Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 363

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 363



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per il rilancio del settore turistico

Presentata il 3 maggio 2006


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Il comparto del turismo rappresenta una tra le principali fonti di lavoro e di reddito per il nostro Paese, garantisce infatti il 12,5 per cento degli occupati e contribuisce a formare il 12 per cento del nostro prodotto interno lordo. D'altra parte una serie di concause ha fatto retrocedere l'Italia, dagli anni '80 ad oggi, dal primo al quarto posto nella classifica delle principali nazioni a vocazione turistica.
      Tra le più importanti ragioni di questa graduale perdita di competitività possiamo, in sintesi, annoverare i seguenti fattori di debolezza:

          a) limitatezza strutturale e dimensionale degli operatori italiani;

          b) maggiore aggressività dei concorrenti internazionali rispetto al passato;

          c) scarsa propensione alla modernizzazione dell'offerta turistica nazionale in funzione delle mutate caratteristiche della domanda mondiale;

          d) carenza del sistema infrastrutturale e dei trasporti;

          e) mancato raggiungimento della necessaria massa critica della maggioranza dei poli turistici italiani;

          f) prezzi non concorrenziali delle strutture ricettive italiane in rapporto all'offerta dei concorrenti internazionali;

          g) carenze evidenti nelle politiche di promozione, marketing e vendita del brand turistico italiano nei principali mercati internazionali;

          h) eccessiva «stagionalità» dell'offerta.

      In questo difficoltoso contesto, che affonda le radici delle proprie debolezze lontano nel tempo, il Governo Berlusconi ha

 

Pag. 2

intrapreso numerose azioni per arrestare la perdita delle quote di mercato e per consentire all'Italia di riconquistare una posizione di eccellenza nell'ambito del mercato del turismo internazionale. Tra le principali iniziative governative vanno senz'altro evidenziate la progettazione e la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, la cui funzionalità è vitale per lo sviluppo del settore in esame. Con il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sulla competitività, si è voluto inoltre dare impulso al comparto turistico attraverso una serie di misure volte a promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale così da poterla utilmente contrapporre ai più agguerriti competitori internazionali, evitando che la promozione turistica effettuata su base regionale finisse per parcellizzarsi, cedendo in termini di efficacia fattiva.
      Per tali ragioni si è sentita l'esigenza di questa nuova iniziativa legislativa che affronti con incisività ed efficacia i principali nodi che ostacolano lo sviluppo del turismo italiano.
      La proposta di legge è così articolata.
      L'articolo 1 prevede una forma di incentivazione dell'elaborazione di progetti regionali di promozione turistica finalizzati ad attrarre nuovi flussi di turisti dall'estero; a tale fine i progetti migliori presentati dalle singole regioni, nell'ambito delle proprie competenze, beneficeranno di contributi speciali da parte dello Stato.
      L'articolo 2 è diretto a incrementare i finanziamenti per la realizzazione del progetto denominato «Choose Italy (scegli l'Italia)» elaborato in collaborazione fra Governo, regioni ed enti locali e diretto a rafforzare il «brand Italia», comunicando l'inestimabile ricchezza artistica, paesaggistica e culturale del nostro territorio e rafforzando l'efficacia delle comunicazioni verso i potenziali visitatori di tutto il mondo.
      L'articolo 3 integra le funzioni ed i compiti del Comitato nazionale per il turismo istituito dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 35 del 2005. In particolare il Comitato dovrà favorire una maggiore coesione dei diversi soggetti istituzionali che si occupano di turismo, promuovere intese e aggregazioni tra operatori del settore turistico al fine di raggiungere dimensioni adeguate alla competizione internazionale nel settore e ridefinire l'offerta turistica nazionale per adeguarla ai crescenti standard della domanda mondiale. Attenzione è inoltre riservata alla «destagionalizzazione» dell'offerta nazionale, oggi troppo vincolata a circoscritti periodi dell'anno.
      L'articolo 4 ridefinisce il ruolo dell'Agenzia nazionale del turismo, cioè dell'ex Ente nazionale del turismo, recentemente trasformato dal citato decreto-legge n. 35 del 2005, conferendo a tale Agenzia la missione di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale così da svolgere un ruolo di sintesi e di coordinamento su base volontaristica dell'azione che le regioni svolgono per la promozione turistica all'estero.
      L'articolo 5 incide su uno dei principali fattori di debolezza del nostro settore turistico e cioè sui maggiori costi che sono all'origine di molte difficoltà di mercato. Con questa norma si procede a uno sgravio degli oneri sociali nel settore turistico alberghiero del 50 per cento nelle aree dell'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e in misura minore, cioè nei limiti consentiti dalla regola de minimis, nelle altre regioni del Paese. In questo modo si intende rendere, con effetto immediato, più competitive le nostre imprese alberghiere nell'ambito della concorrenza internazionale.
      L'articolo 6 detta norme sulla copertura finanziaria dell'iniziativa legislativa.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Progetti regionali di promozione turistica).

      1. Nell'ambito della valorizzazione dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni elaborano ogni anno progetti di valorizzazione turistica, in ambito regionale o interregionale, finalizzati soprattutto ad accrescere l'afflusso di turisti dall'estero. Tali progetti possono accedere a finanziamenti straordinari da parte di un apposito fondo speciale costituito presso il Ministero delle attività produttive dell'importo di 20 milioni di euro per il 2006 e che, per gli anni successivi, è quantificato in sede di legge finanziaria.
      2. Il Ministro delle attività produttive, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per la ripartizione di tale fondo il cui obiettivo strategico è l'attrazione di nuovi flussi turistici dall'estero.
      3. Il Ministro delle attività produttive provvede annualmente alla ripartizione dei fondi di cui al presente articolo applicando i criteri di cui al comma 2.

Art. 2.
(Promozione del mercato Italia nel turismo).

      1. Per potenziare e accelerare la realizzazione del progetto denominato «Choose Italy (scegli l'Italia)» è autorizzata la spesa aggiuntiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 

Pag. 4


      2. Il progetto Choose Italy deve essere orientato alla valorizzazione del marchio Italia nell'ambito del turismo internazionale ed a valorizzare l'offerta turistica italiana, favorendone l'agevole conoscenza per tutti i potenziali visitatori.

Art. 3.
(Compiti del Comitato nazionale per il turismo).

      1. Il Comitato nazionale per il turismo, istituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, oltre a svolgere i compiti fissati dal citato decreto-legge provvede a:

          a) favorire una maggiore coesione politico-operativa dei diversi soggetti istituzionali che si occupano di turismo;

          b) promuovere il miglioramento del sistema delle infrastrutture e la qualità dei servizi connessi al turismo, attraverso le opportune intese con i soggetti istituzionali competenti;

          c) definire accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con i maggiori operatori nazionali e comunitari nel campo dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi per favorire sistemi di trasporto a costi contenuti a sostegno di flussi turistici di rilevante dimensione;

          d) promuovere intese e aggregazioni tra operatori nazionali del turismo, in particolare tra agenzie di viaggio, per raggiungere dimensioni adeguate ai fini della competizione internazionale in campo turistico;

          e) ridefinire l'offerta turistica nazionale per adeguarla ai crescenti livelli qualitativi richiesti dalla domanda interna ed estera, favorendo, anche attraverso processi di aggregazione, la crescita di operatori di dimensioni tali da essere in

 

Pag. 5

condizione di competere efficacemente sul mercato turistico mondiale;

          f) favorire accordi tra imprenditori del settore turistico per consentire una destagionalizzazione dei flussi turistici sia di provenienza interna, sia di provenienza estera, al fine di ottimizzare l'utilizzazione nell'arco dell'anno delle strutture ricettive.

Art. 4.
(Ruolo dell'Agenzia nazionale del turismo).

      1. L'Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale, deve svolgere un ruolo di sintesi e di coordinamento, su base volontaristica, dell'azione che le regioni, nell'ambito delle loro competenze, svolgono per la promozione turistica regionale all'estero.
      2. Al fine di rendere più efficace l'impiego di risorse pubbliche nella promozione turistica all'estero, l'Agenzia nazionale del turismo promuove intese con le regioni per realizzare azioni di promozione turistica all'estero su base nazionale o interregionale.

Art. 5.
(Riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro delle imprese alberghiere).

      1. Alle imprese turistiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, operanti nel settore delle attività ricettive, come definite ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), numero 1), dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome in materia di armonizzazione, valorizzazione e sviluppo del sistema turistico, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, è

 

Pag. 6

concesso uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.
      2. Lo sgravio previsto dal comma 1 è pari al 50 per cento dei contributi dovuti per ciascun lavoratore nelle aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e successive modificazioni. Nelle altre aree lo sgravio è concesso nella misura massima prevista per gli aiuti a finalità regionale, di cui alla regola «de minimis» prevista dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
      3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2006 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006 -2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 30 milioni di euro nel 2006 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

 

Pag. 7

2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su