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PDL 1700

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1700



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FLUVI, BAFILE, BELLILLO, BENZONI, BIMBI, BOATO, BUCCHINO, BUGLIO, BURGIO, BURTONE, CARBONELLA, CARTA, CECCUZZI, CORDONI, CRISCI, D'ANTONA, DE ZULUETA, FEDI, FOGLIARDI, FOLENA, CINZIA MARIA FONTANA, FRANCI, FRONER, GHIZZONI, GRASSI, GRILLINI, LO MONTE, MARIANI, MARTELLA, META, MORRONE, MOTTA, NACCARATO, OTTONE, PINOTTI, QUARTIANI, RUGGHIA, SAMPERI, TOLOTTI, VELO, VIOLANTE, ZANOTTI

Norme in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste

Presentata il 26 settembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Nel settembre del 1943 i tedeschi deportarono, nei territori del Terzo Reich, come «preda bellica», circa 700.000 militari italiani fedeli al proprio esercito, al fine di disarmare le Forze armate italiane, fino all'8 settembre alleate della Germania a tutti gli effetti, nonché per impedire un loro presumibile reimpiego contro il Terzo Reich e poter procedere con maggiore sicurezza all'occupazione militare del territorio italiano e dei territori europei già occupati dagli italiani, imponendovi l'autorità germanica.
      Dopo il trasferimento forzato, Hitler non li riconobbe come prigionieri di guerra (KGF), ma li volle classificare come internati militari italiani (IMI), classificazione impropria in questo contesto, perché secondo il diritto internazionale è infatti da considerare internato il militare di una potenza belligerante che entra nel territorio di una potenza non belligerante. In questo modo si è voluto sottrarre questi internati al controllo e all'assistenza del Comitato internazionale della Croce rossa e privarli delle garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra del 1929. Alla brutale deportazione fecero seguito venti mesi di inaudite violenze fisiche e morali. I prigionieri subirono
 

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la fame, le malattie, i lavori forzati, dissimulati dall'ipocrita etichetta del «lavoro civile volontario-obbligato». Il regime hitleriano, aggirando completamente l'osservanza delle norme dei trattati internazionali, privò i militari dello status di prigionieri di guerra e li rese, nei fatti, suoi «schiavi». Adesso la nuova Germania, a distanza di più di cinquant'anni, con una legge dell'agosto del 2000, ha istituito una Fondazione, «Memoria, responsabilità e futuro», che predispone un programma di indennizzi a favore dei cittadini di quei Paesi che, durante il regime nazista, sono stati deportati nei lager posti sul territorio tedesco od occupato da Forze armate germaniche. Con tale legge la Repubblica federale di Germania intende saldare il debito contratto dalla Germania nazista nei confronti di tutti coloro che aveva espropriato dei propri diritti.
      La legge in questione, istitutiva di una forma di indennizzo, esclude però dal godimento del beneficio i prigionieri di guerra, in quanto la citata Convenzione di Ginevra a cui sono soggetti riconosce alla potenza detentrice la facoltà di far lavorare i prigionieri, salvo che in attività connesse alla produzione bellica. Con un'operazione che si può abbastanza facilmente definire «funambolica», la Germania dà e allo stesso tempo toglie: Hitler aveva infatti privato i prigionieri di guerra della loro dignità di militari, non classificandoli come prigionieri di guerra ma come IMI, ed ora la Germania, con un lodo di parte, li considera prigionieri di guerra privandoli, nei fatti, della possibilità di usufruire del beneficio istituito come riconoscimento dell'ingiustizia subita.
      Con la presente proposta di legge si intende dunque, finalmente, fare in modo di offrire un vero riconoscimento al sacrificio dei cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati e costretti al lavoro forzato nei lager nazisti e nei territori del Terzo Reich. Il provvedimento, tra le altre cose, prevede la concessione di un indennizzo simbolico (articolo 1, comma 3) e l'istituzione di un Fondo presso il Ministero della difesa (articolo 2).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi).

      1. La Repubblica riconosce il sacrificio dei propri cittadini militari e civili deportati, internati e costretti al lavoro forzato nei lager nazisti e nei territori del Terzo Reich dallo stesso occupati militarmente.
      2. Ai cittadini italiani vittime delle persecuzioni naziste di cui al comma 1 ai quali, se militari, fu negato il riconoscimento della qualifica di prigionieri di guerra ai sensi della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, stipulata a Ginevra il 27 luglio 1929, resa esecutiva dal regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1615, nonché ai familiari dei deceduti in prigionia o successivamente, che ne hanno titolo, è concessa una medaglia d'onore.
      3. Ai soggetti di cui al comma 2 viventi alla data del 15 febbraio 1999 è corrisposto un indennizzo in denaro, a carattere simbolico, pari a 500 euro, da corrisposto in un'unica soluzione, a titolo di riconoscimento delle sofferenze subite.

Art. 2.
(Istituzione del Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste).

      1. È istituito presso il Ministero della difesa il Fondo per gli interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste, al quale affluiscono:

          a) il contributo dello Stato di cui all'articolo 4;

 

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          b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;

          c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.

      2. Il Fondo è utilizzato, in via prioritaria, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, nonché di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza e alla ricerca storica, al fine di prevenire il ripetersi di simili ingiustizie per il futuro.

Art. 3.
(Istituzione della Commissione).

      1. È istituita una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, incaricata di individuare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché di provvedere all'erogazione dell'indennizzo previsto dal medesimo articolo 1, comma 3, composta da:

          a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri di cui all'alinea;

          b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, Associazione nazionale ex internati e Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione;

          c) un rappresentante dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, incaricato di gestire il Programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati sotto il regime nazista, sulla base della documentazione ricevuta nell'ambito del medesimo Programma.

 

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Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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