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PDL 1435

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1435



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CESINI

Modifiche all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, concernenti l'innalzamento del contingente massimo del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato

Presentata il 20 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il Corpo forestale dello Stato (CFS) svolge, sul territorio nazionale, attività di salvaguardia del patrimonio agroforestale e ambientale dello Stato.
      Da circa quaranta anni, a supporto delle proprie attività istituzionali, così come ribadite nel nuovo ordinamento del Corpo, di cui alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, il CFS utilizza personale operaio di diversa qualifica e professionalità per interventi a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
      In particolare la legge 5 aprile 1985, n. 124, consente la possibilità di assumere, con contratto di diritto privato, personale operaio a tempo determinato (OTD) e a tempo indeterminato (OTI). Questi ultimi in numero non superiore alle 500 unità per anno.
      Va inoltre considerato che dal 1o maggio 2001, come previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, tra il personale a tempo determinato vi sono 440 lavoratori provenienti dalle liste dei lavoratori socialmente utili (LSU) che l'amministrazione ha stabilizzato con assunzioni continuative, ma sempre a tempo determinato, visto l'impedimento rappresentato dalla citata legge n. 124 del 1985, che fissa il limite massimo a 500 OTI.
      Vi sono, inoltre, altri lavoratori a tempo determinato che, storicamente e stabilmente, sono assunti con contratto a tempo determinato per un numero variabile di unità che, mediamente, ammontano a circa 900.
      In definitiva, ogni anno, il CFS è costretto a riassumere complessivamente 1336 operai a tempo determinato. Nel corso degli anni la durata dei contratti di assunzione a tempo determinato si è via via accorciata, passando dagli iniziali sei mesi ai tre mesi, giungendo, nell'anno
 

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2006, ad una scadenza addirittura mensile.
      La legge n. 124 del 1985, oltre a limitare il contingente massimo di lavoratori a tempo indeterminato, stabilisce che le assunzioni siano riferite solo alle figure operaie. Nel corso degli anni, però, un certo numero di lavoratori (approssimativamente tra le sessanta e le ottanta unità) ha cominciato ed ha poi continuato ad esercitare mansioni prevalentemente impiegatizie. Inoltre, nel tempo, sono stati assunti, ovviamente con qualifica di operaio, anche alcuni laureati (circa quindici) che svolgono attività di ricerca con brillanti risultati, decantati dalla stessa amministrazione del CFS.
      Per la gestione del personale delle ex aziende di Stato per le foreste demaniali (ASFD), ora Uffici per la biodiversità, è stata scelta l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che prevede anche una parte specifica per gli impiegati forestali. Appare pertanto necessario modificare la legge n. 124 del 1985 anche rispetto alla limitazione nell'assunzione del solo personale operaio, al fine di sanare una posizione di lavoro del tutto inconcepibile, garantendo un valido riconoscimento professionale a quei lavoratori che, attualmente, non possono trovare la giusta collocazione in una classificazione limitata al solo personale operaio.
      Va, infine, sottolineato che, spesso, tali lavoratori a tempo determinato svolgono esattamente i medesimi compiti (elaborazione buste paga, evasione corrispondenza, eccetera) degli operatori in ruolo del CFS, percependo però una retribuzione diversa, senza corresponsione degli straordinari effettuati, né assegnazione dei buoni pasto.
      La presente proposta di legge mira, dunque, a consentire sia la stabilizzazione di una consistente percentuale del personale operaio con contratto a tempo determinato, confermando come rapporto di lavoro il contratto di diritto privato, sia a sanare l'inquadramento di un piccolo numero di lavoratori che svolgono attività di carattere impiegatizio. Si tratta, cioè, di una conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per 1.040 dei circa 1.336 lavoratori normalmente impiegati, lasciando così la possibilità di assunzioni esclusivamente stagionali per circa 300 unità.
      Si rileva che la presente proposta, composta di un unico articolo:

          1) non aumenta, in alcun modo, l'attuale pianta organica del CFS, in quanto il personale continuerebbe ad essere nel numero di 1800 unità circa (inclusi i lavoratori provenienti dalle liste LSU) ed anzi, in tale senso va garantita la possibilità di continuare ad assumere personale a tempo determinato, in deroga all'articolo 1, comma 252, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), per il numero di lavoratori che non trova capienza nella stabilizzazione;

          2) non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ma piuttosto realizza un risparmio di risorse dovuto al diverso criterio di assunzione dei lavoratori, ai quali non verrebbe più erogato il 3o elemento (comprensivo di tredicesima, quattordicesima, ferie, festività e trattamento di fine rapporto). Ciò genera un consistente differimento delle spese destinate alla liquidazione del TFR, risorse che verrebbero erogate solo a fine carriera e non accantonate anno per anno;

          3) comporta anzi benefìci per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che, non dovendo più erogare i trattamenti sociali (indennità di disoccupazione, eccetera) ai lavoratori a tempo determinato, realizzerebbe un risparmio nell'ordine di circa 2.600.000 euro l'anno;

          4) tale risparmio coprirebbe abbondantemente l'aumento di spesa derivante dall'erogazione degli scatti di anzianità che verrebbero maturati, nel tempo ed in via esclusiva, dall'esiguo numero di lavoratori inquadrati nel ruolo impiegatizio.

      Per una dettagliata illustrazione degli oneri e dei risparmi derivanti dalla disciplina che si propone, si rinvia alla tabella allegata a questa relazione.

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TABELLA INDICATIVA DEGLI ONERI E DEI RISPARMI

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale dello Stato e per garantire un supporto essenziale alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato, all'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «Il contingente massimo del personale operaio e impiegatizio a tempo indeterminato in servizio è di 1.540 unità per anno, ferma restando la possibilità di assunzioni a tempo determinato in deroga all'articolo 1, comma 252, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

          b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

      «Il personale assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di personale dello Stato».


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