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PDL 1680

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1680



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIOACCHINO ALFANO

Modifiche dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 81 della legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di elezione a cariche amministrative e politiche del personale della Polizia di Stato

Presentata il 21 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, al primo comma prevede che il personale della Polizia di Stato «candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato». Il secondo comma dispone che detto «personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita».
      Tali commi dettano il principio secondo il quale il personale della Polizia di Stato candidato ed anche eletto in elezioni politiche e amministrative si trova in situazione di incompatibilità a svolgere il proprio servizio nella circoscrizione ove è stato candidato ed eventualmente eletto per tutta la durata del mandato e per un periodo non inferiore a tre anni. Il principio di incompatibilità appare logico e condivisibile per tutta la durata del mandato. Invece, il principio secondo il quale anche il candidato non eletto è posto in una situazione di incompatibilità per i tre anni successivi al mandato, al pari di quanto stabilito per il personale eletto, è penalizzante e non corrisponde al principio di eguaglianza statuito nell'articolo 51 della Costituzione.
      Il principio di eguaglianza tra gli eletti, affermato dall'articolo 51 della Costituzione,
 

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si realizza assicurando, con leggi della Repubblica, ad ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche, il tempo necessario all'espletamento del mandato, in modo da tutelare gli eletti nell'esercizio delle funzioni loro attribuite e il buon funzionamento delle amministrazioni nell'interesse dei cittadini. La presente proposta di legge, ispirata da tale ratio, introduce alcune modifiche all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e all'articolo 81 della legge n. 121 del 1981.
      Con questa proposta di legge, in ossequio al principio di eguaglianza, si vuole eliminare la disposizione per cui il candidato alle elezioni politiche ed amministrative appartenente alla Polizia di Stato non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato anche nel caso non venga eletto. Si ribadisce, pertanto, che il personale della Polizia di Stato eletto a cariche amministrative e politiche non può prestare servizio solo per tutta la durata del mandato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

      «Art. 53. - (Mandato amministrativo o politico). - 1. Il personale di cui al presente decreto, eletto a cariche amministrative o politiche, non può prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale è stato eletto per tutta la durata del mandato e deve essere trasferito nella sede più vicina, anche in soprannumero.
      2. Al termine del mandato, a domanda, il personale eletto a cariche amministrative o politiche deve essere nuovamente trasferito nella sede originaria di servizio, anche in soprannumero.
      3. Il personale eletto a cariche amministrative o politiche è trasferito, a domanda, nella sede più vicina a quella di espletamento del mandato, per tutta la durata del mandato stesso. Tale periodo è valido ad ogni effetto quale periodo utile da computare per eventuali trasferimenti, a domanda, del personale.
      4. Il personale eletto a cariche amministrative o politiche viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato, con il trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078. Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal presente comma, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato, con diritto, oltre che al trattamento economico ordinario, anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni e al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato e ai servizi di istituto effettivamente svolti.

 

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      5. I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato».

Art. 2.

      1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 81 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: «Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale sono stati eletti, per tutta la durata del mandato».


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