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PDL 369

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 369



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per prevenire il deturpamento dei beni esposti alla pubblica fede

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Viviamo in un Paese che vanta il più grande e prezioso patrimonio artistico del mondo, uno scrigno ricco di bellezze pittoriche, scultoree e monumentali che abbiamo il dovere di tramandare alle future generazioni.
      Possiamo fregiarci di un'inestimabile ricchezza, frutto di una storia gloriosa di arti e di ingegni che hanno reso uniche al mondo le nostre città.
      Su questo patrimonio si abbatte, però, come un autentico flagello, il dilagante e deprecabile fenomeno delle scritte abusive, volgari atti di vandalismo che colpiscono ogni angolo del nostro tessuto urbano. Un malcostume che, in questi ultimi anni, ha registrato una recrudescenza e che «macchia» con vernici e scritte spesso ignominiose, ogni angolo, ogni scorcio, conferendo al contesto artistico-architettonico urbano un aspetto di desolazione e degrado.
      Incalcolabili i danni, difficile la prevenzione. Quello degli imbrattatori di muri è un vandalismo che colpisce in modo subdolo, e i cui autori, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, raramente sono colti in flagranza di reato.
      La presente proposta di legge, perciò, si propone di tutelare non solo il patrimonio artistico - intendendosi compresi in tale accezione i palazzi storici, le civili abitazioni, gli elementi di decoro ed arredo urbano - ma anche di contrastare efficacemente il fenomeno con misure sanzionatorie e di deterrenza. Si è inoltre ritenuto opportuno includere nell'elencazione dei beni meritevoli di tutela anche il
 

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materiale rotabile che risulta particolarmente esposto agli atti vandalici.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione di una cauzione obbligatoria per lo svolgimento di manifestazioni e di cortei. Proprio nel corso di tali eventi si registrano spesso, infatti, atti vandalici a danno di monumenti, strade o altri immobili.
      Una normativa obsoleta, segnatamente l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, non prevede alcuna misura cautelativa per eventuali danni provocati ai monumenti, a strade o ad altri immobili durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. È una normativa ampiamente superata dai tempi e che necessita di una aggiornata revisione. Per questo pare opportuno, ovviando alla lacuna normativa, prevedere il versamento di un deposito cauzionale da parte degli organizzatori di eventi che possano essere considerati a rischio di vandalismi. La quota - stabilita dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno - dovrà variare in ragione del percorso e della tipologia della manifestazione. Con ciò, non venendo meno ai diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione, si intende parificare la normativa italiana a quella di altri Paesi europei dove disposizioni simili sono già vigenti. La somma, che non dovrà essere simbolica ma realmente correlata al rischio, dovrà essere versata alla Tesoreria dello Stato.
      Concludendo, con l'introduzione della modifica all'articolo 639 del codice penale, prevista dalla presente proposta di legge, si intende rimarcare l'opportunità e l'urgenza di aggravare le misure sanzionatorie con la pena della reclusione fino a tre mesi e con la multa compresa tra 200 e 500 euro; è inoltre previsto l'obbligo di sostenere le spese di ripristino e di ripulitura. Con la modifica all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza si propone il versamento di un deposito cauzionale presso la Tesoreria dello Stato da parte degli organizzatori di cortei o di manifestazioni che possano essere considerati a rischio di vandalismi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 639 - (Vandalismi connessi all'atto di deturpare ovvero di imbrattare cose altrui). - Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte o diciture varie, i muri pubblici e privati, le attrezzature per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, gli elementi di arredo urbano, il materiale rotabile e in genere i beni immobili o mobili esposti alla pubblica fede, è punito con la reclusione fino a tre mesi, e con la multa da duecento a cinquecento euro, oltre all'obbligo di sostenere le spese di ripulitura e di ripristino.
      Qualora il reato venga commesso a danno di mobili o immobili che vantino un riconosciuto e specifico interesse storico o artistico, ovvero a danno di immobili ubicati nei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a sei mesi e la multa fino a tremila euro, oltre all'obbligo di sostenere le spese di ripulitura e di ripristino».

Art. 2.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni e di cortei che trovino sede e svolgimento in piazze o vie di versare presso la Tesoreria dello Stato un deposito cauzionale la cui parametrazione e le cui modalità di pagamento sono stabilite con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno».


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