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PDL 364

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 364



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali e referendarie

Presentata il 3 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di accesso ai mezzi di informazione nel periodo elettorale è fortemente punitiva nei confronti delle forze politiche e dei partiti di maggiori dimensioni e di consolidato radicamento sociale ed è eccessivamente generosa per le formazioni politiche di piccole e piccolissime dimensioni, che talvolta nascondono finalità, pure legittime, del tutto occasionali o strumentali.
      In altri termini, l'attuale ripartizione degli spazi e del diritto di accesso al sistema mediatico non tiene conto in misura adeguata del consenso elettorale e della rappresentatività reale delle formazioni politiche che si candidano al governo dei diversi livelli istituzionali.
      Se è vero che non si può «chiudere» il sistema politico, consentendo l'accesso ai mezzi di informazione solo a partiti e a movimenti politici esistenti, tuttavia è altrettanto pacifico che questa esigenza può essere soddisfatta con una sorta di «diritto di tribuna» per le nuove formazioni politiche o per quelle che per la prima volta si presentano nelle competizioni elettorali.
      Ed è in questa prospettiva e in questo contesto di partenza che la presente proposta di legge si propone di contemperare i princìpi fondamentali di democrazia e di libertà con quelli di una equilibrata e ragionevole suddivisione dell'accesso ai mezzi di informazione di massa nel delicato periodo elettorale. Tra le norme proposte si prevede, tra l'altro, la riduzione da 15 giorni a 5 giorni del periodo antecedente la data delle elezioni entro il quale è vietato effettuare sondaggi demoscopici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ripartizione della comunicazione politica radiotelevisiva).

      1. L'articolo 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Ripartizione della comunicazione politica radiotelevisiva) - 1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica in pari misura per il 20 per cento dello spazio disponibile e per il restante 80 per cento dello spazio in misura proporzionale ai voti riportati da ciascun partito o movimento politico nelle precedenti elezioni omologhe.
      2. Si intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi 3, 4 e 5. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
      3. È assicurata proporzionalità di condizioni nell'esposizione di opinioni e di posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche; è comunque garantito quanto previsto al comma 1.
      4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione nella programmazione in chiaro. La partecipazione

 

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ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
      5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione" e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo».

Art. 2.
(Messaggi politici autogestiti).

      1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

      «4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 30 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di tre contenitori per ogni giornata di programmazione».

Art. 3.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è sostituito dal seguente:

      «2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

          a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna

 

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elettorale, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1;

          b) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

          c) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario».

      2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2».

Art. 4.
(Sondaggi politici ed elettorali).

      1. All'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni».


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