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PDL 1746-quater decies

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1746-quater decies



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

Disposizioni in materia di remunerazione dei diritti di autore nel caso di prestiti delle biblioteche e discoteche pubbliche

Presentato il 1o ottobre 2006

(Già articolo 163, commi 7 e 8, del disegno di legge n. 1746 - Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 5 ottobre 2006)
 

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DISEGNO DI LEGGE

Artt. 1-162.

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Art. 163.
(Disposizioni in materia di beni culturali).

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      2. .......................................................................................
      3. .......................................................................................
      4. .......................................................................................
      5. .......................................................................................
      6. .......................................................................................
      7. Al comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, al quale non è dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.
      8. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico, con una dotazione di 3 milioni di euro.
      1-ter. Il Fondo di cui al comma 1-bis è ripartito dalla SIAE tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente

 

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per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
      1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado».

      9. .......................................................................................
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Artt. 164-217.

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