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PDL 1715

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1715



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PORETTI

Disposizioni in favore dei lavoratori sordi

Presentata il 27 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, individua i sordi in coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.
      La proposta di legge che si presenta intende apportare parziali modifiche alla citata legge n. 68 del 1999, e all'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) relativo ai lavoratori sordi.
      Lo scopo della presente proposta di legge è di prevedere alcuni benefìci già riconosciuti ai lavoratori privi di vista.
      Le nuove norme consentirebbero, così, un trattamento paritario della categoria dei lavoratori sordi rispetto ad altri soggetti portatori di handicap, per i quali la normativa vigente già stabilisce trattamenti più favorevoli.
      In particolare, con le modifiche all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, si prevede che la percentuale del 5 per cento dei posti riservata ai sordi si applichi in ogni caso, indipendentemente dal numero totale dei dipendenti occupati.
      La modifica al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, invece, intende portare a «dieci anni» il beneficio di contribuzione figurativa, fino ad oggi riconosciuto per un limite massimo di cinque anni.
      Questo progetto di legge è stato elaborato dalla Rosa nel Pugno e dall'Associazione «Luca Coscioni», grazie al lavoro di Stefano Bottini, già deputato socialista e fondatore del «Gruppo sordi Rosa nel Pugno».
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere a), b), c), limitatamente alle persone non vedenti, e d),»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. I datori di lavoro pubblici e privati sono inoltre tenuti ad avere alle loro dipendenze persone sorde, come definite ai sensi dell'articolo 1, nella misura del 5 per cento dei lavoratori occupati, indipendentemente dal numero dei medesimi lavoratori occupati»;

          c) al comma 3, le parole: «l'obbligo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 2.

      1. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,

 

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nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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