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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1360 |
a) traduttori;
b) interpreti di conferenza;
c) interpreti di trattativa.
Il primo elenco è quello dei traduttori, per i quali la specificità della professione è stata individuata nella trasposizione per iscritto di testi da una lingua all'altra, distinguendosi la figura del traduttore professionista da altre figure quali il corrispondente in lingue estere. L'articolo 1, comma 7, della proposta di legge esenta inoltre dall'obbligo di iscrizione all'albo coloro che effettuino traduzioni cui si applichi l'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa al diritto d'autore.
Per quanto concerne gli interpreti, l'albo prevede due distinti elenchi, relativi rispettivamente agli interpreti di conferenza e agli interpreti di trattativa. Nel comma 7 dell'articolo 1 gli interpreti professionisti vengono anche distinti dalla figura dell'interprete turistico.
Gli articoli da 2 a 7 disciplinano le modalità di elezione, i compiti e l'articolazione interna del consiglio dell'ordine, composto da due sezioni, una relativa ai traduttori, l'altra agli interpreti. A ciascuna delle due sezioni la legge affida la tenuta dell'albo professionale e le proposte relative alle tariffe professionali, con riferimento agli iscritti compresi nei rispettivi elenchi. Le altre attribuzioni, riguardanti il governo centrale dell'ordine, sono di competenza del consiglio dell'ordine a sezioni riunite.
L'articolo 8 attribuisce al Ministro della giustizia l'alta vigilanza sull'ordine.
L'articolo 9 della proposta di legge subordina l'iscrizione nei diversi elenchi dell'albo al possesso di alcuni requisiti (cittadinanza, diritti civili, residenza in Italia) oltre che al superamento dell'esame di abilitazione e al compimento di un periodo di tirocinio. Il comma 2 dell'articolo 9 esenta dal possesso della cittadinanza e della residenza nel territorio della Repubblica italiana ai fini dell'iscrizione nel solo elenco degli interpreti di conferenza, in considerazione del fatto (derivante dalla natura stessa delle competenze linguistiche richieste per tale attività) che parte dei professionisti operanti nel nostro Paese - e che assicurano l'interpretazione dall'italiano verso le altre lingue - non sono cittadini italiani né, talora, di altro Stato comunitario.
L'articolo 10 demanda a un regolamento ministeriale la definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.
1. È istituito l'Ordine professionale dei traduttori e interpreti, in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30. All'Ordine professionale dei traduttori e interpreti appartengono: i traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.
2. L'Ordine professionale dei traduttori e interpreti ha personalità giuridica di diritto pubblico, esercita la funzione di tenuta dell'albo e quella di controllo sulla disciplina degli iscritti.
3. Sono traduttori coloro che traspongono per iscritto un testo da una lingua all'altra consultando le fonti terminologiche e documentali disponibili, sia cartacee che elettroniche, per l'approfondimento del concetto nel testo originale e l'individuazione del traducente che conservi la fedeltà sia a livello terminologico che concettuale. Possono anche effettuare la revisione di traduzioni, sia nella forma che nello stile, come pure nei contenuti. Sono interpreti di conferenza coloro che effettuano l'interpretazione in occasione di conferenze, congressi, convegni e riunioni utilizzando le tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva e chucotage con l'ausilio degli impianti che si rendono necessari. Sono interpreti di trattativa coloro che svolgono funzioni di interpretariato senza avvalersi degli impianti propri dell'interpretazione simultanea e delle tecniche di interpretazione consecutiva e chuchotage.
4. Il traduttore ha il diritto di far citare il proprio nome sulla traduzione dallo stesso effettuata e di opporsi a qualsiasi deformazione della stessa. L'interprete di
1. È istituito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei traduttori e interpreti, con sede presso il Ministero della giustizia.
2. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei traduttori e interpreti, di seguito denominato: «Consiglio dell'ordine», dura in carica tre anni. Esso è articolato in due sezioni, quella dei traduttori e quella degli interpreti, ognuna composta da otto membri, eletti rispettivamente dagli iscritti nell'elenco dei traduttori e dagli iscritti negli elenchi degli interpreti di conferenza e degli interpreti di trattativa. Nell'ambito
a) cura la tenuta dell'albo professionale, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni, ed effettuandone la revisione ogni anno;
b) propone le tabelle delle tariffe minime degli onorari professionali, armonizzandole con quelle internazionali, da approvarsi annualmente con decreto del Ministro della giustizia.
4. Il Consiglio dell'ordine a sezioni riunite ha le seguenti attribuzioni:
a) vigila sulla osservanza, da parte degli iscritti, delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, adottando gli eventuali provvedimenti disciplinari;
b) predispone ed aggiorna il codice deontologico e lo sottopone agli iscritti per l'approvazione mediante referendum;
c) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;
d) provvede alla amministrazione dell'ordine, alla gestione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare; compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ordine;
e) trasmette copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro della giustizia, oltre che al procuratore della Repubblica di Roma;
f) determina i contributi annuali da corrispondere da parte degli iscritti all'albo,
g) designa, su proposta delle rispettive sezioni, i rappresentanti dell'ordine presso altri organismi;
h) esprime pareri, su richiesta di altri organismi ovvero di propria iniziativa, sulla qualificazione di istituzioni finalizzate alla formazione professionale nel campo della traduzione e dell'interpretariato.
1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, ovvero ogni volta sia necessario, e, comunque, quando la convocazione sia richiesta da almeno sette dei suoi membri, da almeno un quarto degli iscritti all'albo o da una delle due sezioni. Ciascuna sezione del Consiglio è convocata dal rispettivo presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero ogni volta sia necessario, e comunque quando ciò sia richiesto, per la sezione dei traduttori, da almeno tre membri, e per la sezione degli interpreti, da almeno tre membri.
1. Il presidente del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal Consiglio. Egli rappresenta l'ordine nei rapporti con altri organismi e persone.
2. Il presidente di ciascuna sezione del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge ovvero dal Consiglio. Egli rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.
1. Il Ministro della giustizia può disporre lo scioglimento del Consiglio dell'ordine, o di una delle sue sezioni, a motivo di gravi inadempienze, dopo aver esperito gli opportuni richiami all'osservanza dei doveri statutari, ovvero dietro richiesta motivata di scioglimento sottoscritta da un terzo degli iscritti all'albo.
2. Col decreto di scioglimento, da emanare entro un mese dal verificarsi dei casi di cui al comma 1, viene nominato un commissario straordinario, il quale dispone, entro tre mesi dalla data dello scioglimento, la nuova elezione dei membri delle due sezioni o di una sola di esse.
3. Il commissario di cui al comma 2 può nominare, tra gli iscritti all'albo, un comitato che lo coadiuvi nell'esercizio delle sue funzioni, composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzione di segretario.
1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sue sezioni, nonché gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati davanti al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.
2. I ricorsi sono proposti entro un mese dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
4. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, di cui al comma 1, il tribunale competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e il ricorrente.
5. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte di
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della giustizia, sono determinate le norme per l'elezione delle due sezioni del Consiglio dell'ordine.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono emanate le norme sulle procedure di iscrizione e cancellazione dall'albo e in materia disciplinare.
1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei traduttori e interpreti.
1. L'iscrizione all'albo avviene a seguito di istanza rivolta alla sezione competente del Consiglio dell'ordine. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;
b) godimento dei diritti civili;
c) abilitazione all'esercizio della professione;
d) residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
e) aver compiuto un periodo di tirocinio, conformemente al regolamento di cui all'articolo 10 e alle norme deontologiche approvate dal Consiglio dell'ordine.
2. Per l'iscrizione all'albo relativamente
all'elenco degli interpreti di conferenza si
prescinde dai requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma 1.
1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio rispettivamente dell'attività di traduttore, di interprete di conferenza e di interprete di trattativa sono adottati con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentite le competenti sezioni del Consiglio dell'ordine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. I traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa sono iscritti nei rispettivi elenchi, con l'indicazione delle lingue per cui hanno superato il corrispondente esame di Stato, di cui all'articolo 10, secondo la seguente classificazione: lingua madre o equivalente (lingua A), altre lingue attive (lingue B: si traduce o si interpreta da e verso queste lingue) e lingue passive (lingue C: si traduce o si interpreta da queste lingue verso la lingua A e non viceversa).
2. Ciascun elenco contiene inoltre i dati anagrafici dell'iscritto, la residenza e l'indirizzo
1. I traduttori e gli interpreti sono tenuti al segreto professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.
1. Sino a quando non saranno attuate le disposizioni sull'esame di Stato di cui
a) per i traduttori:
1) il diploma di laurea specialistica in traduzione afferente alla classe MIUR 104/5 delle lauree specialistiche in traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica o diploma di laurea in traduzione o interpretazione conseguito presso una università o istituto universitario italiano o straniero purché equipollente, ovvero diploma di traduttore e interprete conseguito presso le Scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) Carlo Bo di Milano, di Bologna, di Firenze, di Napoli, di Roma, di Bari, riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e un anno di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 500 cartelle dattiloscritte o 50 rulli per i traduttori dell'audiovisivo;
2) altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1000 cartelle dattiloscritte o 100 rulli per i traduttori dell'audiovisivo;
3) il diploma di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica, afferente alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica o diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso biennale universitario o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1500 cartelle dattiloscritte
4) il diploma di maturità o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di 3000 cartelle dattiloscritte o 300 rulli per i traduttori dell'audiovisivo;
5) per i traduttori editoriali: pubblicazione in data recente di tre libri dello stesso genere (letterario, tecnico o scientifico) tradotti da e verso la stessa lingua. È richiesta la pubblicazione di tre libri per ogni combinazione linguistica;
b) per gli interpreti di conferenza:
1) diploma di laurea specialistica in interpretazione di conferenza afferente alla classe 39/S delle lauree specialistiche in interpretariato di conferenza o diploma di laurea in interpretazione o traduzione conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente o diploma di interprete conseguito presso le Scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) Carlo Bo di Milano, di Bologna, di Firenze, di Napoli, di Roma, di Bari, riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e una esperienza professionale di due anni comprovata dall'effettuazione di 150 giornate di interpretazione di conferenza;
2) altro diploma di laurea specialistica o altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero diploma di traduttore o di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori o interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 200 giornate di interpretazione di conferenza;
3) diploma di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica afferente alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica o diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente,
4) diploma di maturità o equiparato e cinque anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 400 giornate di interpretazione di conferenza;
c) per gli interpreti di trattativa:
1) diploma di laurea specialistica in interpretazione di conferenza afferente alla classe 39/S delle lauree specialistiche in interpretariato di conferenza o diploma di laurea in interpretazione o traduzione conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente o diploma di traduttore e interprete conseguito presso le scuole superiori per interpreti e traduttori (SSIT) Carlo Bo di Milano, di Bologna, di Firenze, di Napoli, di Roma, di Bari, riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986 n. 697, e una esperienza professionale di due anni comprovata dall'effettuazione di 75 giornate di interpretazione di trattativa;
2) altro diploma di laurea specialistica o altro diploma di laurea conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, ovvero, diploma di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o presso scuole superiori per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di 150 giornate di interpretazione di trattativa;
3) diploma di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica afferente alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica o diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera purché equipollente, o rilasciato da scuole superiori per interpreti e traduttori riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale
4) diploma di maturità o equiparato e quattro anni di esperienza professionale comprovata dalla effettuazione di almeno 300 giornate di interpretazione di trattativa.
2. Per i traduttori ed interpreti non in possesso di un titolo di studio equipollente al diploma di maturità operanti alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita l'iscrizione all'albo con altro titolo di studio inferiore al diploma di maturità, limitatamente al periodo di validità delle norme transitorie per l'iscrizione all'albo, e purché sussistano i seguenti requisiti: per i traduttori, quindici anni di esperienza e 10.000 cartelle; per gli interpreti di conferenza, dieci anni di esperienza e l'effettuazione di 800 giornate di interpretazione di conferenza; per gli interpreti di trattative, dieci anni di esperienza e 1.000 giornate di interpretazione di trattativa.
3. L'esperienza professionale richiesta deve essere maturata alla data di entrata in vigore della presente legge e attestata da dichiarazione del committente o di un commercialista iscritto all'ordine o da contratti o documentazione fiscale.
4. Per le lingue di scarsa diffusione i requisiti di cui al comma 1 saranno valutati discrezionalmente dalla commissione di cui all'articolo 14.
5. Le competenze linguistiche vengono classificate come specificate all'articolo 11.
1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, nomina una commissione, con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine, dettando anche le relative disposizioni procedurali.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero della giustizia
1. Il Ministro della giustizia, entro un mese dal deposito dell'albo, nomina un commissario straordinario con l'incarico di indire l'elezione del Consiglio dell'ordine e provvedere alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del Consiglio stesso.
1. Il regolamento di esecuzione è emanato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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