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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1660 |
«(...) a) il comma 5 [dell'articolo 5-bis della legge n. 89 del 1913] è sostituito dai seguenti:
"5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso.
5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce e dei due successivi"».
L'articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 166 del 2006 ha altresì stabilito, con una disposizione transitoria, che: «Il diritto di cui al comma 5-bis dell'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto».
Tale modifica normativa è diretta conseguenza del sostanziale fallimento della prova preselettiva informatica introdotta, coevamente, sia per il concorso notarile che per il concorso in magistratura, al fine
concorso con decreto del Ministro della giustizia 9 dicembre 1998: su 25.534 domande pervenute, sono stati ammessi alle prove scritte 4108 candidati;
concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 17 ottobre 200: su 26.706 domande pervenute, sono stati ammessi alle prove scritte 1.833 candidati;
concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 12 marzo 2002: su 25.109 domande pervenute, sono stati ammessi alle prove scritte 1.782 candidati).
Nell'ultimo concorso in magistratura, quindi dopo l'introduzione della preselezione informatica, si sono legittimati alla prova scritta 18.353 concorrenti (concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 28 febbraio 2004: su 41.527 domande pervenute, sono stati ammessi alle prove scritte 18.353 candidati) tanto che si sono dovute predisporre addirittura due sedi per le prove scritte (Milano e Roma) con circa 10.000 candidati per ogni sede: con quale spreco di risorse economiche organizzative e con quali concreti rischi di possibili disparità di trattamento è facile intuire. Peraltro già si sono preannunciate, sotto tale profilo, ulteriori iniziative giudiziarie davanti al Tribunale amministrativo regionale competete, oltre a quelle già pendenti e - allo stato - solo parzialmente decise dal giudice amministrativo per il concorso in atto, sempre in tema di preselezione informatica e conseguenti relative esenzioni.
Non c'è bisogno di sottolineare come, anche una sola decisione giurisdizionale su punti essenziali del bando di concorso possa incidere in maniera irreparabile sui tempi dell'iter concorsuale allungandone in modo intollerabile (e contro le stesse finalità perseguite dalla «preselezione informatica») i tempi e rendendo più complesse e complicate le procedure amministrative per il completamento e lo svolgimento del concorso: situazione che si è già verificata per i concorsi in atto per i quali, a seguito di varie pronunce del giudice amministrativo in tema di preselezione, più volte si sono riaperti i termini e modificate le norme relative alla prova di preselezione informatica.
Sul piano, poi, dell'esigenza di assicurare un minimo di preparazione dei candidati al concorso, il fallimento della normativa è sotto gli occhi di tutti: i candidati devono sospendere il proficuo studio delle materie giuridiche per dedicarsi solo a un esercizio mnemonico e snervante, oltre che umiliante, per una durata di non meno di tre mesi, e con esiti incerti e imprevedibili essendo tali esiti basati su condizioni fortuite connesse allo svolgimento della prova, più che, come sarebbe giusto, sull'effettivo grado di preparazione.
Basti qui richiamare il corposo e complesso dibattito parlamentare svoltosi nella XIV legislatura sulla possibilità di definitiva e immediata abolizione della prova preselettiva, nel corso del quale si era registrata una sostanziale unanimità di vedute sulla inutilità, incongruenza e sostanziale ingiustizia (per i risultati che determina) di tale prova, essendosi l'Assemblea invece divisa solo sulla opportunità o meno di introdurre la condivisa abolizione in provvedimenti legislativi che (allora all'esame del Parlamento), per altre ragioni e per la complessiva materia da essi trattata, non potevano subire rinvii, pena la decadenza dei relativi iter legislativi parlamentari.
A ciò si aggiunga che nelle numerose pronunce del giudice amministrativo la
1. Nei concorsi per l'accesso alla magistratura ordinaria, il superamento della prova di preselezione informatica disciplinata ai sensi dell'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, ove prevista dalla normativa di riferimento ordinaria o speciale, dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce e dei due concorsi successivi.
1. Il diritto di cui all'articolo 1 è riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore della presente legge, anche per i concorsi in atto la cui prova di preselezione informatica non è stata ancora espletata.
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