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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1559 |
«1. I partecipanti riconoscono che gli ambienti montani non devono essere qualificati soltanto come aree svantaggiate, poiché essi si presentano anche come una notevole fonte di risorse per il territorio dell'Unione, soprattutto nei settori delle acque, delle foreste, dell'agricoltura, del paesaggio, del turismo, della biodiversità, delle tradizioni culturali, dei prodotti tipici;
2. I partecipanti ritengono che la valorizzazione delle zone montane, incluse le aree protette, può contribuire in modo efficace a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, a proteggere la salute dell'uomo, nonché ad assicurare la gestione sostenibile delle risorse naturali, così come previsto dall'articolo III-129 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa;
3. I partecipanti riconoscono che il rafforzamento dei vantaggi economici delle zone montane meno favorite può potenziare l'accesso ai servizi per la persona, la famiglia e le aziende;
4. I partecipanti ritengono che il principio della sussidiarietà, così come riaffermato nell'articolo I-9 del Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, impone di potenziare il dialogo e la partecipazione delle comunità locali, al pari degli abitanti delle zone di montagna, all'elaborazione ed alla gestione delle politiche dell'Unione europea inerenti all'argomento;
5. I partecipanti riconoscono che gli svantaggi di natura geografica e la maggiore difficoltà di accesso alle infrastrutture e ai servizi, che caratterizzano le zone montane, incidono sensibilmente sul fenomeno di un graduale spopolamento di alcune parti di questi territori. Queste aree, invece, devono preservare e potenziare il loro patrimonio di culture e di tradizioni;
6. I partecipanti raccomandano che, nello spirito di una sempre più concreta attuazione sul territorio del principio di sussidiarietà, vengano potenziati i rapporti oggi esistenti tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli organismi locali rappresentativi delle comunità di montagna;
7. I partecipanti concordano sulla opportunità che l'Unione elabori iniziative idonee ad accrescere il livello di sviluppo delle zone montane, preservando comunque le aree protette;
8. I partecipanti raccomandano che vengano individuati interventi per valorizzare le risorse specificamente connesse alle zone montane, quali l'acqua, le foreste, l'agricoltura, il paesaggio, il turismo, la biodiversità, le tradizioni culturali, la tutela dei prodotti tipici;
9. I partecipanti concordano sul fatto che, attraverso la protezione e la valorizzazione delle zone montane, si possa contribuire
10. I partecipanti raccomandano che l'Unione e i Paesi membri, attraverso la riduzione degli svantaggi che caratterizzano le zone montane ed il sostegno alle loro potenzialità, possano contribuire ad attenuare il fenomeno attuale di un progressivo spopolamento di alcune parti delle zone montane».
Sulla base di queste premesse, occorre modificare qualcosa rispetto alla filosofia del passato: è necessario cioè prevedere delle griglie che consentano di indirizzare gli interventi e le agevolazioni verso le aree più disagiate e con una più elevata potenzialità di sviluppo, in modo da evitare che una serie di interventi a pioggia possa ricadere su territori non propriamente bisognosi di sostegno.
In quest'ottica, con il presente provvedimento:
a) si riafferma il valore della montagna, anche nel contesto europeo, e si dettano disposizioni che sono riferibili alla competenza esclusiva (o concorrente) dello Stato (articolo 1);
b) viene introdotta la nuova categoria dei comuni ad alta specificità montana (articolo 2, comma 1), che rappresenta le aree di montagna più suscettibili di sviluppo, sulle quali occorre canalizzare la maggior parte degli interventi. Questi comuni, che secondo la citata ricerca del CENSIS sono circa un quarto dei comuni montani (1.350), vengono individuati attraverso una serie di parametri non soltanto altimetrici ed economici, ma anche riferibili alla situazione di degrado ambientale, all'indice di spopolamento, al reddito pro capite dei residenti; a questi comuni viene riservata l'assegnazione di una quota del Fondo nazionale per la montagna non inferiore al 10 per cento dello stanziamento annuale (articolo 3);
c) viene introdotto un nuovo strumento di programmazione degli interventi da effettuare nelle zone montane, il Piano nazionale delle aree montane, approvato con valenza triennale dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti. Questo strumento appare indispensabile per assicurare l'omogeneità e il coordinamento dei vari interventi da predisporre in favore delle diverse zone montane (articolo 4);
d) viene prevista la possibilità di approvare singoli progetti speciali in favore della montagna, di valenza interregionale e con particolare riferimento alle aree comprensive di comuni ad alta specificità montana. Anche questo è uno strumento innovativo, che dovrebbe consentire la predisposizione di interventi mirati su macroaree montane, perseguendo obiettivi legati alla sicurezza ambientale, al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, all'uso sostenibile delle risorse idriche, alla tutela e alla conservazione del patrimonio artistico e monumentale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni locali delle popolazioni montane (articolo 7);
e) vengono notevolmente potenziati il ruolo e le funzioni dell'Osservatorio per la montagna, che curerà la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a
f) in seno all'Osservatorio viene prevista la creazione di uno speciale organismo consultivo, denominato «Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna», al fine di acquisire pareri e suggerimenti sulle iniziative che possano implementare la specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane (articolo 5, comma 4);
g) viene introdotta una disciplina organica ed esauriente dell'Istituto nazionale della montagna, già costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2003, n. 284, che ha assorbito compiti e funzioni già di competenza dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (articolo 6).
L'articolato prevede, poi, una serie di disposizioni con riferimento a diversi settori di intervento in favore, per la maggior parte, dei comuni ad alta specificità montana, che sono quelli più meritevoli di sostegno. La proposta di legge, tuttavia, non intende dettare norme in tutti i settori che possono interessare le zone montane, poiché occorrerebbero rilevanti stanziamenti sul piano finanziario che oggi non sono consentiti alla luce della particolare situazione economica del Paese.
Si tratta, evidentemente, di una gamma di disposizioni normative assai articolata, che attraversa settori differenziati della nostra legislazione. Ma questa conseguenza, a ben considerare, è inevitabile in quanto la montagna in sé non è una materia unica ed omogenea, bensì raccoglie e contiene profili che di volta in volta sono riferibili a materie diverse. La stessa legge n. 97 del 1994 si era dovuta occupare di molti degli aspetti sui quali oggi ritorna la presente proposta di legge; ciò che interessa sottolineare è il fatto che non viene intaccato nessun ambito attribuito alla competenza regionale esclusiva, così come definita dal novellato articolo 117 della Costituzione. Ciò vuol dire, altresì, che ciascuna regione, nell'esercizio di siffatte competenze residuali, potrà dettare proprie norme che abbiano ad oggetto i territori montani, rispettando ovviamente il dettato costituzionale dell'articolo 44 e integrando i contenuti della legislazione statale.
Analisi dell'articolato.
Articolo 1 - Il primo articolo della presente proposta di legge sancisce che la tutela e la valorizzazione delle aree montane costituiscono un obiettivo prioritario della politica di sviluppo nazionale, cui concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.
Il comma 2 dell'articolo in questione indica gli obiettivi da conseguire e le finalità di carattere generale che giustificano oggi un nuovo intervento del legislatore. Si tratta di sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all'invecchiamento della popolazione, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, nonché di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
Al comma 4 è stata prevista espressamente la salvaguardia delle potestà legislative attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, chiamate ad applicare la nuova legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Infine si prevede, al comma 5, che in seno all'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità
a) il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, predisponga un piano dei servizi dell'ufficio del territorio e degli uffici tributari delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa e nel quadro delle attività di decentramento già in atto, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta l'agevole accesso;
b) il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa, vigili affinché il fornitore del servizio universale postale, nell'ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane;
c) nei comuni montani, di intesa tra gli enti interessati, possano essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Articolo 14 - La disposizione si occupa di alcuni interventi in materia di associazionismo sociale nell'ambito dei comuni ad alta specificità montana. In primo luogo, si prevede che tra i compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale per il volontariato, istituito dall'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, vi sia anche quello di approvare progetti sperimentali per la realizzazione di interventi nei predetti comuni; si prevede poi che una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali, di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 266 del 1991, sia vincolata alla creazione di centri di servizi e al finanziamento di interventi infrastrutturali nei comuni ad alta specificità montana.
Da ultimo, la disposizione prevede che tra le finalità del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inclusa la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
Articolo 15 - In materia di comunicazione, la norma prevede anzitutto la trasmissione, da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nell'ambito del contratto di servizio, di appositi programmi radiotelevisivi per gli utenti che risiedono nei comuni ad alta specificità montana.
a) la predisposizione di un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane e con particolare riferimento a quelle ad alta specificità montana. Il progetto è approvato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la realizzazione del progetto viene stanziata un'apposita quota del Fondo sanitario nazionale;
b) la determinazione annuale di una quota del Fondo perequativo nazionale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da destinare al potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane. Di detta quota dovrà tenersi conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) la individuazione, nella fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, di appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle aziende operanti nei comuni ad alta specificità montana;
d) la valutazione del servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie operanti nelle zone montane ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Infine, il Ministro dell'università e della ricerca può riservare annualmente degli assegni di studio a favore di giovani laureati che si iscrivono a scuole di specializzazione, a condizione che si impegnino ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nell'ambito di strutture sanitarie ubicate nelle zone montane.
Articolo 20 - Questa disposizione introduce la prima di una serie di agevolazioni fiscali destinate a favorire determinate attività svolte nei comuni ad alta specificità montana.
Si prevede che il riutilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori montani ad alta marginalità, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Inoltre, si prevede la gratuità della captazione e dell'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali.
Articolo 21 - Le agevolazioni previste in questa disposizione riguardano il settore del turismo.
Per quanto concerne in particolare l'attività agrituristica, la norma riproduce, con le opportune modificazioni, il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 97 del 1994, il quale stabilisce che le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, esercitata nei territori montani, sono equiparate alle costruzioni rurali previste all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Inoltre, si attribuisce priorità nell'assegnazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 135 del 2001, alle istanze relative a pacchetti di vacanza incentrati nell'ambito dei territori montani.
Per gli anni 2006-2008, le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.
Articolo 22 - Questa disposizione prevede l'introduzione delle seguenti agevolazioni fiscali per impianti di risalita, teleferiche e palorci:
a) l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni, è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto;
b) i comuni ad alta specificità montana non sono soggetti al pagamento di un canone annuo per gli attraversamenti aerei dei corsi d'acqua e di una cauzione per l'occupazione di terreni demaniali.
Articolo 23 - Con questa disposizione si assegna un contributo straordinario per gli anni 2006, 2007 e 2008 a favore della Fondazione italiana per la montagna costituita
Oneri finanziari.
Il provvedimento contiene una serie di misure, in gran parte ordinamentali, dirette a promuovere lo sviluppo della montagna, con particolare riguardo alle aree più svantaggiate. Esso, pertanto, salvo che per alcune disposizioni modificative della legge n. 94 del 1997, ha carattere aggiuntivo rispetto a questa, che si è dimostrata una legge utile.
Sul piano finanziario, la presente proposta di legge utilizza le disponibilità del Fondo nazionale per la montagna, attraverso l'introduzione di specifiche riserve, al fine di meglio mirare gli interventi di sostegno ai comuni montani più marginali, o utilizza quota parte del Fondo speciale di parte corrente, previsto nella tabella A della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) nell'ambito dell'accantonamento del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Nel capo I non comportano una spesa aggiuntiva i primi quattro articoli tenuto conto del fatto che l'articolo 3 si limita ad apportare alcune modifiche alle modalità di funzionamento del Fondo nazionale per la montagna, istituito dall'articolo 2 della legge n. 94 del 1997.
L'articolo 5 stabilisce espressamente che la nomina e la partecipazione dei componenti dell'Osservatorio, già istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, non può comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (comma 7). Pertanto l'onere si riduce ai tre esperti di cui al comma 8 e può essere calcolato in 60 mila euro annui, considerate la professionalità e la specifica esperienza necessarie per tale incarico. Per quanto concerne le spese per il funzionamento dell'Osservatorio si fa presente che le stesse rientrano nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri presso la quale detto organismo già operava ai sensi del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Non vi saranno pertanto ulteriori spese di funzionamento a carico del bilancio dello Stato. La Presidenza del Consiglio dei ministri farà fronte alle predette spese con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
L'articolo 6 assegna all'Istituto nazionale della montagna, passato sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo annuo di 500.000
1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale.
2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e di contenere la tendenza all'invecchiamento, di promuovere e di valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei princìpi di tutela ambientale e di difesa del suolo.
3. Tranne che sia diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni ad alta specificità montana, come definiti nell'articolo 2. Esse si applicano anche a quelli compresi nei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
5. Nell'ambito dell'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le azioni dirette
1. Fatte salve le competenze legislative regionali, agli effetti della presente legge per comune ad alta specificità montana si intende il comune montano che per le particolari situazioni oggettive di svantaggio e per le rilevanti potenzialità di sviluppo è individuato e riconosciuto come tale in conformità ai criteri indicati al comma 3.
2. Al fine di garantire l'uniformità nella classificazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce con proprio decreto le modalità di individuazione e i criteri di selezione dei comuni e delle frazioni di comune ad alta specificità montana e l'applicabilità di eventuali deroghe nella classificazione.
3. I criteri per l'individuazione dei comuni ad alta specificità montana devono tenere conto della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del tasso di disoccupazione, della pendenza dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale, della distanza dal capoluogo di provincia, delle presenze turistiche, dell'oggettivo svantaggio di entità amministrative poste in aree di confine o in contiguità con il territorio di regioni o di province autonome, delle attività produttive extra-agricole, dell'altitudine del capoluogo del comune.
4. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ai sensi dei commi 2 e 3, entro quattro mesi
1. Le risorse già attribuite al Fondo nazionale per la montagna, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, confluiscono nel Fondo nazionale per gli interventi nelle aree montane, di seguito denominato «Fondo», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici di rilevanza nazionale ed è iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme provenienti dagli enti pubblici di rilevanza nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
1. Il CIPE, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dello sviluppo
1. Presso il Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio per la montagna, di seguito denominato «Osservatorio», istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2000, promuove la conoscenza dei territori montani nonché l'elaborazione e la diffusione di progetti finalizzati allo sviluppo integrato e sostenibile delle aree di montagna.
2. L'Osservatorio cura in particolare:
a) la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;
b) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei
c) la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane;
d) la promozione di progetti di sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane;
e) l'avvio delle procedure di raccolta e diffusione delle migliori pratiche;
f) la promozione di ricerche e di progetti relativi: alla gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale; alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; al miglioramento delle coltivazioni tradizionali; allo sviluppo della pastorizia; allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile.
3. L'Osservatorio collabora con il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito con delibera CIPE 13 aprile 1994, di cui al comunicato CIPE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli osservatori regionali per la montagna. L'Osservatorio può altresì essere consultato da chiunque vi abbia interesse sulle problematiche afferenti la montagna.
4. Nell'ambito dell'Osservatorio, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, di carattere legislativo e progettuale, riguardanti l'implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
5. Con decreti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
a) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali o, in sua vece, il Capo del Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
b) un rappresentante designato dalla Conferenza unificata;
c) il presidente della Commissione nazionale per le pari opportunità;
d) il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM);
e) il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
f) il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
g) il presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FEDERBIM);
h) il presidente dell'Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
l) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) il presidente e due rappresentanti del Club alpino italiano (CAI);
n) il presidente dell'Associazione nazionale alpini (ANA);
o) il presidente della Federazione italiana sport invernali (FISI);
p) il presidente dell'associazione per la valorizzazione degli alpeggi;
q) un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
r) un rappresentante del Ministro dell'università e della ricerca;
s) un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
t) un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze;
u) un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali;
v) un rappresentante del Ministro della salute;
z) un rappresentante del Ministro delle comunicazioni;
aa) un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico;
bb) un rappresentante del Ministro dell'interno;
cc) un rappresentante del Ministro della difesa;
dd) un rappresentante del Ministro degli affari esteri;
ee) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;
ff) un rappresentante del Ministro per i diritti e le pari opportunità;
gg) un rappresentante del Comitato tecnico interministeriale per la montagna;
hh) un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
7. I componenti dell'Osservatorio possono essere sostituiti da loro delegati e alle sedute possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e di organismi pubblici e privati. La nomina e la partecipazione dei componenti dell'Osservatorio sono attuate nell'ambito delle attività istituzionali dell'amministrazione o degli enti
1. L'Istituto nazionale della montagna, di seguito denominato «Istituto», costituito ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Oltre a tali compiti, esso esercita funzioni di servizio e di supporto scientifico per l'individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze ad esso attribuite dalla presente legge.
2. L'Istituto in particolare:
a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all'estero riguardanti il settore montano;
b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all'uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;
c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario e internazionale;
d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l'erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.
3. Presso l'Istituto è costituita la banca-dati della montagna.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, sono previsti gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell'Istituto e le modalità di funzionamento.
5. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'università e della ricerca.
6. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato dal fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.
1. In attuazione degli obiettivi prefissati dal Piano possono essere presentati, anche su iniziativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri enti pubblici e di associazioni senza scopo di lucro, progetti speciali per la montagna che prevedono un complesso di interventi mirati, organici e coordinati, di
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle comunità montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela e alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefìci previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvo-pastorali interessate
1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria della pubblica amministrazione.
3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali possono essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Tali sportelli possono fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
1. All'articolo 27, sesto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: «commerciale» è inserita la seguente: «, agricolo».
1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta almeno per il 50 per cento da donne.
1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano dei servizi dell'ufficio del territorio e degli uffici tributari delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa, e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta l'agevole accesso.
2. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolamentazione del settore postale ai sensi della normativa vigente, vigila affinché il fornitore del
1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nei comuni ad alta specificità montana»;
b) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo ai comuni ad alta specificità montana».
2. La stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può essere finanziata a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana, nell'ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere previsti appositi programmi radiotelevisivi.
2. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo codice. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e a piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro tributo statale.
1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
2. Per l'affidamento dei lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità
1. Al fine di agevolare la viabilità e la mobilità in montagna e tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, per l'anno 2006 una quota del 10 per cento del Fondo di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è destinata alla progettazione di opere di viabilità e di mobilità nei territori montani.
1. Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ubicate nei comuni ad alta specificità montana, sono consentite deroghe
1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un progetto per lo sviluppo dei servizi di telemedicina destinato alle aree montane con particolare riferimento alle aree ad alta specificità montana. Il progetto è approvato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento del progetto è definito nell'ambito dell'intesa con la citata Conferenza relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali si tiene adeguato conto della necessità di potenziamento dei servizi sanitari nelle aree montane.
3. Negli atti relativi alla fissazione dei criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali (ASL), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano appositi parametri per incrementare la quota capitaria spettante alle ASL operanti nei comuni ad alta specificità montana.
4. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito delle strutture sanitarie operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis,
1. L'utilizzo di materiale inerte proveniente da lavorazioni di cava, da fanghi di segagione di materiali di cava o comunque da lavori di scavo, per la costruzione di opere pubbliche o per il recupero di aree ad alto degrado ambientale nei territori ad alta specificità montana, non costituisce cessione ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di attuazione del comma 1.
3. La captazione e l'utilizzo delle sorgenti naturali d'acqua da parte di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale, per scopi domestici o aziendali, sono gratuiti.
1. Le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e le relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono equiparate alle costruzioni rurali previste all'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è sostituito dal seguente: «Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito dei territori montani».
3. Per gli anni 2006-2008 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.
1. L'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio utilizzato dalle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone nei comuni montani è ridotta di 51,65 euro per ogni 1.000 litri di prodotto.
1. Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione italiana per la montagna, concernenti lo sviluppo dei territori e dell'economia di montagna, è attribuito alla stessa Fondazione un contributo straordinario di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, sentiti l'Osservatorio, la Conferenza unificata e il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna, con particolare riferimento all'attuazione della presente legge e al quadro delle risorse da destinare al settore da parte dello Stato, su fondi propri o derivanti da programmi comunitari, al fine di conseguire gli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
1. L'articolo 9 e il comma 4 dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono abrogati.
1. Agli oneri, ivi comprese le minori entrate, derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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