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PDL 1679

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1679



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIOACCHINO ALFANO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di gestione straordinaria degli enti locali conseguente allo scioglimento dei relativi consigli per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

Presentata il 21 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La normativa vigente in materia di enti locali ha permesso di ottenere importanti risultati contro il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni. L'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha permesso e tuttora permette, in molte realtà locali del nostro Paese, il ripristino della legalità anche in situazioni ove i fenomeni di criminalità organizzata sembrano apparire fortemente radicati.
      L'incessante impegno profuso quotidianamente dagli organi periferici dello Stato nella lotta ai fenomeni infiltrativi della criminalità nella pubblica amministrazione, nonostante sia ragguardevole e lodevole, molte volte trova un punto di arresto nell'impossibilità di reperire le utili risorse umane da impegnare in tale attività. In questo preciso momento storico, nel quale è in atto uno scontro duro tra società civile e criminalità organizzata, non bisogna fare scaturire, da possibili errori della prima, momenti di forte rinvigorimento della seconda.
      È necessario continuare nell'opera di ripristino della legalità e di salvaguardia degli organi elettivi afferenti ai vari enti locali.
      A tale scopo, la presente proposta di legge intende agevolare concretamente l'opera di rinvenimento delle necessarie risorse umane, al fine di non diminuire l'intensità dell'azione di contrasto posta in essere nei confronti della criminalità organizzata.
 

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      Le modifiche agli articoli del citato testo unico, e in particolare all'articolo 144, permetterebbero di impegnare quali componenti della commissione straordinaria nominata con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143, oltre ai funzionari dello Stato e ai magistrati della giurisdizione ordinaria e amministrativa, anche gli ufficiali appartenenti alle Forze armate, in servizio o in quiescenza, nonché i magistrati della giurisdizione militare in quiescenza. Inoltre, nei casi in cui la situazione territoriale non permetta il reperimento delle necessarie risorse umane anche ricorrendo a queste ulteriori categorie professionali di impiegati dello Stato, su proposta del Ministro dell'interno, previa indicazione del prefetto, potranno essere nominati componenti della commissione straordinaria laureati in materie giuridiche ed economiche, esperti nell'amministrazione o con spiccate capacità nella gestione degli enti locali. A questi ultimi, che non potranno essere in numero maggiore a due per ogni commissione, né potranno assumere l'incarico di presidente della stessa, sarà riconosciuto un compenso economico mensile pari a quello dell'area D, posizione economica D 3, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle regioni e degli enti locali.
      Va precisato che la proposta di legge non comporta nuovi oneri a carico dello Stato. Infatti, il costo degli emolumenti spettanti ai membri della commissione, come già statuito dalla normativa vigente in materia, resta, comunque, a carico dell'ente commissariato. Si potrebbe così ottenere una maggiore disponibilità di risorse umane da impegnare nella incessante lotta ai fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata negli enti locali.
      La seconda modifica proposta, riportata all'articolo 2, riguarda la possibilità per il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria per la gestione dell'ente locale, di provvedere alle procedure di mobilità e, nei casi più gravi, al licenziamento del dipendente.
      In conclusione, si raccomanda il sollecito avvio del dibattito sulla presente proposta di legge al fine di assicurare continuità alla necessaria azione di ripristino della legalità negli enti locali ove si sono verificati, e ancora si verificano, attività invasive della criminalità organizzata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 144, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «funzionari dello Stato» sono inserite le seguenti: «o ufficiali delle Forze armate» e dopo le parole: «magistrati della giurisdizione ordinaria» sono inserite le seguenti: «, militare».
      2. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Su proposta del Ministro dell'interno, nei casi in cui la situazione territoriale non permette il reperimento delle necessarie risorse umane anche ricorrendo alle categorie professionali di impiegati dello Stato di cui al presente comma, due dei tre membri costituenti la commissione straordinaria possono essere nominati, previa indicazione del prefetto, tra laureati in materie giuridiche ed economiche esperti nell'amministrazione e nella gestione degli enti locali. A questi ultimi, che in nessun caso possono ricoprire l'incarico di presidente della commissione, è riconosciuto un compenso mensile pari a quello spettante al personale dell'area D, posizione economica D 3, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle regioni e degli enti locali».

Art. 2.

      1. All'articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Quando in relazione alle situazioni indicate al comma 1 dell'articolo 143

 

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sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti in materia, l'applicazione della procedura di mobilità per i dipendenti e, nei casi più gravi, il licenziamento del dipendente stesso».


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