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PDL 1659

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1659



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TENAGLIA

Disposizioni per l'adeguamento economico e normativo dei trattamenti pensionistici di guerra e dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra

Presentata il 19 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - I grandi invalidi di guerra portatori di gravissime menomazioni (ciechi biamputati, amputati dei quattro arti), ad oltre sessanta anni dalla fine della guerra, chiedono al Governo e al Parlamento di intervenire per risolvere i loro impellenti problemi, in quanto la legislazione vigente si rivela assai carente, prevedendo il risarcimento soltanto per due superinvalidità anche quando il soggetto è affetto da tre o più infermità. Tale situazione è determinata dalla formulazione della tabella F annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, nella quale sono contemplate soltanto due superinvalidità. Ad esempio, se il soggetto è affetto da cecità assoluta, amputazione degli arti superiori e sordità bilaterale, quest'ultima menomazione non è oggetto di risarcimento.
      In questi soggetti, a seguito delle mutilazioni subite a causa della guerra, con il tempo sono sopraggiunte altre infermità quali disturbi nervosi, artrosi, osteoporosi, disturbi cardiocircolatori, disturbi all'apparato digerente e del ricambio, sordità bilaterale e molte altre ancora, le quali, pur essendo riconosciute, non sono risarcite.
      Preso atto di tale situazione e della necessità improcrastinabile di porvi rimedio, con la presente proposta di legge si prevede:

          1) la modifica alla tabella E, lettera e), annessa al testo unico, al fine di garantire che il relativo trattamento economico sia esteso anche ai casi di menomazione all'apparato uditivo di oltre l'80 per cento qualora si accompagni alla perdita anatomica di ambedue gli occhi e

 

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delle mani, o alla perdita anatomica dei quattro arti insieme, in quanto vicariante;

          2) il raddoppio dell'indennità di accompagnamento aggiuntiva di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, limitatamente ai soggetti affetti da cecità bilaterale con l'amputazione delle due mani o dei due piedi, oppure dall'amputazione dei quattro arti insieme o privi della funzione dei quattro arti quando si aggiunge una terza infermità contemplata nella tabella A, annessa al testo unico;

          3) la modifica al primo capoverso della tabella F annessa al testo unico, sostituendo le parole: «Per due superinvalidità» con le seguenti: «Ciascuna super invalidità»;

          4) la classificazione nella tabella E, lettera h), annessa al testo unico, delle seguenti infermità: disturbi nervosi con carattere depressivo, osteoporosi e artrosi grave, disturbi dell'apparato digerente e del ricambio, disturbi cardiocircolatori, qualora vadano ad aggiungersi a due superinvalidità contemplate nella medesima tabella E;

          5) la reversibilità dell'assegno per cumulo di infermità, contemplato dalla tabella F annessa al testo unico, per le vedove dei grandi invalidi affetti da cecità bilaterale con amputazione degli arti superiori o inferiori o dei quattro arti insieme, nella misura del 50 per cento.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica dell'assegno per cumulo di infermità).

      1. Al primo capoverso della tabella F annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», le parole: «Per due superinvalidità contemplate» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuna superinvalidità contemplata».
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tabella F-1 annessa al testo unico, e successive modificazioni, non si applica ai grandi invalidi di guerra.

Art. 2.
(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per i grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è inserito il seguente:

      «1-bis. Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da un'altra invalidità contemplata ai numeri 1) e 2) della lettera a-bis) della tabella E annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, quando sussiste una terza infermità ascrivibile alla tabella A annessa al medesimo testo unico, e successive modificazioni, l'indennità di

 

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accompagnamento aggiuntiva viene concessa in misura doppia a quella stabilita dalla citata tabella E».

Art. 3.
(Trattamento economico per le vedove dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme).

      1. All'articolo 38 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti motivazioni:

          a) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

      «1. Alle vedove dei grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente, accompagnata dalla perdita delle due mani o dei due piedi, o affetti dall'amputazione dei quattro arti insieme, spetta, altresì, la reversibilità del 50 per cento dei cumuli di cui alla tabella F dei quali era in godimento il dante causa»;

          b) al quinto comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quarto e quinto»;

          c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle vedove dei grandi invalidi di guerra plurimenomati».

Art. 4.
(Modifiche alla tabella E annessa al testo unico).

      1. Alla tabella E annessa al testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis. Sordità bilaterale di oltre l'80 per cento quando si aggiunge a due superinvalidità già ascritte alla lettera a), numero 1), ed alla lettera a-bis) numero 1,

 

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la perdita anatomica di ambedue gli occhi e delle due mani in quanto vicariante»;

          b) alla lettera h) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «5-bis. Disturbi nervosi a tinta depressiva, osteoporosi e artrosi alla colonna vertebrale, ipertiroidismo, disturbi all'apparato digerente con infiammazione del colon, varici, disturbi cardiocircolatori, qualora ciascuna di tali infermità vada ad aggiungersi ad altre due superinvalidità già ascritte alla presente tabella».

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie e di attuazione).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 450.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. I miglioramenti economici previsti dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1o gennaio 2007 dalle competenti direzioni provinciali che hanno in carica la partita di pensione del grande invalido.
      4. Ai miglioramenti economici previsti dalla presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
    
    


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