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PDL 1762

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1762



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali

Presentato il 4 ottobre 2006


      

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Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge in esame si suddivide in sei articoli contenenti cinque deleghe legislative volte a realizzare un generale riordino delle disposizioni tributarie statali.
      In particolare, l'articolo 1 demanda al Governo l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti al riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e ad apportare modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
      Nell'attuazione della delega il Governo si atterrà a princìpi aventi quali finalità: la natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'aliquota unica non superiore al 20 per cento e con la conferma delle vigenti disposizioni che prevedono esenzioni ovvero non imponibilità di redditi diversi e di capitali; il rispetto, nell'applicazione dell'aliquota unica, dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione; l'eventuale introduzione di misure compensative, anche attraverso deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli; la semplificazione delle procedure per ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari; il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, attraverso
 

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l'introduzione di tutte le modifiche necessarie e nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, nonché tra gli intermediari finanziari; l'introduzione di una adeguata disciplina transitoria volta ad escludere, con riferimento alle posizioni maturate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa, la possibilità di ingiustificati guadagni o perdite derivanti dal passaggio alla nuova disciplina.
      Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 in oggetto sono attese maggiori entrate per un importo non inferiore a 1.100 milioni di euro per l'anno 2007 e a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.
      La delega legislativa di cui all'articolo 2, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ha ad oggetto la revisione della disciplina della riscossione volontaria e coattiva, con il primario obiettivo di aumentare l'efficacia della lotta all'evasione fiscale, anche quando essa si presenta sotto forma di «evasione da riscossione».
      Nell'attuazione della delega il Governo si atterrà a princìpi aventi quali finalità: la razionalizzazione e il rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo, attraverso, tra l'altro, il riconoscimento agli agenti della riscossione del potere di concedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo; l'estensione ai terzi, di cui gli agenti della riscossione decidono di avvalersi ai fini dell'attività di riscossione coattiva, del regime fiscale agevolato attualmente riconosciuto agli agenti medesimi nell'ambito dello svolgimento della propria attività; la parziale revisione della vigente disciplina in materia di rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le tipologie di oneri derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali.
      Ulteriori princìpi cui dovrà attenersi l'esecutivo riguardano: la ridefinizione del sistema di controllo dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, prevedendo, in particolare, che i nuovi criteri di verifica dell'effettiva inesigibilità dei crediti siano individuati anche facendo riferimento al valore delle singole partite iscritte a ruolo; la semplificazione delle procedure di rimborso al contribuente delle somme oggetto di sgravio per indebito, anche attraverso la previsione del pagamento mediante accredito sul conto corrente del beneficiario; la limitazione della chiamata in giudizio dell'agente della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi effettivamente riferibili all'attività dello stesso, evitando così che il concessionario possa essere considerato legittimato passivamente in controversie che traggono origine dalla notifica di una cartella di pagamento, ma che hanno ad oggetto eccezioni relative unicamente all'operato dell'ente creditore in sede di iscrizione a ruolo.
      La delega, infine, prevede l'attribuzione a Riscossione S.p.a. di funzioni oggi spettanti all'Agenzia delle entrate in materia di gestione dei versamenti unitari con compensazione di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché del monitoraggio dei versamenti d'imposta e contributivi, ai fini del tempestivo recupero coattivo delle somme dovute e non versate spontaneamente.
      Con l'articolo 3 si delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di uno o più decreti legislativi in materia di accertamento dei tributi erariali, volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le relative disposizioni.
      I criteri direttivi cui dovrà attenersi l'esecutivo riguardano: l'armonizzazione delle regole generali e dei poteri di accertamento per tutti i tributi erariali, comprese le attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici, al fine di assicurare la coerenza con i princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), e con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; l'unificazione dei termini per l'accertamento dei tributi erariali, con la sola previsione di termini differenziati nelle ipotesi di violazioni che comportano obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
 

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n. 74, e dei termini per la richiesta di rimborso dei tributi, accessori e sanzioni non dovuti; l'armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e la revisione dei criteri di accertamento presuntivi sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva; l'armonizzazione delle diverse forme di interpello, incluso quello internazionale, e l'introduzione di una normativa generale antielusiva valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali.
      La delega, inoltre, prevede: la revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento e della sua integrabilità, ed il coordinamento con la disciplina dell'accertamento parziale e dell'adesione del contribuente; il potenziamento del sistema informativo, con l'acquisizione secondo modalità telematiche, l'armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione ed al contrasto dell'evasione e l'utilizzo delle medesime informazioni anche ai fini della corretta individuazione dell'indicatore della situazione economica del contribuente; il riordino e la razionalizzazione dei poteri di cooperazione con gli enti territoriali e previdenziali, nonché con le amministrazioni fiscali degli Stati esteri, e dello scambio di informazioni, anche in attuazione degli accordi internazionali; l'individuazione delle modalità e dei termini di ritrattabilità delle dichiarazioni; l'individuazione di specifici poteri di indagine e di accertamento in presenza dei fenomeni di frodi e l'estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento del tributo tra i soggetti che hanno concorso alla stessa.
      L'articolo 4 demanda al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di aggiornare il sistema estimativo del catasto stesso, attualmente basato sulla distinzione in categorie e classi, e allo specifico scopo di favorire un progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione ed elusione nel settore immobiliare.
      Nell'attuazione della delega il Governo si dovrà attenere a princìpi aventi quali finalità: la determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale tenendo conto di parametri, specificatamente individuati dalla norma, che si basano sulla segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare, su specifici metodi di valutazione matematico-statistica, sull'utilizzo del parametro «metro quadrato di superficie», quale unità di consistenza cui riferire gli estimi catastali, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, e sulla definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione; la derivazione dalla base patrimoniale innanzi detta di una base reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di redditività.
      Ulteriori princìpi cui dovrà attenersi l'esecutivo riguardano la rideterminazione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, soprattutto ai fini della deflazione del contenzioso, e l'articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio.
      La delega, infine, prevede, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio, l'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, da individuare anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e l'introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.
      All'articolo 5 si demanda al Governo l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative
 

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vigenti, di natura sostanziale, processuale e procedimentale, in materia di tributi statali.
      L'attuale disciplina tributaria si caratterizza per un'oggettiva decodificazione causata dalla pluralità degli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo. Di qui la necessità di armonizzare e codificare in un'unica sede le disposizioni fiscali nazionali.
      I testi unici, come qui sono stati pensati e disegnati, ordinano le disposizioni legislative sulla base di princìpi e criteri direttivi volti a: semplificare il linguaggio normativo, assicurando l'organicità e la coerenza giuridica delle disposizioni raccolte in ciascun testo unico, con l'abrogazione delle disposizioni obsolete; adeguare la normativa al dettato dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), nonché al diritto comunitario primario e derivato e alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee; uniformare la disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni, ponendo il divieto dell'applicazione analogica delle norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni; semplificare i procedimenti tributari; realizzare il coordinamento con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
      L'articolo 6 prevede che sui testi dei decreti legislativi siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Tali pareri dovranno essere resi entro trenta giorni dall'assegnazione (comma 1). Decorso inutilmente tale termine, il Governo ha facoltà di procedere in assenza dei pareri (comma 2). In ogni caso, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, sempre nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi sopra descritti e previa acquisizione dei pareri parlamentari, possono essere adottati uno o più decreti legislativi recanti interventi integrativi e correttivi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo (comma 3). Dall'attuazione della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).
 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Nell'ambito del riordino della disciplina dei redditi di natura finanziaria, è previsto un intervento normativo volto ad unificare le attuali aliquote impositive in un'unica aliquota non superiore al 20 per cento senza esclusioni. Attualmente la tassazione delle cosiddette rendite finanziarie prevede la presenza di due aliquote impositive, pari al 12,5 per cento ed al 27 per cento in relazione alla diversa tipologia di strumento finanziario.
        I principali proventi attualmente tassati al 27 per cento sono relativi ai seguenti strumenti:

            interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito;

            accettazioni bancarie;

            titoli di emittenti privati con durata inferiore ai diciotto mesi;

            obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge;

            titoli atipici.

        I principali proventi, invece, attualmente tassati al 12,5 per cento sono relativi ai seguenti strumenti:

            proventi sui titoli pubblici;

            proventi sui titoli obbligazionari o similari, emessi da banche ed imprese private con durata superiore ai diciotto mesi;

            proventi da cambiali ed altri redditi di capitale; proventi derivanti da partecipazione a fondi d'investimento e gestioni patrimoniali;

            proventi sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni azionarie non qualificate.

        Ai fini della stima degli effetti sono stati presi come base di calcolo i dati di gettito del bilancio dello Stato (ripartizione capitoli/articoli) ultimi disponibili. La scelta di partire dai dati di gettito è dovuta al fatto che questi ultimi risultano essere più completi e più recenti rispetto ad altre informazioni desumibili da altre fonti.
        Inoltre si è ritenuto opportuno utilizzare come base di riferimento per il calcolo un periodo omogeneo dal punto di vista delle normative di riferimento, in tal modo contenendo la variabilità che, soprattutto per alcuni strumenti, risulta, specie in anni passati, elevata e dovuta anche a circostanze contingenti.

 

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        Sulla base informativa così ottenuta sono state operate ulteriori correzioni per tener conto del fatto che i versamenti relativi a strumenti con differente aliquota affluiscono nei capitoli in modo indistinto. In particolare tale operazione ha riguardato i capitoli del comparto obbligazionario (in cui ad esempio affluiscono i gettiti delle obbligazioni a breve e di quelle a medio-lungo termine) e degli interessi sui depositi e conti correnti (dove affluisce anche il gettito dei buoni postali fruttiferi). Per operare le ripartizioni si è ipotizzata una proporzionalità tra la distribuzione degli stock di strumenti in mano agli operatori ed il corrispondente gettito.
      Ulteriori considerazioni, con ricorso alle medesime ipotesi e fonti informative, sono state fatte anche per individuare la distribuzione degli stock fra i settori istituzionali e le differenti categorie di percettori (soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto).
      Una volta definita la base dati sulla quale operare la simulazione e prima di effettuare i calcoli sono state compiute ulteriori valutazioni circa i possibili effetti di sostituzione tra le diverse forme di impiego all'interno del Paese.
      Per quanto riguarda la sostituzione tra diverse tipologie di attività finanziarie, si ritiene che essa non sarà rilevante dal punto di vista del gettito, data l'unificazione delle aliquote.
      Per quanto riguarda invece il possibile effetto di sostituzione tra attività finanziarie ed attività reali (immobili), lo stesso si ritiene che non sia rilevante, atteso il fatto che l'andamento crescente dei tassi di interesse rende meno incentivante la sostituzione di attività finanziarie (più remunerate) con attività reali (di cui aumenta il costo di finanziamento). Tale sostituzione, che potrebbe interessare soggetti con alto livello di reddito e di ricchezza, si ritiene sia già avvenuta negli scorsi anni (in presenza di bassi tassi d'interesse).
      Ipotizzando l'invarianza dei comportamenti degli investitori, non sono stati considerati effetti indiretti derivanti dalla sostituzione di attività finanziarie interne con attività finanziarie estere, né possibili effetti di fuoriuscita di capitali indotti dall'aumento dell'aliquota o l'effetto di possibili rimborsi anticipati. Allo stesso modo non vengono presi in considerazione i possibili effetti di spesa derivanti da un conseguente aumento dei tassi di interesse.
        Per il calcolo della stima di gettito si è considerato che il provvedimento entri in vigore il 1o luglio 2007 e che, con riferimento ai redditi che maturano nell'anno, agisca il meccanismo del pro-rata temporis.
        La stima del gettito derivante dall'introduzione del provvedimento, su base d'anno, risulta essere conforme alle indicazioni contenute nella delega tenuto conto della previsione del passaggio ad una aliquota unica al 20 per cento.
        In questa ipotesi, il saldo complessivo, derivante dall'effetto combinato dell'incremento dell'aliquota dal 12,5 per cento al 20 per cento e della riduzione dell'aliquota dal 27 per cento al 20 per cento, risulta essere non inferiore per l'anno 2007 (con decorrenza 1o luglio 2007) a 1,1 miliardi di euro ed a regime (dal 2008 in avanti) a 2 miliardi di euro annui.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega in materia di redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, con la previsione di un'unica aliquota non superiore al 20 per cento; conferma delle disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria;

          b) applicazione dell'aliquota di cui alla lettera a), nel rispetto dei princìpi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato;

          c) eventuale introduzione di misure compensative, anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

          d) semplificazione delle procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a

 

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carico degli intermediari, da realizzare in via regolamentare o con l'adozione di provvedimenti amministrativi generali;

          e) coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria nonché tra gli intermediari finanziari;

          f) introduzione di un'adeguata disciplina transitoria, volta a regolamentare il passaggio alla nuova disciplina tenendo conto, tra l'altro, dell'esigenza di evitare che possano emergere, con particolare riferimento alle posizioni esistenti alla data della sua entrata in vigore, ingiustificati guadagni o perdite e nel rispetto del principio indicato alla lettera d);

          g) possibilità di differire l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione fino a dodici mesi dalla data della loro pubblicazione;

          h) coordinamento, introducendo tutte le modifiche necessarie, della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.

      2. Dall'adozione dei decreti legislativi previsti dal presente articolo devono derivare maggiori entrate non inferiori, per l'anno 2007, a 1.100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2008, a 2.000 milioni di euro annui.

Art. 2.
(Delega in materia di riscossione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione

 

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volontaria e coattiva, al fine di potenziare l'attività di recupero delle somme non versate spontaneamente, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) razionalizzazione e rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, secondo modalità tali da consentire, tra l'altro, l'attribuzione agli agenti della riscossione del potere di concedere, direttamente o su incarico dell'ente creditore, la dilazione del pagamento delle entrate iscritte a ruolo;

          b) estensione ai soggetti terzi incaricati dagli agenti della riscossione, limitatamente agli adempimenti finalizzati allo svolgimento di tali incarichi, delle agevolazioni fiscali previste per le azioni esecutive e cautelari degli stessi agenti della riscossione e per le attività ad esse prodromiche;

          c) parziale revisione della disciplina del rimborso delle spese sostenute dagli agenti della riscossione, al fine di assicurare agli stessi il ristoro di tutte le tipologie di oneri derivanti dall'esercizio dei compiti istituzionali;

          d) introduzione di criteri di controllo dell'inesigibilità degli importi iscritti a ruolo coerenti con il nuovo sistema di riscossione nazionale e individuati anche sulla base del valore degli stessi importi;

          e) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di anticipazione, da parte degli agenti della riscossione, del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, anche con previsione del pagamento mediante accredito sul conto corrente del beneficiario;

          f) limitazione della chiamata in giudizio degli agenti della riscossione ai soli casi in cui siano eccepiti vizi dell'attività ad esso effettivamente riferibile;

          g) attribuzione a Riscossione S.p.a. di tutte o parte delle funzioni attualmente esercitate dall'Agenzia delle entrate per la gestione del sistema dei versamenti unitari con compensazione, nonché del monitoraggio

 

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dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi e del compito di effettuare interventi finalizzati al recupero delle somme non versate.

Art. 3.
(Delega in materia di accertamento).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di accertamento dei tributi erariali, volti ad armonizzare, razionalizzare e semplificare le relative disposizioni, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) armonizzazione delle regole generali e dei poteri di accertamento per tutti i tributi erariali, comprese le attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici, al fine di assicurarne la coerenza con i princìpi della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nonché con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e unificazione dei termini per l'accertamento, con la sola previsione di termini differenziati nelle ipotesi di violazioni che comportano obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dei termini per la richiesta di rimborso dei tributi, accessori e sanzioni non dovuti;

          b) individuazione di specifici poteri di indagine e di accertamento in presenza di fenomeni di frode ed estensione, in tali casi, della solidarietà nel pagamento del tributo tra i soggetti che hanno concorso alla frode stessa;

          c) armonizzazione dei diversi metodi di accertamento e revisione dei criteri di accertamento presuntivi sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva;

          d) armonizzazione delle diverse forme di interpello, incluso quello internazionale, e definizione di una normativa generale antielusiva valevole per tutti i

 

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tributi erariali, con la previsione della possibilità di disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o prevalentemente fiscali, anche mediante l'eventuale modificazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          e) revisione del principio di unicità dell'atto di accertamento, della sua integrabilità, e coordinamento con la disciplina dell'accertamento parziale e dell'adesione del contribuente;

          f) potenziamento del sistema informativo, acquisizione secondo modalità telematiche e armonizzazione delle informazioni utili alla prevenzione e contrasto dell'evasione nonché utilizzo delle stesse ai fini della corretta individuazione, anche a seguito dell'attività di controllo, dell'indicatore della situazione economica del contribuente;

          g) riordino e razionalizzazione delle attività di cooperazione con gli enti territoriali e previdenziali nonché con le amministrazioni fiscali degli Stati esteri e dello scambio di informazioni, anche in attuazione degli accordi internazionali;

          h) individuazione delle modalità e dei termini di ritrattabilità delle dichiarazioni e rapporto con la richiesta di rimborso.

Art. 4.
(Delega per la riforma del sistema

estimativo del catasto dei fabbricati).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma generale del sistema di valutazione del catasto dei fabbricati, al fine di rinnovare l'attuale sistema estimativo del catasto stesso, basato sulla distinzione in categorie e classi, e per favorire il progressivo miglioramento dei relativi livelli di perequazione, trasparenza e qualità, nonché il recupero dell'evasione

 

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ed elusione nel settore immobiliare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) determinazione degli estimi catastali su base patrimoniale attraverso:

              1) segmentazione territoriale e funzionale del mercato immobiliare;

              2) metodi di valutazione matematico-statistici;

              3) utilizzo del parametro «metro quadrato di superficie», quale unità di consistenza cui riferire gli estimi catastali per le unità immobiliari a destinazione ordinaria;

              4) definizione delle modalità e dei termini di aggiornamento del sistema di valutazione;

          b) derivazione dalla base patrimoniale di cui alla lettera a) di una base reddituale, attraverso l'applicazione di saggi di redditività;

          c) ridefinizione della composizione e delle funzioni delle commissioni censuarie provinciali e centrale, nelle loro specifiche competenze con particolare riguardo alla deflazione del contenzioso;

          d) articolazione del processo riformatore attraverso la definizione del ruolo dei comuni e dell'Agenzia del territorio nel rispetto dei princìpi sottesi alle funzioni decentrate, assicurando, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi nonché il loro coordinamento e monitoraggio;

          e) utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione per portare a conoscenza degli intestatari catastali i nuovi estimi, in aggiunta all'affissione all'albo pretorio, da individuare anche in deroga alle modalità previste dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

          f) introduzione di meccanismi volti ad assicurare una sostanziale invarianza del gettito complessivo delle imposte erariali e comunali aventi per base imponibile i valori o i redditi immobiliari derivati.

 

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Art. 5.
(Delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni;

          b) semplificazione e chiarezza del linguaggio normativo utilizzato nella redazione dei testi unici;

          c) organicità e coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni raccolte in ciascun testo unico;

          d) adeguamento della normativa vigente alle previsioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

          e) adeguamento della normativa vigente al diritto comunitario primario e derivato, nonché alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

          f) previsione del divieto dell'applicazione analogica delle norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

          g) semplificazione amministrativa degli adempimenti fiscali a carico del contribuente, ferma restando la normativa che consente di disciplinare gli adempimenti fiscali con regolamenti e atti amministrativi generali;

          h) applicazione all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione finanziaria del codice dell'amministrazione digitale,

 

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di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

          i) coordinamento con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione;

          l) abrogazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro efficacia o siano prive di contenuto normativo o siano comunque obsolete;

          m) espressa indicazione delle disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei testi unici o nei differenti termini da questi stabiliti.

Art. 6.
(Disposizioni attuative).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione.
      2. Decorso il termine di cui al comma 1, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli da 1 a 5 e con la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nonché tutte le modificazioni necessarie per il migliore coordinamento normativo.
      4. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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