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PDL 1676

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1676



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PORETTI, BELTRANDI

Modifica all'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca di ciclomotori e motoveicoli

Presentata il 21 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata elaborata in collaborazione con l'associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC).
      Si intendono rivedere le modifiche introdotte al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, dal decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005. In particolare, il citato decreto-legge ha esteso la sanzione della confisca del motociclo o motoveicolo alle seguenti violazioni:

          1) viaggiare in un numero di persone superiore a quello previsto;

          2) guidare senza casco o con un casco non allacciato o non omologato;

          3) trasportare animali non in gabbia od oggetti non solidamente assicurati;

          4) sedere in posizione scorretta o senza entrambe le mani sul manubrio;

          5) trainare o farsi trainare da un altro veicolo;

          6) sollevare la ruota anteriore.

      È da notare che queste violazioni non comportano il sequestro per qualche mese o qualche anno, ma la confisca vera e propria, ovvero un provvedimento definitivo. Non vi è dubbio che alcune di queste violazioni possano essere gravi e pericolose. Ma se è vero che amputando le mani ai ladri si possono prevenire ulteriori furti, questa consapevolezza non giustificherebbe, in un Paese civile, un provvedimento così estremo e punitivo. Crediamo che la confisca per le citate violazioni sia altrettanto sproporzionata e ingiusta. Prima di tutto, perché attua una palese

 

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disparità di trattamento tra i conducenti di motoveicoli e quelli di automobili, colmabile solamente nel caso in cui la logica del decreto-legge fosse estesa anche alle quattro ruote. Ad esempio, dovrebbe essere confiscata quell'automobile il cui conducente non si e' allacciato le cinture o sta parlando al telefonino. Si dirà che è una ipotesi impraticabile, come lo è, però, a nostro avviso, anche la stessa sanzione per i proprietari delle due ruote.
      Inoltre, riteniamo che la confisca obbligatoria faccia sorgere una grave incongruità tra la sanzione pecuniaria, modesta, prevista nei casi indicati dagli articoli del codice della strada e la sanzione accessoria della confisca del mezzo. Ad esempio, una violazione quale quella di guidare con il casco slacciato prevede una multa di 68,25 euro e la sanzione accessoria della confisca del motociclo o motoveicolo.
      Ma forse l'aspetto più paradossale introdotto dal citato decreto-legge è la violazione del principio di responsabilità personale, in quanto esso punisce pesantemente il proprietario anche quando questo non è il conducente. Sono giunte numerosissime segnalazioni all'ADUC di persone che hanno dato in prestito il loro motorino (magari ad un amico o ai figli), per poi ritrovarselo confiscato. Molte di queste segnalazioni giungono da proprietari che usavano il motorino o il motociclo per recarsi al lavoro ogni giorno. Allo stesso tempo, il conducente che ha commesso l'infrazione potrà tornarsene immediatamente a guidare un altro motociclo, magari il proprio.
      E anche quando la confisca colpisce il conducente, in quanto anche proprietario, questi potrà sempre guidare un altro motorino, magari andandoselo a ricomprare se ne ha i mezzi.
      Se l'obiettivo della normativa è quello di rendere più sicura la circolazione sulle strade, crediamo che la confisca sia sproporzionata oltre che spesso inefficace. Al contrario, la sospensione del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori o della patente è lo strumento più adatto a punire efficacemente direttamente il comportamento del conducente. Pertanto, nella presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, la sanzione accessoria della confisca obbligatoria introdotta dal citato decreto-legge n. 115 del 2005 viene sostituita con la sospensione fino a tre mesi della patente o del certificato di idoneità alla guida del conducente. Tale sanzione non è però estesa alle violazioni di cui all'articolo 171 del codice della strada, concernenti l'uso del casco protettivo, in quanto creano un rischio solamente al conducente contrariamente alle violazioni previste dagli articoli 169, commi 2 e 7, e 170.
      Il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede la revoca dei provvedimenti di sequestro e di confisca già adottati in attuazione delle norme del citato decreto-legge, e la restituzione dei veicoli e dei relativi documenti di circolazione ai proprietari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2-sexies dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «2-sexies. È sempre disposta la sospensione fino a tre mesi del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o della patente del conducente in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, e 170 o per commettere un reato».

      2. I provvedimenti di sequestro e di confisca di ciclomotori o motoveicoli disposti ai sensi dell'articolo 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge sono revocati. Le autorità competenti provvedono, su richiesta scritta del proprietario, a restituire il veicolo e i relativi documenti di circolazione entro un mese dalla data della medesima richiesta.


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