.

 

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        Art. 379. - (Richiesta di autorizzazione a procedere). - 1. Il magistrato del pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di esercitare l'azione penale. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione.
        2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata arrestata in flagranza di reato, il magistrato del pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
        3. Il giudice sospende il processo e il magistrato del pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo o dopo che è stata esercitata comunque l'azione penale. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti.
        4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli indagati o gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria.

        Art. 380. - (Autorizzazione al compimento di determinati atti). - 1. L'ufficio del pubblico ministero che procede o il giudice competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene, quando nei confronti di un membro del Parlamento occorre:

            a) eseguire perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza;

            b) acquisire tabulati di comunicazioni;

            c) procedere all'arresto, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale.

        2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento e, in attesa dell'autorizzazione, l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.
        3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere uno dei delitti di maggiore allarme sociale o deve essere eseguita una sentenza irrevocabile di condanna.
        4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
        5. Con la richiesta di autorizzazione, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le

 

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norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.
        6. Fuori dalle ipotesi previste dai commi precedenti, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti o del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento, i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale o delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 340, commi 2 e 3.
        7. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 339, comma 7, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 6, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.
        8. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.
        9. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.
        10. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente e comunque non oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.
        11. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

        Art. 381. - (Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale). - 1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
        2. La stessa disposizione di cui al comma 1 si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel medesimo comma 1.

 

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        Art. 382. - (Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 378, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunti i mezzi di prova previsti dall'articolo 205, comma 2.

TITOLO IV
ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

        Art. 383. - (Doveri della polizia giudiziaria). - 1. Ai fini indicati nell'articolo 70, comma 1, la polizia giudiziaria svolge attività investigativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli; segue, altresì, le eventuali direttive impartite dal magistrato del pubblico ministero e compie, se richiesta, gli atti delegati a norma dell'articolo 407.
        2. Quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera.

        Art. 384. - (Obbligo di riferire la notizia di reato). - 1. La polizia giudiziaria, non oltre trenta giorni dall'acquisizione o dalla ricezione della notizia di reato, riferisce all'ufficio del pubblico ministero, per iscritto, la notizia di reato con gli elementi fino a quel momento raccolti, trasmettendo la relativa documentazione, escluse le denunce anonime.
        2. Se si tratta di taluno dei delitti di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente, anche in forma orale. Alla comunicazione orale segue senza ritardo, e comunque non oltre trenta giorni, quella scritta, con la documentazione prevista dal comma 1.
        3. Con la comunicazione scritta, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito o ricevuto la notizia di reato.

        Art. 385. - (Assicurazione delle fonti di prova). - 1. Anche dopo aver comunicato la notizia di reato all'ufficio del pubblico ministero, la polizia giudiziaria deve impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne i presunti autori, compiere ogni attività necessaria per assicurare le fonti di prova e raccogliere tutto quanto possa servire per la ricostruzione del fatto ai fini dell'applicazione della legge penale.
        2. Nell'esercizio delle funzioni specificate al comma 1, la polizia giudiziaria procede, fra l'altro:

            a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

            b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

            c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

 

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        3. Dopo l'intervento del magistrato del pubblico ministero, la polizia giudiziaria:

            a) compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 407;

            b) esegue le direttive impartite dal magistrato del pubblico ministero;

            c) svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il magistrato del pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine necessarie per accertare i reati o richieste da elementi successivamente emersi;

            d) assicura le nuove fonti di prova.

        4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del magistrato del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

        Art. 386. - (Attività di indagine per i reati di competenza del giudice di pace). - 1. Acquisita la notizia di reato di competenza del giudice di pace, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione dell'autore e ne riferisce al magistrato del pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.
        2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione dell'indagato davanti al giudice di pace.
        3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
        4. La polizia giudiziaria può richiedere al magistrato del pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi l'indagato. Il magistrato del pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.

        Art. 387. - (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). - 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
        2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti.

 

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        3. Quando identifica la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la polizia giudiziaria, verificatane l'identità, a norma dell'articolo 82, la informa delle ragioni dell'identificazione e raccoglie a verbale la dichiarazione di domicilio.
        4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore.
        5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
        6. Al magistrato del pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

        Art. 388. - (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini). - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 80, sommarie informazioni, utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto.
        2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 113, comma 3.
        3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.
        4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al magistrato del pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 113, comma 4.
        5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se posta in stato di arresto, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
        6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

        Art. 389. - (Altre sommarie informazioni). - 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 399, comma 1, secondo e terzo periodo.
        2. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento per fatti connessi ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di

 

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fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.
        3. È fatto divieto alle persone sentite di rivelare le domande eventualmente formulate dal difensore dell'indagato, dal suo sostituto, dall'investigatore privato o dal perito di parte.

        Art. 390. - (Perquisizioni). - 1. In caso di flagranza di reato, latitanza o evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse, e a perquisizione locale, quando hanno fondato motivo di ritenere che cose o tracce pertinenti al reato si trovino in un determinato luogo o che vi si trovi l'indagato o l'evaso.
        2. Quando si deve procedere all'arresto di una persona indiziata di delitto o all'esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata per uno dei delitti di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, altresì, procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
        3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 322 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.
        4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all'ufficio del pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il magistrato del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.
        5. La polizia giudiziaria può, altresì, procedere a perquisizioni di iniziativa, quando, anche fuori del caso di flagranza di reato, l'atto si rende necessario per impedire che si disperdano fonti di prova riferibili alla consumazione di taluno dei delitti di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2.

        Art. 391. - (Acquisizione di plichi o di corrispondenza). - 1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria li trasmette intatti all'ufficio del pubblico ministero per l'eventuale sequestro.
        2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa con il mezzo più rapido il magistrato del pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata.
        3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 325, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il

 

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magistrato del pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.

        Art. 392. - (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del magistrato del pubblico ministero.
        2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
        3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

        Art. 393. - (Convalida del sequestro e suo riesame). - 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all'ufficio del pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito.
        2. Il magistrato del pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato, convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti oppure dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
        3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, al tribunale indicato nell'articolo 349, comma 4.
        4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

        Art. 394. - (Assistenza del difensore). - 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 390 e 392 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal magistrato del pubblico ministero a norma dell'articolo 391, comma 2.

        Art. 395. - (Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee

 

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ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.
        2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

            a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

            b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;

            c) informazioni assunte a norma dell'articolo 389;

            d) perquisizioni e sequestri;

            e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 387, 391 e 392;

            f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

        3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme previste dall'articolo 152, comma 1.
        4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del magistrato del pubblico ministero.
        5. A disposizione del magistrato del pubblico ministero sono altresì posti le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

TITOLO V
ATTIVITÀ DEL MAGISTRATO
DEL PUBBLICO MINISTERO

        Art. 396. - (Ausiliari e periti del magistrato del pubblico ministero). - 1. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 354, il magistrato del pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può avvalersi di ausiliari tecnici scelti tra gli appartenenti alla polizia giudiziaria ovvero tra le persone che svolgono la loro attività professionale presso servizi pubblici.
        2. L'ausiliario può essere autorizzato dal magistrato ad assistere a singoli atti di indagine.
        3. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, anche per la complessità dell'accertamento, il magistrato del pubblico ministero chiede al giudice di essere autorizzato alla nomina di un perito, che contestualmente indica. Il giudice concede l'autorizzazione e, se non vi sono ragioni di riservatezza, dispone che il suo provvedimento sia comunicato al difensore dell'indagato, al fine di esercitare le facoltà di cui all'articolo 397, comma 1.

        Art. 397. - (Accertamenti tecnici non ripetibili). - 1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 396 riguardano persone, cose o

 

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luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, e trattasi di accertamenti urgenti, il magistrato del pubblico ministero avvisa senza ritardo l'indagato, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico ad un perito e della facoltà di nominare a loro volta periti.
        2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 401, comma 2.
        3. I difensori nonché i periti eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
        4. Il magistrato del pubblico ministero non può disporre che si proceda agli accertamenti, salvo che questi se differiti non possano più essere utilmente compiuti, se, prima del conferimento dell'incarico, il difensore dell'indagato presenti richiesta di incidente probatorio.
        5. L'osservanza delle disposizioni indicate ai commi precedenti è prevista a pena di inutilizzabilità.

        Art. 398. - (Individuazione di persone e di cose). - 1. Il magistrato del pubblico ministero, direttamente o per delega alla polizia giudiziaria, procede all'individuazione di persone, di cose e quant'altro può essere oggetto di percezione sensoriale.
        2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati o sottoposti in immagine a chi deve eseguire l'individuazione.
        3. Il magistrato del pubblico ministero adotta o dispone che siano adottate, a pena di inutilizzabilità, le cautele previste, per la ricognizione, dagli articoli 228 e seguenti.
        4. Qualora la persona da individuare sia quella nei cui confronti vengono svolte le indagini essa deve essere avvisata che può nominare un difensore, che ha facoltà di intervenire. In mancanza di un difensore di fiducia è nominato un difensore di ufficio.
        5. Salvo che non disponga la videoregistrazione, il magistrato del pubblico ministero allega o dispone che sia allegata al verbale la documentazione fotografica relativa alle persone che sono state mostrate per il riconoscimento.

        Art. 399. - (Assunzione di informazioni). - 1. Il magistrato del pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 389, comma 2, secondo e terzo periodo.

        Art. 400. - (Interrogatorio di persona imputata di fatto connesso o di fatti collegati). - 1. Quando la persona imputata dello stesso fatto, a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera a), o di fatti collegati a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera b), è interrogata dal magistrato del pubblico ministero sui fatti per cui si procede, è avvertita che ha facoltà di non rispondere e che, se non intende avvalersi di tale facoltà, assume l'ufficio di dichiarante ed è tenuta a rispondere ogni qualvolta sia sottoposta ad esame.

 

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        Art. 401. - (Nomina e assistenza del difensore). - 1. Il magistrato del pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio, oppure a ispezione o confronto cui deve partecipare l'indagato, lo invita a presentarsi a norma dell'articolo 410.
        2. L'indagato privo del difensore è altresì avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia.
        3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare l'indagato.
        4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 316.
        5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il magistrato del pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il magistrato del pubblico ministero procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.
        6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il magistrato del pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità, i motivi della deroga e le modalità dell'avviso.
        7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al magistrato del pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.

        Art. 402. - (Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso). - 1. Il magistrato del pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede all'indagato, che sia presente, se è assistito da un difensore di fiducia e, qualora ne sia privo, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 113, comma 3.
        2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 320.
        3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 401, comma 7.

        Art. 403. - (Deposito degli atti ai quali i difensori hanno diritto di assistere). - 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal magistrato del pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha

 

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facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.
        2. Il magistrato del pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del magistrato del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 143.

        Art. 404. - (Memorie e richieste dei difensori). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al magistrato del pubblico ministero, il quale è tenuto a provvedere qualora l'indagato chieda di essere sentito.

        Art. 405. - (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero, qualora non debba disporre, per l'urgenza, il sequestro richiesto dall'interessato, trasmette la richiesta, con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.

        Art. 406. - (Informazione di garanzia). -1. Qualora non debba richiedere l'archiviazione, e comunque entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notizia di reato, a pena di inutilizzabilità degli atti che verranno compiuti, il magistrato del pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, all'indagato una informazione di garanzia con la sommaria enunciazione del fatto, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e della data di acquisizione o ricezione della notizia di reato, con invito a nominare un difensore di fiducia e con l'avviso che, in mancanza, in occasione del compimento di un atto per il quale il difensore ha facoltà di assistere, sarà nominato un difensore di ufficio.
        2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il magistrato del pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 165, comma 2.
        3. In ogni caso l'invio dell'informazione di garanzia deve precedere il compimento di atti rispetto ai quali il difensore ha diritto di essere avvisato.
        4. Se sussistono specifiche esigenze attinenti alle indagini, il magistrato del pubblico ministero, su autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, differisce l'invio dell'informazione di garanzia e la comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato per il tempo che reputa strettamente necessario e, comunque, non oltre la scadenza del termine di legge per la conclusione delle indagini preliminari.
        5. Per il compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, se l'indagato non ha esercitato il diritto di nominare un difensore di fiducia, il magistrato del pubblico ministero gli fa

 

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notificare la comunicazione della nomina del difensore di ufficio con la indicazione che si ha l'obbligo di retribuirlo, salvo che non ricorrano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata. Devono anche essere indicate le condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

        Art. 407. - (Atti diretti e atti delegati). - 1. Il magistrato del pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi l'indagato, a condizione che questi, salvo quanto disposto dall'articolo 432, comma 1, si trovi in stato di libertà. In ogni caso è necessaria l'assistenza del difensore.
        2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 398, 401, 402 e 408.
        3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il magistrato del pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del luogo.
        4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il magistrato del pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

        Art. 408. - (Documentazione degli atti). - 1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

            a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;

            b) degli interrogatori e dei confronti con l'indagato;

            c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;

            d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 399;

            e) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 400;

            f) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 397.

        2. Il verbale è redatto a norma dell'articolo 152, comma 1.
        3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.
        4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicare specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

 

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        5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 395.
        6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il magistrato del pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 159.

        Art. 409. - (Presentazione spontanea). - 1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al magistrato del pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni con la presenza del difensore.
        2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 80, 81 e 401.
        3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.

        Art. 410. - (Invito a presentarsi). - 1. Il magistrato del pubblico ministero invita l'indagato a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza.
        2. L'invito a presentarsi contiene:

            a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare l'indagato;

            b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

            c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;

            d) l'avvertimento che il magistrato del pubblico ministero, qualora l'invito non sia inviato per l'interrogatorio, potrà disporre a norma dell'articolo 150 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento;

            e) l'avvertimento che, in caso di interrogatorio o di confronto, deve presentarsi con il difensore e che, in mancanza di difensore di fiducia, è assistito da un difensore di ufficio.

        3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio, l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 498, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato.
        4. L'invito a presentarsi è notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

 

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        Art. 411. - (Accompagnamento coattivo per procedere ad individuazione di persona o a confronto). - 1. Quando si tratta di procedere ad atti di individuazione di persona o di confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal magistrato del pubblico ministero su autorizzazione del giudice.

        Art. 412. - (Citazioni di persone informate sui fatti). - 1. Il magistrato del pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
        2. Il decreto contiene:

            a) le generalità della persona;

            b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

            c) l'avvertimento che il magistrato del pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 151 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

        3. Il magistrato del pubblico ministero provvede allo stesso modo indicato ai commi 1 e 2 per la citazione del perito, dell'interprete e del custode delle cose sequestrate.

        Art. 413. - (Poteri coercitivi del magistrato del pubblico ministero). - 1. Il magistrato del pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 149.

TITOLO VI
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

        Art. 414. - (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore). - 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 212, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i periti possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.
        2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 415.
        3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i periti avvertono le persone indicate nel comma 1:

            a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

            b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

 

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            c) dell'obbligo di dichiarare se sono indagate o imputate nello stesso procedimento, in un distinto procedimento per imputazioni connesse o per indagini collegate;

            d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

            e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

            f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

        4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal magistrato del pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.
        5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento per fatti connessi o per reati collegati, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 113, il quale ha diritto ad un termine per la difesa, ai sensi dell'articolo 124, comma 1. Si applica la disposizione dell'articolo 400.
        6. Per conferire con la persona offesa, il difensore procede alla convocazione anche del suo difensore e, in mancanza, avverte la stessa della opportunità di richiedere l'assistenza di un avvocato.
        7. Il colloquio con un minore potrà svolgersi solo alla presenza di uno dei genitori e di uno psicologo.
        8. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate.
        9. Per conferire con persona detenuta o per ricevere dichiarazioni o assumere informazioni dalla stessa, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede, sentiti il suo difensore ed il magistrato del pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il giudice di sorveglianza.
        10. All'assunzione di informazioni non possono assistere l'indagato, la persona offesa e le altre parti private.
        11. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
        12. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, ovvero non abbia riscontrato la relativa richiesta del difensore il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del

 

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difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 225. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che formula le domande e riceve la documentazione dell'atto. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 399.

        Art. 415. - (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni). - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 414, comma 2, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

            a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

            b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

            c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dall'articolo 414, comma 3;

            d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

        2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
        3.  Le informazioni di cui all'articolo 414, comma 2, sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

        Art. 416. - (Richiesta di documentazione e di dati informatici). - 1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso altrui e di estrarne copia a sue spese.
        2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
        3. Il giudice ordina il rilascio di una copia, a meno che la richiesta non appaia palesemente ingiustificata.
        4. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere al giudice l'autorizzazione ad acquisire, presso società fornitrici di servizi di comunicazioni telefoniche o informatiche o telematiche, i dati storici relativi al traffico di persone diverse dall'assistito sottoposti a trattamento ai fini della trasmissione della comunicazione o della fatturazione.
        5. Il difensore richiede al giudice l'autorizzazione ad acquisire i dati informatici di persone diverse dal proprio assistito per qualunque ragione sottoposti a trattamento da società private o comunque dalle stesse custodite presso banche dati informatiche o telematiche.

 

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        6. L'autorizzazione, a pena di nullità, è data con decreto motivato che contiene:

            a) l'indicazione del procedimento per il quale è esercitato il mandato difensivo;

            b) il collegamento esistente tra i dati richiesti e il fatto per il quale si procede;

            c) il periodo per il quale è autorizzata l'acquisizione.

        7. Il decreto del giudice è comunicato in estratto alla società fornitrice dei servizi che è tenuta al segreto.
        8. I dati acquisiti senza autorizzazione non sono utilizzabili.

        Art. 417. - (Accesso ai luoghi e documentazione). - 1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 414 possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

            a) la data ed il luogo dell'accesso;

            b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;

            c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;

            d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

        Art. 418. - (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). - 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità, a meno che la richiesta appaia palesemente ingiustificata.
        2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 137.
        3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

        Art. 419. - (Attività investigativa preventiva). - 1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 125, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.
        2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione sommaria dei fatti ai quali si riferisce.

 

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        Art. 420. - (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive). - 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 539, 540, 541, 542, 543, 553 e 554.
        2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 248, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza di comparizione, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 518.
        3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al magistrato del pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 397. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il magistrato del pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi. In caso di accertamenti tecnici non ripetibili effettuati dal difensore della persona offesa o dai suoi ausiliari, viene dato l'avviso anche all'indagato.
        4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il magistrato del pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 517, comma 6.

TITOLO VII
ARRESTO

        Art. 421. - (Determinazione della pena). - 1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 267.

        Art. 422. - (Arresto in flagranza di reato con traduzione presso la casa circondariale). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti di maggiore allarme sociale indicati al comma 2 e provvedono alla sua traduzione presso la casa circondariale.
        2. Sono considerati di maggiore allarme sociale:

            a) il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 575 e i delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

            b) i delitti previsti dagli articoli 285, 286 e 419 del codice penale;

            c) i delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

            d) il delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, il delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, comma 1, il delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e il delitto di iniziative turistiche

 

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volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

            e) il delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale;

            f) i delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, numero 4), del codice penale;

            g) i delitti consumati e tentati previsti dagli articoli 628 e 629 del codice penale;

            h) i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

            i) i delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma degli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dall'articolo 73, comma 5, del predetto testo unico;

            l) i delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

            m) i delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

            n) i delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi primo e terzo, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dalle lettere a), b), c), d), e) e f);

            o) il delitto previsto dagli articoli 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

 

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            p) i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

            q) i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché i delitti di cui agli articoli 270, secondo comma e 306, secondo comma, del codice penale.

        3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.

        Art. 423. - (Arresto in flagranza di reato con accompagnamento presso la residenza o la dimora). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 422, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e lo accompagnano presso il luogo di residenza o di dimora, ingiungendogli di rimanervi in attesa delle determinazioni del magistrato del pubblico ministero.
        2. La persona che non è in grado di indicare un luogo di residenza o di dimora è accompagnata presso un centro di accoglienza.

        Art. 424. - (Arresto del minorenne colto in flagranza di reato). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali può essere disposta la misura della custodia cautelare.
        2. Nell'avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.

        Art. 425. - (Stato di flagranza). - 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato o chi, nelle ventiquattro ore successive alla commissione del reato, è raggiunto dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che ha commesso il reato immediatamente prima.
        2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

        Art. 426. - (Facoltà di arresto da parte dei privati). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 422 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
        2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla

 

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polizia giudiziaria, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

        Art. 427. - (Arresto di indiziato di delitto al di fuori del caso di flagranza di reato). - 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, pure in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, dimostrano che è in atto la fuga, il magistrato del pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi.
        2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il magistrato del pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di propria iniziativa.
        3. La polizia giudiziaria procede inoltre all'arresto di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano evidente lo stato di fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del magistrato del pubblico ministero.
        4. La persona in stato di arresto è immediatamente tradotta presso la casa circondariale.
        5. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

        Art. 428. - (Accompagnamento del minorenne a seguito di arresto in flagranza di reato). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.
        2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al magistrato del pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori o l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.
        3. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione dell'ufficio del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
        4. Quando non è possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera o la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente

 

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inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne dà immediata notizia al magistrato del pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

        Art. 429. - (Divieto di arresto in determinate circostanze). - 1. L'arresto non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima o in presenza di una causa di non punibilità.

        Art. 430. - (Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o hanno avuto in consegna l'arrestato ne danno immediata notizia all'ufficio del pubblico ministero del luogo dove l'arresto è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.
        2. Dell'avvenuto fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal magistrato del pubblico ministero a norma dell'articolo 113.
        3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 433, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato, tradotto presso la casa circondariale, a disposizione del magistrato del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il magistrato del pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.
        5. Il magistrato del pubblico ministero può disporre che l'arrestato sia custodito presso altra casa circondariale, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini.
        6. Quando riceve la notizia dell'arresto, il magistrato del pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il magistrato del pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.
        7. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al magistrato del pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.
        8. L'arresto diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

        Art. 431. - (Avviso dell'arresto ai familiari). - 1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto.

 

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        2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto del minorenne ne danno immediata notizia al magistrato del pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

        Art. 432. - (Interrogatorio dell'arrestato). - 1. Il magistrato del pubblico ministero e, previa delega di questi, la polizia giudiziaria, possono procedere all'interrogatorio dell'arrestato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.
        2. Prima dell'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 80, il magistrato del pubblico ministero o la polizia giudiziaria informa l'arrestato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento, comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

        Art. 433. - (Casi di immediata liberazione dell'arrestato). - 1. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto è divenuta inefficace a norma degli articoli 430, comma 8, e 434, comma 3, il magistrato del pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in libertà.
        2. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del magistrato del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il magistrato del pubblico ministero del luogo dove l'arresto è stato eseguito.
        3. Oltre che nei casi previsti dai commi 1 e 2, il magistrato del pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di una misura cautelare.
        4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il magistrato può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.

        Art. 434. - (Convalida dell'arresto in flagranza di reato). - 1. Entro quarantotto ore dall'arresto eseguito in flagranza di reato, il magistrato del pubblico ministero, se non deve ordinare la immediata liberazione dell'arrestato, presenta quest'ultimo al giudice competente per il giudizio.
        2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e, comunque, entro le quarantotto ore successive, dandone avviso, senza ritardo, al magistrato del pubblico ministero e al difensore.
        3. L'arresto diviene inefficace se il magistrato del pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1 o il giudice fissa l'udienza oltre il termine indicato nel comma 2.
        4. Se l'arresto è convalidato, il giudice procede al giudizio direttissimo, dopo aver disposto la protrazione dello stato di arresto per un termine che non può, comunque, superare i trenta giorni, a pena di inefficacia del provvedimento di convalida.

 

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        Art. 435. - (Convalida dell'arresto eseguito fuori del caso di flagranza di reato). - 1. La convalida dell'arresto eseguito al di fuori del caso di flagranza è chiesta al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto è stato eseguito.
        2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e, comunque, entro le quarantotto ore successive, dandone avviso, senza ritardo, al magistrato del pubblico ministero e al difensore.
        3. L'arresto diviene inefficace se il magistrato del pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1 o il giudice fissa l'udienza oltre il termine indicato nel comma 2.
        4. L'udienza di convalida innanzi al giudice per le indagini preliminari si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato.
        5. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 113, comma 4.
        6. Il magistrato del pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Se non ritiene di comparire innanzi al giudice per le indagini preliminari, il magistrato del pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.
        7. Il giudice procede all'interrogatorio dell'arrestato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.
        8. Quando risulta che l'arresto è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 430, comma 3, e 434, comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il magistrato del pubblico ministero e l'arrestato possono proporre ricorso per cassazione.
        9. Se ricorrono i presupposti di applicabilità previsti dall'articolo 261 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 262, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 287. Si applica la disposizione dell'articolo 35, comma 2.
        10. Quando non provvede a norma del comma 9, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato.
        11. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al magistrato del pubblico ministero e notificate all'arrestato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione.
        12. L'arresto cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato è stato posto a disposizione del giudice.
        13. Se il magistrato del pubblico ministero chiede l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere, il giudice, prima di decidere, sente il difensore dell'arrestato sui motivi esposti dal magistrato del pubblico ministero.

 

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        14. L'arrestato può chiedere il giudizio direttissimo. In tal caso, il giudice protrae la durata dell'arresto, per un tempo non superiore a quindici giorni, e fissa l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale dinanzi al giudice competente, dandone avviso orale alle parti.

TITOLO VIII
INCIDENTE PROBATORIO

        Art. 436. - (Richiesta). - 1. La richiesta di incidente probatorio è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:

            a) il mezzo di prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;

            b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;

            c) le circostanze che, a norma dell'articolo 205, comma 2, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

        2. È vietato al magistrato del pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona indicata nella richiesta di incidente probatorio. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. Il divieto cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.
        3. La richiesta proposta dal magistrato del pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1, lettera b), la persona offesa e il suo difensore.
        4. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 205, comma 2, lettera h), il magistrato del pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.
        5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.
        6. Il magistrato del pubblico ministero e l'indagato possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari, ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione del mezzo di prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio.

        Art. 437. - (Richiesta della persona offesa). - 1. La persona offesa può chiedere al magistrato del pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

 

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        2. Se non accoglie la richiesta, il magistrato del pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

        Art. 438. - (Presentazione e notificazione della richiesta). - 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti.
        2. La richiesta presentata dal magistrato del pubblico ministero è notificata alle persone indicate nell'articolo 436, comma 1, lettera b); la richiesta dell'indagato o dell'imputato è notificata all'ufficio del pubblico ministero. Il giudice, anche d'ufficio, provvede all'eventuale integrazione del contraddittorio.
        3. Nei casi di cui all'articolo 205, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g), il magistrato del pubblico ministero deposita, con la richiesta, le dichiarazioni già rese dalla persona che deve essere esaminata o deve prendere parte all'assunzione del mezzo di prova.
        4. Se la richiesta è presentata dall'indagato, il magistrato del pubblico ministero, su istanza del difensore, fornisce le indicazioni di cui all'articolo 436, comma 1, lettera b), e comma 3, a meno che non intenda formulare al giudice istanza ai sensi dell'articolo 439, comma 1.
        5. Nel caso previsto dall'articolo 397, comma 4, la richiesta è depositata direttamente presso la segreteria dell'ufficio del pubblico ministero, che provvede ad inoltrarla alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

        Art. 439. - (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, con decreto che è immediatamente comunicato all'ufficio del pubblico ministero e notificato alle persone interessate.
        2. In udienza, il magistrato del pubblico ministero o l'indagato può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 436, comma 1, lettera b).
        3. Il magistrato del pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dall'indagato quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione del mezzo di prova.
        4. Il giudice decide con ordinanza sulle richieste delle parti e, nel caso di accoglimento della richiesta di assunzione anticipata del mezzo di prova, stabilisce:

            a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

            b) le persone interessate all'assunzione del mezzo di prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni.

        5. Se non si può procedere immediatamente all'assunzione del mezzo di prova, il giudice fissa la data della nuova udienza in un termine che non può superare i dieci giorni.

 

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        6. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
        7. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove il mezzo di prova deve essere assunta.
        8. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione del mezzo di prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine, l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.

        Art. 440. - (Accompagnamento coattivo dell'indagato). - 1. Se l'indagato, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.

        Art. 441. - (Assunzione del mezzo di prova). - 1. L'udienza per l'assunzione del mezzo di prova si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del magistrato del pubblico ministero e del difensore dell'indagato. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa.
        2. In caso di mancata comparizione del difensore dell'indagato, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 113, comma 4.
        3. L'indagato e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
        4. Non sono consentite la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta.
        5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.
        6. Salvo quanto previsto dall'articolo 442, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.
        7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.
        8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi all'ufficio del pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

 

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        9. Le dichiarazioni testimoniali devono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

        Art. 442. - (Estensione dell'incidente probatorio). - 1. Se il magistrato del pubblico ministero o il difensore dell'indagato chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo 441, comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche, rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione del mezzo di prova.

        Art. 443. - (Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio). - 1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
        2. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.

        Art. 444. - (Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile). - 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 711, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.

TITOLO IX
DURATA E CHIUSURA DELLE INDAGINI
PRELIMINARI

        Art. 445. - (Durata delle indagini preliminari). - 1. Il magistrato del pubblico ministero chiude le indagini preliminari entro sei mesi dalla data di ricezione della notizia di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti di maggiore allarme sociale, indicati nell'articolo 422, comma 2.
        2. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari relative a reati di competenza del giudice di pace è di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato.
        3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono all'ufficio del pubblico ministero.

 

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        4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene all'ufficio del pubblico ministero.

        Art. 446. - (Proroga della durata del termine per le indagini). - 1. Il giudice, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, proroga, prima della scadenza, il termine previsto dall'articolo 445.
        2. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato, delle indagini svolte e di quelle per il cui svolgimento è necessaria la proroga.
        3. La proroga può essere autorizzata dal giudice per il tempo necessario per il compimento delle indagini richieste e comunque per un tempo non superiore a sei mesi.
        4. Nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, il magistrato del pubblico ministero, nei casi di particolare complessità, dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice per le indagini preliminari che, se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal magistrato del pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini o riduce il termine indicato. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati non possono essere utilizzati.
        5. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del magistrato del pubblico ministero e dei difensori, indicando le indagini che devono essere svolte. L'ordinanza è comunicata, per estratto, all'indagato ed al suo difensore.
        6. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 4, secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al magistrato del pubblico ministero, all'indagato nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 143.
        7. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il magistrato del pubblico ministero a proseguire le indagini.
        8. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del magistrato del pubblico ministero a norma dell'articolo 445.
        9. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

        Art. 447. - (Termini di durata massima delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 436, comma 6, e fuori del caso previsto dall'articolo 446, comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

 

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        2. La durata massima è, tuttavia, di due anni se le indagini preliminari riguardano:

            a) i delitti di maggiore allarme sociale indicati nell'articolo 422, comma 2;

            b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di indagati o di persone offese;

            c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;

            d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 63.

        3. Se la proroga è concessa con decreto privo di motivazione, per omessa indicazione specifica delle indagini da compiere, o il magistrato del pubblico ministero supera il termine, gli atti di indagine eventualmente compiuti non possono essere utilizzati.

        Art. 448. - (Chiusura delle indagini). - 1. Nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice il magistrato del pubblico ministero assume le sue determinazioni, richiedendo l'archiviazione degli atti o esercitando l'azione penale mediante la formulazione dell'imputazione.
        2. In ordine ai reati di competenza del giudice di pace, ricevuta la relazione della polizia giudiziaria, il magistrato del pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, provvede personalmente o si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.
        3. La segreteria dell'ufficio della procura della Repubblica trasmette ogni settimana alla segreteria della procura generale presso la corte di appello i fascicoli relativi alle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata richiesta l'archiviazione o esercitata l'azione penale entro il termine di cui al comma 1.
        4. Il procuratore generale, entro trenta giorni, assume le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

        Art. 449. - (Casi di richiesta di archiviazione). - 1. Il magistrato del pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione:

            a) quando, per qualsiasi ragione, risulta che l'accusa non è sostenibile in giudizio;

            b) quando manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto, il fatto non è previsto dalla legge come reato o l'autore del reato è ignoto;

            c) quando, con riferimento alle attività parlamentari, risulta applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

            d) quando, con riferimento ai reati di competenza del giudice di pace o del giudice monocratico del tribunale ordinario, il fatto è

 

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di particolare tenuità, perché, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto, altresì, del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'indagato.

        2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate ed i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
        3. La richiesta di cui al comma 1, lettere a), b) e d), è presentata entro i termini previsti dagli articoli 446 e 447.
        4. La richiesta prevista dal comma 1, lettera c), è trasmessa, unitamente agli atti relativi alla notizia di reato, al giudice entro dieci giorni dal momento in cui la questione è rilevata o eccepita.
        5. Se le denunce a carico di ignoti sono trasmesse dalla polizia giudiziaria con elenchi mensili, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia, con l'eventuale indicazione delle denunce che il magistrato del pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.

        Art. 450. - (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 451, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti all'ufficio del pubblico ministero.
        2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al magistrato del pubblico ministero, all'indagato e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 143. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.
        3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
        4. Il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il magistrato del pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 456 e 457.
        5. Il provvedimento di archiviazione deve essere, in ogni caso, notificato all'indagato ed alla persona offesa, tranne il caso in cui l'archiviazione sia disposta per essere ignoto l'autore del reato.
        6. La persona offesa può proporre appello avverso il decreto di archiviazione, eventualmente indicando l'oggetto delle investigazioni suppletive ed i relativi elementi di prova.

        Art. 451. - (Opposizione alla richiesta di archiviazione). - 1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato

 

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chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
        2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato e restituisce gli atti all'ufficio del pubblico ministero.
        3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 450, commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente.

        Art. 452. - (Riapertura delle indagini). - 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del magistrato del pubblico ministero o della persona offesa motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.
        2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il magistrato del pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 365.

        Art. 453. - (Esercizio dell'azione penale). - 1. Il magistrato del pubblico ministero esercita l'azione penale con:

            a) la presentazione al giudice del dibattimento della persona in stato di arresto perché colta in flagranza di reato per la convalida e il conseguente giudizio direttissimo;

            b) la richiesta di rinvio a giudizio;

            c) la citazione diretta a giudizio;

            d) la richiesta di giudizio immediato;

            e) la richiesta di decreto penale di condanna;

            f) la formulazione dell'imputazione e l'autorizzazione alla polizia giudiziaria a citare l'imputato a comparire davanti al giudice di pace;

            g) la formulazione dell'imputazione e la conferma o la modifica dell'addebito contenuto nel ricorso immediato della persona offesa al giudice di pace.

TITOLO X
UDIENZA DI COMPARIZIONE

        Art. 454. - (Presentazione della richiesta del magistrato del pubblico ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal magistrato del pubblico ministero nella cancelleria del giudice.
        2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

 

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        Art. 455. - (Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:

            a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità della persona offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione;

            b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

            c) l'indicazione delle fonti di prova che il magistrato del pubblico ministero intende utilizzare in giudizio, con la precisazione delle circostanze su cui potranno essere esaminati i testimoni, i periti e le persone indicate nell'articolo 225;

            d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;

            e) la data e la sottoscrizione.

        Art. 456. - (Fissazione dell'udienza). - 1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 113, quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
        2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quaranta giorni.

        Art. 457. - (Atti introduttivi). - 1. Il giudice fa notificare all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal magistrato del pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia.
        2. L'avviso notificato al difensore dell'imputato contiene l'avvertimento della facoltà di prendere visione del fascicolo trasmesso dal magistrato del pubblico ministero e di presentare, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza, memorie e produrre documenti, nonché l'invito a depositare, entro il medesimo termine, la documentazione relativa alle investigazioni difensive eventualmente espletate che intende utilizzare nella discussione.
        3. L'avviso è altresì comunicato al magistrato del pubblico ministero con l'invito a trasmettere, almeno dieci giorni prima della data dell'udienza, la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
        4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno venti giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
        5. L'imputato può rinunciare all'udienza di comparizione e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno

 

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tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al magistrato del pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.
        6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
        7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullità.

        Art. 458. - (Costituzione delle parti). - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del magistrato del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.
        2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
        3. Se il difensore dell'imputato non è presente il giudice provvede a norma dell'articolo 113, comma 4.
        4. Per la redazione del verbale dell'udienza di comparizione si osservano le disposizioni dell'articolo 152.

        Art. 459. - (Rinnovazione dell'avviso). - 1. Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza di comparizione a norma dell'articolo 457, comma 1, quando è provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza.
        2. La probabilità che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso è liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.

        Art. 460. - (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'articolo 457, comma 1.
        2. Allo stesso modo il giudice provvede quando appare probabile che l'assenza dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore, ma la probabilità è liberamente valutata dal giudice e la sua decisione non può formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
        3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato.
        4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
        5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che essa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero

 

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quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

        Art. 461. - (Contumacia dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 458, comma 2, 459 e 460, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.
        2. L'imputato contumace è rappresentato dal difensore.
        3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui all'articolo 466, comma 1, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
        4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 459 ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.
        5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 466, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 466.
        6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, lettere c) e d).
        7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente.

        Art. 462. - (Assenza e allontanamento volontario dell'imputato). - 1. Le disposizioni degli articoli 459 e 460 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza di comparizione avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato, in tali casi, è rappresentato dal difensore.
        2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente, è rappresentato dal difensore e il suo allontanamento è inteso come rinuncia inequivoca a partecipare al processo, nel caso non si presenti all'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale.

        Art. 463. - (Discussione). - 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, sentite queste in ordine alla produzione di ulteriori elementi di prova a sostegno delle proprie ragioni, il giudice dichiara aperta la discussione.
        2. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 80 e 81. Su richiesta di parte, il giudice può

 

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disporre che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 539, 540, 541, 542 e 543.
        3. Il magistrato del pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari, i fatti che intende provare in giudizio e indica i relativi mezzi di prova. Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che espongono le loro difese. Da ultimo prende la parola il difensore dell'imputato, per indicare sinteticamente le ragioni che giustificano la sentenza di non luogo a procedere. Il magistrato del pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
        4. Il magistrato del pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli elementi di prova acquisiti dal giudice a norma dell'articolo 454, comma 2, nonché gli ulteriori elementi di prova ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione.
        5. Il giudice dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione, invitando le parti, ove ritenuto necessario ai fini della decisione, a fornire chiarimenti in ordine alla rilevanza, alla pertinenza e all'ammissibilità degli elementi addotti a sostegno delle proprie ragioni.
        6. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione.

        Art. 464. - (Attività di integrazione probatoria del giudice). - 1. Il giudice, tenuto conto delle esigenze di economia della fase, può disporre, al termine della discussione, l'assunzione di mezzi di prova indicati dalle parti ai sensi dell'articolo 463, quando ne appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
        2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione di mezzi di prova, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti e delle persone indicate nell'articolo 225 delle quali siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio.
        3. Il magistrato del pubblico ministero, la polizia giudiziaria e il difensore non possono assumere, a pena di inutilizzabilità, informazioni dalla persona ammessa ai sensi del comma 2. Il divieto cessa dopo che la testimonianza è stata assunta o non ha luogo.
        4. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 542, comma 4. Successivamente, il magistrato del pubblico ministero e i difensori integrano le rispettive conclusioni.

        Art. 465. - (Modificazione dell'imputazione). - 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), o una circostanza aggravante, il magistrato del pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione.

 

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        2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il magistrato del pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.

        Art. 466. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione, il giudice procede alla deliberazione, pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.
        2. Il giudice non può utilizzare ai fini della decisione prove diverse da quelle legittimamente acquisibili in dibattimento.
        3. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti o che devono considerarsi presenti.
        4. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
        5. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia.

        Art. 467. - (Sentenza di non luogo a procedere). - 1 Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
        2. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa.
        3. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
        4. Il giudice dichiara non luogo a procedere anche quando il fatto è di particolare tenuità, perché, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano il giudizio dibattimentale, tenuto conto, altresì, del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato.
        5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 586.

        Art. 468. - (Requisiti della sentenza). - 1. La sentenza contiene:

            a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

            b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

            c) l'imputazione;

 

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            d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata;

            e) il dispositivo;

            f) la data e la sottoscrizione del giudice.

        2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.
        3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 141, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice.

        Art. 469. - (Condanna del querelante alle spese e ai danni). - 1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, a meno che non risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante e a questi non sia ascrivibile alcuna colpa nell'esercizio del diritto di querela, il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
        2. Il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna altresì il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto.
        3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
        4. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda.
        5. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 470, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.
        6. Se il reato è estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 374, comma 4.

        Art. 470. - (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale.
        2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 143.
        3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 457, comma 7.
        4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 625.
        5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione.

 

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        6. La corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio.
        7. In ogni caso la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 668.

TITOLO XI
UDIENZA DI COMPARIZIONE NEL PROCEDIMENTO
A CARICO DI IMPUTATO MINORENNE

        Art. 471. - (Disposizioni generali). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 459 e 460, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.
        2. Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
        3. Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la potestà dei genitori.
        4. Se l'esercente la potestà non compare senza un legittimo impedimento, il giudice può condannarlo al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro cinquemila a euro diecimila.
        5. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la potestà dei genitori nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
        6. La persona offesa partecipa all'udienza di comparizione ai fini di quanto previsto dall'articolo 106.
        7. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice.
        8. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini degli accertamenti sulla personalità dell'imputato.
        9. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del titolo X, in quanto compatibili.

        Art. 472. - (Sospensione del processo e messa alla prova del minorenne). - 1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.
        2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

 

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        3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
        4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.
        5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

        Art. 473. - (Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova). - 1. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti procede all'udienza di comparizione o all'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale.

        Art. 474. - (Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto). - 1. Durante le indagini preliminari e all'esito dell'udienza di comparizione, se risultano la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il magistrato del pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.
        2. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
        3. Contro la sentenza possono propone appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 143 e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

        Art. 475. - (Altri provvedimenti del giudice). - 1. Nell'udienza di comparizione, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 467 o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto.
        2. Il giudice, se vi è richiesta del magistrato del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale.
        3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non è comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre

 

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opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
        4. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.
        5. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

        Art. 476. - (Opposizione ai provvedimenti emessi dal giudice dell'udienza di comparizione nel procedimento a carico di minorenni). - 1. Con l'atto di opposizione è richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.
        2. L'opposizione è inammissibile quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilità è dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente può proporre ricorso per cassazione.
        3. Quando non deve dichiarare l'inammissibilità, il giudice trasmette l'opposizione con la sentenza prevista dall'articolo 475, comma 2, al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.
        4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.
        5. Il tribunale per i minorenni può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefìci già concessi.
        6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli altri imputati.

TITOLO XII
DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO

        Art. 477. - (Requisiti del decreto). - 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

            a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

            b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;

            c) l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

 

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            d) l'indicazione delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono, come precisati nel corso della discussione dalle parti;

            e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;

            f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

            g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

        2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f).
        3. Tra la data del decreto e la data fissata per l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale non può intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
        4. Il decreto che dispone il giudizio è notificato all'imputato contumace.
        5. Il decreto che dispone il giudizio è notificato alla persona offesa non comparsa in udienza almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale.

        Art. 478. - (Trasmissione del decreto che dispone il giudizio). - 1. Il decreto che dispone il giudizio è trasmesso senza ritardo, con l'eventuale estratto del provvedimento che abbia disposto misure cautelari in corso di esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.

        Art. 479. - (Fascicolo dell'udienza di comparizione). - 1. Gli atti acquisiti all'udienza di comparizione, unitamente al verbale dell'udienza, sono trasmessi all'ufficio del pubblico ministero.
        2. I difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

TITOLO XIII
REVOCA DELLA SENTENZA
DI NON LUOGO A PROCEDERE

        Art. 480. - (Casi di revoca). - 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.

        Art. 481. - (Richiesta di revoca). - 1. Nella richiesta di revoca il magistrato del pubblico ministero indica le nuove fonti di prova,

 

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specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio e, nel secondo, la riapertura delle indagini.
        2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.
        3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al magistrato del pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 143.

        Art. 482. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza.
        2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, se il magistrato del pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio, fissa l'udienza di comparizione, dandone avviso agli interessati presenti e disponendo per gli altri la notificazione; altrimenti ordina la riapertura delle indagini.
        3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi.
        4. Entro la scadenza del termine, il magistrato del pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio.

        Art. 483. - (Ricorso per cassazione). - 1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il magistrato del pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 663, comma 1, lettere b) e d).

LIBRO SESTO
PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I
GIUDIZIO ABBREVIATO

        Art. 484. - (Presupposti del giudizio abbreviato). - 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito, allo stato degli atti, nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, subito dopo la costituzione delle parti.
        2. La richiesta è proposta, oralmente o per iscritto, dopo la costituzione delle parti, nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale.
        3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 642, comma 3.

 

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        4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato, salvo quanto previsto dall'articolo 485, comma 1.

        Art. 485. - (Svolgimento del giudizio abbreviato). - 1. Il giudice, quando ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, fissa l'udienza per l'istruzione dibattimentale e il processo prosegue nelle forme ordinarie.
        2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato.
        3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

        Art. 486. - (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni nel giudizio abbreviato). - 1. Se il magistrato del pubblico ministero procede alla contestazione di un fatto nuovo, di un reato connesso o di una circostanza aggravante, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.
        2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 484, comma 3.
        3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui al comma 1 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.
        4. Se l'imputato chiede che il processo prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza per l'istruzione dibattimentale. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.

        Art. 487. - (Decisione). - 1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 576 e seguenti.
        2. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 454, comma 2, e la documentazione di cui all'articolo 457, comma 3.
        3. In caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.
        4. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.
        5. Si applica la disposizione dell'articolo 468, comma 2.

        Art. 488. - (Limiti all'appello). - 1. L'imputato e il magistrato del pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula.
        2. Il magistrato del pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna.
        3. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 658.

 

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TITOLO II
APPLICAZIONE DELLA PENA
SU RICHIESTA DELLE PARTI

        Art. 489. - (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato può chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicate, di una sanzione sostitutiva, o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.
        2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 59, commi 3 e 5, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
        3. Se vi è il consenso del magistrato del pubblico ministero e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 145, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale.
        4. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.
        5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nel procedimento a carico di indagato o imputato minorenne.

        Art. 490. - (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta). - 1. La sentenza prevista dall'articolo 489, comma 3, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240, del codice penale
        2. Salvo quanto previsto dall'articolo 711, la sentenza prevista dall'articolo 489, comma 3, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
        3. Il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due

 

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anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

        Art. 491. - (Richiesta di applicazione della pena e consenso). - 1. L'imputato può formulare la richiesta prevista dall'articolo 489, comma 1, nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, subito dopo la costituzione delle parti.
        2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.
        3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 642, comma 3.
        4. Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.
        5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.
        6. Il magistrato del pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

        Art. 492. - (Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta dell'indagato con il consenso scritto del magistrato del pubblico ministero, fissa, con decreto in calce alla richiesta, l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale davanti al giudice competente.

        Art. 493. - (Provvedimenti del giudice). - 1. Nell'udienza, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 489, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza.
        2. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 637.

TITOLO III
GIUDIZIO DIRETTISSIMO

        Art. 494. - (Casi e modi del giudizio direttissimo). - 1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il magistrato del pubblico ministero presenta direttamente l'imputato in stato di arresto al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 435, in quanto compatibili.
        2. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al magistrato del pubblico ministero. Il giudice procede, tuttavia, a giudizio direttissimo quando l'imputato e il magistrato del pubblico ministero vi consentono.

 

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        3. Se l'arresto è convalidato, si procede immediatamente al giudizio.
        4. Il magistrato del pubblico ministero può, inoltre, chiedere il giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione del suo nome nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.
        5. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati.
        6. A carico dell'imputato minorenne si può procedere con il giudizio direttissimo solo se è possibile eseguire gli accertamenti sulla personalità del minorenne ed assicurare a quest'ultimo l'assistenza affettiva e psicologica, secondo quanto previsto dall'articolo 76.
        7. Salvo quanto previsto dal comma 6, il magistrato del pubblico ministero può procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 428.
        8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 467, comma 4.

        Art. 495. - (Instaurazione del giudizio direttissimo). - 1. Quando procede a giudizio direttissimo, il magistrato del pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza di reato o in stato di custodia cautelare.
        2. Se l'imputato è libero, il magistrato del pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni.
        3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 477, comma 1, lettere a), b), c) e f), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data e la sottoscrizione. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 477, comma 2.
        4. Il decreto è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio.
        5. Al difensore è notificato senza ritardo a cura del magistrato del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.
        6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.

        Art. 496. - (Svolgimento del giudizio direttissimo). - 1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 513 e seguenti.
        2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
        3. Il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

 

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        4. Il magistrato del pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 495, comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
        5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 489.
        6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Altrimenti, se i testimoni sono presenti, il presidente dispone la prosecuzione dell'udienza in forma pubblica e procede all'istruzione dibattimentale.

        Art. 497. - (Trasformazione del rito). - 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dai casi previsti dall'articolo 494, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.
        2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato.

TITOLO IV
GIUDIZIO IMMEDIATO

        Art. 498. - (Casi e modi di giudizio immediato). - 1. Quando la prova appare evidente, il magistrato del pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se l'indagato è stato interrogato sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 410, comma 3, secondo periodo, lo stesso abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.
        2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati.
        3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 457, comma 5.
        4. Nel procedimento a carico di imputato minorenne, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 467, comma 4.

        Art. 499. - (Presentazione della richiesta del magistrato del pubblico ministero). - 1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 365, il magistrato del pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.
        2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il

 

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corpo del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

        Art. 500. - (Decisione sulla richiesta di giudizio immediato). - 1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero.

        Art. 501. - (Decreto di giudizio immediato). - 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 477, commi 1 e 2.
        2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 489.
        3. Il decreto è comunicato al magistrato del pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.
        4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del magistrato del pubblico ministero.
        5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

        Art. 502. - (Trasmissione degli atti). - 1. Il decreto che dispone il giudizio immediato è trasmesso al giudice competente per il giudizio.

TITOLO V
PROCEDIMENTO PER DECRETO

        Art. 503. - (Casi di procedimento per decreto). - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporvisi, il magistrato del pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
        2. Il magistrato del pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
        3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 145, restituisce gli atti all'ufficio del pubblico ministero.
        4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
        5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

 

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        6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nel procedimento a carico di indagato o imputato minorenne e nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace.

        Art. 504. - (Requisiti del decreto di condanna). - 1. Il decreto di condanna contiene:

            a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;

            b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

            c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;

            d) il dispositivo;

            e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato;

            f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

            g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;

            h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste.

        2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal magistrato del pubblico ministero indicando l'entità della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
        3. Copia del decreto è comunicata al magistrato del pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore di ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
        4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al magistrato del pubblico ministero.
        5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine

 

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di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

        Art. 505. - (Opposizione). - 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.
        2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia.
        3. Con l'atto di opposizione al decreto di condanna l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria chiedono al giudice di emettere il decreto di citazione diretta a giudizio.
        4. L'opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.
        5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione.
        6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione.

        Art. 506. - (Restituzione nel termine per proporre opposizione). - 1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'articolo 191.

        Art. 507. - (Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati). - 1. L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.
        2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.

        Art. 508. - (Giudizio conseguente all'opposizione). - 1. Se non deve dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, il giudice emette decreto di rinvio a giudizio immediato e dispone che esso sia comunicato

 

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all'ufficio del pubblico ministero e notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa.
        2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1.
        3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
        4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefìci già concessi.
        5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.

LIBRO SETTIMO
GIUDIZIO

TITOLO I
ATTIVITÀ PRELIMINARI
AL DIBATTIMENTO

Capo I
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

        Art. 509. - (Atti del presidente del tribunale o della corte di assise). - 1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il decreto che dispone il giudizio, può, con decreto, per giustificati motivi, anticipare l'udienza o differirla non più di una volta.
        2. Il provvedimento è comunicato al magistrato del pubblico ministero e notificato alle parti private, alla persona offesa e ai difensori; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 477, commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza.
        3. Al di fuori del caso previsto dal comma 1, il presidente fissa l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale e, almeno trenta giorni prima della data fissata, verifica la regolarità delle notificazioni, disponendone, se necessario, la rinnovazione in tempo utile.

        Art. 510. - (Attività integrativa di indagine del magistrato del pubblico ministero e del difensore). - 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il magistrato del pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attività integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del suo difensore.

 

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        2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero prima della presentazione al giudice delle richieste cui l'attività si riferisce e comunque in tempo utile per l'esercizio della facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.

        Art. 511. - (Atti urgenti). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 205, comma 2, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione dei mezzi di prova non rinviabili, osservando le forme previste per l'istruzione dibattimentale.
        2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima all'ufficio del pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori.
        3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.
        4. Fino all'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione dei mezzi di prova non rinviabili, osservando le forme previste per l'istruzione dibattimentale. Si applicano le disposizioni previste dai commi 2 e 3.

        Art. 512. - (Deposito della lista di testimoni e periti). - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni o periti nonché delle persone indicate nell'articolo 225 devono depositare in cancelleria, prima della data fissata per l'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale, la lista con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame, osservate le prescrizioni di cui all'articolo 204, comma 1.
        2. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta nella lista di cui al comma 1. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone deposita la relativa documentazione. La stessa o altra parte può sempre chiedere l'ammissione dell'esame.

Capo II
UDIENZA PRELIMINARE
ALL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

        Art. 513. - (Costituzione delle parti). - 1. L'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale si svolge in camera di consiglio. Prima di dare inizio alla trattazione, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.
        2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 113, comma 4.
        3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 459, 460, 461 e 462.
        4. L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione.

        Art. 514. - (Questioni preliminari). - 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità, la costituzione di parte civile, la citazione o l'intervento del responsabile civile

 

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e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 107 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
        2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti la riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
        3. Le questioni preliminari sono discusse dal magistrato del pubblico ministero e da un difensore per ogni parte privata. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.
        4. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza.
        5. Compiute le attività indicate nei commi precedenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento.

        Art. 515. - (Proscioglimento anticipato). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 145, comma 3, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere all'istruzione dibattimentale, il giudice, sentiti il magistrato del pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
        2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il giudice dichiara non doversi procedere per irrilevanza del fatto quando si tratta di episodio di particolare tenuità, perché, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'applicazione della pena, tenuto conto, altresì, del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'imputato.

        Art. 516. - (Definizione mediante giudizio abbreviato o applicazione di pena concordata tra le parti). - 1. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il giudice decide allo stato degli atti.
        2. Se l'imputato presenta richiesta di applicazione della pena e il magistrato del pubblico ministero esprime il consenso, il giudice si pronuncia sulla richiesta.

        Art. 517. - (Richieste di prova). - 1. Se non ricorrono le condizioni di cui agli articoli 515 e 516, il presidente invita il magistrato del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine, a specificare i fatti che intendono provare in giudizio e a chiedere l'ammissione dei mezzi di prova, illustrando le circostanze su cui deve vertere l'esame.
        2. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere l'ammissione di mezzi di prova contraria.
        3. Il giudice impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione, invitando le parti, ove ritenuto necessario ai fini della valutazione, a

 

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fornire chiarimenti in ordine alla rilevanza, alla pertinenza e all'ammissibilità dei mezzi di prova richiesti e a specificare ulteriormente le circostanze su cui deve vertere l'esame delle persone indicate nella lista. Il magistrato del pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
        4. L'imputato ha diritto all'ammissione dei mezzi di prova indicati a discarico sui fatti costituenti oggetto dei mezzi di prova a carico; lo stesso diritto spetta al magistrato del pubblico ministero in ordine ai mezzi di prova a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto dei mezzi di prova a discarico.
        5. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.
        6. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per l'istruzione dibattimentale di atti non formatisi nel contraddittorio.
        7. Il giudice, al termine delle discussioni delle parti, provvede con ordinanza all'ammissione dei mezzi di prova, a norma dell'articolo 201 e procede alla formazione del fascicolo per l'istruzione dibattimentale.
        8. In ogni caso, è ammesso di ufficio l'esame del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 205, comma 2.
        9. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di mezzi di prova di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione dello stesso mezzo di prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa all'assunzione del mezzo di prova nell'altro procedimento.

        Art. 518. - (Contenuto del fascicolo per la istruzione dibattimentale). - 1. Oltre agli atti indicati dalle parti a norma dell'articolo 517, comma 6, nel fascicolo per l'istruzione dibattimentale sono raccolti:

            a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile;

            b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

            c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal magistrato del pubblico ministero e dal difensore;

            d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

            e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio;

            f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale rispetto ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

            g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 250;

            h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove;

 

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            i) i documenti ammessi a norma dell'articolo 517, commi 5 e 7.

        Art. 519. - (Fissazione dell'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova). - 1. Terminate le attività previste dagli articoli 517 e 518, il presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza per lo svolgimento dell'istruzione dibattimentale e, nel caso appaiano necessarie più udienze, forma il calendario, sulla base delle indicazioni fornite dalle parti circa l'ordine di assunzione dei rispettivi mezzi di prova.
        2. La comunicazione orale equivale a notificazione per i presenti e per coloro che devono considerarsi presenti. Negli altri casi il decreto è notificato agli interessati.
        3. Le parti provvedono alla citazione di testimoni e periti per l'udienza di trattazione. Il presidente dispone la citazione del perito di ufficio.
        4. Il verbale dell'udienza, redatto a norma degli articoli 529, 530 e 531, è inserito nel fascicolo dell'istruzione dibattimentale.

TITOLO II
ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE
E DISCUSSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

        Art. 520. - (Disciplina dell'udienza). - 1. La disciplina e la direzione dell'udienza per la istruzione dibattimentale e per la discussione sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal magistrato del pubblico ministero.
        2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il magistrato del pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

        Art. 521. - (Pubblicità dell'udienza). - 1. L'udienza per la istruzione dibattimentale e per la discussione è pubblica, a pena di nullità.
        2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.
        3. Se alcuna delle persone indicate al comma 2 deve intervenire all'udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è necessaria.
        4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in

 

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sua assenza, del magistrato del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.
        5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.
        6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità.
        7. L'udienza per la istruzione dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse.
        8. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente.

        Art. 522. - (Casi in cui si procede a porte chiuse). - 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.
        2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
        3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.
        4. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.
        5. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

        Art. 523. - (Ordine di procedere a porte chiuse). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 522, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.
        2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse

 

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da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo 522, comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.
        3. I testimoni e i periti sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.

        Art. 524. - (Assistenza dell'imputato all'udienza). - 1. L'imputato assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.
        2. Il giudice, a norma dell'articolo 150, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di un mezzo di prova diverso dall'esame.

        Art. 525. - (Allontanamento coattivo dell'imputato). - 1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente.
        2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore.
        3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 549 e 570, comma 5.

        Art. 526. - (Reati commessi in udienza). - 1. Quando viene commesso un reato in udienza, il magistrato del pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
        2. Non è consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.

        Art. 527. - (Durata e prosecuzione del dibattimento). - 1. Il giudice può sospendere l'istruzione dibattimentale soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
        2. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o devono considerarsi presenti.

        Art. 528. - (Questioni incidentali). - 1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso dell'istruzione dibattimentale il giudice decide immediatamente con ordinanza, previa discussione nei modi previsti dall'articolo 514.

 

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        Art. 529. - (Verbale di udienza). - 1. L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:

            a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;

            b) i nomi e i cognomi dei giudici;

            c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.

        2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per l'istruzione dibattimentale.

        Art. 530. - (Contenuto del verbale). - 1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del magistrato del pubblico ministero e dei difensori.
        2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura sono allegati al verbale.

        Art. 531. - (Diritto delle parti in ordine alla documentazione). - 1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.
        2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.

        Art. 532. - (Sottoscrizione e trascrizione del verbale). - 1. Subito dopo la conclusione dell'udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente, per l'apposizione del visto.
        2. Salvo quanto previsto dall'articolo 575, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.
        3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

        Art. 533. - (Dichiarazioni spontanee dell'imputato). - 1. Il presidente o il giudice informa l'imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale. Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.

 

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        2. L'ausiliario riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva.

        Art. 534. - (Dichiarazioni del contumace). - 1. L'imputato già contumace può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 533. Nel corso del giudizio di cassazione le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari del luogo in cui l'imputato si trova.
        2. L'imputato che dichiara di voler rendere le dichiarazioni può nominare un difensore al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione; in mancanza è avvisato il difensore di ufficio. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare, le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.
        3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione o nella fase della esecuzione. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova.
        4. Il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende il giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al giudice di sorveglianza competente a norma dell'articolo 737.

Capo II
ACQUISIZIONE DEI MEZZI DI PROVA

        Art. 535. - (Ordine nell'acquisizione dei mezzi di prova). - 1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti dal magistrato del pubblico ministero e prosegue con l'acquisizione di quelli richiesti da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 517, comma 1.
        2. Ciascuna parte ha diritto alla acquisizione consecutiva di tutti i mezzi di prova ammessi a sua richiesta, secondo l'ordine da essa stabilito e indicato ai sensi dell'articolo 517, comma 1. Il giudice assicura la continuità nell'acquisizione dei mezzi di prova di ciascuna parte e singolarmente di ciascuno di essi.
        3. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna parte può rinunziare all'acquisizione di mezzi di prova ammessi a sua richiesta. Se l'altra parte non consente alla rinunzia, il mezzo di prova si considera ammesso, ad ogni effetto, a richiesta di questa parte.
        4. Se un mezzo di prova, che si acquisisce nelle forme previste dagli articoli 537, 538 e 539, è ammesso a richiesta di più parti, ciascuna di queste ha diritto di acquisirlo nell'ambito dei mezzi di prova ammessi a sua richiesta, nell'ordine indicato nel comma 2.
        5. Il giudice invita la parte che egli ritiene interessata all'esame del perito citato d'ufficio a collocare il mezzo di prova nell'ambito di

 

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quelli dalla stessa richiesti. In caso di rifiuto o inerzia, l'esame è condotto dal giudice al termine dell'istruzione compiuta dalle parti.

        Art. 536. - (Ulteriori provvedimenti sui mezzi di prova). - 1. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna parte ha diritto alla ammissione degli ulteriori mezzi di prova che si presentano ammissibili solo in seguito al concreto sviluppo della stessa istruzione e ai risultati dei mezzi già acquisiti ovvero che sono sopravvenuti o sono stati scoperti dopo l'inizio della medesima. È fatto salvo il diritto ad un termine per articolare la controprova.
        2. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità dei mezzi di prova che non erano proponibili nell'udienza preliminare all'istruzione dibattimentale. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di mezzi di prova che risultano superflui o ammettere mezzi di prova già esclusi.
        3. L'acquisizione dei nuovi mezzi di prova avviene secondo le disposizioni dell'articolo 535, comma 1.

        Art. 537. - (Assunzione della testimonianza e degli altri mezzi di prova a essa assimilati). - 1. Salve le eccezioni espressamente stabilite, l'assunzione della testimonianza, dell'esame delle parti private e di quello dei periti, avviene, a pena di inutilizzabilità del risultato, mediante domande rivolte direttamente dal magistrato del pubblico ministero e dai difensori delle parti private alla persona da interrogare secondo le modalità e le altre prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
        2. Nell'aula d'udienza la persona da interrogare prende posto in modo che il suo viso possa essere visto dal giudice e da tutte le parti. Essa è posta di fronte a chi la interroga e gli risponde direttamente rivolgendosi a lui.

        Art. 538. - (Atti preliminari all'esame dei testimoni). - 1. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

        Art. 539. - (Esame diretto). - 1. L'esame diretto è condotto dal magistrato del pubblico ministero o dal difensore che ha richiesto l'ammissione del mezzo di prova e dai difensori delle altre parti che hanno con il richiedente interesse comune.
        2. L'esame diretto si svolge mediante domande su fatti specifici, nell'ambito delle circostanze indicate nella lista presentata a norma dell'articolo 512, nonché nelle richieste proposte e nelle specificazioni date a norma dell'articolo 517.

 

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        3. Solo in relazione a domande specifiche alle quali il soggetto esaminato riveli difficoltà di rispondere, il giudice, a richiesta di parte, può autorizzarlo a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui personalmente redatti in occasione e nella immediatezza dei fatti oggetto delle domande medesime. Restano fermi i divieti di lettura e di acquisizione.
        4. Una volta concluso l'esame diretto a opera di una parte, non sono ammesse altre domande dalla stessa parte, salvo quanto previsto in tema di riesame ovvero in relazione al contenuto di domande formulate dal giudice a norma dell'articolo 542, comma 4.
        5. Nell'esame diretto sono vietate domande generiche, idonee a provocare una narrazione continuata, nonché domande suggestive o implicative o altre domande aventi comunque attitudine a orientare o suggerire la risposta, salvo quanto previsto dall'articolo 543.
        6. La domanda dichiarata inammissibile per inosservanza di uno dei divieti indicati al comma 5, fatta eccezione per la domanda generica, non può essere riproposta sotto alcuna altra forma.

        Art. 540. - (Controesame). - 1. Immediatamente dopo l'esaurimento delle domande rivolte nell'esame diretto a norma dell'articolo 539, le parti che hanno interesse contrapposto a chi ha svolto l'esame hanno diritto di svolgere il controesame, mediante domande rivolte allo stesso testimone.
        2. Il controesame sui fatti si svolge nell'ambito delle circostanze indicate come oggetto dell'esame a norma dell'articolo 539, comma 2, anche se sulle stesse il testimone ha già risposto nel corso dell'esame o del medesimo controesame.
        3. Ai fini della valutazione di credibilità del testimone sono consentite domande anche su ogni altro fatto o circostanza.
        4. Nel controesame sono consentite le domande vietate nell'esame a norma dell'articolo 539, comma 5.
        5. Fermi i divieti di lettura e di allegazione e ai soli fini della valutazione di credibilità del testimone, nel controesame, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, è consentito servirsi delle dichiarazioni difformi precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto. Per controllare la correttezza della contestazione il presidente, anche d'ufficio, può chiedere che sia esibita la relativa documentazione.
        6. È facoltà di chi svolge il controesame servirsi anche di documenti di cui non è stata chiesta o è stata rifiutata l'ammissione e che, a domanda di chi se ne è servito, sono inseriti nel fascicolo dell'istruzione dibattimentale e acquisiti, se ammissibili, a norma dell'articolo 552 e nei limiti ivi previsti.

        Art. 541. - (Riesame). - 1. Solo nell'ambito delle circostanze su cui è stato svolto il controesame la parte che ha chiesto il mezzo di prova può procedere al riesame, proponendo nuove domande al testimone, fermi i divieti previsti per l'esame.

 

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        Art. 542. - (Poteri del giudice durante l'assunzione della testimonianza). - 1. Durante l'assunzione della testimonianza la sequenza delle domande e delle risposte non può essere interrotta dal presidente, se non per dichiarare, su opposizione di parte, inammissibile una domanda o per vietare una risposta a seguito di domanda inammissibile o per respingere un'opposizione.
        2. Con l'opposizione l'opponente si limita ad indicare la ritenuta causa di inammissibilità. La decisione del presidente è presa nell'immediatezza e senza motivazione.
        3. La decisione che rigetta l'opposizione non può essere oggetto di successiva questione incidentale. La decisione che, accogliendo l'opposizione, dichiara inammissibile una domanda può essere oggetto, in via incidentale e a istanza della parte interessata, di una nuova valutazione da parte del giudice, dopo che si è conclusa l'acquisizione di tutti i mezzi di prova nel cui ambito l'opposizione è stata proposta. Il giudice decide, sentite le parti, in camera di consiglio.
        4. Al termine dell'assunzione della testimonianza a opera delle parti, il presidente, anche su indicazione di altro componente del collegio, nell'ambito delle circostanze oggetto dell'esame, del controesame e del riesame, può rivolgere domande al soggetto esaminato, osservando le regole stabilite per l'esame e fermo il diritto delle parti, secondo la successione indicata negli articoli 539, 540 e 541, di concludere l'assunzione del mezzo di prova, formulando domande solo nell'ambito delle circostanze emerse a seguito delle domande del giudice.

        Art. 543. - (Testimone ostile). - 1. Se nel corso dell'esame diretto il testimone si rivela ostile alla parte che ne ha richiesto l'ammissione, questa può chiedere al giudice di essere autorizzata a proseguire l'esame secondo le modalità del controesame, anche utilizzando per le contestazioni, a norma dell'articolo 540, comma 5, precedenti dichiarazioni difformi rese dallo stesso.
        2. Si considera ostile il testimone che rende una deposizione palesemente, univocamente e inaspettatamente contraria agli assunti e agli interessi della parte che ne ha chiesto l'ammissione e che con condotte o espressioni univoche manifesta verso la medesima sentimenti di avversione.
        3. Il giudice, sentite le parti in camera di consiglio e presa conoscenza degli elementi che esse gli presentano per sostenere o contrastare la richiesta, decide immediatamente e senza formalità, facendo solo dare atto che il teste si è o non si è rivelato ostile.

        Art. 544. - (Rifiuto di rispondere e impossibilità sopravvenuta del controesame). - 1. Se il testimone rifiuta in tutto o in parte rilevante di rispondere all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.
        2. Fermo quanto previsto dall'articolo 545, se per cause oggettive, indipendenti dalla volontà del testimone, questi si rende indisponibile al controesame, nei confronti della parte che non ha potuto svolgere

 

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il controesame non possono essere utilizzate, senza il suo consenso, le dichiarazioni rese nell'esame, salvo che la parte abbia la possibilità di contrastarle altrimenti.

        Art. 545. - (Regime delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni). - 1. A richiesta di parte, quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone e utilizzate per le contestazioni a norma degli articoli 540, comma 5, e 543, comma 1, sono acquisite al fascicolo dell'istruzione dibattimentale e quelle previste dall'articolo 544 possono essere utilizzate.
        2. Sull'acquisizione prevista dal comma 1 il giudice decide senza ritardo, svolgendo, a richiesta di parte, gli accertamenti necessari. La parte richiedente può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Le parti che hanno interesse contrapposto hanno diritto di fornire elementi contrari.
        3. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice nell'udienza di comparizione, se sono state utilizzate per le contestazioni, sono acquisite al fascicolo dell'istruzione dibattimentale e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione. Fuori del caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 e dell'articolo 540, comma 5.

        Art. 546. - (Assunzione della testimonianza da parte del giudice). - 1. In deroga a quanto è previsto dagli articoli 539, 540 e 541, quando ciò costituisce il solo modo di tutela della genuinità del risultato probatorio, il giudice, anche d'ufficio e sentite le parti, dispone con ordinanza che l'esame testimoniale del minorenne sia condotto o, se iniziato con le forme ordinarie, sia proseguito dal presidente anche su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi e, a richiesta di parte, deve avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. L'ordinanza può sempre essere modificata o revocata durante l'assunzione della testimonianza.
        2. Quando la testimonianza è assunta dal presidente si osservano le modalità e i divieti previsti per l'esame diretto a norma dell'articolo 539. Le parti hanno facoltà di proporre immediata opposizione alle singole domande.
        3. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità previste dall'articolo 439, comma 8.
        4. Quando si procede per i reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
        5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alla assunzione della testimonianza di un teste maggiorenne infermo di mente,

 

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quando l'esame a opera delle parti può nuocere alla sua personalità.

        Art. 547. - (Esame dei periti). - 1. Durante l'esame i periti hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisiti anche di ufficio.
        2. Anche nell'esame diretto possono essere proposte ai periti domande ipotetiche e a contenuto valutativo.

        Art. 548. - (Esame a domicilio di testimoni e periti). - 1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone o di un perito a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporne l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
        2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.

        Art. 549. - (Dichiarazioni delle parti private). - 1. L'imputato rende dichiarazioni soltanto se lo richiede ed è sentito nell'ambito dei mezzi di prova ammessi a richiesta del suo difensore, salvo quanto previsto dall'articolo 223.
        2. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, il magistrato del pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della dichiarazione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte e contenute nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già reso dichiarazioni.
        3. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal magistrato del pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria su delega del magistrato del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 2.
        4. La disposizione prevista dal comma 3 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 293, comma 5, 435, comma 7, e 464, comma 4.
        5. L'imputato minorenne rende dichiarazioni direttamente al presidente. I giudici, il magistrato del pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.

        Art. 550. - (Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato). - 1. Al termine dell'assunzione del mezzo di prova a opera delle parti, gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 109 possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni, ai periti e alle parti private che si sono sottoposte a esame, nei limiti previsti dall'articolo 542, comma 4.

 

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        2. Terminata l'istruzione dibattimentale possono, altresì, dare indicazioni e chiedere al giudice di avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 558.

        Art. 551. - (Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento). - 1. Se il giudice, su richiesta di parte, dispone una perizia, il perito è citato a comparire per l'udienza fissata a norma dell'articolo 517, comma 1, e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento e, sentita la parte che ha richiesto il mezzo di prova, fissa la data della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni.
        2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 243.
        3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 547.

        Art. 552. - (Acquisizione di documenti). - 1. La prova documentale è acquisita mediante lettura degli scritti, visione delle fotografie o cinematografie e dei supporti informatici, ascolto delle fonografie, nonché mediante l'impiego delle tecniche di percezione proprie di ogni altro mezzo di rappresentazione.
        2. L'acquisizione avviene nell'ambito dei mezzi di prova ammessi a richiesta di parte nell'ordine stabilito a norma degli articoli 517 e 535 o, se del caso, anche successivamente.
        3. In luogo dell'acquisizione prevista dal comma 1, la parte ha facoltà di richiedere la dichiarazione di utilizzazione dei documenti ammessi, indicandoli specificamente. Tale dichiarazione equivale alla loro acquisizione.
        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche alla documentazione di atti contenuti nel fascicolo per l'istruzione dibattimentale, nonché degli atti indicati nell'articolo 252 e di ogni altro atto del procedimento di cui la legge ammette l'utilizzazione. Quando si tratta di documentazione di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta il giudice ne dispone l'acquisizione, integrale o parziale, nei modi indicati al comma 1. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto degli stessi.
        5. L'acquisizione di documentazione di atti a contenuto dichiarativo è consentita solo dopo l'esame nell'istruzione dibattimentale della persona che l'ha resa, a meno che essa non abbia luogo. L'acquisizione della relazione peritale segue solo dopo l'esame del perito. Gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale sono utilizzabili e acquisiti ai soli fini della verifica della condizione di procedibilità e quelli relativi all'esercizio dell'azione civile ai soli fini della verifica della legittimazione ad agire e delle condizioni di ammissibilità.
        6. Salvo quanto previsto per l'acquisizione dei verbali di sequestro e di documenti, il corpo del reato, le cose pertinenti al reato e gli altri oggetti costituenti prove reali sono acquisiti mediante presentazione al giudice.

 

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        Art. 553. - (Acquisizione di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che siano acquisiti a norma dell'articolo 552 gli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal magistrato del pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza di comparizione, quando ne è divenuta impossibile la ripetizione, per fatti o circostanze assolutamente imprevedibili.
        2. Fermo quanto previsto dall'articolo 545, l'acquisizione indicata al comma 1 non è ammessa, se, trattandosi di atti a contenuto dichiarativo, chi ha reso la dichiarazione si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore.

        Art. 554. - (Acquisizione delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza di comparizione). - 1. Se l'imputato è contumace o assente ovvero non chiede di rendere l'esame a norma dell'articolo 549, comma 1, il giudice dispone, a richiesta di parte, che ne siano acquisite le dichiarazioni rese al magistrato del pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del magistrato del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza di comparizione, ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti indicati all'articolo 545.
        2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 225, comma 1, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 553, comma 1, qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze assolutamente imprevedibili al momento delle dichiarazioni, fermo il divieto indicato dall'articolo 553, comma 2. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.
        3. Se le dichiarazioni previste ai commi 1 e 2 sono state assunte ai sensi dell'articolo 205, comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 552 con i limiti di utilizzabilità stabiliti dall'articolo 443.

        Art. 555. - (Divieto di acquisizioni documentali). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 552, 553 e 554, non possono essere acquisite documentazioni di dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 225 e dai testimoni alla polizia giudiziaria, al magistrato del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza di comparizione, a meno che nell'udienza di comparizione le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 539, 540 e 541, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.
        2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 552, è vietato acquisire la documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria esaminato come testimone

 

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può servirsi di tale documentazione a norma e alle condizioni indicate dall'articolo 537, comma 1.
        3. È, comunque, vietata l'acquisizione di documenti o di documentazione di atti a contenuto dichiarativo, ricognitivo o valutativo, formati in relazione ai fatti inerenti all'imputazione in vista del procedimento o di altri procedimenti anche civili o amministrativi.

        Art. 556. - (Fascicolo del dibattimento). - 1. I documenti e gli atti acquisiti a norma degli articoli 552, 553 e 554 sono inseriti nel fascicolo dell'istruzione dibattimentale.

        Art. 557. - (Definizione anticipata del dibattimento). - 1. Il giudice, terminata l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dal magistrato del pubblico ministero, se risulta che la prova acquisita è palesemente inidonea a sostenere l'accusa in giudizio, invita le parti a formulare e illustrare immediatamente le rispettive conclusioni e procede alla deliberazione della sentenza.
        2. L'imputato, fino al termine dell'acquisizione dei mezzi di prova richiesti dal magistrato del pubblico ministero, può chiedere l'applicazione di una pena concordata, secondo le modalità e anche oltre i limiti fissati dall'articolo 489.

        Art. 558. - (Integrazione dell'istruzione dibattimentale). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 536, conclusa l'istruzione dibattimentale e in relazione ai risultati complessivi della medesima le parti possono richiedere l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, che il giudice ammette se risultano indispensabili ai fini della decisione.
        2. Il giudice, in base ai risultati delle prove assunte nell'istruzione dibattimentale può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'istruzione, mediante nuova acquisizione di mezzi di prova già acquisiti ovvero l'acquisizione di nuovi mezzi di prova. Le parti formulano le rispettive richieste e il giudice decide a norma del comma 1.
        3. L'acquisizione dei mezzi di prova ammessi a norma dei commi 1 e 2 ha luogo secondo le disposizioni dell'articolo 535, comma 1.

        Art. 559. - (Ammissione di nuovi mezzi di prova di ufficio). - 1. In caso di inerzia o di richiesta inammissibile delle parti, il giudice dispone di ufficio l'acquisizione di mezzi di prova, attinenti all'imputazione, quando, sulla base degli elementi acquisiti, risulti indispensabile ai fini della decisione.
        2. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti, ai documenti e agli oggetti costituenti prove reali, inseriti nel fascicolo per l'istruzione dibattimentale, nonché l'acquisizione dei medesimi, quando non è stata disposta a richiesta di parte secondo le previsioni dell'articolo 552.
        3. I mezzi di prova indicati ai commi 1 e 2 sono acquisiti nell'ordine stabilito dal giudice e con le modalità previste per ciascuno di essi dagli articoli precedenti. Se si tratta di testimonianze o di altri mezzi di prova assimilati, il presidente provvede direttamente all'esame, stabilendo all'esito la parte che deve condurre l'esame diretto.

 

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        Art. 560. - (Divieto di assunzione di informazioni). - 1. È vietato al magistrato del pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa come fonte di prova ai sensi dell'articolo 558, commi 1 e 2, e dell'articolo 559, commi 1 e 2. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. Il divieto cessa dopo l'assunzione del mezzo di prova e nei casi in cui questo non sia ammesso o non abbia luogo.

        Art. 561. - (Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 536 e 558 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

        Art. 562. - (Verbale di assunzione dei mezzi di prova). - 1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 538.
        2. Fermo il divieto stabilito dall'articolo 542, comma 1, l'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

Capo III
NUOVE CONTESTAZIONI

        Art. 563. - (Modifica della imputazione). - 1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il magistrato del pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione, se l'imputato presente presta il consenso. Altrimenti procede nelle forme ordinarie.
        2. Se la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, l'imputato ha facoltà di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'articolo 489, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento.
        3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.
        4. L'imputato ha facoltà di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento.

        Art. 564. - (Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento). - 1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale

 

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emerga un reato connesso a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il magistrato del pubblico ministero procede alla relativa contestazione, se l'imputato presta il suo consenso, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.
        2. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale emerge una circostanza aggravante di cui non v'è menzione nel decreto che dispone il giudizio, il magistrato del pubblico ministero procede alla relativa contestazione all'imputato.
        3. Se la contestazione del reato concorrente concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, l'imputato ha facoltà di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'articolo 489.
        4. La disposizione del comma 3 si applica anche quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni.

        Art. 565. - (Fatto nuovo risultante dal dibattimento). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 564, il magistrato del pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio.
        2. Tuttavia, il presidente, qualora il magistrato del pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

        Art. 566. - (Diritti delle parti). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 563, 564 e 565, comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa.
        2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 477, ma comunque non superiore a quaranta giorni.
        3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.
        4. In ogni caso le parti possono chiedere l'ammissione di nuovi mezzi di prova.

        Art. 567. - (Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente). - 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 563 e 564 all'imputato contumace o assente, il magistrato del pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
        2. Nel caso previsto al comma 1 il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 566, commi 2 e 3.

 

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        Art. 568. - (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza). - 1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza.
        2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 563, 564 e 565, comma 2.
        3. Nello stesso modo indicato al comma 1 il giudice procede se il magistrato del pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 563, 564 e 565, comma 2.

        Art. 569. - (Nullità della sentenza per difetto di contestazione). - 1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.
        2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

Capo IV
DISCUSSIONE FINALE

        Art. 570. - (Svolgimento della discussione). - 1. Esaurita l'assunzione dei mezzi di prova, il magistrato del pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 580, comma 4.
        2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
        3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
        4. Il magistrato del pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
        5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.
        6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuovi mezzi di prova, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma degli articoli 558 e 559.

        Art. 571. - (Chiusura del dibattimento). - 1. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

 

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TITOLO III
SENTENZA

Capo I
DELIBERAZIONE

        Art. 572. - (Immediatezza della deliberazione). - 1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.
        2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.
        3. Salvo quanto previsto dall'articolo 575, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.

        Art. 573. - (Prove utilizzabili ai fini della deliberazione). - 1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento.
        2. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

        Art. 574. - (Deliberazione collegiale). - 1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, nonché quelle relative alla responsabilità civile.
        2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.
        3. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato.

        Art. 575. - (Lettura del verbale in camera di consiglio). - 1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.

 

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Capo II
DECISIONE

Sezione I
Sentenza di proscioglimento

        Art. 576. - (Sentenza di non doversi procedere). - 1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
        2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.

        Art. 577. - (Sentenza di assoluzione). - 1. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando esiste un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, quando il fatto non è previsto dalla legge come reato o quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, l'imputato lo ha commesso, il fatto costituisce reato o il reato è stato commesso da persona imputabile.
        2. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
        3. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.

        Art. 578. - (Dichiarazione di estinzione del reato). - 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 145, comma 3, il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.
        2. Il giudice provvede nello stesso modo indicato al comma 1 quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

        Art. 579. - (Provvedimenti sulle misure cautelari personali). - 1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.
        2. La stessa disposizione di cui al comma 1 si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

Sezione II
Sentenza di condanna

        Art. 580. - (Condanna dell'imputato). - 1. Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna, applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza.

 

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        2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.
        3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
        4. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 422, comma 2, lettere m) e p), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.

        Art. 581. - (Applicazione al minorenne delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi). - 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidentenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.
        2. Il giudice competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al giudice di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato.
        3. Il giudice di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

        Art. 582. - (Applicazione di una misura di sicurezza al minorenne nel dibattimento). - 1. Con la sentenza emessa a norma degli articoli 97 o 98 del codice penale o con la sentenza di condanna, il tribunale per i minorenni può disporre l'applicazione di una misura di sicurezza, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 224 del codice penale e quando, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata.

        Art. 583. - (Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

 

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        Art. 584. - (Condanna alle spese). - 1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
        2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.
        3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare.
        4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 148.

        Art. 585. - (Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita.

        Art. 586. - (Pronuncia sulla falsità di documenti). - 1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.
        2. Con lo stesso dispositivo di cui al comma 1 è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.
        3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione.
        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

Sezione III
Decisione sulle questioni civili

        Art. 587. - (Condanna per la responsabilità civile). - 1. Quando accerta la responsabilità dell'imputato, anche fuori dei casi di condanna penale, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 90 e seguenti.
        2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice.
        3. Se il responsabile civile è stato citato o è intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido, quando è riconosciuta la sua responsabilità.

 

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        Art. 588. - (Condanna generica ai danni e provvisionale). - 1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.
        2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

        Art. 589. - (Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili). - 1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.
        2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.

        Art. 590. - (Condanna alle spese relative all'azione civile). - 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
        2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

        Art. 591. - (Condanna del querelante alle spese e ai danni). - 1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela, si applicano le disposizioni dell'articolo 469 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile.
        2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante.

        Art. 592. - (Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno). - 1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
        2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.
        3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

 

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Capo III
ATTI SUCCESSIVI ALLA
DELIBERAZIONE

        Art. 593. - (Redazione della sentenza). - 1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
        2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
        3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
        4. Nelle ipotesi previste dall'articolo 580, comma 4, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.

        Art. 594. - (Pubblicazione della sentenza). - 1. La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.
        2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 593, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.
        3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

        Art. 595. - (Requisiti della sentenza). - 1. La sentenza contiene:

            a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

            b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

            c) l'imputazione;

            d) l'indicazione delle conclusioni delle parti;

            e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;

            f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

 

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            g) la data e la sottoscrizione del giudice.

        2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, previa menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente.
        3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 141, comma 3, la sentenza è nulla:

            a) se la motivazione non è conforme alle indicazioni di cui al comma 1, lettera e), ovvero se è contraddittoria o illogica o se è viziata dal travisamento di un fatto decisivo;

            b) se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo;

            c) se manca la sottoscrizione del giudice.

        Art. 596. - (Correzione della sentenza). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 595, comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 595, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 148.

        Art. 597. - (Deposito della sentenza). - 1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 593, commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito.
        2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 593, comma 3, l'avviso di deposito è comunicato all'ufficio del pubblico ministero e notificato alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.
        3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello.

LIBRO OTTAVO
PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE
MONOCRATICO

TITOLO I
PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MONOCRATICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO

Capo I
DISPOSIZIONE GENERALE

        Art. 598. - (Norme applicabili al procedimento davanti al giudice monocratico del tribunale ordinario). - 1. Nel procedimento davanti

 

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al giudice monocratico del tribunale ordinario, per tutto ciò che non è previsto in questo titolo o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

Capo II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

        Art. 599. - (Casi di citazione diretta a giudizio). - 1. Per i reati di competenza del giudice monocratico del tribunale ordinario, previsti dall'articolo 10, il magistrato del pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio. Per la determinazione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

        Art. 600. - (Decreto di citazione diretta a giudizio). - 1. Il decreto di citazione diretta a giudizio contiene:

            a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;

            b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

            c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

            d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

            e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;

            f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 484 e 489 ovvero presentare domanda di oblazione;

            g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

            h) la data e la sottoscrizione del magistrato del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste.

        2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c), d), e) e f).

 

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        3. Il decreto di citazione è notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'udienza per il dibattimento. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a venticinque giorni.
        4. Il decreto di citazione è depositato dal magistrato del pubblico ministero nella sua segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 454, comma 2.

        Art. 601. - (Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza per il dibattimento). - 1. Il magistrato del pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.

        Art. 602. - (Atti urgenti). - 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 511 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 601.

        Art. 603. - (Udienza per il dibattimento). - 1. Almeno trenta giorni prima della data fissata per il dibattimento, il giudice verifica la regolarità delle notificazioni, disponendone, se necessario, la rinnovazione in tempo utile.
        2. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza per il giudizio, le parti depositano in cancelleria le liste dei testimoni e dei periti, nonché delle persone indicate nell'articolo 225 dalle quali intendono assumere dichiarazioni.
        3. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può presentare richiesta di applicazione della pena, richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.
        4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.
        5. Se si deve procedere al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione dei mezzi di prova; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.
        6. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.

        Art. 604. - (Dibattimento conseguente all'opposizione a decreto di condanna). - 1. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato può presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
        2. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

 

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        Art. 605. - (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo). - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza di reato o hanno avuto in consegna il fermato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base dell'imputazione formulata dal magistrato del pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 113, comma 3.
        2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza di reato o hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto.
        3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.
        4. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al magistrato del pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il magistrato del pubblico ministero vi consentono.
        5. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.
        6. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
        7. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tale caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applica la disposizione dell'articolo 497, comma 2.
        8. Il magistrato del pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nel caso previsto dall'articolo 494, comma 4.

        Art. 606. - (Dibattimento). - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice collegiale del tribunale ordinario, in quanto applicabili.
        2. Il verbale di udienza è redatto nelle forme previste dall'articolo 152. La redazione avviene soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.
        3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti, delle persone indicate nell'articolo 225 e delle parti private sono svolti dal magistrato del pubblico ministero e dai difensori.
        4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 558.
        5. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale ordinario previa menzione della causa della sostituzione.

 

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TITOLO II
PROCEDIMENTO DAVANTI
AL GIUDICE DI PACE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

        Art. 607. - (Disposizioni applicabili). - 1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto da questo titolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme di questo codice e le relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative all'incidente probatorio, all'arresto, alle misure cautelari personali, alla proroga del termine per le indagini, all'udienza di comparizione, al giudizio abbreviato, all'applicazione della pena su richiesta, al giudizio direttissimo, al giudizio immediato, al decreto penale di condanna.

Capo II
CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO

        Art. 608. - (Citazione diretta a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria). - 1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.
        2. La citazione contiene:

            a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;

            b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

            c) l'imputazione formulata dal magistrato del pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o periti, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;

            d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

            e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da un difensore di ufficio;

            f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria dell'ufficio del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.

 

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        3. La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.
        4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria.
        5. La citazione diretta a giudizio è depositata nella segreteria dell'ufficio del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
        6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).

        Art. 609. - (Ricorso immediato al giudice). - 1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa.
        2. Il ricorso deve contenere:

            a) l'indicazione del giudice;

            b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;

            c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;

            d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identità;

            e) le generalità della persona citata a giudizio;

            f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;

            g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;

            h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei periti;

            i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.

        3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore.
        4. Nei casi previsti dagli articoli 367, commi 2 e 3, e 372, comma 1, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le altre disposizioni di cui all'articolo 372.
        5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.

 

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        Art. 610. - (Presentazione del ricorso). - 1. Il ricorso, previamente comunicato all'ufficio del pubblico ministero mediante deposito di copia presso la segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
        2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria dell'ufficio del pubblico ministero.
        3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale.
        4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.

        Art. 611. - (Costituzione di parte civile). - 1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.

        Art. 612. - (Inammissibilità del ricorso). - 1. Il ricorso è inammissibile:

            a) se è presentato oltre il termine indicato dall'articolo 610, comma 1;

            b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;

            c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 609, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;

            d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;

            e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione all'ufficio del pubblico ministero.

        Art. 613. - (Richieste del magistrato del pubblico ministero). - 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il magistrato del pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.
        2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il magistrato del pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.

        Art. 614. - (Provvedimenti del giudice di pace). - 1. Decorso il termine indicato nell'articolo 613, comma 1, il giudice di pace, anche se il magistrato del pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.

 

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        2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione all'ufficio del pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
        3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione all'ufficio del pubblico ministero.
        4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso.

        Art. 615. - (Decreto di convocazione delle parti). - 1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 614, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.
        2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.
        3. Il decreto contiene:

            a) l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;

            b) le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia;

            c) l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;

            d) la trascrizione dell'imputazione;

            e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

        4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, all'ufficio del pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identità.
        5. La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).

        Art. 616. - (Pluralità di persone offese). - 1. Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale.
        2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
        3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 615, comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.

 

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Capo III
GIUDIZIO

        Art. 617. - (Udienza per il dibattimento). - 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza per il dibattimento, il magistrato del pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 609, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione diretta a giudizio con le relative notifiche.
        2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 609 e 610, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni o periti nonché delle persone indicate nell'articolo 225, depositano in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza per il dibattimento, le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
        3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione diretta a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.
        4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.
        5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 609 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
        6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.
        7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette i mezzi di prova richiesti, escludendo quelli vietati dalla legge, superflui o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 518. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del magistrato del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 609.
        8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o periti, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.

        Art. 618. - (Udienza per il dibattimento a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa). - 1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la

 

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persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.
        2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda.
        3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione diretta a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti all'ufficio del pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.

        Art. 619. - (Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire). - 1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 618, comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
        2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di decadenza.
        3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'articolo 615, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo.
        4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza può essere proposto ricorso al giudice monocratico del tribunale ordinario, che decide con ordinanza inoppugnabile.

        Art. 620. - (Dibattimento). - 1. L'esame dei testimoni, dei periti e delle parti private è condotto dal magistrato del pubblico ministero e dai difensori.
        2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 558.
        3. Il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.
        4. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.
        5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale ordinario, previa menzione della causa di sostituzione.

        Art. 621. - (Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare). - 1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena.
        2. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella

 

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sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.
        3. Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 2, il giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi.
        4. Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne dà lettura.

Capo IV
DEFINIZIONI ALTERNATIVE
DEL PROCEDIMENTO

        Art. 622. - (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 449, comma 1, lettera d), se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

        Art. 623. - (Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). - 1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza per il dibattimento, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
        2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
        3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede, in udienza, di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.
        4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.
        5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara, con sentenza, estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo.
        6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.

 

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LIBRO NONO
IMPUGNAZIONI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

        Art. 624. - (Regole generali). - 1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.
        2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 36.
        3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.
        4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
        5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.

        Art. 625. - (Ricorso immediato per cassazione). - 1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione.
        2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 639. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso, le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello non aveva i requisiti per valere come ricorso.
        3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 663, comma 1, lettera d). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

        Art. 626. - (Impugnazione del magistrato del pubblico ministero). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.
        2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

 

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        3. Il procuratore generale può disporre che il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni nel primo grado e che ne faccia richiesta nell'atto di impugnazione affianchi il sostituto procuratore generale designato per l'udienza. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.

        Art. 627. - (Impugnazione dell'imputato). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento.
        2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.
        3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tale fine.
        4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore.
        5. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore o del curatore speciale.

        Art. 628. - (Impugnazione dell'esercente la potestà dei genitori). - 1. L'esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne.
        2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti ci sia contraddizione.
        3. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.

        Art. 629. - (Richiesta della persona offesa e degli enti e delle associazioni). - 1. La persona offesa non costituita parte civile e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 109 e 110, possono presentare richiesta motivata all'ufficio del pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
        2. Il magistrato del pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

        Art. 630. - (Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione dell'imputato davanti al giudice di pace). - 1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione diretta a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 609 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del magistrato del pubblico ministero.
        2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile.

 

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        3. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.

        Art. 631. - (Richiesta della parte civile o della persona offesa). - 1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 109 e 110, possono presentare richiesta motivata all'ufficio del pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.
        2. Il magistrato del pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente.

        Art. 632. - (Impugnazione per i soli interessi civili). - 1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.
        2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato.

        Art. 633. - (Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili). - 1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.
        2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.
        3. L'impugnazione è proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.
        4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

        Art. 634. - (Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria). - 1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. L'impugnazione è proposta con il mezzo che la legge attribuisce all'imputato.
        2. Lo stesso diritto previsto dal comma 1 spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata.
        3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali.

        Art. 635. - (Impugnazione della parte civile e del querelante). - 1. La parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per

 

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il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 487, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
        2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 591.

        Art. 636. - (Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione). - 1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione.

        Art. 637. - (Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione). - 1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

        Art. 638. - (Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza). - 1. Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.
        2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 741, comma 2.
        3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

        Art. 639. - (Conversione del ricorso in appello). - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte nell'appello senza, per questo, che possano esserne modificati i contenuti.

        Art. 640. - (Forma dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il giudice al quale è presentata, il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati, in maniera distinta ed in forma chiara e precisa:

            a) i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

            b) le richieste;

 

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            c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

        2. Agli effetti del comma 1, lettera a), per capo della decisione deve intendersi la pronuncia su ogni singola, distinta, imputazione, ovvero sull'azione civile; il punto della decisione è costituito dalle questioni la cui definizione è necessaria per la completezza della pronuncia su ogni singolo capo.

        Art. 641. - (Presentazione dell'impugnazione). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice dell'impugnazione. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto dalla persona che lo presenta, lo sottoscrive e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.
        2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice dell'impugnazione.

        Art. 642. - (Spedizione dell'atto di impugnazione). - 1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 641, comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.
        2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
        3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

        Art. 643. - (Notificazione dell'impugnazione). - 1. A cura della parte, l'atto di impugnazione è notificato all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento e alle parti private senza ritardo.

        Art. 644. - (Termini per l'impugnazione. Motivi nuovi). - 1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è di trenta giorni, che decorre:

            a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;

            b) dalla lettura del provvedimento in udienza quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che devono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;

 

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            c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 597, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;

            d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.

        2. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
        3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'atto di impugnazione la parte che l'ha proposto deve depositare presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione la prova dell'avvenuta notificazione o, quanto meno, della richiesta di notificazione dell'atto alle altre parti.
        4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati, nel numero di copie necessarie per tutte le parti, motivi aggiunti anche relativamente a punti della decisione diversi da quelli già impugnati, nell'ambito dei capi ai quali si riferisce l'atto di impugnazione. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
        5. I termini previsti dai commi precedenti sono stabiliti a pena di decadenza.
        6. La parte che ha proposto impugnazione deposita, senza ritardo, presso la cancelleria del giudice dell'impugnazione la prova dell'avvenuta notificazione o dell'impossibilità di eseguirla, qualora, nei termini previsti dal comma 3, abbia depositato solo la richiesta di notificazione.

        Art. 645. - (Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento). - 1. Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.
        2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.
        3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale e di sequestro preventivo è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza.

        Art. 646. - (Estensione dell'impugnazione). - 1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.
        2. Nel caso di riunione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati

 

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soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali.
        3. L'impugnazione proposta dall'imputato giova anche al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
        4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali.

        Art. 647. - (Sospensione dell'esecuzione). - 1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
        2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

        Art. 648. - (Rinuncia all'impugnazione). - 1. Il magistrato del pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta fino all'apertura del dibattimento. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal magistrato del pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro magistrato del pubblico ministero.
        2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.
        3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 640, 641 e 642 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
        4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal magistrato del pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal magistrato del pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro magistrato del pubblico ministero.

        Art. 649. - (Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione). - 1. Il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento sono richiesti dal giudice dell'impugnazione, al quale devono essere trasmessi senza ritardo.
        2. Il giudice dell'impugnazione verifica la regolarità delle notificazione e ne dispone, se necessario, la rinnovazione, a cura della cancelleria.

        Art. 650. - (Inammissibilità dell'impugnazione). - 1. L'impugnazione è inammissibile:

            a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;

            b) quando il provvedimento non è impugnabile;

 

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            c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 640, 641, 642, 644 e 645;

            d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.

        2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
        3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.
        4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

        Art. 651. - (Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione). - 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.
        2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 646 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.
        3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.
        4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.

TITOLO II
APPELLO

        Art. 652. - (Casi di appello). - 1. L'imputato può appellare contro le sentenze di condanna.
        2. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

        Art. 653. - (Appello incidentale). - 1. La parte che non ha proposto o non poteva proporre appello può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione previste dall'articolo 643.
        2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 640, 641, 642 e 643.
        3. L'appello incidentale del magistrato del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'articolo 655, comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del coimputato non appellante che non

 

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ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 646.
        4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.

        Art. 654. - (Giudice competente). - 1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal giudice dell'udienza di comparizione, dal giudice monocratico del tribunale ordinario, dal giudice collegiale del tribunale ordinario e dal tribunale per i minorenni decide la corte di appello.
        2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise decide la corte di assise di appello.
        3. Competente per il giudizio di appello è il giudice monocratico del tribunale ordinario del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata.

        Art. 655. - (Cognizione del giudice di appello). - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.
        2. Quando appellante è il magistrato del pubblico ministero:

            a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

            b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

            c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

        3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
        4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.
        5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze

 

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attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.

        Art. 656. - (Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello). - 1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

        Art. 657. - (Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili). - 1. Se il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 589, comma 1, ovvero l'ha rigettata, la parte civile può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.
        2. Il responsabile civile e l'imputato possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.
        3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme previste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale quando ricorrono gravi motivi.

        Art. 658. - (Decisione in camera di consiglio). - 1. Se l'appello è inammissibile per una delle cause indicate dall'articolo 650, il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 143, disponendo che sia dato avviso all'ufficio del pubblico ministero e ai difensori delle parti private, con l'indicazione della causa di inammissibilità. Contro l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che, tuttavia, non ha effetto sospensivo a norma dell'articolo 647, comma 1.
        2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il presidente, per la trattazione dell'impugnazione, emette il decreto di citazione per l'udienza in camera di consiglio. Si applicano le forme dell'articolo 143.
        3. Nei modi indicati dall'articolo 648, le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione dell'entità della pena, il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la misura della pena sulla quale sono d'accordo.
        4. In caso di accoglimento del ricorso convertito in appello a norma dell'articolo 639 la corte decide nel merito nei limiti ad essa devoluti da tale impugnazione.

        Art. 659. - (Decisione in udienza pubblica). - 1. Il giudizio si svolge in pubblica udienza nell'ipotesi di rinnovazione dell'istruzione prevista dall'articolo 660.
        2. Nell'udienza, il presidente invita l'appellante ad esporre i motivi dell'impugnazione.

 

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        3. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 658, comma 3, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo.
        4. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 552 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.
        5. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 570.

        Art. 660. - (Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale). - 1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 644, comma 4, ha chiesto la riassunzione di mezzi di prova già acquisiti nel dibattimento di primo grado, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
        2. Se è richiesta l'assunzione di nuovi mezzi di prova, anche non sopravvenuti o non scoperti dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 517.
        3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene necessaria.
        4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa richiesta e non v'è prova in atti che abbia avuto effettiva conoscenza del decreto che ha disposto il giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio.
        5. Il giudice provvede con ordinanza, anche sui mezzi di prova contraria, nel contraddittorio delle parti.
        6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

        Art. 661. - (Questioni di nullità). - 1. Il giudice di appello, nei casi previsti dell'articolo 569, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso o applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
        2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

 

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        3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia all'ufficio del pubblico ministero per le sue determinazioni.
        4. Il giudice di appello, se accerta una nullità dalla quale sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta che non è stata sanata la nullità dalla quale sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.
        5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.
        6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito.
        7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.
        8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini.
        9. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, il giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando v'è prova che l'imputato, contumace in primo grado, non è potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione diretta a giudizio, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

        Art. 662. - (Sentenza). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 661, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
        2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive.
        3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione e non è stato proposto ricorso per cassazione.

 

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TITOLO III
RICORSO PER CASSAZIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

        Art. 663. - (Casi di ricorso). - 1. Le violazioni di legge deducibili come motivo di ricorso sono:

            a) l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

            b) l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

            c) l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

            d) la mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta.

        2. Ai sensi della lettera c) del comma 1, il travisamento del fatto, previsto dall'articolo 595, comma 3, lettera a), può essere dedotto come motivo di ricorso soltanto quando consiste nell'omessa valutazione di una prova decisiva acquisita ovvero nella valutazione di una prova decisiva inesistente.
        3. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.
        4. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati, ovvero per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, salva l'applicazione dell'articolo 666, comma 2.

        Art. 664. - (Ricorso dell'imputato). - 1. L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
        2. L'imputato può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
        3. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.

        Art. 665. - (Ricorso dell'ufficio del pubblico ministero). - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento.
        2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal giudice di pace, dal giudice per le indagini preliminari, dal giudice monocratico del tribunale ordinario, dal giudice collegiale del tribunale ordinario, dalla corte di assise.

 

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        Art. 666. - (Cognizione della Corte di cassazione). - 1. Il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.
        2. La Corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

Capo II
PROCEDIMENTO

        Art. 667. - (Atti preliminari). - 1. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità assegna il ricorso ad apposita sezione. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 625 e 666, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio, dopo avere richiesto le conclusioni scritte del procuratore generale. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. All'avviso destinato ai difensori è allegata copia della requisitoria del procuratore generale. Si applica l'articolo 668 e l'udienza si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o per motivi manifestamente infondati, i difensori del ricorrente, fino a quindici giorni prima dell'udienza, possono chiedere di essere sentiti.
        2. Sentito il procuratore generale, l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile oppure il ricorso è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Con le stesse forme si procede quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 659, comma 3. In quest'ultimo caso, si applica il procedimento regolato dal comma 1 quando viene denunciata la violazione delle norme relative all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato o l'errata qualificazione giuridica del fatto.
        3. Nei casi indicati dai commi 1 e 2, se non viene dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte, salvo che non debba essere comunque pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 143.
        4. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

 

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        5. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone, altresì, la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 24 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.
        6. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.

        Art. 668. - (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 487. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 143, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.

        Art. 669. - (Sospensione dell'esecuzione della condanna civile). - 1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la Corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla Corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.

        Art. 670. - (Difensori). - 1. L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.
        2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.
        3. Se l'imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell'articolo 113.
        4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.
        5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

        Art. 671. - (Dibattimento). - 1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della

 

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discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto siano applicabili.
        2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.
        3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.
        4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.

Capo III
SENTENZA

        Art. 672. - (Deliberazione e pubblicazione). - 1. La Corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 574 e 595.
        2. Se non provvede a norma degli articoli 677 e 679, la Corte dichiara inammissibile il ricorso quando questo è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione o contro un provvedimento non impugnabile oppure è assolutamente privo dei motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso o, fuori dei casi previsti dagli articoli 625 e 666, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 658, comma 3. Negli altri casi la Corte rigetta il ricorso.
        3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.
        4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

        Art. 673. - (Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso). - 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da duecentocinquantotto a duemilasessantacinque euro, se versa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.

 

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        Art. 674. - (Motivazione e deposito). - 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.
        2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.
        3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte di cassazione si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza formalità.

        Art. 675. - (Decisioni delle sezioni unite). - 1. Se una sezione della Corte di cassazione rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite

        Art. 676. - (Rettificazione di errori non determinanti annullamento). - 1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte di cassazione tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.
        2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.
        3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

        Art. 677. - (Annullamento senza rinvio). - 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

            a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;

            b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;

            c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;

            d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

            e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 569 in relazione a un reato concorrente;

            f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 569 in relazione a un fatto nuovo;

 

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            g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;

            h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

            i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello;

            l) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

        Art. 678. - (Effetti dell'annullamento senza rinvio). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 677, comma 1, lettera b), la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f), la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h), ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 728; in quello previsto dalla lettera i), ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lettera l), procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

        Art. 679. - (Annullamento con rinvio). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 677:

            a) se è annullata un'ordinanza o un decreto, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciato, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento; in ogni caso, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato;

            b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 661, comma 1, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

            c) se è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale, il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;

            d) se è annullata la sentenza di un giudice monocratico del tribunale ordinario o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

        Art. 680. - (Annullamento parziale). - 1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha

 

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autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
        2. La Corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla Corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.
        3. La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 143.

        Art. 681. - (Cessazione delle misure cautelari). - 1. La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza di condanna in grado d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari applicate a norma dell'articolo 263, comma 6.

        Art. 682. - (Provvedimenti conseguenti alla sentenza). - 1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della Corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.
        2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.
        3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.
        4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della Corte.

        Art. 683. - (Ricorso straordinario per errore di fatto). - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 148, è ammessa la richiesta per la correzione dell'errore di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.
        2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dall'interessato, con ricorso presentato alla Corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
        3. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 143 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.

        Art. 684. - (Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale). - 1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena

 

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accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti.

        Art. 685. - (Giudizio di rinvio dopo annullamento). - 1. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 33.
        2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.
        3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
        4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, inutilizzabilità o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.
        5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.

        Art. 686. - (Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio). - 1. La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e con il mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
        2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 685, comma 3.

TITOLO IV
REVISIONE

        Art. 687. - (Condanne soggette a revisione). - 1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 489, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

        Art. 688. - (Casi di revisione). - 1. La revisione può essere richiesta:

            a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale;

 

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            b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3;

            c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 690;

            d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

        Art. 689. - (Altri casi di revisione). - 1. La revisione può essere altresì richiesta se il processo, definito con sentenza di condanna, sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti o decreto penale di condanna, è stato ritenuto ingiusto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, perché lesivo dei diritti minimi dell'individuo, come specificati dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.
        2. Si applicano gli articoli 687, 691, 692, 694, 697, 698, 699, 700 e 701 in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai seguenti commi.
        3. Alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che condanna lo Stato italiano.
        4. La violazione di cui al comma 1, per dar luogo a revisione, deve aver condizionato l'accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna.
        5. Quando la richiesta è proposta senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 691, 692 e 700 oppure non soddisfa la condizione di cui al comma 4, la corte di appello, osservate le forme dell'articolo 143 senza la presenza dei difensori, la dichiara inammissibile e condanna il richiedente al pagamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria da duecentocinquantotto a duemilasessantacinque euro.
        6. Se non dichiara l'inammissibilità della richiesta, la corte di appello revoca la sentenza o il decreto.
        7. Il presidente emette decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'articolo 658.
        8. Si osservano, per il nuovo giudizio, le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro settimo.

        Art. 690. - (Limiti della revisione). - 1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 576, 577 e 578.

 

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        Art. 691. - (Soggetti legittimati alla richiesta). - 1. Possono chiedere la revisione:

            a) il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto;

            b) il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna.

        2. Le persone indicate nella lettera a) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

        Art. 692. - (Forma della richiesta). - 1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 15.
        2. Nei casi previsti dall'articolo 688, comma 1, lettere a) e b), alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.
        3. Nel caso previsto dall'articolo 688, comma 1, lettera d), alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.

        Art. 693. - (Declaratoria d'inammissibilità). - 1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli. 687 e 688 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 691, 692 e 700 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da duecentocinquantotto a duemilasessantacinque euro.
        2. L'ordinanza è notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 15.

        Art. 694. - (Sospensione dell'esecuzione). - 1. La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 270, 271, 273 e 274. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
        2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il magistrato del pubblico ministero e il condannato.

 

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        Art. 695. - (Giudizio di revisione). - 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 658.
        2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro settimo in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.

        Art. 696. - (Sentenza). - 1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 572, 573, 574 e 575.
        2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo.
        3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio.
        4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e, se è stata disposta la sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

        Art. 697. - (Revisione a favore del condannato defunto). - 1. In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione, il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

        Art. 698. - (Provvedimenti in accoglimento della richiesta). - 1. La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 697, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240, secondo comma, numero 2), del codice penale.

        Art. 699. - (Impugnabilità della sentenza). - 1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione.

        Art. 700. - (Effetti dell'inammissibilità o del rigetto). - 1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

        Art. 701. - (Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta). - 1. La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.

 

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        2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende.

        Art. 702. - (Riparazione dell'errore giudiziario). - 1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
        2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.
        3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espiare per un reato diverso, a norma dell'articolo 714, comma 2.

        Art. 703. - (Riparazione in caso di morte). - 1. Se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.
        2. Alle persone indicate al comma 1, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.
        3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 del codice civile.

        Art. 704. - (Domanda di riparazione). - 1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.
        2. Le persone indicate nell'articolo 703 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 697, ovvero giovarsi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto.

        Art. 705. - (Procedimento e decisione). - 1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 143.
        2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, al Ministro dell'economia e delle finanze presso l'Avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli

 

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interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.
        3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione.
        4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 143, comma 2, decadono dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.
        5. Il giudice, qualora ne ricorrano le condizioni, assegna all'interessato una provvisionale a titolo di alimenti.

        Art. 706. - (Risarcimento del danno e riparazione). - 1. Nel caso previsto dall'articolo 688, comma 1, lettera d), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga, fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

LIBRO DECIMO
ESECUZIONE

TITOLO I
GIUDICATO

        Art. 707. - (Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali). - 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
        2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
        3. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.

        Art. 708. - (Divieto di un secondo giudizio). - 1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 85, comma 2, e 381.
        2. Se, nonostante il disposto di cui al comma 1, viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

 

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        Art. 709. - (Esecutività delle sentenze e dei decreti penali). - 1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
        2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.

        Art. 710. - (Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno e nel giudizio disciplinare). - 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale e nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità.
        2. La stessa efficacia prevista al comma 1 ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato tale rito.
        3. La sentenza penale pronunciata nei confronti del minorenne non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato.

        Art. 711. - (Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno e nel giudizio disciplinare). - 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, promosso dalla persona offesa che si sia costituita parte civile, e nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità.
        2. La stessa efficacia prevista al comma 1 ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, se la parte civile ha accettato tale rito.

TITOLO II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
GIURISDIZIONALI

        Art. 712. - (Funzioni del giudice). - 1. Salvo che sia diversamente disposto, il giudice indicato nell'articolo 724 cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti.
        2. Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione, il giudice ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione è sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso dell'esecuzione.
        3. I provvedimenti del giudice dei quali è prescritta in questo titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a pena di nullità,

 

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entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato o, in mancanza, a quello designato a norma dell'articolo 113, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione.

        Art. 713. - (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita la sentenza di condanna a pena detentiva, il giudice dell'esecuzione, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia della sentenza è consegnata all'interessato. Qualora il giudice provveda alle operazioni di computo di cui all'articolo 714 o di cumulo di cui all'articolo 722, è consegnato, altresì, il relativo provvedimento.
        2. Se il condannato è già detenuto la sentenza è comunicata al Ministro della giustizia e notificata all'interessato.
        3. La sentenza è notificata al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio o a quello nominato per la fase dell'esecuzione.
        4. La sentenza è eseguita secondo le modalità previste dall'articolo 266.
        5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi previsti dagli articoli 90 e 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
        6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato alla cancelleria del giudice dell'esecuzione che la trasmette, unitamente alla documentazione, al giudice di sorveglianza competente a norma dell'articolo 737, comma 2. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa va depositata senza ritardo nella cancelleria del giudice di sorveglianza. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del giudice di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni. Il giudice di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

 

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        7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
        8. Salva la disposizione del comma 9, qualora l'istanza non sia stata tempestivamente presentata o sia dichiarata inammissibile o sia respinta, il giudice di sorveglianza revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
        9. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il giudice di sorveglianza può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.
        10. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

            a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;

            b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

        11. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il giudice dell'esecuzione sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e provvede alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al medesimo comma 5. Fino alla decisione del giudice di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, provvede in ogni caso il giudice di sorveglianza.

        Art. 714. - (Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo). - 1. Il giudice, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.
        2. Il giudice computa altresì il periodo di pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.
        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al giudice che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive

 

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espiate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
        4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.
        5. Il giudice provvede con ordinanza, che deve essere notificata al condannato e al suo difensore.

        Art. 715. - (Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza). - 1. Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il giudice indicato nell'articolo 724 trasmette gli atti al giudice di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'articolo 740. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 302 sono eseguite dal giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 716, comma 2.

        Art. 716. - (Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza). - 1. Il giudice di sorveglianza esegue direttamente i suoi provvedimenti di carcerazione o scarcerazione del condannato.
        2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal giudice di sorveglianza che li ha adottati.

        Art. 717. - (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
        2. Quando è accertata l'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 724 trasmette gli atti al giudice di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.
        3. In presenza di situazioni di insolvenza, il giudice di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna, ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.
        4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il giudice di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
        5. Il reclamo contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
        6. Quando la condanna a pena pecuniaria è inflitta dal giudice di pace, l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta

 

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altresì i provvedimenti in ordine alla rateizzazione o alla conversione della pena pecuniaria.

        Art. 718. - (Esecuzione delle sanzioni sostitutive). - 1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, il giudice trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territorialmente competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti.
        2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 717.

        Art. 719. - (Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità). - 1. Divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, il giudice di pace emette l'ordine di esecuzione, che trasmette immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
        2. Appena ricevuto il provvedimento di cui al comma 1, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia dell'ordine di esecuzione è notificata altresì al direttore dell'istituto o della sezione, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. In tale caso, la pena comincia a decorrere dal primo giorno di permanenza domiciliare o di lavoro sostitutivo successivo a quello della dimissione.

        Art. 720. - (Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità). - 1. Le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare, eventualmente imposto, nonché del lavoro di pubblica utilità, stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 725.
        2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento.

        Art. 721. - (Esecuzione delle pene accessorie). - 1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il giudice, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dai citati articoli 32 e 34 del codice penale, il giudice trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente.

 

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        2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 283, 284 e 285.

        Art. 722. - (Esecuzione di pene concorrenti). - 1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il giudice determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
        2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il giudice indicato nell'articolo 724, comma 4.
        3. Il provvedimento del giudice è notificato al condannato e al suo difensore.

        Art. 723. - (Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie). - 1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta, sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito.
        2. I provvedimenti relativi alle somme di cui al comma 1 possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.
        3. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il giudice trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente.

TITOLO III
ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI
DEGLI ORGANI DELL'ESECUZIONE

Capo I
GIUDICE DELL'ESECUZIONE

        Art. 724. - (Competenza funzionale). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
        2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.
        3. Quando vi è stato ricorso per cassazione e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 625, e il giudice indicato nel

 

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comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
        4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
        5. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal giudice collegiale e dal giudice monocratico, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al giudice collegiale.
        6. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso.
        7. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
        8. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.
        9. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale, è competente per l'esecuzione il giudice collegiale del tribunale ordinario nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
        10. Il giudice indicato nei commi 5, 6, 7 e 8 è competente anche se il provvedimento da eseguire è stato comunque riformato.

        Art. 725. - (Forme della decisione). - 1. Il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del magistrato del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore.
        2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio la dichiara inammissibile con decreto motivato, che, entro cinque giorni, è comunicato all'ufficio del pubblico ministero ed è notificato all'interessato e al suo difensore. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.
        3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice dell'esecuzione provvede in camera di consiglio senza formalità con ordinanza che è comunicata all'ufficio del pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore. Contro l'ordinanza possono proporre motivato reclamo, entro dieci giorni, al tribunale della esecuzione competente per territorio, il magistrato del pubblico ministero, l'interessato e il difensore. Il reclamo sospende l'esecuzione del provvedimento.
        4. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta, l'interessato può proporre, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso per motivi di legittimità al giudice monocratico del tribunale ordinario nel cui circondario ha sede il giudice di pace.
        5. Il giudice monocratico del tribunale ordinario decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 143.

 

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        Art. 726. - (Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta). - 1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria.
        2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita l'ufficio del pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.
        3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con ordinanza motivata del giudice del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi.
        4. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

        Art. 727. - (Persona condannata per errore di nome). - 1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 148 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 688, comma 1, lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.

        Art. 728. - (Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona). - 1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre.
        2. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
        3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.
        4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.
        5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.

 

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        6. Le stesse disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.
        7. Se più sentenze di non luogo a procedere o più sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre.
        8. Salvo quanto previsto dagli articoli 85, comma 2, e 381, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima.
        9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.

        Art. 729. - (Questioni sul titolo esecutivo). - 1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, lo dichiara con ordinanza e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tale caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.
        2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa.
        3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 191, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tale caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 191, commi 7 e 8.

        Art. 730. - (Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato). - 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il magistrato del pubblico ministero possono

 

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chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
        2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
        3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

        Art. 731. - (Applicazione dell'amnistia e dell'indulto). - 1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 725.
        2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al giudice di sorveglianza.
        3. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l'esecuzione della pena.
        4. L'esecuzione della sentenza o del decreto penale è sospesa fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione di amnistia e indulto condizionati o, se il decreto non prevede un termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della sua pubblicazione. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.

        Art. 732. - (Revoca della sentenza per abolizione del reato). - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.
        2. Allo stesso modo previsto dal comma 1 provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.

        Art. 733. - (Revoca di altri provvedimenti). - 1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
        2. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale.

        Art. 734. - (Falsità di documenti). - 1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell'articolo 586, non è stata

 

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dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari.
        2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse.
        3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.
        4. Per l'osservanza degli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

        Art. 735. - (Altre competenze). - 1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
        2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 333, comma 3.
        3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.

Capo II
GIUDICE DI SORVEGLIANZA

        Art. 736. - (Competenza per materia). - 1. Il giudice di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro della giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.
        2. Il giudice di sorveglianza approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono

 

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violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.
        3. Il giudice di sorveglianza decide sulle istanze dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

            a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione, nonché lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

            b) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa;

            c) i diritti, derivanti dalla legge di ordinamento penitenziario, la cui violazione sia conseguenza del regime di sottoposizione a restrizione della libertà personale e dipenda da atti dell'amministrazione penitenziaria.

        4. Il giudice di sorveglianza provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.
        5. Il giudice di sorveglianza sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
        6. Il giudice di sorveglianza provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito prevista dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.
        7. Il giudice di sorveglianza è competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefìci, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.
        8. Il giudice di sorveglianza è competente nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
        9. Il giudice di sorveglianza provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

 

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        10. Il giudice di sorveglianza esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.
        11. Il giudice di sorveglianza svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

        Art. 737. - (Competenza per territorio). - 1. La competenza a conoscere le materie attribuite al giudice di sorveglianza appartiene al giudice che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento.
        2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al giudice di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio indicato al periodo precedente, essa appartiene al giudice di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al giudice di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
        3. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 179.

        Art. 738. - (Organi della esecuzione per i condannati minorenni). - 1. Nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto le attribuzioni previste per la fase dell'esecuzione sono esercitate dal giudice di sorveglianza per i minorenni e dal tribunale per i minorenni.
        2. La competenza prevista dal comma 1 cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

        Art. 739. - (Forme della decisione). - 1. Il giudice di sorveglianza nelle materie di sua competenza procede a richiesta del magistrato del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore, del direttore dell'istituto penitenziario o del consiglio di disciplina, a norma dell'articolo 725.
        2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
        3. Le funzioni di pubblico ministero davanti al giudice di sorveglianza sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

        Art. 740. - (Misure di sicurezza). - 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 302, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata

 

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successivamente, il giudice di sorveglianza, su richiesta del magistrato del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del magistrato del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.
        2. Il giudice di sorveglianza sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.
        3. La competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate nei confronti di minorenni è attribuita al giudice di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la misura stessa deve essere eseguita.
        4. Quando è richiesto dell'applicazione di misure di sicurezza, il giudice di sorveglianza per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Il giudice può modificare o revocare la misura già applicata o applicarla in via provvisoria.
        5. Il giudice di sorveglianza per i minorenni applica con decreto la misura di sicurezza se, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine costituzionale o gravi delitti di criminalità organizzata.
        6. Il giudice di sorveglianza per i minorenni impartisce le disposizioni concernenti le modalità di esecuzione della misura, sulla quale vigila costantemente anche mediante frequenti contatti, senza alcuna formalità, con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili. In caso di revoca della misura ne dà comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per l'eventuale esercizio dei poteri di iniziativa in materia di provvedimenti civili.

        Art. 741. - (Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 638, commi 1 e 3, il tribunale dell'esecuzione giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.
        2. Contro i provvedimenti emessi dal giudice di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza possono proporre appello dinanzi al tribunale per i minorenni il magistrato del pubblico ministero, l'imputato e l'esercente la potestà dei genitori.
        3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale dell'esecuzione o il tribunale per i minorenni disponga altrimenti.

        Art. 742. - (Provvedimenti relativi alla grazia). - 1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal

 

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condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato ed è presentata al Ministro della giustizia.
        2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al giudice di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 724, la trasmette al Ministro della giustizia con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al Ministro con le proprie osservazioni.
        3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.
        4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il giudice indicato nell'articolo 724 ne cura l'esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.
        5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 731, comma 4.

        Art. 743. - (Liberazione condizionale). - 1. Il giudice di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale.
        2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

        Art. 744. - (Riabilitazione). - 1. Il giudice di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.
        2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il giudice acquisisce la documentazione necessaria.
        3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

        Art. 745. - (Rinvio dell'esecuzione). - 1. Il giudice di sorveglianza provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale. Il giudice ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

 

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TITOLO IV
IMPUGNAZIONI

        Art. 746. - (Tribunale dell'esecuzione). - 1. In ciascun distretto di corte di appello è costituito un tribunale dell'esecuzione composto dal presidente e da due giudici ordinari.
        2. Il tribunale dell'esecuzione è competente a decidere in sede di reclamo avverso i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione e dal giudice di sorveglianza.
        3. Se il reclamo è proposto avverso decisioni del giudice di sorveglianza, integrano il collegio due esperti scelti fra docenti di scienze criminalistiche o fra appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
        4. Le funzioni di pubblico ministero davanti al tribunale dell'esecuzione sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di appello.

        Art. 747. - (Procedimento innanzi al tribunale dell'esecuzione). - 1. Entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino al giorno prima dell'udienza, il magistrato del pubblico ministero, l'interessato e il suo difensore hanno diritto di visionare gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo e di ottenere il rilascio a proprie spese di copie.
        2. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del magistrato del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
        3. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
        4. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione.
        5. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente.
        6. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 4 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.
        7. Il verbale di udienza è redatto di regola in forma riassuntiva a norma dell'articolo 152, comma 3.

 

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TITOLO V
SPESE

        Art. 748. - (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). - 1. Il direttore o il vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
        2. Fuori del caso previsto dal comma 1, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o il vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi.
        3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unire a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
        4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a millecinquecentoquarantanove euro.

LIBRO UNDICESIMO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI
CON AUTORITÀ STRANIERE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

        Art. 749. - (Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale). 1. I rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, di conformazione del diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, dalle norme delle altre Convenzioni internazionale in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
        2. Si applicano le norme contenute nei titoli III, IV e V di questo libro, se, con riferimento alle materie in esse trattate, mancano norme convenzionali o di diritto internazionale generale o esse non dispongano diversamente.
        3. La prassi può avere efficacia integrativa o modificativa del testo dei trattati internazionali, a condizione che ad essa possa essere

 

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inequivocabilmente attribuita la natura di prova dell'accordo non formale intervenuto tra le autorità giudiziarie centrali, che rappresentano le parti, successivamente al trattato, circa l'interpretazione del trattato stesso.

TITOLO II
MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Capo I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

        Art. 750. - (Disposizioni di principio e definizioni). - 1. Le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea, trovano attuazione nei limiti in cui non sono incompatibili con i princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, di diritti di libertà e di giusto processo.
        2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
        3. È data esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalle norme di questo titolo, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.
        4. Le disposizioni del presente titolo costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni.

        Art. 751. - (Garanzie costituzionali). - 1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei consideranda del preambolo della decisione quadro 2002/584/GAI, si dà esecuzione al mandato d'arresto europeo nel rispetto dei seguenti diritti e princìpi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione:

            a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

            b) i princìpi e le regole contenuti nella Costituzione, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà

 

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personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.
        3. È rifiutata la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei princìpi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.

        Art. 752. - (Applicazione della riserva parlamentare). - 1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.
        2. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.
        3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

        Art. 753. - (Autorità centrale). - 1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro si designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.
        2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.
        3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana, lo trasmette senza indugio allo Stato membro di esecuzione.
        4. Nei limiti e con le modalità previsti da accordi internazionali può essere consentita in condizioni di reciprocità la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tale caso l'autorità giudiziaria competente informa immediatamente il Ministro della giustizia della ricezione o dell'emissione di un mandato d'arresto europeo. Resta comunque ferma la competenza del Ministro della giustizia ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 772.

Capo II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Sezione I
Procedura passiva di consegna

        Art. 754. - (Garanzia giurisdizionale). - 1. La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.

 

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        2. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.
        3. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello di Roma.
        4. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati d'arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
        5. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 760, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.

        Art. 755. - (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna). - 1. Il mandato d'arresto europeo deve contenere le seguenti informazioni:

            a) identità e cittadinanza del ricercato;

            b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

            c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un provvedimento cautelare o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 756 e 757;

            d) natura e qualificazione giuridica del reato;

            e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

            f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

            g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

        2. Se il mandato d'arresto europeo non contiene le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) e f), l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 765. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 767 e 768.
        3. La consegna è consentita, se ne ricorrono i presupposti, soltanto sulla base di una richiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa.

 

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        4. Al mandato d'arresto devono essere allegati:

            a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

            b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena;

            c) i dati segnaletici ed ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata la consegna.

        5. Se lo Stato membro di emissione non provvede, il presidente della corte di appello o il magistrato della corte da questi delegato richiede al Ministro della giustizia l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso, nonché la documentazione di cui al comma 4, informandolo della data della udienza camerale fissata. Il ministro della giustizia informa l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione che la ricezione del provvedimento e della documentazione costituisce condizione necessaria per l'esame della richiesta di esecuzione da parte della corte di appello. Immediatamente dopo averli ricevuti, il Ministro della giustizia trasmette al presidente della corte di appello il provvedimento e la documentazione unitamente ad una loro traduzione in lingua italiana.
        6. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta del Ministro della giustizia, di cui al comma 5, la corte di appello respinge la richiesta.
        7. Il mandato d'arresto europeo deve pervenire tradotto in lingua italiana.

        Art. 756. - (Casi di doppia punibilità). - 1. È data esecuzione al mandato d'arresto europeo solo nel caso in cui il fatto sia previsto come reato anche dalla legge nazionale.
        2. Il comma 1 non si applica nei casi in cui, in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione. Tuttavia, deve trattarsi di tasse e imposte che siano assimilabili, per analogia, a tasse o imposte per le quali la legge italiana prevede, in caso di violazione, la sanzione della reclusione della durata massima, escluse le eventuali aggravanti, pari o superiore a tre anni.
        3. Il fatto deve essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi. Ai fini del calcolo della pena o della misura di sicurezza non si tiene conto delle circostanze aggravanti.
        4. In caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza devono avere una durata non inferiore a quattro mesi.

 

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        Art. 757. - (Consegna obbligatoria). - 1. Si fa luogo alla consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione, per i fatti seguenti, sempre che, escluse le eventuali aggravanti, il massimo della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà personale sia pari o superiore a tre anni:

            a) partecipare ad una associazione di tre o più persone finalizzata alla commissione di più delitti;

            b) compiere atti di minaccia contro la pubblica incolumità ovvero di violenza su persone o cose a danno di uno Stato, di una istituzione od organismo internazionale, al fine di sovvertire l'ordine costituzionale di uno Stato ovvero distruggere o indebolire le strutture politiche, economiche o sociali nazionali o sovranazionali;

            c) costringere o indurre una o più persone, mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio di uno Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o allo sfruttamento di prestazioni sessuali;

            d) indurre alla prostituzione ovvero compiere atti diretti al favoreggiamento o allo sfruttamento sessuale di un bambino; compiere atti diretti allo sfruttamento di una persona di età infantile al fine di produrre, con qualsiasi mezzo, materiale pornografico; fare commercio, distribuire, divulgare o pubblicizzare materiale pornografico in cui è riprodotto un minore;

            e) vendere, offrire, cedere, distribuire, commerciare, acquistare, trasportare, esportare, importare o procurare ad altri sostanze che, secondo le legislazioni vigenti nei Paesi europei, sono considerate stupefacenti o psicotrope;

            f) commerciare, acquistare, trasportare, esportare o importare armi, munizioni ed esplosivi in violazione della legislazione vigente;

            g) ricevere, accettare la promessa, dare o promettere denaro o altra utilità in relazione al compimento o al mancato compimento di un atto inerente ad un pubblico ufficio;

            h) compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi ovvero la diminuzione illegittima di risorse iscritte nel bilancio di uno Stato o nel bilancio generale delle Comunità europee o nei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; compiere qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; compiere le medesime azioni od omissioni a danno di un privato, di una persona giuridica o di un ente pubblico;

            i) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;

 

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            l) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori di esso o alterarle in qualsiasi modo dando l'apparenza di un valore superiore;

            m) commettere, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, un fatto diretto a introdursi o a mantenersi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici, dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti;

            n) mettere in pericolo l'ambiente mediante lo scarico non autorizzato di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, l'emissione di sostanze pericolose nell'atmosfera, sul suolo o in acqua, il trattamento, il trasporto, il deposito, l'eliminazione di rifiuti pericolosi, lo scarico di rifiuti nel suolo o nelle acque e la gestione abusiva di una discarica; possedere, catturare e commerciare specie animali e vegetali protette;

            o) compiere, al fine di trarne profitto, atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio di uno Stato di una persona che non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;

            p) cagionare volontariamente la morte di un uomo o lesioni personali della medesima gravità di quelle previste dall'articolo 583 del codice penale;

            q) procurare illecitamente e per scopo di lucro un organo o un tessuto umano ovvero farne comunque commercio;

            r) privare una persona della libertà personale o tenerla in proprio potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione;

            s) incitare pubblicamente alla violenza, come manifestazione di odio razziale nei confronti di un gruppo di persone, o di un membro di un tale gruppo, a causa del colore della pelle, della razza, della religione professata, ovvero dell'origine nazionale o etnica; esaltare, per razzismo o xenofobia, i crimini contro l'umanità;

            t) impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, facendo uso delle armi o a seguito dell'attività di un gruppo organizzato;

            u) operare traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti di antiquariato e le opere d'arte;

            v) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno;

            z) richiedere con minacce, uso della forza o qualsiasi altra forma di intimidazione, beni o promesse o la firma di qualsiasi

 

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documento che contenga o determini un obbligo, un'alienazione o una quietanza;

            aa) imitare o duplicare abusivamente prodotti commerciali, al fine di trarne profitto;

            bb) falsificare atti amministrativi e operare traffico di documenti falsi;

            cc) falsificare mezzi di pagamento;

            dd) operare traffico illecito di sostanze ormonali e di altri fattori della crescita;

            ee) operare traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

            ff) acquistare, ricevere od occultare veicoli rubati, o comunque collaborare nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;

            gg) costringere taluno a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

            hh) cagionare un incendio dal quale deriva pericolo per l'incolumità pubblica;

            ii) commettere reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

            ll) impossessarsi di una nave o di un aereo;

            mm) provocare illegalmente e intenzionalmente danni ingenti a strutture statali, altre strutture pubbliche, sistemi di trasporto pubblico o altre infrastrutture, che comportano o possono comportare una notevole perdita economica.

        2. L'autorità giudiziaria italiana accerta quale sia la definizione dei reati per i quali è richiesta la consegna, secondo la legge dello Stato membro di emissione, e se la stessa corrisponda alle fattispecie di cui al comma 1.
        3. Se il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano se risulta che lo stesso non era a conoscenza, senza propria colpa, della norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

        Art. 758. - (Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari). - 1. Salvo i casi previsti dall'articolo 760, il Ministro della giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello, competente ai sensi dell'articolo 754. Il presidente della corte di appello dà immediata comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza. Il presidente della corte di appello procede con le stesse modalità nelle ipotesi in cui il mandato d'arresto e la relativa

 

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documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.
        2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.
        3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 754, commi 3, 4 e 5, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.
        4. Il presidente, compiuti gli adempimenti urgenti, riunisce la corte di appello che, sentito il procuratore generale, procede, con ordinanza motivata, a pena di nullità, all'applicazione della misura coercitiva, se ritenuta necessaria, tenendo conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa.
        5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, fatta eccezione per gli articoli 261, commi 1 e 2, 262, comma 1, lettere a) e c), e 269.
        6. Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative alla consegna.
        7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 812.

        Art. 759. - (Inizio del procedimento). - 1. Entro cinque giorni dall'esecuzione delle misure di cui all'articolo 758, e alla presenza di un difensore di ufficio nominato a norma dell'articolo 113, in mancanza di difensore di fiducia, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte delegato, procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, del contenuto del mandato d'arresto europeo e della procedura di esecuzione, nonché della facoltà di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria richiedente e di rinunciare al beneficio di non essere sottoposta ad altro procedimento penale, di non essere condannata o altrimenti privata della libertà personale per reati anteriori alla consegna diversi da quello per il quale questa è stata disposta.
        2. Della data fissata per il compimento delle attività di cui al comma 1 è dato avviso al difensore almeno ventiquattro ore prima.
        3. Della ordinanza di cui all'articolo 758, comma 4, è data comunicazione, a richiesta della persona arrestata, ai familiari ovvero, se si tratta di straniero, alla competente autorità consolare.
        4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva e dispone contestualmente il deposito del mandato d'arresto europeo e della documentazione di cui all'articolo 755. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 795.

        Art. 760. - (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). - 1. Nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro ha effettuato

 

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segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste, la polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e ne dà immediata informazione al Ministro della giustizia.
        2. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato d'arresto e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 755.

        Art. 761. - (Adempimenti conseguenti all'arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria). - 1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 760 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 113.
        2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.
        3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato.
        4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo degli ordinari stanziamenti del Ministero della giustizia.

        Art. 762. - (Convalida). - 1. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto, il presidente della corte di appello o un magistrato della corte da lui delegato, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare per gli adempimenti di cui all'articolo 759 il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 2.
        2. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza ai sensi degli articoli 758 e 759.
        3. Il provvedimento emesso dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 2 perde efficacia se nel termine di dieci giorni non perviene il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona

 

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nel SIS effettuata dall'autorità competente. La segnalazione equivale al mandato d'arresto purché contenga le indicazioni di cui all'articolo 755.

        Art. 763. - (Consenso alla consegna). - 1. Quando procede a sentire la persona della quale è stata richiesta la consegna, ai sensi degli articoli 759, comma 1, e 762, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e delle modalità con cui è stato prestato si dà atto in apposito verbale.
        2. Il consenso può essere espresso anche successivamente mediante dichiarazione indirizzata al direttore della casa di reclusione e dallo stesso immediatamente trasmessa al presidente della corte di appello, anche a mezzo telefax, ovvero con dichiarazione resa nel corso dell'udienza davanti alla corte e fino alla conclusione della discussione.
        3. Il consenso è irrevocabile. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.
        4. Nel caso che il consenso sia stato validamente espresso, la corte di appello provvede con ordinanza emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni, alla decisione sulla richiesta di esecuzione, dopo avere sentito il procuratore generale, il difensore e, se comparsa, la persona richiesta in consegna.
        5. L'ordinanza emessa dal presidente della corte di appello ai sensi del comma 4 è depositata tempestivamente in cancelleria e del deposito è dato avviso al difensore e alla persona richiesta in consegna nonché al procuratore generale. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.

        Art. 764. - (Provvedimenti provvisori in attesa della decisione). - 1. Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie, autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.
        2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio è effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorità richiedente in conformità alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 80, 81 e 82. Dell'interrogatorio è redatto verbale.
        3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine

 

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alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessità che la persona sia fatta rientrare in modo da poter partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.

        Art. 765. - (Informazioni e accertamenti integrativi). - 1. Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione la documentazione e le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, può richiedere allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, non superiore a trenta giorni. Se l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione non dà corso alla richiesta, si applica il comma 6 dell'articolo 755.
        2. La corte di appello, d'ufficio o su richiesta delle parti, può disporre altresì ogni ulteriore accertamento che ritiene necessario al fine della decisione.

        Art. 766. - (Decisione sulla richiesta di esecuzione). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 763, la corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, sentiti il procuratore generale, il difensore, e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
        2. La decisione deve essere emessa entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 758 e 762. Ove, per cause di forza maggiore, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tali termini il presidente della corte di appello informa dei motivi il Ministro della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato richiedente, anche tramite l'Eurojust. In questo caso i termini possono essere prorogati di trenta giorni.
        3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.
        4. In assenza di cause ostative la corte di appello pronuncia sentenza con cui dispone la consegna della persona ricercata se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.
        5. Quando la decisione è contraria alla consegna, la corte di appello con la sentenza revoca immediatamente le misure cautelari applicate.
        6. Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad ottenere copia del provvedimento.
        7. La sentenza è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì,

 

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quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

        Art. 767. - (Rifiuto della consegna). - 1. La corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

            a) se vi sono motivi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo è stato emesso al fine di perseguire penalmente o di punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, della sua religione, della sua origine etnica, della sua nazionalità, della sua lingua, delle sue opinioni politiche o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

            b) se il diritto è stato leso con il consenso di chi, secondo la legge italiana, può validamente disporne;

            c) se per la legge italiana il fatto costituisce esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ovvero è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore;

            d) se il fatto è manifestazione della libertà di associazione, della libertà di stampa o di altri mezzi di comunicazione;

            e) se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva;

            f) se il mandato d'arresto europeo ha per oggetto un reato politico, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34; dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719; dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1;

            g) se dagli atti risulta che la sentenza irrevocabile, oggetto del mandato d'arresto europeo, non sia la conseguenza di un processo equo condotto nel rispetto dei diritti minimi dell'accusato previsti dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dall'articolo 2 del Protocollo n. 7 a detta Convenzione, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, statuente il diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale;

            h) se sussiste un serio pericolo che la persona ricercata venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti;

            i) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni quattordici al momento della commissione del reato, ovvero se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni

 

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diciotto quando il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni, o quando la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto, o quando l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni diciotto e il soggetto maggiorenne o quando, effettuati i necessari accertamenti, il soggetto risulti comunque non imputabile o, infine, quando nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere o di volere;

            l) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

            m) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

            n) se i fatti per i quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;

            o) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea;

            p) se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

            q) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all'articolo 480 per la revoca della sentenza;

            r) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno;

            s) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che, trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità;

 

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            t) se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso risulta mancante di motivazione;

            u) se la persona richiesta in consegna beneficia per la legge italiana di immunità che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

            v) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata la consegna contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

        Art. 768. - (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi elencati dal presente comma, è subordinata alle seguenti condizioni:

            a) se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione e di essere presenti al giudizio;

            b) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata, su richiesta o entro venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite;

            c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato italiano, la consegna è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

        Art. 769. - (Concorso di richieste di consegna). - 1. Quando due o più Stati membri hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati d'arresto deve essere eseguito, tenuto conto di ogni rilevante elemento di valutazione e, in particolare, della gravità dei reati per i quali i mandati sono stati emessi, del luogo in cui i reati sono stati commessi e delle date di emissione dei mandati d'arresto e considerando, in questo contesto, se i mandati sono stati emessi nel corso di

 

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un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.
        2. Ai fini della decisione di cui al comma 1 la corte di appello può disporre ogni necessario accertamento nonché richiedere una consulenza all'Eurojust.
        3. Quando, nei confronti della stessa persona, sono stati emessi un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo, la corte di appello competente per il mandato d'arresto, sentito il Ministro della giustizia, decide se va data precedenza al mandato d'arresto ovvero alla richiesta di estradizione tenendo conto della gravità dei fatti, dell'ordine di presentazione delle richieste e di ogni altro elemento utile alla decisione.

        Art. 770. - (Termini per la decisione). - 1. Se non interviene la decisione nei termini di cui agli articoli 763 e 766 la persona richiesta in consegna è posta immediatamente in libertà.

        Art. 771. - (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 763, comma 5, e 766, comma 6.
        2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
        3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 143. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza.
        4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
        5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
        6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.

        Art. 772. - (Consegna della persona. Sospensione della consegna). - 1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 763, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.
        2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.

 

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        3. Quando sussistono motivi umanitari o gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
        4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tale caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
        5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia e il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato, sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tale caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.
        6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

        Art. 773. - (Rinvio della consegna o consegna temporanea). - 1. Con la decisione che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.
        2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

        Art. 774. - (Divieto di consegna o di estradizione successiva). - 1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 804.
        2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma di questo

 

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titolo. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 755, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
        3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:

            a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro i quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;

            b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;

            c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 775, comma 2, lettere a), e) e f), e comma 3.

        Art. 775. - (Principio di specialità). - 1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.
        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

            a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

            b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

            c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

            d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

            e) la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 763;

            f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 763.

        3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale

 

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ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 767.

        Art. 776. - (Transito). - 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
        2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

            a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l'esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

            b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

        3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.

Sezione II
Procedura attiva di consegna

        Art. 777. - (Competenza). - 1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

            a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

            b) dal giudice che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

            c) dal giudice di sorveglianza, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.

 

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        2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

        Art. 778. - (Emissione del mandato d'arresto europeo). - 1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 777 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
        2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.
        3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

        Art. 779. - (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna). - 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro 2002/584/GAI:

            a) identità e cittadinanza del ricercato;

            b) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

            c) indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 777;

            d) natura e qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

            e) descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

            f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;

            g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

        Art. 780. - (Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo). - 1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento

 

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restrittivo sulla base del quale è stato emesso, è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

        Art. 781. - (Principio di specialità). - 1. La consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 775.

        Art. 782. - (Computabilità della custodia cautelare all'estero). - 1. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo è computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 296, comma 4, 297 e 714.

Sezione III
Misure reali

        Art. 783. - (Richiesta in caso di sequestro o di confisca di beni). - 1. Con il mandato d'arresto europeo emesso ai sensi dell'articolo 777 il procuratore generale presso la corte di appello richiede all'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o di confisca eventualmente emesso dal giudice competente, trasmettendo, nel contempo, copia dei provvedimenti di sequestro.

        Art. 784. - (Sequestro e consegna di beni). - 1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.
        2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.
        3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 324, 325, 326, 327, 328, 329 e 330, commi 1 e 2.
        4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.
        5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.
        6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro salvaguardando i diritti previsti dall'articolo 758 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui

 

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all'articolo 785. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.
        7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
        8. Si applicano le disposizioni dell'articolo 812.
        9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.

        Art. 785. - (Concorso di sequestri). - 1. Nel caso in cui i beni richiesti di sequestro dall'autorità giudiziaria dello Stato membro costituiscano già oggetto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria italiana nell'ambito di un procedimento penale in corso e di essi sia prevista dalla legge italiana la confisca, la consegna può essere disposta ai soli fini delle esigenze probatorie e previo nulla osta dell'autorità giudiziaria italiana procedente con il limite di cui all'articolo 784, comma 9.
        2. Alle stesse condizioni di cui al comma 1 è subordinata la consegna quando si tratta di beni già oggetto di sequestro disposto nell'ambito di un procedimento civile a norma degli articoli 670 e 671 del codice di procedura civile.

Sezione IV
Spese

        Art. 786. - (Spese). - 1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.
        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

        Art. 787. - (Obblighi internazionali). - 1. Le disposizioni di questo titolo non pregiudicano gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialità contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata è stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
        2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui alla sezione I del capo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialità cessa di operare.

 

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        Art. 788. - (Norme applicabili). - 1. Per quanto non previsto da questo titolo si applicano le altre disposizioni del codice e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
        2. Non si applicano le disposizioni previste dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

        Art. 789. - (Disposizioni transitorie). - 1. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, qualora non si tratti di casi di consegna obbligatoria, si applicano le disposizioni in materia di estradizione.

TITOLO III
ESTRADIZIONE

Capo I
ESTRADIZIONE PER L'ESTERO

Sezione I
Procedimento

        Art. 790. - (Estradizione e poteri del Ministro della giustizia). - 1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del titolo II, la consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può avere luogo soltanto mediante estradizione.
        2. Nel concorso di più domande di estradizione, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tale fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.

        Art. 791. - (Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona). - 1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
        2. Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione non può essere concessa, a meno che lo Stato richiedente non si impegni, mediante sottoscrizione di accordo tra le rispettive autorità giudiziarie centrali, a commutare detta pena con quella detentiva.

 

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        Art. 792. - (Principio di specialità). - 1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione già concessa e la riestradizione sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riestradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato.
        2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.
        3. Il Ministro della giustizia può inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.
        4. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza della condizione di specialità e delle altre condizioni eventualmente apposte.

        Art. 793. - (Documenti a sostegno della domanda). - 1. L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla domanda stessa.
        2. Alla domanda devono essere allegati:

            a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

            b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte;

            c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona della quale è domandata l'estradizione.

        Art. 794. - (Garanzia giurisdizionale). - 1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello.
        2. Non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore e di esso è fatta menzione nel verbale.
        3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.
        4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al Ministro della giustizia ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 808

 

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o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 809. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

        Art. 795. - (Intervento dello Stato richiedente). - 1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla Corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

        Art. 796. - (Accertamenti del procuratore generale). - 1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione, il Ministro della giustizia la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 794, comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.
        2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 810, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato per provvedere alla sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
        3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie.
        4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.
        5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate e di presentare memorie.

        Art. 797. - (Procedimento davanti alla corte di appello). - 1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 796, comma 5, il presidente della corte di appello fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicare al procuratore generale e da notificare alla persona della quale è richiesta l'estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
        2. La corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il magistrato del pubblico ministero, il difensore e, se compaiono, la

 

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persona della quale è richiesta l'estradizione e il rappresentante dello Stato richiedente.
        3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato, stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato richiedente.
        4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte di appello revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.
        5. Si applica la disposizione dell'articolo 769, comma 3.

        Art. 798. - (Condizioni per la decisione). - 1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato.
        2. La corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all'estradizione:

            a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

            b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

            c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 791, comma 1.

        Art. 799. - (Ricorso per cassazione). - 1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello Stato richiedente.
        2. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 797.

        Art. 800. - (Rinnovo della domanda di estradizione). - 1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.

        Art. 801. - (Provvedimento di estradizione. Consegna). - 1. Il Ministro della giustizia decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso

 

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all'estradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione.
        2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del Ministro della giustizia, la persona della quale è stata chiesta l'estradizione, se detenuta, è posta in libertà.
        3. La medesima persona di cui al comma 1 è altresì posta in libertà in caso di diniego dell'estradizione.
        4. Il Ministro della giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.
        5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.
        6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tale caso quest'ultimo viene posto in libertà.

        Art. 802. - (Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero). - 1. L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.
        2. Il Ministro della giustizia può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.

        Art. 803. - (Estensione dell'estradizione concessa). - 1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di questo capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'estradizione.
        2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.
        3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta.

        Art. 804. - (Riestradizione). - 1. Le disposizioni dell'articolo 803 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato.

 

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        Art. 805. - (Transito). - 1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato è autorizzato, su domanda di quest'ultimo, dal Ministro della giustizia, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
        2. Il transito non può essere autorizzato:

            a) se l'estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;

            b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 791, comma 1;

            c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.

        3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tale fine il Ministro della giustizia trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte di appello. La corte procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'articolo 797, commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 799, comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di appello di Roma.
        4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II di questo capo.

        Art. 806. - (Misure di sicurezza applicate all'estradato). - 1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.

Sezione II
Misure cautelari

        Art. 807. - (Misure coercitive e sequestro). - 1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione può essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del Ministro della giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l'estradizione.
        2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro quarto, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 261 e 269, e le disposizioni del capo

 

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III del titolo II del libro terzo. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.
        3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione.
        4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità.
        5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, alla Corte medesima.

        Art. 808. - (Applicazione provvisoria di misure cautelari). - 1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro della giustizia, la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.
        2. La misura coercitiva può essere disposta se:

            a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione;

            b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona;

            c) vi è pericolo di fuga.

        3. La competenza a disporre la misura coercitiva appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.
        4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
        5. Il Ministro della giustizia dà immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.
        6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 non sono pervenuti al Ministero degli affari esteri o al Ministero della giustizia la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 793.

 

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        Art. 809. - (Arresto da parte della polizia giudiziaria). - 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 808, comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.
        2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.
        3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.
        4. La misura coercitiva è revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.
        5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 808, commi 5 e 6.

        Art. 810. - (Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva). - 1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 807, 808 e 809, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 809, comma 3, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale.
        2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 113, comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi.

        Art. 811. - (Revoca e sostituzione delle misure). - 1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, dalla Corte medesima.
        2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.

        Art. 812. - (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari). - 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

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Capo II
ESTRADIZIONE DALL'ESTERO

        Art. 813. - (Domanda di estradizione). - 1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del titolo II, il Ministro della giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
        2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal Ministro della giustizia.
        3. Il Ministro della giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente.
        4. Il Ministro della giustizia è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
        5. Il Ministro della giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.

        Art. 814. - (Principio di specialità). - 1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso dello Stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

        Art. 815. - (Custodia cautelare all'estero). - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 296, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 297, comma 4.

TITOLO IV
ROGATORIE INTERNAZIONALI

Capo I
ROGATORIE DALL'ESTERO

        Art. 816. - (Poteri del Ministro della giustizia). - 1. Il Ministro della giustizia dispone che si dia corso alla rogatoria di un'autorità

 

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straniera per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
        2. Il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il Ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.
        3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dà corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.
        4. Il Ministro della giustizia ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

        Art. 817. - (Procedimento in sede giurisdizionale). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 819 e 821, non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.
        2. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte di appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 40, comma 1, e 143, in quanto compatibili, la corte di appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 143, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte di appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia.
        3. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal Ministro della giustizia, presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 59, comma 3.
        4. Il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza e ne dà comunicazione al procuratore generale.
        5. La corte di appello dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
        6. L'esecuzione della rogatoria è negata:

            a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato;

 

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            b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria;

            c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria.

        7. L'esecuzione della rogatoria è sospesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato.

        Art. 818. - (Esecuzione delle rogatorie). - 1. Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte di appello delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono compiersi.
        2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

        Art. 819. - (Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera). - 1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 184.

        Art. 820. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 172, 173, 174 e 175.

        Art. 821. - (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 817, commi 6 e 7, e 818, comma 2.

Capo II
ROGATORIE ALL'ESTERO

        Art. 822. - (Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere). - 1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette,

 

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nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro della giustizia, il quale provvede all'inoltro per via diplomatica.
        2. Il Ministro della giustizia dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
        3. Il Ministro della giustizia comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2.
        4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro della giustizia.
        5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro della giustizia. Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.
        6. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti.
        7. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 59, comma 3, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia.

        Art. 823. - (Immunità temporanea della persona citata). - 1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.
        2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

        Art. 824. - (Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria). - 1. La violazione delle norme di cui all'articolo 796, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

 

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        2. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 822, comma 7, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.
        3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 2.
        4. Si applica la disposizione dell'articolo 206, commi 2 e 3.

TITOLO V
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE
ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Capo I
EFFETTI DELLE SENTENZE
PENALI STRANIERE

        Art. 825. - (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale). - 1. Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'articolo 12, secondo comma, del codice penale.
        2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del Ministero della giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.
        3. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.
        4. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.
        5. Non può essere riconosciuta la sentenza penale straniera per conseguire dal condannato minorenne le restituzioni o il risarcimento del danno.

        Art. 826. - (Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali). - 1. Il Ministro della giustizia, se

 

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ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.
        2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.
        3. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo 12, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale

        Art. 827. - (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili). - 1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla corte di appello di Roma.

        Art. 828. - (Presupposti del riconoscimento). - 1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:

            a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

            b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

            c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e ad essere assistito da un difensore;

            d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;

            e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

 

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            f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;

            g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.

        2. Salvo quanto previsto nell'articolo 831, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.

        Art. 829. - (Deliberazione della corte di appello). - 1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 143, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.
        2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

        Art. 830. - (Determinazione della pena ed ordine di confisca). - 1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.
        2. Al fine di cui al comma 1 la corte di appello converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.
        3. In nessun caso la pena determinata ai sensi del comma 2 può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.
        4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.
        5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in euro al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.
        6. Quando la corte di appello pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.

 

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        Art. 831. - (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro). - 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 830, comma 2.

        Art. 832. - (Misure coercitive). - 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.
        2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro quarto riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 261.
        3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 810, comma 2.
        4. La misura coercitiva, disposta a norma di questo articolo, è revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.
        5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.
        6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte di appello è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

        Art. 833. - (Sequestro). - 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.
        2. Se la corte di appello non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
        3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo.

        Art. 834. - (Indagini e sequestro a fini di confisca). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il Ministro della giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva

 

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richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
        2. Al fine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte di appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte di appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.
        3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

            a) se gli atti richiesti sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

            b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.

        4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 818.
        5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 833, commi 2 e 3.
        6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte di appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte di appello che ha ordinato il sequestro.

        Art. 835. - (Esecuzione conseguente al riconoscimento). - 1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione.
        2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

        Art. 836. - (Divieto di estradizione e di nuovo procedimento). - 1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

        Art. 837. - (Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate). - 1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle

 

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medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.
        2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato italiano. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

        Art. 838. - (Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere). - 1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall'articolo 829 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.
        2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 828 e 829.

Capo II
ESECUZIONE ALL'ESTERO
DI SENTENZE PENALI ITALIANE

        Art. 839. - (Poteri del ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero). - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 802, comma 2, il Ministro della giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.
        2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
        3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

        Art. 840. - (Deliberazione della corte di appello). - 1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il Ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.
        2. La corte di appello delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 143.
        3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato

 

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si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero.
        4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

        Art. 841. - (Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero). - 1. In nessun caso il Ministro della giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

        Art. 842. - (Richiesta di misure cautelari all'estero). - 1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il Ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.
        2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il Ministro della giustizia ha facoltà di richiedere il sequestro.
        3. Il Ministro della giustizia ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.


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