PDL 1669
XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1669
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato AMORUSO
Disposizioni concernenti lo sportello telematico dell'automobilista
Presentata il 20 settembre 2006
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, consente «l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi» anche agli «uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente (...) salvo motivato diniego». Tale misura si inserisce sulla strada della semplificazione amministrativa e burocratica.
Allo stesso tempo, l'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istituisce lo sportello telematico dell'automobilista, il quale rilascia contestualmente alla richiesta i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà. Lo sportello - aggiunge la stessa norma - può essere attivato:
a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
b) presso gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
c) presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.
Lo sportello telematico dell'automobilista è un utile strumento di semplificazione amministrativa e burocratica per la vita dei cittadini. Per questo, con la presente proposta di legge, se ne intende consentire l'utilizzo anche alle agenzie private di pratiche automobilistiche regolarmente autorizzate.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'utilizzo dello sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è esteso alle agenzie private di pratiche automobilistiche regolarmente autorizzate.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.