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PDL 1746-novies

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1746-novies



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Interventi in materia sanitaria

Presentato il 1o ottobre 2006

(Già articoli 95, 96, 98 e 100 del disegno di legge n. 1746 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-94.

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Art. 95.
(Riunificazione delle sedi del Ministero della salute).

      1. Al fine di razionalizzare l'attività degli uffici centrali e conseguire economie di spesa, il Ministero della salute procede nel corso dell'anno 2007 al trasferimento in un'unica sede degli uffici centrali, attualmente dislocati in più edifici. Per i connessi maggiori oneri, derivanti dalle operazioni di trasloco, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 6 milioni di euro. A tale spesa si provvede mediante riassegnazione delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
      2. Al fine di razionalizzare l'attività degli uffici periferici e conseguire economie di spesa, il Ministero della salute procederà, nel triennio 2007-2009, a realizzare un programma di accorpamento in un'unica sede dei propri uffici periferici nonché dei Nuclei dei Carabinieri per la sanità ubicati nello stesso territorio; gli uffici interessati alla unificazione logistica sono individuati con decreto del Ministro della salute. Al fine di cui al presente comma gli enti preposti alla gestione dei porti, aeroporti e confini sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero della salute, a titolo gratuito, idonei locali.

Art. 96.
(Interventi in favore dell'associazione «Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo»).

      1. Allo scopo di assicurare il trasferimento dall'Italia all'estero delle attrezzature

 

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sanitarie donate nonché la tenuta dell'inventario aggiornato delle attrezzature disponibili, di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e per consentire la partecipazione alla rete del teleconsulto e della formazione a distanza di ospedali appartenenti a Stati nei quali non vi siano ospedali italiani, è autorizzata la concessione di un contributo associativo nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2007 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore dell'associazione «Alleanza degli Ospedali Italiani del Mondo».

Art. 97.

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Art. 98.
(Personale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie).

      1. In deroga all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, al fine di ottimizzare la capacità di risposta alle emergenze di sanità pubblica, il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie è autorizzato a stipulare fino a venti contratti triennali per consulenti di studi e ricerca.

      2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, per gli anni 2007, 2008 e 2009 per un importo complessivo annuo di 2 milioni di euro.

Art. 99.

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Art. 100.
(Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping).

      1. Per il potenziamento degli interventi e delle attività previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e successive modificazioni, è autorizzata la ulteriore spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Artt. 101-217.

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