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PDL 1583

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1583



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUTA

Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'estensione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili ai coniugi e ai figli dei soggetti deceduti o invalidi per causa di lavoro, di guerra o di servizio

Presentata il 3 agosto 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, si intende modificare l'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la promozione dell'inserimento e della integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
      Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, recante il regolamento di esecuzione della citata legge n. 68 del 1999, ha introdotto, in sede di applicazione, una restrizione relativa al comma 2 dell'articolo 18 della legge, restrizione non prevista dal legislatore, stabilendo per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra e di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla legge n. 407 del 1998, la possibilità di ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.
      Tale previsione restrittiva ha determinato nella categoria dei grandi invalidi un forte malcontento, perché riconosce il diritto all'iscrizione negli elenchi speciali dei loro coniugi e dei loro figli in via subordinata e non autonoma, come invece dovrebbe essere, considerata la circostanza che tali soggetti, dedicandosi quotidianamente all'assistenza dei familiari, più difficilmente hanno l'opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro.
      Allo scopo di rimuovere la limitazione introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, le categorie interessate sollecitano una modifica dell'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, che consenta l'iscrizione negli elenchi del collocamento
 

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obbligatorio anche dei figli e del coniuge dei soggetti riconosciuti grandi invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano svolto o svolgano attività lavorativa, anche quali beneficiari di leggi sull'assunzione obbligatoria.
      Con l'approvazione di questa proposta di legge i soggetti interessati avranno quel giusto riconoscimento, ad essi dovuto, per la quotidiana assistenza profusa al familiare invalido, nei confronti del quale la collettività ha il dovere di mostrare concreta solidarietà.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è, aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra, o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e successive modificazioni».

Art. 2.

      1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 18 della medesima legge n. 68 del 1999, che abbiano compiuto quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento vigente rispettivamente per il settore pubblico e privato.
      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono abrogati.


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