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PDL 1685

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1685



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, FUNDARÒ, CAMILLO PIAZZA

Disposizioni in favore dei cittadini italiani affetti da morbo di Hansen

Presentata il 21 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Ancora oggi il morbo di Hansen - asettico termine scientifico per designare la malattia più comunemente, e in modo terribilmente evocativo, nota come lebbra - colpisce nel mondo una persona al minuto. Si tratta di una malattia che, come è noto, se non viene curata adeguatamente, produce effetti fortemente invalidanti. L'incurabilità della malattia, protrattasi per secoli, ha alimentato un alone di terrore ed è soltanto a decorrere dagli anni ottanta che, grazie all'introduzione della polichemioterapia, si è verificata una svolta storica e si sono create le condizioni per una completa guarigione.
      L'Italia, fortunatamente, appare oggi indenne da una diffusione del morbo. Vivono però nel nostro Paese trecentoventi persone affette dalla malattia. Si tratta di un gruppo esiguo di persone, per lo più ricoverate in quattro centri di assistenza, ubicati a Gioia del Colle, Genova, Messina e Cagliari. Proprio grazie all'azione di tali centri di assistenza, che lavorano in proficuo silenzio, all'efficacia della polichemioterapia e ai costanti controlli clinici e batteriologici (effettuati obbligatoriamente a cadenza trimestrale), non si sono verificati nuovi casi di infezione tra i cittadini italiani.
      L'arresto nella diffusione del morbo non deve però farci dimenticare le condizioni in cui vivono coloro che ne sono stati colpiti, i quali si dibattono in difficoltà ben difficilmente immaginabili, dietro una cortina di pudico silenzio nella quale le ragioni della solidarietà hanno difficoltà a
 

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penetrare. Proprio in nome dei valori della solidarietà appare indispensabile adeguare il sussidio che essi percepiscono dallo Stato. In presenza di ulteriori redditi, i cittadini affetti dal morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di 11.200 euro. Per quanto questa cifra sia stata aggiornata l'anno scorso, con decreto del Ministro della salute 30 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, essa risulta assolutamente inidonea alle esigenze dei nostri tempi e va dunque adeguata per evidenti ragioni, anche al fine di favorire l'inserimento delle persone affette dal morbo nel contesto sociale.
      La presente proposta di legge si compone di un unico articolo. Il comma 1 stabilisce che in presenza di eventuali altri redditi i cittadini affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di 14.200 euro. Resta invariato il meccanismo di adeguamento biennale del tetto, demandato a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, già previsto dal comma 20 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      È un aumento di 3.000 euro rispetto al tetto attuale, fissato in 11.200 euro dal citato decreto del Ministro della salute 30 marzo 2005.
      Le persone che ne potranno beneficiare in Italia sono 280, con una età media piuttosto avanzata (circa settanta anni). Calcolando quindi, cautelativamente, in 280 i potenziali destinatari della proposta di legge, l'onere finanziario previsto dal comma 2 è pari a 840.000 euro annui a decorrere dal 2007.
      Si tratta di un piccolo, ma significativo sforzo: piccolo perché il numero dei beneficiari è assai limitato e quindi non incide più di tanto sulle casse nevralgicamente vuote dello Stato; significativo perché è un segnale lanciato non soltanto verso chi soffre, ma anche verso noi stessi, consentendoci di aprire gli occhi, sia pure per un attimo, su un universo hanseniano che in Italia sopravvive dimenticato, ma che ancora tormenta tante parti del mondo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 27 ottobre 1993, n. 433, ai fini del riconoscimento del sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo di Hansen, è elevato a 14.200 euro. L'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 840.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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